Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2900 du 6 décembre 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2900/IX Disegno di legge: "Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e del pluriennale 1992/1994 (Legge finanziaria per gli anni 1992/1994)".Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Presidente Procediamo ora alla votazione dell'articolato del disegno di legge n. 357, iscritto al punto 23 bis dell'ordine del giorno.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1 (Modificazioni alle autorizzazioni di spesa per il 1992 recate da leggi regionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta) le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali sottoelencate sono modificate in aumento, limitatamente all'anno 1992, per le somme a fianco di ciascuna indicate:

(...omissis...)

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2 (Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88 (Finanziamento di interventi per lo sviluppo di attività produttive in corrispondenza di autorizzazione a contrarre mutui passivi) è abrogata.

2. Le somme residue fra quelle trasferite alla "Finaosta SpA" per gli effetti della l.r. 88/85 possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta).

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3 (Trasferimenti finanziari ai comuni)

1. I trasferimenti finanziari ai comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 61, sono determinati complessivamente in lire 49.505 milioni, di cui lire 17.505 milioni per l'anno 1992, lire 15.600 milioni per l'anno 1993 e lire 16.400 milioni per l'anno 1994 (cap. 20500).

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale indicata al comma uno, la spesa corrente e le altre entrate correnti dei comuni, consolidate su base regionale, sono fissate nei seguenti importi:

Anno Spesa corrente Altre entrate correnti

in milioni di lire in milioni di lire

1992 147.768 139.050

1993 156.635 147.393

1994 166.033 156.237

3. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale indicata al comma uno è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 1.000 milioni a titolo di finanziamento "una tantum" di spese correnti per l'assestamento del bilancio preventivo dei comuni (cap. 20800)

4. I trasferimenti finanziari in conto capitale ai comuni per l'attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 e successive modificazioni sono determinati per il triennio 1992/1994 rispettivamente in lire 50.791 milioni per l'anno 1992, in lire 51.650 milioni per l'anno 1993 ed in lire 54.750 milioni per l'anno 1994 (cap. 20520).

5. Per l'erogazione nell'anno 1992 di contributi a favore di comuni per spese straordinarie a carattere eccezionale è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni (cap. 20720).

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4 (Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO)

1. Per la realizzazione del programma triennale 1992/1994 del Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 62.000 milioni così ripartita (cap. 21145) -

a) 1992 11.000 milioni

b) 1993 16.000 milioni

c) 1994 35.000 milioni

2. Per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 bis della l.r. 51/86 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa complessiva di lire 2.600 milioni così ripartita:

a) capitolo 22520 per lire 100 milioni

b) capitolo 21155 per lire 2.500 milioni

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5 (Contributi ai comuni nelle spese di servizi sociali a favore di persone anziane ed inabili)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, sono autorizzate, per l'anno 1992 rispettivamente - la spesa di lire 18.000 milioni per contributi nelle spese di gestione (cap. 58400) e la spesa di lire 350 milioni per contributi nelle spese di investimento (cap. 58460).

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6 (Trasferimenti ai comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare)

1. I trasferimenti finanziari ai comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27, sono determinati, per l'anno 1992, in complessive lire 8.000 milioni (cap. 20620), ripartiti nei seguenti settori di intervento:

a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali lire 3.000 milioni

b) patrimonio immobiliare a scopo abitativo o sociale lire 3.000 milioni

c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico lire 1.000 milioni

d) acquisizione di terreni e alpeggi per lo sviluppo di attività economiche, turistiche e sportive lire 1.000 milioni

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7 (Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali)

1. A fronte delle minori assegnazioni di fondi da parte dello Stato in relazione alla manovra di contenimento della spesa pubblica, la Regione Valle d'Aosta interviene per il finanziamento dei seguenti interventi:

a) trasporti pubblici locali di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per complessive lire 18.000 milioni di cui:

1) ripiano disavanzo di esercizio di cui all'articolo 9

lire 16.000 milioni cap. 67620

2) fondo per gli investimenti

lire 2.000 milioni cap. 67870

b) fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, parte corrente, per complessive

lire 44.000 milioni cap. 59940

c) consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, articolo 5, e 22 maggio 1978, n. 194, articolo 3, per complessive lire 1.700 milioni così ripartite:

1) spese dirette

lire 100 milioni cap. 61540

2) trasferimenti all'Unità sanitaria locale

lire 1.600 milioni cap. 61580

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 8.

Articolo 8 (Interventi su beni immobili da destinare al settore industriale)

1. Per gli interventi su beni immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 25.000 milioni (cap. 46940).

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 9.

Articolo 9 (Assistenza ai minori)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 1° giugno 1984, n. 17, è rideterminata, a decorrere dall'anno 1992, in annue lire 2.600, così ripartite: cap. 61100 lire 1.700 milioni e cap. 61120 lire 900 milioni.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 10.

Articolo 10 (Finanziamenti per iniziative culturali e scientifiche)

1. E' autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di complessive lire 5.650 milioni destinata:

a) quanto a lire 1.000 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 57200);

b) quanto a lire 130 milioni per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 57220);

c) quanto a lire 700 milioni per l'acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (cap. 57240);

d) quanto a lire 800 milioni per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (cap. 57260);

e) quanto a lire 3.020 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 57360 per lire 1.100 milioni, cap. 57380 per lire 400 milioni e cap. 57400 per lire 1.520 milioni).

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 11.

Articolo 11 (Strutture sanitarie)

1. Per l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge 23 dicembre 1978, n. 33) è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 1.000 milioni (cap. 60360).

2. All'Unità sanitaria locale, per manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge 33/78), è trasferita, per l'anno 1992, la somma di lire 2.000 milioni (cap. 60380).

3. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 3.000 milioni (cap. 60420).

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 12.

Articolo 12 (Interventi nel settore della formazione professionale)

1. Per il progetto di innovazione del sistema formativo di cui alla legge 12 novembre 1988, n. 492, è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 920 milioni (cap. 30065).

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 13.

Articolo 13 (Concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla lettera a) del comma uno della l.r. 1/83 per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti ad operatori agrituristici è rideterminata, per il triennio 1992/1994, in annue lire 193 milioni, così ripartite: cap. 41639 lire 42.980.800 e cap. 41640 lire 150.019.200.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 14.

Articolo 14 (Concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di ditte forestali)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35, è rideterminata, per il triennio 1992/1994, in annue lire 100 milioni, così ripartite: cap. 38600 lire 80 milioni e cap. 38601 lire 20 milioni.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 15.

Articolo 15 (Spese per le partecipazioni azionarie)

1. Per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 800 milioni (cap. 35400).

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 16.

Articolo 16 (Corsi di addestramento linguistico)

1. L'autorizzazione di spesa per lire 20 milioni, di cui al cap. 55940, recata dalla legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, è sospesa a decorrere dall'anno 1992.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 17.

Articolo 17 (Rinnovo contrattuale per il personale regionale)

1. L'onere derivante dal rinnovo contrattuale del personale regionale per il triennio 1991/1993 è determinato, secondo le modalità dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 63, in complessive lire 7.050 milioni di cui lire 2.350 milioni annui per il biennio 1992/1993 (cap. 30500) e lire 2.350 milioni per arretrati relativi all'anno 1991 (cap. 30530).

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 18.

Articolo 18 (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 617.041 milioni nel triennio 1992/1994, di cui lire 417.155 milioni nell'anno 1992, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1992/1994, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 18 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 19.

Articolo 19 (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo ora in votazione l'articolo 19 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Esito della votazione

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Bich)

Il Consiglio approva