Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 157 du 30 septembre 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 157/X - Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale, della legge regionale concer­nente: "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la dife­sa e l'incremento della apicoltura nella Valle d'Aosta".

Articolo 16

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56, sono inseriti i seguenti articoli:

22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies e 22 sexies:

Articolo 22 bis

"11 Servizio di Assistenza Tecnica, Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Ri­sorse Naturali, provvede a:

a) valorizzare il miele valdostano;

b) effettuare analisi fisico ? chimiche e melissopalinologiche;

c) procedere alla sperimentazione e alla ricerca;

d) di impartire le direttive per la ca­ratterizzazione del miele valdostano."

Articolo 22 ter

"Al fine di stimolare il servizio di impollinazione dei fruttiferi ed in base al comma 1 dell'Articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30, concernente interventi regionali in materia di agricoltura, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a valere sui finanziamenti già previsti per l'applicazione della L. R. sopraindicata, una somma di lire 30.000 per alveare, aggior­nabile con successive deliberazioni del Consiglio Regionale, ad ogni associazione di frutticoltori che si serve del servizio stesso richiedendolo ai diversi apicoltori iscritti al Consorzio Apistico.

Il numero degli alveari impiegabili ad ettaro, per l'effettuazione del citato servizio, è fissato, in base al tipo di coltura, dal Ser­vizio di Assistenza Tecnica, Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo."

Articolo 22 quater

"In caso di gravi epizoozie accertate e dichiarate, la Giunta re­gionale concede, per l'acquisto dei presidi sanitari, contributi pari al 80 percento del relativo costo alle associazioni apistiche riconosciute.

Tali contributi sono concessi anche per i presidi finanziati ai sensi della legge regionale 3 marzo 1983, n. 6 "

Articolo 22 quinquies

"L'Assessorato regionale dell 'Agri­coltura, Forestazione e Ri­sorse Naturali, nell'effettuare rimboschi­menti, ricostituzioni vegetali, riordini fondiari ed interventi in difesa del suolo, dà la preferenza per l'impianto di specie vegetali di interesse apicolo compatibili con le condizioni ambientali ed il fine primario dei suddetti lavori."

Articolo 22 sexies

"I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con analoghe provvidenze legislati­ve regionali, nazionali o comunitarie."

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Per chiedere alcune delucidazioni su quali criteri ha seguito l'As-sessore nel formulare nella misura dell'80 percento il con­tributo che viene concesso per venire incontro agli apicoltori danneggiati da gravi epizoozie accertate o dichiarate, in luogo del 100 percento. Qui è stato prima respinto dalla Commissione di Coordinamento, perché - si legge - "l'operatore privato era esonerato da ogni onere finanziario e dal conseguente rischio di impresa"; poi è stata fissata la misura dell'80 percento. Vorrei sapere a quale criterio vi siete appoggiati per stabilire questo valore.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.

Vallet (UV) - La loi qui n'a pas eu le visa, prévoyait la contribution de 100 pour cent parce que le Conseil avait prévu le remboursement total des frais, compte tenu du fait qu'en présence de certaines épizooties les dommages sont considérables.

En établissant 80 pour cent on a simplement voulu tenir compte de l'observation du Président de la Commission de Coordination, qui avait retenu qu'une partie des frais doit être soutenue par l'apiculteur.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16 nel nuovo testo.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità