Objet du Conseil n. 455 du 26 janvier 1994 - Verbale
OGGETTO N. 455/X - SUBCONCESSIONE AL CONSORZIO DI MIGLIO-RAMENTO FONDIARIO DEL BEACQUEIL DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAI TORRENTI CHALAMY, NEI COMUNI DI CHAMPDEPRAZ E ISSOGNE, ED EVANCON, IN COMUNE DI VERRES, AD USO IRRIGUO E DI FORZA MOTRICE. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 172/IX IN DATA 08.05.1986.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 13 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN, che presenta emendamenti.
Intervengono i Consiglieri Marco VIERIN e TIBALDI.
Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
Con deliberazione n. 172/IX in data 30.11.1988, il Consiglio Regionale ha subconcesso al Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil, con sede in Issogne, giusta la domanda presentata in data 02.02.1987, di derivare, nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno:
a) dal torrente Chalamy, nei comuni di Champdepraz e Issogne, a circa quota 477 m.s.m., mod. 0,40 (litri al minuto secondo quaranta) di acqua per irrigare ha. 42.97.64 di terreni siti in comune di Issogne;
b) dal torrente Evançon, in comune di Verrès, poco a valle della derivazione idroelettrica dello stabilimento Ex-Alluver, mod. 5,00 di acqua, di cui mod. 0,57 (litri al minuto secondo cinquantasette) per irrigare ha. 56.13.71 di terreni siti in Comune di Issogne e mod. 4,43 (litri al minuto secondo quattrocentoquarantatrè) per produrre, sul salto di metri 12,27, la potenza nominale media annua di Kw. 24,42, necessaria per il pompaggio dell'acqua irrigua a quota utile.
Rilevato che con deliberazione di Giunta n. 7265 in data 04.08.1989 sono state temporaneamente sospese le istruttorie sulle domande di subconcessione di derivazione d'acqua, in attesa della predisposizione del Piano regionale dello sfruttamento delle acque, e che, a tale data, il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil, non aveva ancora sottoscritto il disciplinare di subconcesssione, pertanto è stata sospesa l'istruttoria anche sulla domanda 02.02.1987, in ottemperanza a quanto prescritto nella deliberazione sopra menzionata;
Precisato che, successivamente, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 5947 in data 21.06.1991, ha deliberato, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 7265 in data 04.08.1989, di impegnare gli uffici regionali competenti a procedere all'istruttoria delle pratiche per il rilascio o rinnovo di subconcessioni di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore a 220 Kw., nonché delle piccole derivazioni ad uso diverso dall'idroelettrico, presentate all'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP. entro la data del 1° giugno 1991, e, di conseguenza, anche l'istanza 02.02.1987 del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil è rientrata tra quelle liberalizzate con la succitata deliberazione;
Visto che, nel frattempo, il canone annuo per derivazioni ad uso idroelettrico che le ditte subconcessionarie devono corrispondere all'Amministrazione Regionale, di anno in anno, anticipatamente, è variato, passando da lire 10.496 a lire 15.744 per Kw., in applicazione dell'art. 32 della Legge 25.08.1991 n. 282, con decorrenza dal 1° gennaio 1990 ed è nuovamente variato, passando da lire 15.744 a lire 20.467 per Kw., in applicazione dell'art. 18 della Legge n. 36 del 05.01.1994, con decorrenza 01.01.1994;
Rilevato, quindi che si devono adeguare gli articoli 11 e 12 del disciplinare di subconcessione del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil, inerenti rispettivamente al CANONE e ai PAGAMENTI E DEPOSITI, alle disposizioni della sopra menzionata legge n. 36 del 05.01.1994;
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;
Vista la legge regionale n. 4 dell'8 novembre 1956;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ingegnere capo incaricato, dirigente il servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Con gli emendamenti del Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: venticinque);
DELIBERA
1) di revocare la propria precedente deliberazione n. 172/IX in data 30.11.1988;
2) di subconcedere al Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil, con sede in Issogne, giusta la domanda presentata in data 02.02.1987, di derivare, nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno:
a) dal torrente Chalamy, in comune di Champdepraz e di Issogne, a circa quota 477 m.s.m., mod. 0,40 (litri al minuto secondo quaranta) di acqua per irrigare ettari 42.97.64 dí terreni siti in comune di Issogne;
b) dal torrente Evançon, in comune di Verrès, poco a valle della derivazione idroelettrica dello stabilimento Ex-Alluver, mod. 5,00 di acqua di cui mod. 0,57 (litri al minuto secondo cinquantasette) per irrigare ha. 56.13.71 di terreni siti in comune di Issogne e mod. 4,43 (litri al minuto secondo quattrocentoquarantatrè) per produrre, sul salto di metri 12,27, la potenza nominale media annua di Kw. 24,42, necessaria per il pompaggio dell'acqua irrigua a quota utile.
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:
a) lire 121075 (centoventunomilasettantacinquelire) ad integrazione della somma di lire 128.155 (centoventottomilacentocinquantacinque) già versata, come da quietanza n. 4557 in data 12.04.1989, pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) lire 15.535 (quindicimilacinquecentotrentacinque) pari ad un quarantesimo del canone annuo, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 750.000 (settecentocinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Concessioni Acque) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc., somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi, per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 499.800 (quattrocentonovantanovemilaottocentolire) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da íntroitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 12.02.1993 n. 40 e di darne esecuzione.
