Objet du Conseil n. 455 du 26 janvier 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 455/X - Subconcessione al consorzio di miglioramento fondiario del Beaucqueil di derivazione d'acqua dai torrenti Chalamy, nei Comuni di Champdepraz e Issogne, ed Evançon, in Comune di Verrès, ad uso irriguo e di forza motrice. Revoca della deliberazione di Consiglio n. 172/IX in data 8 maggio 1986.
Deliberazione - Premesso che:
Con deliberazione n. 172/IX in data 30 novembre 1988, il Consiglio regionale ha subconcesso al Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil, con sede in Issogne, giusta la domanda presentata in data 2 febbraio 1987, di derivare, nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno:
a) dal torrente Chalamy, nei comuni di Champdepraz e Issogne, a circa quota 477 m.s.m., mod. 0,40 (litri al minuto secondo quaranta) di acqua per irrigare ha. 42.97.64 di terreni siti in comune di Issogne;
b) dal torrente Evançon, in comune di Verrès, poco a valle della derivazione idroelettrica dello stabilimento Ex?Alluver, mod. 5,00 di acqua, di cui mod. 0,57 (litri al minuto secondo cinquantasette) per irrigare ha. 56.13.71 di terreni siti in Comune di Issogne e mod. 4,43 (litri al minuto secondo quattrocentoquarantatrè) per produrre, sul salto di metri 12,27, la potenza nominale media annua di Kw. 24,42, necessaria per il pompaggio dell'acqua irrigua a quota utile.
Rilevato che con deliberazione di Giunta n. 7265 in data 4 agosto 1989 sono state temporaneamente sospese le istruttorie sulle domande di subconcessione di derivazione d'acqua, in attesa della predisposizione del Piano regionale dello sfruttamento delle acque, e che, a tale data, il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil, non aveva ancora sottoscritto il disciplinare di subconcessione, pertanto è stata sospesa l'istruttoria anche sulla domanda 2 febbraio 1987, in ottemperanza a quanto prescritto nella deliberazione sopra menzionata;
Precisato che, successivamente, la Giunta regionale, con provvedimento n. 5947 in data 21 giugno 1991, ha deliberato, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 7265 in data 4 agosto 1989, di impegnare gli uffici regionali competenti a procedere all'istruttoria delle pratiche per il rilascio o rinnovo di subconcessioni di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore a 220 Kw., nonché delle piccole derivazioni ad uso diverso dall'idroelettrico, presentate all'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP. entro la data del 1° giugno 1991, e, di conseguenza, anche l'istanza 2 febbraio 1987 del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil è rientrata tra quelle liberalizzate con la succitata deliberazione;
Visto che, nel frattempo, il canone annuo per derivazioni ad uso idroelettrico che le ditte subconcessionarie devono corrispondere all'Amministrazione regionale, di anno in anno, anticipatamente, è variato, passando da lire 10.496 a lire 15.744 per Kw., in applicazione dell'articolo 32 della Legge 25 agosto 1991 n. 282, con decorrenza dal 1° gennaio 1990;
Rilevato, quindi che si devono adeguare gli articoli 11 e 12 del disciplinare di subconcessione del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil, inerenti rispettivamente al CANONE e ai PAGAMENTI E DEPOSITI, alle disposizioni della sopra menzionata legge n. 282 del 25 agosto 1991;
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;
Vista la legge regionale n. 4 dell'8 novembre 1956;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ingegnere capo incaricato, dirigente il servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Delibera
1) di revocare la propria precedente deliberazione n. 172/IX in data 30 novembre 1988;
2) di subconcedere al Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil, con sede in Issogne, giusta la domanda presentata in data 2 febbraio 1987, di derivare, nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno:
a) dal torrente Chalamy, in comune di Champdepraz e di Issogne, a circa quota 477 m.s.m., mod. 0,40 (litri al minuto secondo quaranta) di acqua per irrigare ettari 42.97.64 di terreni siti in comune di Issogne;
b) dal torrente Evançon, in comune di Verrès, poco a valle della derivazione idroelettrica dello stabilimento Ex?Alluver, mod. 5,00 di acqua di cui mod. 0,57 (litri al minuto secondo cinquantasette) per irrigare ha. 56.13.71 di terreni siti in comune di Issogne e mod. 4,43 (litri al minuto secondo quattrocentoquarantatrè) per produrre, sul salto di metri 12,27, la potenza nominale media annua di Kw. 24,42, necessaria per il pompaggio dell'acqua irrigua a quota utile.
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 64.080 (sessantaquattromilaottanta) ad integrazione della somma di lire 128.155 (centoventottomilacentocinquantacinque) già versata, come da quietanza n. 4557 in data 12 aprile 1989, pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) lire 15.535 (quindicimilacinquecentotrentacinque) pari ad un quarantesimo del canone annuo, ai sensi dell'articolo 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 750.000 (settecentocinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera , somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi, per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 384.470 (trecentottantaquattromila-quattrocentosettanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da íntroitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
6) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 lkettera e) del decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.
Presidente - Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) - Il s'agit d'une subconcession, qui avait déjà été approuvée par le Conseil au mois de mai 1986 et pour pouvoir donner application à cette délibération il faut tenir compte des modifications qui, entre-temps, sont intervenues quant au montant des redevances. Voilà la raison pour laquelle on procède aujourd'hui à révoquer cette délibération et à solliciter l'approbation d'une nouvelle, compte tenu du fait que entre-temps, à savoir du 8 mai 1986, date de l'approbation de la délibération de la part du Conseil régional, à la date d'aujourd'hui, le montant des redevances qui sont dues pour l'utilisation des eaux, est passé de 10.496 lires à 15.744 lires. La délibération d'aujourd'hui modifie simplement le montant de ces redevances.
Sur ce fait je dois présenter un amendement ultérieur, parce qui entre-temps la loi de l'Etat n° 36/94 a encore modifié ce même montant, qui est passé de 15.744 lires à 20.467 lires. Donc, l'amendement que je vais présenter tient compte de cette modification, ainsi que de la nécessité de modifier le point 6) de la délibération, vu que sur la base d'un examen ultérieur, il s'agit d'un acte qui n'est pas soumis au contrôle de la Commission de coordination.
Dans la délibération que vous avez l'on donne acte que la délibération doit être présentée à la Commission de coordination pour le contrôle. Sur la base d'un examen plus approfondi et sur la base des contacts avec la Commission de coordination, cet acte n'y est pas soumis, et donc nous demandons de modifier le point 6) de la délibération.
Les amendements que je vais vous présenter modifient simplement le montant de la redevance.
Presidente - Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) - Per le ragioni dette poc'anzi dal Presidente della Giunta noi voteremo questa deliberazione, però approfitto dell'occasione per risollecitare per l'ennesima volta il fatto che la Giunta regionale predisponga questo famoso piano energetico sul discorso delle acque, come ci è stato delegato dallo Stato con la legge 9 gennaio 1991. Ormai sono passati quasi tre anni e non abbiamo ancora proceduto ad analizzare una ricchezza così enorme per la nostra regione, e non solo.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - Mi accingevo a fare un intervento di modifica sui canoni che sono stati aggiornati appunto all'inizio dell'anno; vedo però che il Presidente è stato tempestivamente informato ed ha già proposto un emendamento.
Sollevo un'altra questione: non mi risulta che sia passato in commissione l'esame di questa subconcessione, come invece normalmente dovrebbe essere richiesto.
Presidente - É stato iscritto per decorrenza di termini.
Tibaldi (LN) - E questo supera il passaggio in commissione?
Presidente - Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) - Sur ce thème la délibération a été inscrite compte tenu des délais, mais s'il y a la nécessité de l'examiner au sein de la commission compétente, nous n'avons rien contre cette proposition. Si la proposition est formalisée, nous pouvons la remettre à l'examen de la commission.
Je prends acte de la sollicitation exprimée par M. Viérin, le problème est un problème de caractère général, donc nous aurons la possibilité, au cours de l'examen de la motion qui a été présentée par la Lega Nord à cet égard, de discuter de ce thème.
J'en profite pour demander à ce propos la disponibilité de la part des conseillers de la Lega Nord à renvoyer l'examen de cette motion à la prochaine séance du Conseil, compte tenu de l'absence et de l'assesseur Ferrero et de l'assesseur Mafrica, qui sont directement concernés par les thèmes soulevés.
Presidente - Do lettura del testo della delibera con gli emendamenti proposti dal Presidente della Giunta.
Deliberazione - Il Consiglio
Premesso che:
Con deliberazione n. 172/IX in data 30 novembre 1988, il Consiglio regionale ha subconcesso al Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil, con sede in Issogne, giusta la domanda presentata in data 2 febbraio 1987, di derivare, nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno:
a) dal torrente Chalamy, nei comuni di Champdepraz e Issogne, a circa quota 477 m.s.m., mod. 0,40 (litri al minuto secondo quaranta) di acqua per irrigare ha. 42.97.64 di terreni siti in comune di Issogne;
b) dal torrente Evançon, in comune di Verrès, poco a valle della derivazione idroelettrica dello stabilimento Ex?Alluver, mod. 5,00 di acqua, di cui mod. 0,57 (litri al minuto secondo cinquantasette) per irrigare ha. 56.13.71 di terreni siti in Comune di Issogne e mod. 4,43 (litri al minuto secondo quattrocentoquarantatrè) per produrre, sul salto di metri 12,27, la potenza nominale media annua di Kw. 24,42, necessaria per il pompaggio dell'acqua irrigua a quota utile.
Rilevato che con deliberazione di Giunta n. 7265 in data 4 agosto 1989 sono state temporaneamente sospese le istruttorie sulle domande di subconcessione di derivazione d'acqua, in attesa della predisposizione del Piano regionale dello sfruttamento delle acque, e che, a tale data, il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil, non aveva ancora sottoscritto il disciplinare di subconcessione, pertanto è stata sospesa l'istruttoria anche sulla domanda 2 febbraio 1987, in ottemperanza a quanto prescritto nella deliberazione sopra menzionata;
Precisato che, successivamente, la Giunta regionale, con provvedimento n. 5947 in data 21 giugno 1991, ha deliberato, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 7265 in data 4 agosto 1989, di impegnare gli uffici regionali competenti a procedere all'istruttoria delle pratiche per il rilascio o rinnovo di subconcessioni di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore a 220 Kw., nonché delle piccole derivazioni ad uso diverso dall'idroelettrico, presentate all'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP. entro la data del 1° giugno 1991, e, di conseguenza, anche l'istanza 2 febbraio 1987 del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil è rientrata tra quelle liberalizzate con la succitata deliberazione;
Visto che, nel frattempo, il canone annuo per derivazioni ad uso idroelettrico che le ditte subconcessionarie devono corrispondere all'Amministrazione regionale, di anno in anno, anticipatamente, è variato, passando da lire 10.496 a lire 15.744 per Kw., in applicazione dell'articolo 32 della Legge 25 agosto 1991 n. 282, con decorrenza dal 1° gennaio 1990 ed è nuovamente variato, passando da lire 15.744 a lire 20.467 per Kw., in applicazione dell'articolo 18 della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, con decorrenza 1° gennaio 1994;
Rilevato, quindi che si devono adeguare gli articoli 11 e 12 del disciplinare di subconcessione del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil, inerenti rispettivamente al CANONE e ai PAGAMENTI E DEPOSITI, alle disposizioni della sopra menzionata legge n. 36 del 5 gennaio 1994;
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;
Vista la legge regionale n. 4 dell'8 novembre 1956;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ingegnere capo incaricato, dirigente il servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Delibera
1) di revocare la propria precedente deliberazione n. 172/IX in data 30 novembre 1988;
2) di subconcedere al Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil, con sede in Issogne, giusta la domanda presentata in data 2 febbraio 1987, di derivare, nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno:
a) dal torrente Chalamy, in comune di Champdepraz e di Issogne, a circa quota 477 m.s.m., mod. 0,40 (litri al minuto secondo quaranta) di acqua per irrigare ettari 42.97.64 di terreni siti in comune di Issogne;
b) dal torrente Evançon, in comune di Verrès, poco a valle della derivazione idroelettrica dello stabilimento Ex?Alluver, mod. 5,00 di acqua di cui mod. 0,57 (litri al minuto secondo cinquantasette) per irrigare ha. 56.13.71 di terreni siti in comune di Issogne e mod. 4,43 (litri al minuto secondo quattrocentoquarantatrè) per produrre, sul salto di metri 12,27, la potenza nominale media annua di Kw. 24,42, necessaria per il pompaggio dell'acqua irrigua a quota utile.
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Beaucqueil;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 121.075 (centoventunomilasettantacinquelire) ad integrazione della somma di lire 128.155 (centoventottomilacentocinquantacinque) già versata, come da quietanza n. 4557 in data 12 aprile 1989, pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) lire 15.535 (quindicimilacinquecentotrentacinque) pari ad un quarantesimo del canone annuo, ai sensi dell'articolo 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 750.000 (settecentocinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera , somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi, per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 499.800 (quattrocentonovantanovemilaottocento-lire) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da íntroitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 40 e di darne esecuzione.
Presidente - Do infine lettura delle modifiche proposte dal Presidente della Giunta agli articoli 11 e 12 del disciplinare di subconcessione.
Emendamento - L'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, allegato alla deliberazione, è così modificato, alla decima riga:
" 499.800, in ragione di lire 20.467 per Kw. (lire 20.467 x 24.42 = lire 499.804, arrotondato a lire 499.800)"
L'articolo 12 del disciplinare di subconcessione, allegato alla deliberazione, è così modificato, alla seconda riga:
" ...lire 249.900 (duecentoquarantanovemilanovecento)..."
Presidente - Se il Consiglio è d'accordo, pongo in votazione la delibera in oggetto nel testo emendato e gli emendamenti proposti dal Presidente della Giunta agli articoli 11 e 12 del disciplinare di subconcessione.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
