Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2145 du 8 mai 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2145/IX - Disegno di legge: "Modifiche della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, già modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62".

Presidente: Il Consigliere relatore Chenuil ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 261, iscritto al punto 29 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.

Chenuil (PCI-PDS): Prima di iniziare la mia relazione, chiederei al Presidente di far distribuire l'ultimo testo del disegno di legge n. 261, quello predisposto dalla III Commissione consiliare.

Questa legge modifica ulteriormente la legge n. 30 del 1984, già in parte modificata dalla legge n. 62 del 1986, tenendo però conto delle nuove esigenze ed evoluzioni del settore agricolo in questi ultimi tempi e nello stesso tempo apporta le modifiche, rese necessarie dai mutamenti della normativa nazionale.

L'articolo 1 evidenzia in modo più corretto che il contributo è concesso nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi comprese le spese per l'acquisizione di aree fabbricabili e per la costruzione e ricostruzione di fabbricati rurali.

Il comma cinque dell'articolo 6 viene modificato, nel senso che estende le provvidenze previste dall'articolo 4, quelle che ho appena illustrato, a tutti coloro che vengono in possesso di fabbricati rurali per successione, per donazione o per vendita fra ascendenti, discendenti o collaterali fino al terzo grado. In questi casi cade il vincolo dei dieci anni di proprietà per poter usufruire di questi contributi.

Presidente: Se il relatore Chenuil è d'accordo, farei distribuire gli emendamenti.

Chenuil (PCI-PDS): Quanto ho detto fa parte del testo predisposto dalla III Commissione.

Presidente: Sì, ma siccome è stato fatto riferimento agli emendamenti, credo sia opportuno che li abbiano anche i Consiglieri.

Chenuil (PCI-PDS): Ah sì, scusate... Intanto io vado avanti e semmai sarà poi l'Assessore Lanièce a presentare gli emendamenti.

L'articolo 2 modifica solo il comma quattro dell'articolo 12 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30. Viste le nuove norme in materia di allacciamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica stabilite dal CIP, le quali riducono notevolmente l'importo - pare che il rapporto sia da dieci a uno -, l'Amministrazione regionale interviene per coprire tutta la spesa; anziché l'80 per cento previsto dalla legge n. 30.

Gli articoli 3 e 4 concernono degli emendamenti proposti dall'Assessore Lanièce, che saranno illustrati da lui stesso, anche perché non sono stati preventivamente concordati, tant'è che in Commissione sono passati a maggioranza e non con voto unanime.

L'articolo 5 sostituisce il comma due dell'articolo 18 e precisa che i soggetti di cui al comma uno, devono essere legalmente costituiti. Le attività esplicate devono interessare prevalentemente le produzioni agricola e zootecnica e devono essere svolte in forma collettiva, nel rispetto delle disposizioni dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale in tema di tutela e controllo dei prodotti tipici, agricoli e zootecnici.

L'articolo 6 integra alcuni aspetti degli emendamenti del Consigliere Perrin, che saranno da lui stesso illustrati.

L'articolo 7 modifica il comma due dell'articolo 21. Con questa modifica non si vuole penalizzare il privato che opera in un territorio servito da strutture collettive. Se questi è in grado di creare un'azienda valida e competitiva, ha ugualmente diritto, previa approvazione del Consiglio regionale, al contributo del 30 per cento previsto dall'articolo 40 della legge.

L'articolo 8 modifica il primo comma dell'articolo 22 e specifica che i contributi del 60 per cento per spese di gestione, vanno a tutte le organizzazioni collettive di cui all'articolo 18, comprese le cooperative per il controllo e la tutela dei marchi e delle denominazioni di origine dei prodotti.

Il secondo comma stabilisce che alle spese di gestione ammissibili, sono aggiunte anche le spese di depurazione, quelle per i controlli analitici e quelle per il miglioramento qualitativo del prodotto, nonché i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali. Qui noi avevamo aggiunto: "Pagati per il personale dipendente", ma penso che il Consiglio mi possa dare atto della correzione che mi sono permesso di fare e che aggiunge: "Per gli operai agricoli e dipendenti".

Al comma tre è detto che il contributo del 60 per cento viene esteso anche alla gestione delle consorterie legalmente costituite.

Il comma quattro inserisce tra i beneficiari del comma precedente gli impianti di irrigazione a pioggia, con esclusione di quelle relative alla retribuzione del personale.

Per il resto, gli articoli 5, 6 e 7 non cambiano nulla della legge n. 30.

L'articolo 8 bis è un emendamento che sarà illustrato dall'Assessore Lanièce.

L'articolo 9 modifica l'articolo 44 della legge n. 30 e stabilisce che il rimborso dei contributi unificati in agricoltura, viene esteso anche alle cooperative e consorterie legalmente costituite ed ai consorzi di miglioramento fondiario a qualsiasi altitudine operino, mentre prima c'era il limite dei 700 metri.

L'articolo 10 modifica l'articolo 45, laddove fissa le modalità per la richiesta dei rimborsi di cui all'articolo precedente.

Questo è in sintesi il lavoro svolto dalla III Commissione, dopo l'analisi di diversi documenti.

Presidente: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce; ne ha facoltà.

Lanièce (DC): Chiederei alla Presidenza se è possibile far distribuire gli emendamenti già annunciati dal Consigliere relatore Chenuil.

Nel primo comma dell'articolo 1 viene tolta la dizione: Costituiti ai sensi del regio decreto legge 13 febbraio 1933, n. 215: Nuove forme per le bonifiche integrali, perché è aggiunto l'articolo 11 che specifica meglio la questione, permettendo l'accesso ai contributi a tutti i consorzi di miglioramento fondiario esistenti al momento della prima applicazione della legge, purché legalmente costituiti.

Si ritiene infatti che i consorzi di miglioramento fondiario legalmente costituiti, attualmente operanti siano stati istituiti per degli scopi ben precisi. La nuova remora serve ad evitare che in futuro possano essere costituiti consorzi di miglioramento fondiario di comodo.

L'esecutivo ritiene che possano essere accolte le modifiche agli articoli 3 e 4 proposte in sede Commissione e dalla stessa accettate a maggioranza, per cui rimarrebbero validi i due articoli presenti nel testo del disegno di legge fatto distribuire dal Consigliere relatore Chenuil.

Nell'articolo 8, come è già stato anticipato dal relatore, la dizione per il personale dipendente" è sostituita dalle parole "per gli operai agricoli dipendenti, per evitare che le cooperative di servizi abbiano a beneficiare in modo abnorme del rimborso, perché la maggior parte dei dipendenti delle cooperative di produzione è costituita da operai a tempo indeterminato - per gli stagionali non ci sono problemi, perché con il rimborso dei contributi Scav non hanno più alcun aggravio -, per i quali le ditte o le cooperative agricole hanno a carico una percentuale di contributi (6,8 per cento di iscrizione all'INPS per assegni familiari e disoccupazione ed una quota aggiuntiva per l'INAIL) che è opportuno ritenere rimborsabile tra le spese di gestione.

Dopo l'articolo 8 viene aggiunto l'8 bis, che modifica l'articolo 36 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, nel punto in cui prevedeva la possibilità di anticipare i contributi all'Associazione allevatori della Valle d'Aosta e che recita testualmente: 1. E' autorizzata l'anticipazione a favore dell'Associazione regionale allevatori valdostani dei contributi concessi dallo Stato, per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame.

Poiché di recente lo Stato eroga dei contributi anche per il controllo ed il sostegno del settore lattiero-caseario (mungitrici, stalle...), anche noi crediamo di poter anticipare all'AREV le eventuali spese da loro sostenute "per le azioni di sostegno nel settore lattiero-caseario", in attesa del rimborso parziale da parte del Ministero.

Dopo l'articolo 10 viene aggiunto l'articolo 11 che regola le modifiche apportate all'articolo 1 e recita testualmente:

1. Per beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, i consorzi di miglioramento fondiario devono essere costituiti ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

Il secondo comma è praticamente una norma transitoria:

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, tutti i consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti, esistenti nella regione alla data di entrata in vigore della presente legge".

Chiederei inoltre di inserire l'articolo relativo all'urgenza, perché la legge è in elaborazione da parecchio tempo, così da poter entrare in vigore all'atto della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale

Presidente: Colleghi Consiglieri, dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin; ne ha facoltà..

Perrin (UV): Je crois que parfois, si la hâte est mauvaise conseillère, une plus grande attention et une certaine lenteur dans l'analyse, peuvent porter à des améliorations importantes. En effet, la troisième Commission permanente du Conseil a longuement débattu cette loi, en présentant, au projet de loi qui venait de la Junte, deux textes alternatifs et en améliorant, à chaque fois, le contenu des modifications de loi n. 30 et de loi n. 62 de 1986.

Il y avait, dans le texte présenté, plusieurs incongruités, notamment à l'article 1, où l'on aurait pénalisé les coopératives, en éliminant du texte la différentiation qu'il y a pour la construction ou la reconstruction des mayens et des alpages d'avec les autres structures au service des consortiums, des coopératives et cetera.

Je crois que ce qui ressort du débat de la troisième Commission, est à l'avantage de tous les agriculteurs valdôtains. Cette position démentit certaines affirmations qui ont été faites hier, lors du débat sur la modification du règlement du Conseil, et démontre que les Commissions ne travaillent pas avec des confins entre majorité et opposition, mais pour modifier dans le bien, les projets qui sont soumis à ce Conseil même.

En effet, en troisième Commission, il n'y a pas eu opposition entre majorité et minorité pour ce projet de loi, il y a eu un débat sérieux. Une majorité, comprenant majorité et opposition, s'est trouvée sur plusieurs articles et donc ce qui est présenté aujourd'hui est le fruit de cet accord, de cette harmonie et de cette façon sérieuse de travailler en Commission. Je parle de la troisième Commission, de laquelle je fais partie.

Nous avions voulu, par exemple, pour être plus sérieux et pour éliminer certains types de spéculation, insérer la clause que, pour accéder aux bienfaits de la loi n. 30 et de la loi n. 62, on fasse référence uniquement au consortium que nous appelons obligatoire, c'est-à-dire celui qui dérive de l'application du décret royal du 13 février 1933, n. 215. Ceci pour éviter qu'un groupe de personnes, qui pouvait à la limite être composé de seulement trois personnes, puisse constituer un consortium dans lequel le bénéficiaire de la subvention serait en réalité une seule personne. Nous l'avons vu, hélas!, dans le passé et c'est justement pour cela que la loi n. 30 avait déjà posé certaines limitations. Ici on va encore améliorer l'ancien texte.

Personnellement, j'approuve et je pense que le Conseil n'aura pas de difficultés à approuver les amendements à l'article 1, qui ont été présentés aujourd'hui par monsieur l'Assesseur. On élimine la référence au consortium obligatoire, d'après le décret royal n. 215, mais en insérant, à travers l'article 11, cette même norme pour le futur.

J'ai cependant un doute, qu'il faudrait éliminer pendant la discussion générale, lorsqu'on peut encore présenter des amendements et je voudrais les renseignements que l'Assesseur peut donner. A l'article 11, on dit: 1. Per beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984 n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, i consorzi di miglioramento fondiario devono essere costituiti ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale). Or, l'insertion que nous avions voulue ne concernait que l'article 6 ("fabbricati rurali") et non, par exemple, l'article 7 de la loi n. 30, c'est-à-dire la viabilité rurale, l'irrigation et les aqueducs, pour lesquels aussi des consortiums non constitués d'après le décret royal n. 215 de 1933 peuvent actuellement bénéficier de contributions. Avec cette formulation, je crois qu'on élimine tout. Je demande si c'est la volonté de l'exécutif de concerner non seulement les bâtiments ruraux, mais aussi la viabilité, l'irrigation et les aqueducs.

Personnellement je peux l'accepter. J'ai cependant quelques doutes parce que si cela est un bien pour les bâtiments ruraux, pour les alpages ainsi que pour les mayens et pour d'autres types de structures au service d'organismes collectifs (coopératives, consortiums, etc), j'ai des doutes pour la viabilité, l'irrigation et les aqueducs où je crois qu'il n'y a plus de spéculations de la part des consortiums qui existent depuis longtemps et qui ne sont pas obligatoires. Il est vrai que probablement tous ces consortiums, ou en tout cas en grande partie, même s'ils ne sont pas institués d'après le décret royal, ont quand même une reconnaissance légale, parce que la majorité d'entre eux a un acte notarial à sa naissance, la presque totalité j'imagine.

Nous avons, au cours du long débat à l'intérieur de la troisième Commission, voulu essayer d'améliorer la loi n. 30 en insérant l'article 3. Dans la nouvelle formulation du projet de loi, après le point 3 de l'article 17, concernant les organismes collectifs, cet article favorisait la naissance et la dotation des coopératives de services en agriculture. Il est bien vrai qu'il existe déjà actuellement une possibilité, à travers la loi n. 49 de 1986, loi régionale d'application du règlement communautaire n. 797. Tandis que la loi n. 49 se rapporte surtout au personnel qui, pendant trois ans, a la possibilité d'obtenir une partie de subvention, ici il s'agirait plutôt des bâtiments et des nécessités des coopératives de service, qui pourront être utiles dans le futur. En introduisant le point 5, on a voulu favoriser la naissance et la dotation de coopératives qui puissent recueillir un certain type de produits non concernés actuellement par la loi n. 30, par exemple le foin, le fourrage, et le distribuer ou vendre à des non-sociétaires de la coopérative même. C'est un pas de l'avant et l'article 6 n'est qu'une conséquence de cette introduction. A ce propos, je remercie l'exécutif d'avoir accepté cette modification.

J'ai, par contre, des remarques à faire sur l'amendement à l'article 8. J'avais demandé et la troisième Commission avait accepté d'introduire, parmi les dépenses de gestion admissibles à contribution, aussi les frais relatifs à la contribution prévidentielle et assitencielle payés pour le personnel dépendant. A travers cet amendement, il y a une réduction aux seuls ouvriers agricoles dépendant des coopératives; ce qui, je crois, est restrictif. Je conviens que c'est un gros bénéfice pour les coopératives qui ont des ouvriers agricoles à temps indéterminé, pour lesquels on paie, au-delà des contributions agricoles unifiées, prévues par les articles 44 et 45 que ce projet de loi modifie, aussi d'autres contributions qui jusqu'à maintenant n'étaient pas prévues dans les dépenses de gestion. Je crois qu'on doit payer ces contributions aussi pour les autres dépendants, les employés par exemple, et qu'aussi cette partie devrait être admise à la contribution du soixante pour cent.

J'avais formulé, mais je n'avais pas insisté là-dessus en Commission, une modification au septième alinéa de l'article 22, c'est-à-dire à l'article 8 de ce projet de loi. Pour obtenir les anticipations aux frais des projets de gestion, les organismes collectifs dont à l'article 18 de la loi n. 30, doivent présenter un bilan préventif. Une formulation de type différent aurait peut-être facilité le payement de cette anticipation, qui est du cinquante pour cent, parce que le bilan préventif ne peut être voté que par l'assemblée générale de la coopérative, qui ne se tient, ordinairement, qu'au mois d'avril ou au début du mois de mai, ce qui porte un retard dans la requête d'anticipation et donc un retard dans la perception de cette contribution.

J'aurais personnellement préféré que, par exemple, cet article soit formulé de façon différente: Al fine di ottenere gli anticipi di cui al comma 6, i presidenti delle organizzazioni collettive di cui all'articolo 18, dovranno presentare richiesta scritta, dichiarando la continuazione dell'attività e l'ammontare presunto dei costi di gestione per l'anno di cui si richiede l'anticipo. Ceci aurait simplifié la procédure. Je le soumets à l'attention de l'Assesseur pour une éventuelle modification dans ce sens.

Je crois donc que le travail fait par la troisième Commission, a été un bon travail et que les modifications qui en sortent améliorent le texte original.

Si je ne me trompe pas, au mois de septembre 1990, nous avions présenté un projet de loi concernant les modifications aux articles 44 et 45 de la loi n. 30. Ces articles concernaient le remboursement, et les modalités de remboursement des contributions agricoles unifiées. Notre projet de loi allait dans une autre direction, car il ne s'agissait pas d'un remboursement mais du payement direct. Nous aurions préféré cette formulation.

Il y a, à ce sujet, deux opinions divergentes. Les renseignements qui ont été donnés à l'Assesseur Lanièce, montrent l'impossibilité d'un payement direct. Les renseignements qu'un responsable du bureau des contributions agricoles unifiées m'avait donnés dans le passé, je parle de 1986, allaient dans cette direction. Nous acceptons la formulation préparée par l'exécutif. Ce qui nous intéresse c'est que les agriculteurs au-dessus de 700 mètres, qui à ce moment-ci ne peuvent bénéficier du remboursement, puissent, dès que la loi sera publiée, accéder à ce type de contribution.

Je crois que le rapporteur l'a fait. Nous devons remercier tous les membres de la Commission, du président au dernier des membres, le soussigné, qui ont contribué à améliorer ce texte de loi dans l'intérêt de l'agriculture valdôtaine.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Chenuil; ne ha facoltà.

Chenuil (PCI-PDS): Io non ho altro da aggiungere a quanto è stato detto con buonsenso e cognizione di causa.

Vorrei ringraziare l'Assessore Lanièce di aver accettato la mia richiesta di rinvio della presentazione di questo disegno di legge in Consiglio regionale, per consentirci di entrare meglio nel merito, anche se penso che oggi anche lui possa dichiararsi soddisfatto del lavoro svolto.

Aggiungo poi che tutti i membri della III Commissione hanno lavorato veramente bene e, senza voler fare delle battute, credo che ciò dimostri che, perché una Commissione possa lavorare bene, non contano tanto i numeri, ma i suoi componenti.

Presidente: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce; ne ha facoltà.

Lanièce (DC): Penso che non ci sia molto da aggiungere a quanto è stato detto prima da me, dal Consigliere relatore Chenuil e dal Consigliere Perrin.

Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 11, devo precisare che effettivamente è nostra intenzione cercare di uniformare tutti i consorzi, per metterli tutti nelle stesse condizioni. Del resto, già si tende, sia pur gradualmente, a creare un unico consorzio in ogni Comune, tant'è che quelli che si sono già adeguati funzionano molto meglio, perché riescono a programmare in modo più concreto e preciso. La norma transitoria stabilisce che i consorzi esistenti possono beneficiare dei contributi, mentre gli altri dovranno adeguarsi alla normativa, costituirsi legalmente e farsi riconoscere secondo quanto è prescritto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Nella fase della prima applicazione, si potrà andare incontro a qualche piccolo problema, ma il maggiore controllo e la maggiore serietà sproneranno sicuramente i consorzi ad unificarsi, specie nei Comuni dove tendono a prolificarsi.

In merito al secondo comma dell'articolo 8, noi insistiamo sulla necessità di dover privilegiare le cooperative di produzione, ammettendo solo i versati per gli operai ed escludendo invece quelli versati per le altre qualifiche di dipendenti.

In relazione al sesto comma dell'articolo 8, mi pare che il raffronto con il bilancio consuntivo dell'anno precedente sia il minimo che si possa chiedere per concedere dei contributi. E' vero che, stando così le cose, i consorzi arriveranno fino ad aprile, ma speriamo che questa situazione serva ad accelerare le assemblee, perché, se avranno bisogno di denaro, dovranno per forza di cose approvare il bilancio consuntivo prima possibile, per poter beneficiare delle anticipazioni previste dal sesto comma dell'articolo 8.

Accettando il pagamento diretto dei contributi e tenendo conto che gli stessi vengono messi a ruolo anche in base alle giornate dell'anno precedente, c'era il rischio di pagare dei contributi che poi sarebbero stati rimborsati. Nel dubbio, si è scelta la formula inserita nel disegno di legge.

In sede di Commissione, il Gruppo dell'Union Valdôtaine, che aveva presentato la proposta illustrata dal Consigliere Perrin, l'ha poi inserita in questa norma, accettando l'impostazione dell'esecutivo, fatta propria dalla Commissione.

Vorrei concludere ricordando che la III Commissione ha fatto un buon lavoro. Ci sono stati alcuni rinvii, però penso che siano serviti a meditare ed a far maturare nuovi suggerimenti, come quello presentato oggi all'ultimo momento per le anticipazioni all'AREV, che migliorano gli interventi a favore della categoria dei coltivatori diretti.

Presidente: Colleghi Consiglieri, passiamo ora all'esame dell'articolato, nel testo proposto dalla III Commissione.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1

1. Il comma quattro dell'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è così sostituito:

"4. Per la costruzione e ricostruzione di fabbricati rurali e relative strutture al servizio di consorzi di miglioramento fondiario, cooperative, consorterie legalmente costituite, associazioni di produttori agricoli e Comuni, il contributo è concesso nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi comprese le spese per l'acquisizione delle aree fabbricabili".

2. Il comma cinque dell'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è così sostituito:

"5. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale esistente, possono essere concesse, per la ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali, anche ad uso abitativo, le provvidenze previste dall'articolo 4, prescindendo dall'entità dell'azienda agricola, qualora il richiedente svolga, anche parzialmente, attività agricola e sia proprietario da almeno dieci anni del fabbricato interessato o ne sia venuto in possesso per successione o per donazione da parte di parenti in linea retta".

Presidente: Do lettura di un emendamento all'articolo 1, proposto dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dal Consigliere relatore Chenuil.

EMENDAMENTO

Articolo 1

1. Il comma quattro dell'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è così sostituito:

"4. Per la costruzione e ricostruzione di fabbricati rurali inerenti ad alpeggi e mayens al servizio di consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole, consorterie legalmente costituite e Comuni, nonché per la realizzazione di strutture al servizio di consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, il contributo è concesso nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi comprese le spese per l'acquisizione delle aree fabbricabili".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura dell'articolo 1 emendato.

Articolo 1

1. Il comma quattro dell'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è così sostituito:

"4. Per la costruzione e ricostruzione di fabbricati rurali inerenti ad alpeggi e mayens al servizio di consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole, consorterie legalmente costituite e Comuni, nonché per la realizzazione di strutture al servizio di consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, il contributo è concesso nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi comprese le spese per l'acquisizione delle aree fabbricabili".

2. Il comma cinque dell'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è così sostituito:

"5. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale esistente, possono essere concesse, per la ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali, anche ad uso abitativo, le provvidenze previste dall'articolo 4, prescindendo dall'entità dell'azienda agricola, qualora il richiedente svolga, anche parzialmente, attività agricola e sia proprietario da almeno dieci anni del fabbricato interessato o ne sia venuto in possesso per successione o per donazione da parte di parenti in linea retta".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2

1. Il comma quattro dell'articolo 12 della legge regionale 6 luglio 1984, n; 30, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1986, n. 62, è sostituito dai seguenti:

"4. Sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese per l'esecuzione di opere di elettrificazione rurale interessanti interi comprensori, quali risultano dall'applicazione della vigente normativa in materia di allacciamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

5. La formulazione dei programmi di massima degli interventi di elettrificazione rurale a livello comprensoriale compete ad una Commissione nominata con Decreto dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente naturale e così costituita:

a) Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, con funzione di presidente;

b) dirigente dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo delegato;

c) dirigente dei Servizi agrari e affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o suo delegato;

d) dirigente del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o suo delegato;

e) direttore del distretto ENEL della Valle d'Aosta, o suo delegato.

6. Per l'esecuzione delle opere di cui al comma quattro valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70) e successive modificazioni ed integrazioni".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3

Dopo il punto 3) del primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, vengono aggiunti i seguenti punti 4) e 5):

"4) a favorire l'avvio e la dotazione di cooperative di servizio in agricoltura e di loro consorzi;

5) a favorire l'avvio e la dotazione di cooperative di approvvigionamento, produzione e distribuzione di materie prime necessarie all'esercizio dell'agricoltura".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è così sostituito:

"1. Possono beneficiare delle provvidenze, per l'attuazione delle iniziative previste dal precedente articolo, le cooperative agricole ed i loro consorzi regolarmente iscritti nel "Registro regionale delle Società Cooperative e dei loro Consorzi", nonché le consorterie e le associazioni di produttori agricoli legalmente riconosciute".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5

Il comma due dell'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

"2. I soggetti di cui al comma uno, devono essere legalmente costituiti e le attività esplicate devono interessare prevalentemente la produzione agricola e zootecnica dei propri soci ed essere svolte in forma collettiva, garantendo il rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale per la tutela ed il controllo dei prodotti tipici agricoli e zootecnici".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6

1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

"2. Per la realizzazione di iniziative previste dai punti 2), 4) e 5) del comma uno del precedente articolo 17, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ancorché la rimanente spesa benefici di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 4".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

"2. Nelle zone interessate dagli impianti e dalle attrezzature di cui al punto 2 del comma uno dell'articolo 17, non possono essere concesse provvidenze, per gli stessi scopi, alle aziende ricadenti nel comprensorio servito dalle strutture collettive, salvo deroghe approvate dal Consiglio regionale".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura dell'articolo 8.

Articolo 8

1. L'articolo 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è così sostituito:

"Articolo 22

(Contributi nelle spese di gestione e di costituzione)

1. E' autorizzata la concessione di contributi annui, nella misura del 60 per cento delle spese di gestione sostenute dalle organizzazioni collettive di cui all'articolo 18, ivi comprese le cooperative per il controllo e la tutela dei marchi e delle denominazioni di origine dei prodotti e con esclusione delle società costituite da agricoltori, conduttori diretti di aziende agricole.

2. Le spese di gestione ammissibili a contributo sono le seguenti: trasporti, consumo di energia elettrica e di combustibili solidi, liquidi e gassosi, manutenzione degli impianti e degli stabili, interessi passivi, ammortamento dei capitali fissi e delle attrezzature, spese di amministrazione, di pubblicità e di magazzinaggio, spese di depurazione e controlli analitici e spese per il miglioramento qualitativo del prodotto, nonché i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali pagati per il personale dipendente.

3. E' altresì autorizzata la concessione di contributi nella misura del 60 per cento delle spese per la costituzione e la gestione dei consorzi di miglioramento fondiario e per la gestione delle consorterie legalmente costituite.

4. Le spese di gestione ammissibili per i beneficiari di cui al comma precedente, sono le spese di amministrazione e di manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione a pioggia, con esclusione di quelle relative alla retribuzione del personale.

5. Le spese sostenute devono essere completamente documentate.

6. Possono essere concessi anticipi, sugli interventi previsti nei precedenti commi del presente articolo, nella misura del 50 per cento sulla base dei bilanci consuntivi dell'anno precedente.

7. Ai fini di ottenere gli anticipi di cui al comma sei le organizzazioni collettive di cui all'articolo 18 dovranno presentare un bilancio preventivo che riassuma l'andamento gestionale dell'anno finanziario per il quale si chiede l'anticipo".

Presidente: Do lettura di un emendamento all'articolo 8, proposto dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dal Consigliere relatore Chenuil.

EMENDAMENTO

Articolo 8

Alla fine del comma due dell'articolo 22 le parole "per il personale dipendente" sono sostituite dalle seguenti "per gli operai agricoli dipendenti".

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin; ne ha facoltà.

Perrin (UV): Je demanderais à l'exécutif de réfléchir encore un instant et d'accepter l'ancienne formulation. Monsieur l'Assesseur à l'Agriculture dit qu'il préfère cette nouvelle formule, c'est-à-dire restreindre la contribution uniquement aux ouvriers agricoles dépendant des coopératives, dans le but de favoriser les coopératives de production. Ici on ne favorise ni plus ni moins ces coopératives de production en adoptant l'une formulation ou l'autre. L'unique résultat de ce changement ce n'est pas de favoriser les coopératives de production, mais de pénaliser les coopératives de services de façon particulière, mais aussi les coopératives de production.

Imaginons, par exemple, une coopérative laitière et fromagère. Ces coopératives ont des ouvriers agricoles, mais ont aussi d'autres types de personnel. A travers la nouvelle formulation, on va donc les pénaliser et non favoriser ainsi que l'on prétend. Si l'ancienne formulation est acceptée bien, si l'exécutif maintient son amendement, en tant que Groupe de l'Union Valdôtaine, nous allons nous abstenir.

Presidente: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce; ne ha facoltà.

Lanièce (DC): Noi manteniamo la formulazione espressa negli emendamenti presentati nel pomeriggio.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 8 del quale abbiamo già dato lettura.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Andrione, Bich, Faval, Louvin, Mostacchi, Perrin, Riccarand, Rollandin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 8 emendato.

Articolo 8

1. L'articolo 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è così sostituito:

"Articolo 22

(Contributi nelle spese di gestione e di costituzione)

1. E' autorizzata la concessione di contributi annui, nella misura del 60 per cento delle spese di gestione sostenute dalle organizzazioni collettive di cui all'articolo 18, ivi comprese le cooperative per il controllo e la tutela dei marchi e delle denominazioni di origine dei prodotti e con esclusione delle società costituite da agricoltori conduttori diretti di aziende agricole.

2. Le spese di gestione ammissibili a contributo sono le seguenti: trasporti, consumo di energia elettrica e di combustibili solidi, liquidi e gassosi, manutenzione degli impianti e degli stabili, interessi passivi, ammortamento dei capitali fissi e delle attrezzature, spese di amministrazione, di pubblicità e di magazzinaggio, spese di depurazione e controlli analitici e spese per il miglioramento qualitativo del prodotto, nonché i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali pagati per gli operai agricoli dipendenti.

3. E' altresì autorizzata la concessione di contributi nella misura del 60 per cento delle spese per la costituzione e la gestione dei consorzi di miglioramento fondiario e per la gestione delle consorterie legalmente costituite.

4. Le spese di gestione ammissibili per i beneficiari di cui al comma precedente, sono le spese di amministrazione e di manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione a pioggia, con esclusione di quelle relative alla retribuzione del personale.

5. Le spese sostenute devono essere completamente documentate.

6. Possono essere concessi anticipi, sugli interventi previsti nei precedenti commi del presente articolo, nella misura del 50 per cento sulla base dei bilanci consuntivi dell'anno precedente.

7. Ai fini di ottenere gli anticipi di cui al comma sei, le organizzazioni collettive di cui all'articolo 18 dovranno presentare un bilancio preventivo che riassuma l'andamento gestionale dell'anno finanziario per il quale si chiede l'anticipo".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 emendato testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura dell'emendamento aggiuntivo dell'articolo 8 bis.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Articolo 8 bis

Il comma uno dell'articolo 36 della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 è così costituito:

"1. E' autorizzata l'anticipazione a favore dell'Associazione regionale allevatori valdostani dei contributi concessi dallo Stato per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici, ai controlli funzionali del bestiame e per le azioni di sostegno nel settore lattiero caseario".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura dell'articolo 9.

Articolo 9

1. L'articolo 44 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

"Articolo 44

(Rimborso)

1. In considerazione del fatto che il territorio della Regione Valle d'Aosta è considerato montano ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e che presenta un carattere di omogeneità sotto il profilo dell'organizzazione agricola, l'Amministrazione regionale, in forza dell'articolo 3, lettera h, dello Statuto speciale, provvede al rimborso dei contributi unificati in agricoltura alle aziende agricole singole o associate ed alle cooperative, consorterie legalmente costituite e consorzi di miglioramento fondiario operanti nella regione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 45".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura dell'articolo 10.

Articolo 10

l'Articolo 45 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

"Articolo 45

(Modalità)

1. Le aziende soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati possono ottenere il rimborso dei contributi versati, presentando annualmente domanda all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, allegando alla stessa copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto versamento o, in alternativa, una dichiarazione dell'ufficio di Aosta del Servizio contributi agricoli unificati, recante l'importo definitivo dei contributi iscritti nei ruoli di riscossione per l'anno di competenza".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura di un emendamento aggiuntivo, che istituisce l'articolo 11, presentato dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dal Consigliere relatore Chenuil..

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente articolo 11.

"Articolo 11

1. Per beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, i consorzi di miglioramento fondiario devono essere costituiti ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

2. In sede di prima applicazione della presente legge sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, tutti i consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti, esistenti nella regione alla data di entrata in vigore della presente legge".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Do lettura di un emendamento aggiuntivo, che istituisce l'articolo 12, presentato dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dal Consigliere relatore Chenuil..

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 11 è istituito il seguente articolo 12.

"Articolo 12

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente: Se nessuno chiede la parola per dichiarazioni di voto, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sul complesso della legge.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

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