Objet du Conseil n. 188 du 15 mai 1975 - Verbale

OGGETTO N. 188/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE NON DI RUOLO DELLE SCUOLE MATERNE DELLA REGIONE".

La legge regionale 3.8.1972, n. 22, recante norme integrative della legge statale 18.3.1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, stabilisce (articolo 9, ultimo comma) che entro un biennio dall'entrata in vigore della legge medesima apposito provvedimento legislativo disciplini lo stato giuridico del personale docente nelle scuole predette.

Poiché non è stato ancora possibile adottare il suddetto provvedimento legislativo, in relazione anche al differimento nella emanazione, da parte del Ministro della Pubblica Istruzione, del decreto delegato di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 30.7.1973, n. 477, si ritiene opportuno non procrastinare ulteriormente l'inquadramento a ruolo del personale docente, in servizio nelle scuole materne della Regione con incarico a tempo indeterminato, tenuto presente che con legge 19.7.1974, n. 379 è stato disposto analogo inquadramento a ruolo per gli insegnanti delle scuole materne statali. In via temporanea, al personale docente delle scuole materne regionali immesso in ruolo continuerà ad applicarsi la disciplina giuridica in vigore per il corrispondente personale insegnante delle scuole materne statali.

L'inquadramento in ruolo avverrà a domanda, nei posti di insegnamento istituiti negli anni scolastici 1973-74 e 1974-75 con decreti del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del 1° comma dell'articolo 1 della citata legge regionale n. 22/1972. Le modalità ed i criteri di inquadramento saranno oggetto di apposita ordinanza da emanarsi dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentiti la Giunta regionale, la Commissione permanente di studio per la Pubblica Istruzione ed i Sindacati della Scuola.

Le condizioni per l'inquadramento in ruolo sono quelle indicate nel 1° comma dell'articolo 2. Il soggiorno di un mese in un paese francofono - destinato ad aggiornare gli insegnanti sulle tecniche didattiche, oltre a migliorarne la conoscenza della lingua francese - si sta effettuando, a scaglioni, in località del Canton Vallese per tutti gli aventi titolo. Seguirà uno "stage" di formazione professionale, da effettuarsi in Aosta nella seconda quindicina del prossimo mese di giugno.

Complessivamente, gli insegnanti interessati dal presente disegno di legge sono 80, dei quali 71 hanno titolo all'inquadramento dal 1° settembre 1974 e 9 dal 1° settembre 1975.

Il presente disegno di legge non comporta alcun maggior onere immediato di spesa, in quanto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo non differisce da quello, attualmente in godimento, del personale incaricato con nomina a tempo indeterminato.

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Disegno di legge regionale n. 114

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ________________ n. ___: "INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE NON DI RUOLO DELLE SCUOLE MATERNE DELLA REGIONE".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne della Regione, incaricate a tempo indeterminato negli anni scolastici 1973/74 e 1974/75, sono nominate in ruolo a domanda previo accertamento delle condizioni indicate nel successivo articolo 2.

La decorrenza giuridica della nomina avrà effetto dal 1° settembre 1974 per le insegnanti incaricate dall'anno scolastico 1973/1974 e dal 1° settembre 1975 per le insegnanti incaricate dall'anno scolastico 1974/1975. Gli aspetti economici decorreranno in entrambi i casi dal 1° settembre 1975.

Articolo 2

Per conseguire la nomina a ruolo le insegnanti di cui al precedente articolo dovranno ottemperare alle seguenti condizioni:

- aver prestato servizio senza demerito;

- aver soggiornato per il periodo di un mese in ambiente francofono durante l'anno scolastico 1974/1975, secondo le modalità e nelle località stabilite dall'Assessore alla Pubblica Istruzione. Sono esonerate da tale obbligo le insegnanti in possesso del brevetto di "monitrice de colonie de vacance";

- aver partecipato ad uno "stage" di formazione, che si svolgerà nella seconda quindicina del mese di giugno 1975, organizzato dall'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, sentiti i Sindacati della Scuola.

Le domande per l'ammissione in ruolo dovranno essere presentate nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 1975, sentiti la Giunta Regionale, la Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione ed i Sindacati della Scuola.

Con la stessa ordinanza l'Assessore disporrà i criteri per la assegnazione definitiva della sede.

Per la nomina in ruolo prevista dalla presente legge è consentita la deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 3

Sino a quando lo stato giuridico del personale insegnante delle scuole materne della Regione non sarà disciplinato con apposita legge regionale, al personale medesimo si applicano le norme in vigore per il corrispondente personale insegnante delle scuole materne statali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Viglino M. Ida (R.V.) - Desidero fare un breve riassunto della questione di cui tratta questo disegno di legge che la Giunta ha presentato.

Con legge n. 444 del 18 marzo 1968 lo Stato emanava una legge sull'ordinamento della scuola materna statale. Il 3 agosto 1972, con legge n. 22, la Regione Valle d'Aosta emanava le norme integrative della legge statale n. 444 riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta. In questa legge n. 22, all'ultimo comma dell'articolo 9, si legge: "Con successivo provvedimento legislativo verrà disciplinato lo stato giuridico del personale della scuola materna regionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Quindi nell'agosto del 1974 avrebbe dovuto essere emanato da parte dell'Amministrazione regionale lo stato giuridico del personale della scuola materna. Questo non è avvenuto. Il 19 luglio 1974, con legge n. 379, lo Stato emanava una legge per l'inquadramento in ruolo del personale docente non di ruolo della scuola materna statale. In questa legge statale, all'articolo 1, si legge: "Le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973/1974 sono nominate in ruolo a domanda con decorrenza il 1° settembre 1974". Nelle riunioni che ho avuto con le Organizzazioni Sindacali uno dei punti prioritari era quello dell'inquadramento a ruolo di questo personale delle scuole materne statali.

Naturalmente il tempo a disposizione era poco per emanare lo stato giuridico del personale di queste scuole e quindi si è pensato di seguire un po' la traccia dello Stato, presentando una legge in modo da poter inquadrare questo personale secondo l'articolo 1 della legge stessa. Il personale che abbiamo in servizio nelle nostre scuole materne regionali è in numero di 80, e senza incarichi a tempo indeterminato. Ora lo Stato ha previsto l'inquadramento in ruolo previo superamento di un corso abilitante della durata di 60 giorni e, sempre nelle discussioni che abbiamo avuto e che io ho avuto personalmente con le Organizzazioni Sindacali, mi è stato fatto presente di considerare quale parte integrante del corso abilitante che queste insegnanti devono seguire, il soggiorno che l'Amministrazione precedente aveva stabilito: un mese nel Canton Vallese, per ciascuna di queste insegnanti. Infatti, già fin dall'inizio dell'anno scolastico, è stato predisposto un turno e praticamente siamo arrivati all'ultimo turno dell'anno scolastico cosicché ciascuna insegnante ha fatto questo mese nel Canton Vallese. In che modo? In base agli accordi presi con l'Assessore Lanivi, il soggiorno avveniva in una classe delle scuole materne del Canton Vallese e rappresentava un po' quel tirocinio che le nostre studentesse dell'Istituto Magistrale fanno quando si recano nelle classi: assistono e prendono parte allo svolgimento della lezione (nel caso delle scuole elementari).

Ora, è evidente che questo tirocinio non può che essere molto utile, anche se naturalmente si svolge in un paese che differisce un po' dalle nostre condizioni. Sono quindi la prima a riconoscere che presenta senz'altro moltissimi lati positivi, ma può anche presentare qualche lato negativo, proprio per la mentalità di un paese che non è il nostro. Comunque io ritengo che sia stato utilissimo, tant'è che ho accettato senz'altro e condiviso la proposta delle Organizzazioni Sindacali di considerare questo mese come parte integrante del corso abilitante segnalato dalla legge statale. Ora si trattava di completare questo tirocinio fatto nelle scuole del Canton Vallese e, sempre in accordo con le Organizzazioni Sindacali, abbiamo ritenuto opportuno e senz'altro utile alla formazione di queste insegnanti predisporre uno stage che è stato poi chiamato "stage di formazione" e che avrà luogo - perché adesso posso essere più precisa per quanto riguarda il periodo di svolgimento - dal 18 giugno al 30 giugno compreso.

Quando noi abbiamo fatto la riunione con la Commissione della Pubblica Istruzione, ricordo benissimo che il Consigliere Chincheré mi aveva chiesto delle precisazioni circa questo corso e avevo detto che probabilmente nel momento della discussione in Consiglio sarei stata in grado di fornire queste precisazioni. Abbiamo fatto numerose riunioni e finalmente abbiamo il quadro completo del corso, cioè lo stage che verrà fatto in quell'epoca. Abbiamo già preso dei contatti con alcuni insegnanti e posso dire che a questo stage di formazione interverrà il Professor Guillaume de l'Université de Strasbourg, le Professeur Bernard Janin de l'Université de Grenoble, Madame Keller de l'Université de Strasbourg (qui est une personnalité à niveau international) et Monsieur Cavallini qui est Professeur à l'Université de Bologna.

Le cours, come j'ai dit, aura lieu du 18 au 30 juin et nous l'avons subdivisé en conférence le matin, travaux de groupe l'après-midi et relations des travaux de groupe le lendemain matin. En plus de cela, il y aura vers la fin du cours des leçons de mathématique moderne tenues par un professeur suisse avec qui nous avons pris aussi des accords.

Noi abbiamo quindi pensato che quest'organizzazione potesse valere e potesse essere equiparata al corso abilitante della durata di 60 giorni segnalato all'articolo 1 della legge statale. Pertanto sottoponiamo all'approvazione della Giunta la legge che i Consiglieri hanno già ricevuto. Superato il prestato servizio senza demerito, seguito dal mese di corso che ho segnalato nel Vallese, e frequentato questo stage di formazione a fine giugno, noi pensiamo che questo sia sufficiente perché tale personale abbia il diritto ad una nomina in ruolo, nomina che avrà le decorrenze segnalate all'articolo 1.

Adesso mi permetterò di far distribuire ad ogni Consigliere la seconda versione di questa legge... o è stata già distribuita? Perché d'accordo con l'Ufficio legale abbiamo fatto qualche piccola variazione formale. Segnalo che cosa è stato variato: all'articolo 1 abbiamo messo come primo comma: "con incarico a tempo indeterminato conferito a decorrere dall'anno scolastico 1973/1974 o dall'anno scolastico 1974/1975". Al secondo comma abbiamo messo il verbo al presente, e cioè: "La decorrenza giuridica della nomina ha effetto dal 1° settembre". All'articolo 2, il primo comma è stato messo sotto la seguente forma: "Per essere nominate a ruolo le insegnanti di cui al precedente articolo debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:", mentre prima c'era "delle seguenti condizioni" e poi "aver seguito, durante l'anno scolastico 1974/1975, per il periodo di un mese esercitazioni didattiche secondo le modalità e nelle località...", eccetera.

Si dà atto che dalle ore 18,36 assume la Presidenza il Vice Presidente Giorgio Jorrioz e che dalle ore 18,39 la riassume il Presidente Severino Caveri.

Caveri (U.V.) - La parola al Consigliere Lustrissy.

Lustrissy (D.P.) - Per certi aspetti la legge proposta lascia delle gravi perplessità sull'interpretazione della legge regionale del 1972. Dirò subito che noi siamo favorevoli all'inquadramento del personale insegnante della scuola materna, che siamo altresì favorevoli - almeno lo sono personalmente - nel superare i concorsi pubblici con attività sul piano della formazione del personale insegnante molto più aderente alla realtà della scuola, non di quelle che possono essere le garanzie fornite da un concorso pubblico tradizionale. Concordiamo sui corsi istituiti, sull'esigenza di addestrare, di mantenere preparato questo personale per l'assolvimento di quelle delicate funzioni e compiti nei confronti degli allievi delle scuole materne. D'altra parte, nel momento in cui abbiamo istituito con legge regionale questa organizzazione della scuola materna, è stata già cura sin da allora di dedicare una parte dell'attività dell'Assessorato alla formazione del personale insegnante.

Quello che però mi lascia perplesso in modo particolare è l'interpretazione data a quell'ultimo comma dell'articolo 9 ove si prescrive l'emanazione di un provvedimento di legge successivo per la definizione dello stato giuridico del personale insegnante. Ora, se siamo d'accordo che il rapporto di lavoro deve essere regolamentato e in effetti le garanzie già ci sono perché il tipo di incarico conferito presume la non licenziabilità del personale insegnante in quanto offre al personale insegnante tutte le garanzie per la stabilità del posto di lavoro, non vedo come la legge proposta possa risolvere il problema generale dello stato giuridico di questo personale, e non vedo neanche come una legge così affrettata modifichi un qualcosa nell'organizzazione della scuola materna, nel riferimento delle norme più complesse dello stato giuridico di un personale docente, dando per scontato che l'incarico a tempo indeterminato vale il provvedimento della legge oggi proposto.

Cosa intendiamo noi per "stato giuridico"? Intendiamo l'organizzazione della scuola materna, non solo l'inquadramento a ruolo del personale insegnante, la definizione sul piano normativo dello sviluppo della carriera del personale docente, ma anche l'organizzazione della scuola materna che, come previsto già dalla legge 444 e recepito anche in sede regionale, dovrebbe essere sganciata dall'attuale organizzazione didattica della scuola elementare, organizzata in un modo nuovo, più rispondente alle finalità che la legge regionale si era proposta.

Ora io ritengo che sia giusta l'osservazione che nei due anni previsti dalla legge non si è arrivati alla presentazione di una legge più complessa riguardante lo stato giuridico, ma nulla vietava di dedicare ancora un po' di tempo all'esame e all'approfondimento di questo problema, perché sul piano del lavoro, la legge che oggi viene proposta nulla varia rispetto alla situazione occupazionale della categoria, con l'incarico di quel tipo che abbiamo prima ricordato.

Ora, se è vero - come è vero - che tutto lo stato giuridico del personale insegnante così come è stato concepito a livello nazionale è stato contestato e messo in discussione a più riprese - tant'è vero che non si è ancora trovato una giusta definizione dell'organizzazione scolastica - valeva la pena in sede regionale riflettere un momentino sulle possibilità di organizzarsi una scuola materna più rispondente alle nostre esigenze, sia sul piano didattico-organizzativo, sia sul piano territoriale. Questo vuol dire che non basta e non è sufficiente concepire una scuola materna così come ancora oggi purtroppo è concepita, per esigenze di spazio e organizzative, un luogo di soggiorno, di "parcheggio" - oggi questa parola è abbastanza di moda, viene usata per indicare certe soluzioni scolastiche - in cui i ragazzi si trovano a disposizione un'insegnante. Tutto questo doveva essere organizzato in un modo che accanto all'insegnante ci fosse tutta una serie di servizi e di strutture, che la legge peraltro prevede, perché quello della regolamentazione dello stato giuridico non è l'unico aspetto normativo previsto dalla legge, la legge prescrive anche apposite norme e leggi regionali per quanto riguarda l'organizzazione dei trasporti, delle mense e delle refezioni.

Ora, la parte che si riferisce più propriamente all'organizzazione doveva essere inquadrata, come dicevo, nello stato giuridico; doveva e deve prevedere, accanto allo sviluppo di carriera che oggi non è assicurato perché il riferimento alla legge dello Stato è puramente economico, uno sviluppo di carriera diverso da quello oggi concepito sul piano professionale per la categoria insegnante. Accanto a questo, oltre all'inquadramento del personale strettamente insegnante, la legge prevede pure personale di assistenza, personale di tipo specializzato, quali sono le direzioni didattiche particolari riferite alla scuola materna, équipes psico-medico-pedagogiche che devono lavorare assieme e congiuntamente al personale insegnante della scuola materna.

Orbene, una delle prerogative della legge regionale era proprio quella di dare alla nostra scuola materna un assetto di tipo diverso, più rispondente alle nostre esigenze didattiche e organizzative sul piano territoriale. Sinora abbiamo... non dico disatteso, ma abbiamo cercato di dare soluzioni confacenti allo spirito della legge, perché le diverse fasi esecutive della legge regionale sinora avevano trovato una rispondenza nelle definizioni e nelle norme previste dalla legge regionale. Si è fatto un grosso passo avanti quando, assieme ai Sindacati, si sono concordate le modalità per il passaggio delle diverse sezioni di scuole materne comunali alla Regione, intendo anche nel passaggio comprensivo del personale insegnante, garantendo il posto di lavoro del personale insegnante che aveva avuto l'incarico.

Ebbene, se abbiamo delle perplessità non sono tanto sulla garanzia del posto di lavoro o sull'inquadramento a ruolo del personale, lì concordiamo - siamo d'accordo, come dicevo prima, sulle modalità anche del passaggio a ruolo, sull'esigenza di corsi professionali di formazione -, ma il voler fare questo in fretta, con una legge che poteva benissimo essere evitata perché, come dicevo, sul piano del rapporto di lavoro nulla variava questa legge... ma si doveva dare concreta attuazione a una legge che è regionale, che per puro caso fa riferimento a una dello Stato, lo fa per puro caso, perché i Consiglieri presenti in questo Consiglio, nella precedente legislatura, conoscono l'iter difficoltoso che ha avuto questa legge sul piano dell'approvazione. È stata rinviata, in questo Consiglio, è stata modificata ed è stata interpretata come norma integrativa della legge dello Stato, proprio per far passare questo concetto - che per noi era fondamentale - di una scuola materna organizzata a livello regionale. Tale legge ci è stata anche apprezzata da molte Regioni, da molti Organismi, perché siamo stati forse i primi a prevedere un articolo apposito che contemplava l'inserimento di bambini handicappati e disadattati nelle sezioni di scuola materna, a condizione che tra il personale della scuola materna ci fosse il personale insegnante idoneo per potere svolgere l'attività didattica in queste sezioni particolari. Ora tutto questo problema, che io oserei definire di tipo "paternalistico" perché si dà la parvenza di un inquadramento a ruolo senza una carriera e un'organizzazione definita, disattende a quelli che erano i concetti ispiratori di questo Consiglio regionale e della Giunta che la propose quando si definì sul piano regionale l'organizzazione della scuola materna.

Vorrei richiamare l'Assessore alla Pubblica Istruzione su queste considerazioni, non tanto per una critica in senso negativo sul problema, per come è stato affrontato, perché forse vi è stata mancanza di tempo, e forse anche la non conoscenza dei precedenti relativi all'impostazione di tutta l'organizzazione della scuola materna. Vorrei però un impegno da parte dell'Assessore che fatto questo provvedimento che, come dicevo, poteva anche non essere fatto, perché lascia le cose come stavano prima. Vorrei che ci si dedicasse sul piano organizzativo allo studio di quella legge normativa sullo stato giuridico che, in base al disposto di legge, avrebbe già dovuto essere affrontato, ma che comunque non significa niente se non lo si affronta nei termini di legge. Poteva essere affrontato, ma deve ancora essere affrontato. Con questo provvedimento rischiamo di allontanare sempre più la soluzione di quel problema. Se, a torto, noi pensassimo - non lo so, lo penso io, almeno sul piano personale - di fare questa considerazione, se considerassimo questa legge di inquadramento a ruolo come la definizione dell'intero problema dell'organizzazione dello stato giuridico della scuola materna, sul piano dell'applicazione della legge da noi approvata in quel momento commetteremmo un grosso errore, perché, come dicevo prima, tale legge, per le caratteristiche che aveva, tendeva a riportare per la prima volta un discorso di questo tipo sul piano scolastico a livello regionale.

Noi, Consiglio regionale, non dobbiamo disattendere tutte queste aspettative, dobbiamo dare completa attuazione alla legge con una normativa più precisa che risponda a tali esigenze e allo sviluppo di carriera, sviluppo diverso da quello applicato sinora in campo nazionale, organizzato in modo tale da dar soddisfazione sul piano del lavoro a questo personale insegnante. Nello stesso tempo che ci sia la garanzia del posto di lavoro, che ci sia anche una garanzia di sbarramenti successivi durante la permanenza in ruolo, con una verifica continua della rispondenza del personale insegnante a queste esigenze, alle necessità di una scuola di questo tipo, organizzata in modo nuovo, con criteri più moderni e più efficienti.

Ora non vedo come questa legge proposta - a parte la considerazione del passaggio a ruolo con quelle modalità del personale insegnante - risolva poi il problema dell'aggiornamento del personale insegnante, dell'obbligo degli sbarramenti successivi per il conseguimento di una successiva idoneità alla permanenza in ruolo del personale insegnante, perché altrimenti ci ridurremo a ricopiare male sul piano regionale quello che di male noi abbiamo verificato esiste sul piano statale. Se noi ci limitiamo a fare queste cose è perfettamente inutile, da questo momento possiamo anche dichiarare abrogata la legge regionale. Se queste sono le intenzioni, se tutte le volte che si tratta di dare, di organizzare o di riorganizzare sul piano regionale dei servizi dobbiamo agganciarci continuamente alle norme dello Stato, allora tanto vale che abroghiamo le leggi che approviamo e che facciamo riferimento costante dei nostri provvedimenti alle leggi dello Stato!

Per concludere, io vorrei un impegno da parte dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, perché questo è un problema che mi sta particolarmente a cuore, avendo curato e seguito dal primo momento l'approvazione e la stesura di questa legge, con tutta la problematica che è nata attorno. Abbiamo cercato sin dall'inizio di dare un'impostazione alla scuola materna con un senso di efficienza, di preparazione del personale, abbiamo iniziato subito con dei corsi di formazione di preparazione, e bene ha fatto l'Assessore a continuare su questa impostazione. Su questa falsa riga, però, non dobbiamo disattendere alle norme in cui crediamo sul piano regionale, a una scuola materna veramente organizzata, anche relativamente allo stato giuridico: La legge citata dall'Assessore, soprattutto la n. 379 del luglio 1974, non risolve il problema dello stato giuridico del personale insegnante della scuola materna nel senso da noi voluto, ma lo risolve male anche sul piano dello sviluppo della carriera e dell'organizzazione della scuola stessa. Non avrei altro da aggiungere, tranne ribadire poi questi concetti eventualmente in fase successiva.

Chincheré (P.C.I.) - Se è vero - e ormai è accettato da tutti - che la scuola materna assolve ad un ruolo primario di prima educazione del bambino, è superata almeno sul piano teorico e in una certa misura anche sul piano operativo la concezione ricordata prima dal Consigliere Lustrissy, dell'asilo nido come "parcheggio di bambini". Se la formazione del bambino viene vista giustamente come una formazione principale e primaria, è altrettanto vero che quella degli insegnanti deve essere un fatto permanente e generalizzato.

Ora non entro nel merito di certi problemi, perché condividiamo largamente le cose dette da Lustrissy, ma ci limitiamo ad alcune questioni riguardanti la legge. Da una lettura anche superficiale dell'articolo 2, sembrerebbe quasi che gli stages di perfezionamento e - per usare un brutto termine - di "riciclaggio" degli insegnanti sia fatto non in funzione della crescita della scuola materna e del quadro insegnante, ma del diritto al ruolo, tant'è vero che noi avremmo in questo caso, se ciò si verifica fino in fondo, delle discriminazioni abbastanza evidenti.

In Valle d'Aosta noi abbiamo tre tipi di scuole materne: la scuola materna privata - che abbiamo ricordato prima e di cui penso discuteremo ancora lungamente - le scuole comunali e le scuole regionali. Ora evidentemente noi avremmo tre tipi di insegnanti: avremmo degli insegnanti con gli stages di formazione, che sono quelli regionali, e avremo degli insegnanti che non hanno avuto questi stages e, di conseguenza, di fatto o perlomeno in linea teorica, che sono meno preparati, meno all'altezza della situazione degli altri insegnanti. Noi, invece, concepiamo le cose al contrario. Direi che gli stages di formazione devono essere visti in funzione dell'educazione, non in funzione dell'entrata in ruolo degli insegnanti stessi, e non ci sembra corretto, né giustificato - se non per problemi tecnici che, come tutti i problemi tecnici, sono facilmente risolvibili - che da questi stages vengano esclusi gli altri insegnanti.

Pertanto noi proporremmo di aggiungere, all'articolo 2, credo dopo il 5° comma, il seguente emendamento: "Al suddetto stage possono partecipare anche le neo-diplomate in attesa di occupazione e le maestre di scuola materna private e comunali", proprio perché ci sembra che il problema della formazione riguardi la scuola materna nel suo complesso, e non soltanto le scuole materne regionali.

Viglino M. Ida (R.V.) - Io pensavo di essere stata abbastanza chiara all'inizio, quando ho fatto presente che la questione dello stato giuridico del personale non può essere certamente risolta in fretta, ed è per questo che ho preferito presentare al Consiglio l'inquadramento a ruolo, riservandomi, in un secondo tempo, di studiarla a fondo. Che lo stato giuridico sia una questione da non affrontare in fretta lo dimostra il fatto che la precedente Amministrazione non ha trovato tempo in due anni di addivenire a quanto era una precisa norma della legge del 1972, la n. 22, quindi è logico che non si può chiedere a quest'Amministrazione, a questa Giunta, di presentare entro cinque mesi lo stato giuridico del personale. È proprio perché ritengo la questione fondamentale e di grandissima importanza per l'avvenire della nostra scuola materna che ho voluto presentare prima l'inquadramento in ruolo per anticipare questa legge, riservandomi in un secondo tempo di addivenire a quella che era la legge 1972.

Ringrazio il Consigliere Lustrissy, mi ha fatto una bellissima lezione, ma questa lezione poteva anche servire prima per fare in due anni quello che voi non siete stati capaci di fare. Ora, quando mi si viene a dire che il personale può benissimo rimanere così com'è, che lo stato della nomina può rimanere così per 5 anni, che non cambia niente, mi si permetta di non essere d'accordo. Io ricordo gli sforzi che tutti noi abbiamo fatto per avere un posto di ruolo, ma veramente di ruolo, non una nomina a tempo indeterminato, quindi ho ritenuto mio "dovere" presentare, proprio in qualità di collega, questo inquadramento a ruolo prima di studiare a fondo l'altro argomento, che certamente richiede molto più tempo. Non è per difendere questa legge, se non siete d'accordo prendetevi le vostre responsabilità, io la mantengo.

È logico che il problema della scuola materna in Valle d'Aosta presenta un interesse di primissimo ordine. D'altra parte il Consigliere Lustrissy non creda che io non sia andata a leggere quanto è stato fatto, e fatto bene da lei, quando era Assessore alla Pubblica Istruzione, ho apprezzato tutto quello che è stato fatto per la scuola materna, ma trovo che non dobbiamo lasciare ancora nello stato di nomina a tempo indeterminato un personale che ha tutti i diritti ad un'entrata in ruolo, e lasciarlo per chissà quanto tempo.

D'altra parte, per rispondere al Consigliere Chincheré, è logico che questo personale debba essere sottoposto ad una formazione permanente, e la cura con la quale abbiamo cercato di formare, dopo gli accordi intervenuti con i Sindacati, di far venire a questi stages delle personalità, dimostra quanto abbiamo preso a cuore il problema. Questa non sarà soltanto un'iniziativa singola che si fermerà lì, è nelle nostre intenzioni continuare, perché soltanto attraverso questi stages si ottiene qualche cosa di reale e di concreto. Lì è logico che non potevo che condividere quanto ha detto il Consigliere Lustrissy, quando ha riconosciuto che è molto meglio uno stage di questo genere piuttosto che degli esami in cui si ripetono a memoria cose non capite e che rimangano campate in aria, e di questo lo ringrazio.

La questione dell'emendamento presentato dal Consigliere Chincheré è piuttosto complessa. Si capisce che - purtroppo lo riconosco anch'io - non vorrei che ci fosse questa discriminazione tra insegnanti che si devono dedicare agli stessi compiti, ma in questo momento, mi creda, non è possibile accogliere questo emendamento, cioè permettere al personale delle scuole materne private e delle scuole materne comunali la frequenza a questo corso, perché questo è un corso abilitante ed è esclusivamente fatto in vista di un inquadramento a ruolo. Questo non impedisce di fare degli stages per l'altro personale, l'ho già detto durante le riunioni che abbiamo avuto con i Sindacati, e mi sono anche impegnata per creare diciamo degli stages riservati a questo personale, dei corsi di aggiornamento. In questo momento, però, noi stiamo facendo un qualcosa che rientra in un ambito legislativo completamente diverso, a un corso abilitante partecipa soltanto il personale che deve entrare in ruolo, e adesso non è possibile, questo sarebbe il motivo fondamentale. Un altro motivo di ordine pratico potrebbe essere il numero eccessivo di partecipanti. Noi abbiamo già 80 partecipanti; ora, se a questo andiamo a sommare i 44 della graduatoria regionale, incarichi e supplenze, neo-diplomate, i 27 che hanno conseguito il diploma al termine dell'anno scolastico, senza contare il numero di insegnanti per le 42 sezioni delle scuole materne private, noi ci troviamo di fronte a difficoltà organizzative insuperabili. D'altra parte, anche proprio da un punto di vista legale, non mi sembra possibile accogliere questo emendamento, perché sono corsi abilitanti, non sono corsi di aggiornamento, e questo è un reale e vero corso abilitante. Al corso di aggiornamento può partecipare anche personale che ha una posizione giuridica completamente diversa: ecco perché purtroppo non mi sento di accettare l'emendamento proposto dal Consigliere Chincheré.

Vorrei dire una cosa: è logico che mi impegno formalmente a prendere atto di tutto quanto ha detto il Consigliere Lustrissy e prendo l'impegno di presentare al più presto, entro i limiti del possibile, le norme sullo stato giuridico del personale, perché riconosco che l'inquadrato con questa legge evidentemente ha assolutamente diritto di sapere esattamente qual è la sua posizione. Infatti all'articolo 3 noi abbiamo scritto che, finché non c'è questo stato giuridico, nella fase di transizione lo stato giuridico è quello del personale statale, ma sarà nostra cura presentare immediatamente le nostre norme, aspettavo soltanto di avere un po' di tranquillità per poter esaminare molto a fondo l'argomento.

Se voi ritenete che debba essere presentato prima lo stato giuridico, potete farlo presente. Noi passeremo alla votazione e poi vedremo.

Lustrissy (D.P.) - Io ho premesso e ribadisco che noi non siamo contrari all'approvazione di questa legge, ho solo detto e richiamato l'attenzione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione dando atto, per quanto è stato fatto per la scuola materna, che la legge regionale istitutiva della scuola materna prevedeva un qualcosa di diverso e un qualcosa di più completo che non un riferimento puro e semplice ad uno stato giuridico dello Stato che non ci soddisfa.

Ora, detto questo, io prendo atto delle rassicurazioni date dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e naturalmente sarà anche parte nostra diligente, di Consiglieri, seguire l'evolversi della situazione, perché evidentemente qua stiamo dando corpo a un edificio che è ancora senza fondamenta. Se noi lasciassimo uno stato giuridico come una nuvoletta in aria, senza il contorno della definizione della sostanza, faremmo un cattivo servizio alla nostra scuola materna.

Fatte queste considerazioni, richiamate le carenze dell'Amministrazione passata e presente nei confronti della scuola materna, io auspico che la definizione del problema avvenga nel senso indicato, che mi pare trovi favorevole anche l'Assessore alla Pubblica Istruzione, che perlomeno sul piano regionalista si difenda la nostra legge che voleva operare in questo senso e se ne dia completa attuazione. Il riferimento in questo momento alla legge dello Stato adottando uno sketch, una frase celebre per i film di opinione, è puramente casuale, ma comunque non è nelle nostre intenzioni - e non vedo come l'Assessore ce l'abbia potuto attribuire - né ritardare l'approvazione di questa legge, né di non votarla. Fatte queste considerazioni, richiamate le nostre perplessità, aspettiamo gli eventi della situazione.

Caveri (U.V.) - Possiamo considerare chiusa la discussione generale, signorina, se permette... questo per semplificare, ma se vuole proprio prendere la parola, io non gliela posso mica negare evidentemente.

Viglino M. Ida (R.V.) - Intanto lei sa, Presidente, che non faccio mai dei discorsi molto lunghi. Volevo solo dire questo: non abbiamo chiamato questo provvedimento "stato giuridico del personale", bensì "inquadramento a ruolo" ed è l'unico riferimento alla legge statale, perché, per quanto riguarda il corso abilitante, per la prima volta qui in Valle dico che è stata presa una direzione decisamente opposta a quella seguita dallo Stato.

Caveri (U.V.) - Va bene, allora è chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione dei singoli articoli, sul testo corretto, evidentemente.

Articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

È approvato all'unanimità.

Chiedo al Consigliere Chincheré se insiste nel suo emendamento all'articolo 2.

Chincheré (P.C.I.) - Noi insistiamo con il nostro emendamento per un motivo molto semplice: perché la giustificazione portata dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, chiamiamola giustificazione legale, non ci convince; non ci convince perché crediamo sia possibile, visto che si parla esplicitamente di stages di formazione, dati anche i nomi di tutto rispetto dei conduttori di questi stages, che possano partecipare anche altri insegnanti, ci sembra che non sia discriminatorio. Mi rendo conto che ci possano essere dei problemi tecnici, fare un corso a 80 maestre d'asilo o fare un corso a 150, a 160 o a 200 maestre è tutt'altra cosa, su questo non ho dubbi, direi che sarei estremamente superficiale se dicessi che è la stessa cosa. Però questo, a nostro avviso, non vuol dire assolutamente che non si possa ovviare a questo tipo di inconvenienti di natura tecnico-organizzativa; se si vuole, si può ovviare a questi tipi di inconvenienti.

Pertanto noi manteniamo il nostro emendamento: a noi sembra legittimo sul piano legale, giustificato sul piano di una non discriminazione e perfettamente consono agli scopi che questa legge si prefigge, scopi sottolineati anche dall'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Lustrissy (D.P.) - Dichiaro a nome del Gruppo dei Democratici Popolari di concordare sull'emendamento presentato dal Consigliere Chincheré.

È un problema che abbiamo discusso molte volte quello della posizione di aspettativa - in senso largo - del personale che tende all'insegnamento. Se noi approfittassimo di questo momento di pausa, cioè del personale che potrebbe un domani insegnare e che ha i titoli per poter frequentare questi corsi e lo ammettessimo anche ampliando questi corsi, organizzandoli forse con un po' più di dispendio di energie e richiedendo magari anche un maggior impegno da parte dell'Amministrazione regionale, sarebbe anche opportuno prendere in considerazione questo emendamento. Quel personale, che non insegna ancora ma che però ha i titoli, un domani potrebbe insegnare. Si potrebbero evitare così dei tempi morti e dare la possibilità a queste persone, nel periodo di attesa, di formarsi anche sul piano professionale. Io voterei a favore di questo emendamento proposto, in questo senso.

Caveri (U.V.) - Mi permetto di fare un'osservazione, visto che siamo in tema di Pubblica Istruzione. Ci sarebbe da essere molto grati, Consiglieri regionali, se non impiegassero più l'espressione che non è in lingua italiana "un domani"; non si dice in italiano "un domani". La parola all'Assessore Viglino.

Viglino M. Ida (R.V.) - Credo di aver detto al Consigliere Chincheré che la questione organizzativa era del tutto secondaria. Per me la questione è giuridica, il personale che partecipa allo stage deve avere i requisiti che sono chiaramente specificati nella nostra legge. Mi sono impegnata, forse si può ripetere lo stesso stage; mi auguro che possa avere quel successo per il personale che mi è stato segnalato, ma in questo momento ritengo di non poter accogliere l'emendamento proposto dal Consigliere Chincheré e anche dal Consigliere Lustrissy.

Caveri (U.V.) - Bene, allora poniamo in votazione l'emendamento del Consigliere Chincheré. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario?

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 29

Favorevoli: 13

Contrari: 16

Il Consiglio non approva.

Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

È approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 3. È approvato con lo stesso risultato.

Passiamo allo scrutinio segreto di questa proposta di legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 30

Maggioranza: 16

Favorevoli: 25

Contrari: 5

Il Consiglio approva il sottoriportato disegno di legge n. 114.

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Disegno di legge regionale n. 114

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ________________ n. ___: "INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE NON DI RUOLO DELLE SCUOLE MATERNE DELLA REGIONE".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne della Regione, con incarico a tempo indeterminato conferito a decorrere dall'anno scolastico 1973/1974 o dall'anno scolastico 1974/1975, sono nominate in ruolo a domanda previo accertamento delle condizioni indicate nel successivo articolo 2.

La decorrenza giuridica della nomina ha effetto dal 1° settembre 1974 per le insegnanti incaricate dall'anno scolastico 1973/1974 e dal 1° settembre 1975 per le insegnanti incaricate dall'anno scolastico 1974/1975. Gli aspetti economici decorreranno in entrambi i casi dal 1° settembre 1975.

Articolo 2

Per essere nominate a ruolo le insegnanti di cui al precedente articolo debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver prestato servizio senza demerito;

- aver seguito, durante l'anno scolastico 1974/1975, per il periodo di un mese esercitazioni didattiche secondo le modalità e nelle località stabilite dall'Assessore alla Pubblica Istruzione. Sono esonerate da tale obbligo le insegnanti in possesso del brevetto di "monitrice de colonie de vacance";

- aver partecipato ad uno "stage" di formazione, che si svolgerà nella seconda quindicina del mese di giugno 1975, organizzato dall'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, sentiti i Sindacati della Scuola.

Le domande per l'ammissione in ruolo dovranno essere presentate nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 1975, sentiti la Giunta Regionale, la Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione ed i Sindacati della Scuola.

Con la stessa ordinanza l'Assessore fissa i criteri per l'assegnazione definitiva della sede.

Per la nomina in ruolo prevista dalla presente legge si deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 3

Sino a quando lo stato giuridico del personale insegnante delle scuole materne della Regione non sarà disciplinato con apposita legge regionale, al personale medesimo si applicano le norme in vigore per il corrispondente personale insegnante delle scuole materne statali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.