Objet du Conseil n. 181 du 15 mai 1975 - Verbale

OGGETTO N. 181/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI".

La legge n. 991 del 25 luglio 1952, riguardante "Provvedimenti in favore dei territori montani" meglio conosciuta come "la legge per la montagna", ha previsto tra l'altro all'articolo 8, che tratta delle agevolazioni, "...l'esenzione del pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare".

L'esenzione riguarda i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, singoli ed associati, che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori dipendenti per l'esercizio della loro attività. In questo quadro rientrano sia le singole aziende sia le associazioni cooperative o consortili che trasformano o commercializzano i prodotti dell'agricoltura: quali le latterie turnarie, caseifici, cooperative, eccetera.

Ora è nota la difficoltà in cui si trova ad operare l'imprenditore agricolo oggigiorno, soprattutto nella nostra Regione, non solo a causa della situazione strutturale ed ambientale, ma anche a causa delle leggi nazionali quali quella in esame che calano su di una realtà nazionale molto diversificata. In effetti in Valle d'Aosta, forse unica Regione in Italia, vi sono caratteri di omogeneità non solo di natura orografica, ma anche di struttura, perlomeno nel settore agricolo.

Dato che il territorio regionale è considerato interamente montano a norma dell'art. 1 della legge n. 991 e successive modificazioni ad eccezione di una parte del territorio comunale di Aosta, non si vede perché a parità di condizioni debba ancora permanere una distinzione sul piano del pagamento dei contributi previdenziali tra zone inferiori o superiori ai 700 m. s.l.m..

Per colmare questa lacuna si propone l'allegata proposta di legge integrativa della legge statale n. 991 del 25 luglio 1952 che prevede il rimborso dei contributi previdenziali da parte dell'Amministrazione Regionale alle aziende agricole, latterie turnarie ed alle cooperative operanti al di sotto dei 700 m. s.l.m..

Le ditte interessate al provvedimento sono le seguenti:

COMUNE

ENTE

IMPORTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 1974

Quart

1) Latteria turnaria Bas Villair

L. 117.432

2) Latteria turnaria Palmier

L. 151.556

Fénis

3) Latteria turnaria Etravers

L. 240.885

4) Latteria turnaria Miserègne

L. 243.896

Nus

5) Latteria turnaria Borgo

L. 30.085

St. Christophe

6) Latteria turnaria Meysettaz

L. 176.648

Gressan

7) Latteria turnaria Barral n. 1

L. 171.631

8) Latteria turnaria Moline

L. 135.197

Jovençan

9) Latteria turnaria Les Adams

L. 167.614

Pollein

10) Latteria turnaria Capoluogo

L. 178.656

11) Latteria turnaria Grand Pollein

L. 181.667

St. Pierre

12) Latteria turnaria Borgo

L. 162.597

Donnaz

13) Latteria turnaria Clapey

L. 238.876

14) Latteria turnaria Grand Vert

L. 204.751

15) Latteria turnaria Treby

L. 234.862

Hône

16) Latteria turnaria n. 1

L. 237.873

Pont St. Martin

17) Latteria turnaria Capoluogo

L. 190.700

Arnad

18) Latteria turnaria Barme

L. 148.155

19) Latteria turnaria Ville

L. 234.862

Villeneuve

20) Cooperativa Châtel Argent

L. 262.966

St. Pierre

21) Cofruits

L. 2.781.488

St. Christophe

22) Coop. Produttori Latte e Fontina

L. 4.091.808

Aziende agricole

22) (Comuni diversi) n. 74

L. 18.370.483

Totale

L. 28.954.688

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Proposta di legge n. 89

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ___________________________ n. ____: NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952 N. 991 "PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

In considerazione del fatto che il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta è considerato montano ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 e che presenta un carattere di omogeneità sotto il profilo dell'organizzazione agricola, l'Amministrazione Regionale provvederà al rimborso dei contributi unificati in agricoltura alle aziende agricole singole od associate operanti nelle zone inferiori a 700 metri sul livello del mare secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Articolo 2

Le aziende agricole singole e associate di cui all'articolo precedente soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati in base alle norme di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952 n. 991, hanno diritto al rimborso dei contributi versati per i lavoratori dipendenti da parte dell'Amministrazione Regionale, previa presentazione della dichiarazione prevista all'articolo seguente.

Articolo 3

I soggetti aventi diritto al rimborso dovranno presentare ogni anno a partire dall'anno 1975 all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio regionale contributi agricoli unificati contenente l'importo definitivo dei contributi iscritti nei ruoli di riscossione per l'anno di competenza.

Articolo 4

Il rimborso di cui all'articolo 2 sarà effettuato annualmente mediante deliberazione di Giunta su proposta del competente Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Articolo 5

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 30 milioni, graverà sul capitolo 331, che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Articolo 6

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

- Capitolo 331

"Spese per il rimborso dei contributi unificati in agricoltura"

£. 30.000.000

Variazioni in diminuzione:

- Capitolo 206

"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfeziona-mento (Spese correnti - Allegato E)"

£. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Lustrissy (D.P.) - A me pare che la relazione sia abbastanza chiara. Il problema è stato discusso lungamente in sede di Commissione Agricoltura, e credo anche Affari Generali. È solo per ricordare brevemente il motivo della presentazione di questo provvedimento di legge a favore delle imprese agricole, che prende le mosse dalla legge n. 991 del 1952 sulla montagna, la quale prevede, all'articolo 8, l'esenzione dei contributi previdenziali delle imprese che assumono manodopera in agricoltura, facendo delle differenziazioni sul piano territoriale per i terreni ubicati al di sopra e al di sotto dei 700 metri.

Ora, partendo dalla considerazione che la nostra Regione presenta delle caratteristiche abbastanza omogenee sotto il profilo territoriale, si è ritenuto opportuno apportare delle modifiche integrative a questa legge statale estendendo l'esenzione contributiva alle ditte che operano a livelli di altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare. Non si tratta di un grosso importo come impegno finanziario dell'Amministrazione regionale, in quanto il contributo di rimborso previsto è a favore di imprese essenzialmente formate da latterie turnarie, da cooperative e da aziende agricole diverse (in numero di 74 circa), quanto piuttosto da un interesse, diciamo così, perequativo nei confronti delle imprese agricole per eliminare queste differenziazioni che la nostra Regione non presenta sotto il profilo territoriale. Questa diciamo che è una delle tante possibili integrazioni alle leggi dello Stato, che alle volte si calano su una realtà nazionale più differenziata, più multiforme, e che, ovviamente, non possono tenere in considerazione i casi particolari che possono rappresentare eccezioni nei confronti della legge.

Caveri (U.V.) - Altri interventi? Mi pare che tutti siano d'accordo... il Consigliere Manganoni forse è contrario.

Manganoni (P.C.I.) - Questa legge pone anche una questione di equità, e su questo non possiamo che essere d'accordo; non solo, lo scopo di questa legge tra l'altro è anche quello di venire incontro all'agricoltura. Pertanto noi, su questo capo...(voci)... anche se - e questo vorrei farlo mettere a verbale - vi è una differenza di reddito e di lavoro tra le zone agricole di Fondo Valle e le zone agricole di montagna e delle Valli laterali. Vi faccio un esempio: fra le cascine di Quart e di St. Christophe e la piccola conduzione di Rhêmes, di Bionaz o di Valsavaranche vi è effettivamente una notevole differenza, anche se in questo trattamento - cioè il trattamento fatto per il pagamento di cui oggi tratta la legge - erano esonerati quelli delle zone alte, mentre dovevano pagarli quelle delle zone basse, tipo le cascine di Quart e St. Christophe. Vi dicevo che vi è effettivamente una differenza notevole di rendita, nel senso che nelle zone basse, sotto i 500 metri, i contributi non venivano pagati dall'Ente pubblico, effettivamente si teneva conto di queste differenze di reddito, che esistono.

Comunque, trattandosi in fondo di venire incontro all'agricoltura che fa acqua da tutte le parti, specialmente in Valle d'Aosta, noi su questo siamo senz'altro favorevoli.

Chincheré (P.C.I.) - Alcune domande, anche se sono tangenti al problema, ma questo ci evita di fare poi un'interpellanza. Il problema ha una certa misura, quindi è legittimo porle su tale disegno di legge. La prima domanda è questa: a che punto sono le sedute delle Comunità Montane? La legge n. 991 mi ricorda le Comunità Montane, le Comunità Montane mi ricordano gli Statuti, pertanto abbiamo bisogno di sapere se sono tutti approvati o non approvati. Seconda domanda: il Consiglio comunale di Aosta, durante la discussione dell'ultimo bilancio comunale, ha chiesto, attraverso un ordine del giorno votato all'unanimità, l'inserimento della Piana di Aosta nella Comunità Montana n. 4 (credo che nel penultimo Consiglio della Comunità Montana ci sia stata un'astensione). Vogliamo sapere se la Giunta è a conoscenza di questo ordine del giorno e, se ne è a conoscenza, quali sono i suoi intendimenti.

Andrione (U.V.) - Per rispondere parto dal fondo: non siamo d'accordo di inserire la Piana di Aosta nella Comunità Montana n. 4, perché così come è stata tagliata sbilancerebbe completamente la Comunità Montana. Aosta ha praticamente 40.000 abitanti e quindi non ci sarebbe più nessun rapporto con il resto della Comunità.

Per l'altra questione sugli Statuti delle differenti Comunità Montane, questi sono stati approvati e, in alcuni casi, abbiamo dovuto fare alcune modifiche per rispettare la legge.

Caveri (U.V.) - Non capisco bene il nesso di quelle domande con l'oggetto di cui ci stiamo occupando. Altri interventi? Chincheré.

Chincheré (P.C.I.) - Per spiegare al Presidente del Consiglio il perché, visto che noi conosciamo da lunga data la sua visione decretiva. Noi non condividiamo questa sua posizione e mi sembra legittimo spiegarne il perché. Come lei saprà benissimo - perlomeno quanto il sottoscritto - la legge istitutiva delle Comunità Montane richiama esplicitamente la legge 25 luglio 1952, n. 991, perché la suddivisione dei territori montani è fatta in base a questa legge. Di conseguenza, è abbastanza difficile fare un discorso sulla legge n. 991 senza avere presente la realtà delle Comunità Montane in Valle d'Aosta. Avevo premesso che le mie domande erano un po' tangenti rispetto al problema, ma trovavano una loro giustificazione in questo fatto specifico.

Caveri (U.V.) - Bene, dichiariamo chiusa la discussione generale sull'argomento.

Articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

Articolo 4. Stesso risultato.

Articolo 5. Stesso risultato.

Articolo 6. Stesso risultato.

Passiamo alla votazione a scrutinio segreto della legge... è già stato inserito nel testo presentato dai Consiglieri, quindi è stata fatta quell'aggiunta della parola "definitivo" dopo la parola "importo".

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 89.

Caveri (U.V.) - Passiamo al punto n. 16 dell'ordine del giorno.