Objet du Conseil n. 1365 du 12 juillet 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1365/IX - DISEGNO DI LEGGE: NORME PER L'ISTITUZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE''
PRESIDENTE:Il disegno di legge n. 187, del quale è relatore l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce, è iscritto al punto 14 dell'ordine del giorno.
Ha chiesto la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere Maquignaz; ne ha facoltà.
MAQUIGNAZ (Indipendente):Chiedo il rinvio del disegno di legge in oggetto, perché, nel corso dell'ultima seduta della Commissione competente, svoltasi un mese fa, d'accordo con altri commissari, io avevo chiesto all'allora Assessore Perrin di acquisire il parere preventivo su questa legge, che è molto importante perché inciderà profondamente sulle attività economiche della nostra regione, delle organizzazioni degli agricoltori, di quelle che rappresentano i comuni e le comunità montane, e soprattutto il parere delle organizzazioni ambientalistiche e di quelle venatorie.
Poiché allora l'Assessore Perrin si dichiarò disponibile ad effettuare tale sondaggio e ad acquisire tali pareri preventivi, chiedo che venga mantenuto questo accordo e che la discussione sulla legge venga effettuata dopo l'acquisizione dei suddetti pareri.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (VA):Questo disegno di legge è frutto di una discussione certamente non breve, svoltasi in sede di seconda Commissione consiliare, ed è frutto di un dibattito che derivava da due testi precedenti, uno presentato dalla Giunta regionale e l'altro dal Gruppo di cui faccio parte e dal Gruppo del PCI.
Il testo è stato quindi oggetto di una discussione approfondita, ha dato origine ad un nuovo testo elaborato dalla Giunta, che è andato all'esame delle Commissioni, dalle quali è stato approvato.
Evidentemente nella elaborazione del testo è stato tenuto conto di tutti i pareri e di tutte le osservazioni dei vari organismi. Del resto, in seno al comitato regionale che deve coordinare il progetto di piano e stilare i pareri sulle singole leggi, c'è una rappresentanza tale che è ampiamente rappresentativa di tutte le categorie, per cui io non riesco a capire la richiesta di rinvio di questo provvedimento, che ha già concluso tutto il suo iter e che anzi è già in ritardo rispetto alle nostre esigenze.
Chiedo, pertanto, che il Consiglio si esprima oggi su questo disegno di legge, che ha già abbondantemente concluso il suo iter e che anzi è notevolmente in ritardo rispetto a determinate esigenze che noi abbiamo.
PRESIDENTE:Colleghi Consiglieri, prima di procedere oltre, io vorrei che il Consiglio si pronunciasse sulla proposta di rinvio avanzata dal Consigliere Maquignaz.
Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin; ne ha facoltà.
PERRIN (UV):Au-delà de l'urgence d'arriver à voter cette loi, il est vrai que M. le Conseiller Maquignaz, lors de la discussion au sein des Commissions, qui avaient donné l'avis favorable à ce projet de loi, avait demandé de pouvoir entendre préalablement différentes associations: le comité de la chasse, le comité de la pêche, les agriculteurs..., dans le but d'arriver éventuellement à des amendements au Conseil.
J'avais commencé ce tour en écoutant le président du comité de la chasse. Les événements du 6 juin ont évidemment interrompu ces auditions et donc nous n'avons rien à redire au fait de renvoyer la discussion, afin que ce qui avait été dit au sein des Commissions paisse s'avérer et que le nouvel Assesseur poisse effectivement écouter les différents organismes.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
LANIECE (DC):Si tratta di un progetto di legge che non è stato portato avanti dal sottoscritto, ma che ha tutti i pareri delle Commissioni competenti, per cui non vedo perché debba essere rinviato. Al limite, tale richiesta avrebbe dovuto essere avanzata in sede di Commissione, ma, poiché dai verbali non risulta niente, io credo che si debba procedere all'esame del progetto di legge in oggetto.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Maquignaz; ne ha facoltà.
MAQUIGNAZ (Indipendente):L'Assessore Lanièce non era presente in Commissione e quindi non ha potuto assistere ai lavori, però qui in aula sono presenti alcuni commissari d'allora e precisamente i Consiglieri Mafrica, Riccarand, Stévenin e Beneforti, che hanno partecipato alla discussione ed erano d'accordo con me. Ricordo anzi che l'attuale Assessore Martin, prima di uscire, disse: "Io sono d'accordo con il Consigliere Maquignaz sull'opportunità che sia fatto il sondaggio".
Oggi io chiedo che venga mantenuta questa posizione, che oltretutto è stata espressa anche da commissari che oggi sono parte di questa maggioranza, ed insisto sulla richiesta di rinvio della discussione.
PRESIDENTE:A questo punto credo che non mi resti che mettere ai voti la proposta di rinvio...
Mi permetto di interpretare il pensiero del proponente nel dire che, in presenza di una proposta di rinvio, si presume che il disegno di legge debba essere rinviato all'esame della terza Commissione.
Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):Come risulta dai verbali, il parere della Commissione è stato regolarmente espresso ed il Consigliere Maquignaz si era astenuto, perché aveva adottato un rapporto fiduciario con l'Assessore. Il parere della Commissione, però, era stato regolarmente espresso su questa legge, che era stata discussa per molto tempo, per cui noi crediamo che sia opportuno votarla oggi, nel senso che essa è attesa ed è utile. Riaprirne la discussione potrebbe condurci a stendere lunghissime relazioni ed a rimettere in discussione tutto il lavoro, che nella sostanza può dirsi ormai concluso, per cui non ci resta che ratificarne la conclusione.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Stévenin; ne ha facoltà.
STEVENIN (UV):Il est vrai que la première Commission avait exprimé son avis à l'égard, mais il est également vrai qu'il y avait un engagement de la part de l'Assesseur à écouter les différentes organisations comme on l'avait prévu au cours des réunions.
Je demande alors: est-ce que l'Assesseur a entendu l'avis de ces organisations? Probablement non, parce que le changement ne lui a pas permis de le faire et c'est pour cela qu'on demande de s’engager dans cette direction; autrement on s’abstient.
PRESIDENTE:Colleghi Consiglieri, non possiamo aprire un dibattito su questo problema. Il fatto è che il Consiglio si trova davanti ad una iniziativa che ha completato il suo iter procedurale ed è accompagnata dal parere della Commissione competente. Il Consiglio ovviamente è sovrano nel poterla discutere, ma è altrettanto sovrano nel potersi pronunciare sulla proposta pregiudiziale del Consigliere Maquignaz.
Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti la proposta di rinvio del disegno di legge in oggetto alla terza Commissione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 30
Favorevoli: 13
Contrari: 17
Astenuti: 1 (Lanivi)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:L'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce, ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 187, iscritto al punto 14 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.
LANIECE (DC):Si tratta di una normativa di carattere generale, che costituisce la base per la creazione dei successivi parchi naturali e delle riserve e che classifica ed individua le caratteristiche delle aree naturali protette: parchi naturali, indicati all'articolo 3, riserve naturali all'articolo 4, riserve naturali integrate all'articolo 5.
- Possono promuovere l'istanza per l'istituzione delle aree naturali protette:
- il Servizio tutela ambiente naturale e foreste;
- i comuni interessati;
- le comunità montane, se delegate dai comuni;
- le associazioni ambientalistiche ufficialmente riconosciute;
- il Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre;
- istituti scientifici o di ricerca, pubblici e privati.
I parchi. Le proposte di istituzione e di ampliamento superiori a 500 ettari vengono esaminate dal Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali, istituito con decreto dell'Assessorato all'agricoltura e foreste e con durata coincidente con la legislatura. Esso è composto dall'Assessore o da un suo delegato, da tre esperti in materia di fauna, flora, geologia-mineralogia, dai dirigenti dei Servizi di tutela, di silvicoltura e di urbanistica, da due rappresentanti designati dalle associazioni ambientalistiche, da due rappresentanti designati dal comitato caccia e consorzio pesca, da due rappresentanti degli imprenditori agricoli a titolo principale, da un esperto di legislazione ambientale e dai sindaci dei comuni interessati al parco o alla riserva naturale.
Sulla base del parere di questo Comitato, la Giunta dispone un piano regionale di parchi naturali e, dopo aver sentito i pareri dei comuni, lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale. Successivamente, con legge regionale si istituiranno i singoli parchi, con la delimitazione dei confini, l'individuazione del numero dei rappresentanti dei comuni interessati, dei finanziamenti..
Questi parchi saranno gestiti da appositi enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, e composti dai seguenti organi:
- presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta, come previsto dall'articolo 13;
- consiglio di amministrazione, composto: dal presidente, dal dirigente del Servizio tutela ambiente naturale e foreste, dal dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica, da un funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, da rappresentanti dei comuni interessati, da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, dal direttore del Museo di scienze naturali di Saint-Pierre, dal comandante della relativa stazione forestale, da un rappresentante delle associazioni ambientalistiche;
- direttore del parco, con compiti di vigilanza e direzione degli uffici;
- collegio dei revisori dei conti.
Per ogni parco istituito, deve essere predisposto dall’ente gestore un piano di gestione territoriale, come previsto dall'articolo 17, che prescrive il divieto di opere e di attività in contrasto con le finalità di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente naturale, soprattutto per quanto riguarda la flora, la fauna ed i rispettivi habitat.
In attesa dell'approvazione del piano, sono previsti comunque dei divieti transitori, come stabilito dall'articolo 18, che impediscono la costruzione di strade, piste e nuovi edifici, nonché l'esercizio non regolamentato della pesca e della cattura di animali.
Le autorizzazioni per i lavori da eseguire nell'ambito del parco vengono rilasciate dagli enti competenti abituali, che dovranno però darne preventivamente comunicazione all'ente parco per eventuali osservazioni, come stabilito dall'articolo 18.
Sono anche previsti studi ed iniziative per la valorizzazione del parco ed incentivi economici per la realizzazione di opere di conservazione e restauro ambientale, con incremento del 20% dell'ammontare dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali. Sono inoltre previsti indennizzi per mancati redditi agro-silvo-pastorali.
Riserve naturali. L'individuazione è fatta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale. La deliberazione è poi sottoposta ai comuni interessati, i quali, così come i proprietari e conduttori di fondi, possono fare opposizione. Dopo la decisione sulla opposizione, c'è l’istituzione della riserva, fatta con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessorato all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.
Il decreto deve anche prevedere i divieti relativi ad attività ed opere che possono compromettere la salvaguardia o che sono incompatibili con le finalità dell'area (es.: deposito rifiuti, effettuazione di scavi, opere di bonifica o prosciugamento...), l'esercizio della caccia, della pesca... Sono fatte salve le usuali operazioni agricole e forestali.
Norme comuni ai parchi ed alle riserve. Il coordinamento e la sorveglianza delle attività nelle aree protette sono affidate al Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste, al quale vengono attribuiti diversi compiti:
- elaborazione degli studi preliminari per l'istituzione e la gestione di aree protette;
- organizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ente parco;
- controllo sull'osservanza delle norme;
- gestione delle aree naturali non situate all'interno del parco.
Sanzioni. L'articolo 28 prevede il raddoppio degli importi delle sanzioni amministrative regionali per le violazioni compiute all'interno delle aree protette. Un'ulteriore sanzione è prevista per l'inosservanza delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi ed al recupero ambientale della zone, in caso di lavori non autorizzati dagli uffici competenti.
PRESIDENTE:Colleghi Consiglieri, dichiaro aperta la discussione generale.
Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin; ne ha facoltà.
PERRIN (UV):Même si nous étions favorables à un renvoi de ce projet de loi afin de perfectionner, si possible, en écoutant les différents organismes ou associations intéressés, évidemment nous voterons en sa faveur puisqu'il est le fruit d'un travail conduit pendant des années par l'Assessorat; travail qui, je crois, mérite d'aboutir définitivement.
Un premier projet de loi avait déjà été présenté par l'Assessorat dans la législature précédente et, étant donné qu'on était arrivé à la fin de la législature même, ce projet de loi n'avait pas pu être voté par le Conseil.
Un projet de loi modifié avait été présenté à nouveau et en même temps le Parti Communiste et le Conseiller Riccarand avaient présenté un projet de loi pour les aires naturelles protégées.
Le projet de loi actuel est le fruit de la collaboration qui s’est instaurée pour arriver à un projet amalgamé, qui tienne compte de la réalité valdôtaine.
Je crois que le résultat est extrêmement valable, puisque la votation va doter la Région Vallée d'Aoste d'une loi cadre permettant d'instituer des pares et des aires naturelles protégés.
Je ne veux pas faire ici l'analyse du projet même, qui d'ailleurs a déjà été faite. Je crois que dans ce projet de loi, que les Conseillers ont eu la possibilité de lire, il y a un double intérêt. D'un coté il y a un intérêt de sauvegarde des zones qui nécessitent d'être profondément protégées. En Vallée d'Aoste, tout en ayant la présence peut-être la plus haute d'Italie de territoire protégé grâce à la présence du Parc National du Grand Paradis et à la récente institution du Parc régional du Mont Avic, on peut cependant aller de l'avant.
Il y a de l'autre côté une évaluation de type économique qui ressort de cette loi, parce que si d'un côté le projet de loi pose des limites à certaines activités et donc, si nous voulons, tant soit peu, pénalise les propriétaires des terrains concernés par les futurs parcs régionaux, de l'autre côté la loi essaie de donner quelque chose à ces propriétaires mêmes.
Au-delà du fait qu’à l'intérieur du parc il y aura la possibilité d'augmenter les contributions prévues par les lois régionales, pour contrebalancer les pénalisations, grâce à la création des parcs il y aura toute une série d'activités de type économique qui seront permises, au-delà de l'activité agro-sylvo-pastorale: la création de relais pour les visiteurs, un développement du tourisme rural, la possibilité de développer des cours pour des guides de la nature et donc d'avoir à travers la création de ces parcs un enduit intéressant au point de vue économique; ce qui est, à mon avis, à souligner.
Nous sommes évidemment favorables à cette loi.
Il faut dire que, pendant la discussion au sein des Commissions, certains commissaires avaient proposé des requêtes d'amendement au texte de la loi même. Certains de ces amendements avaient été acceptés par le soussigné: à l'article 1, à l'article 3 et à l'article 7. Pour un amendement je m'étais réservé d'écouter la Junte; ce que, ayant fait à son temps, je vais maintenant proposer.
C'est un amendement à l'article 7, lettre b du deuxième alinéa, qui devrait être transformé de cette façon: "Tre esperti rispettivamente nelle discipline della fauna, della flora, della geologia-mineralogia, di cui uno proposto dalla minoranza" . C'était une requête qui avait été avancée par le Conseiller Riccarand, à qui j'avais promis de m'intéresser. Pour maintenir foi à la promesse que je lui avais faite, la réponse est positive, au-delà de certains ricanements, parce que l'amendement aurait été proposé également que l'on soit ou l'on ne soit pas en majorité en ce moment.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):Il nostro Gruppo è favorevole a questo disegno di legge.
Come è stato riferito dal Consigliere Perrin si tratta dell'esito di un lavoro che ha richiesto anni, tant’è che già nella passata legislatura si era cercato di avere una legge quadro in questa materia, ma ciò non era stato possibile. Il lavoro attuale è il frutto di un complesso sistema di norme quadro, che penso tutelino al massimo le esigenze della pubblica amministrazione e quelle di tutti coloro che possono avere interesse all'istituzione ed alla gestione dei parchi.
La nostra regione era una delle ultime ad essere sprovvista di una legge quadro e con questo provvedimento si stabilisce una procedura che consentirà di verificare in modo attento cosa e dove è possibile fare.
A noi sembra quindi che l'approvazione da parte del Consiglio di questo disegno di legge rappresenti un fatto significativo e che esso sia il frutto di una valutazione molto attenta di testi diversi, che alla fine hanno trovato questo equilibrio che noi riteniamo buono e difficile da rimettere in discussione, senza rischiare di dover nuovamente affrontare anni di defatiganti di battiti in merito.
Noi, quindi, siamo per l'approvazione di questo disegno di legge.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (VA):Anche il giudizio del Gruppo Verde Alternativo sul disegno di legge è positivo.
Si tratta di un lavoro abbastanza complesso, che ha richiesto mesi di confronto e che credo sia arrivato ad un punto di equilibrio tale che, pur non accontentando tutte le nostre richieste, visto che noi avremmo forse voluto alcune scelte ancora più incisive, risulta comunque accettabile.
E' una legge quadro che, forse, sarebbe stato opportuno approvare ancor prima dell'istituzione del parco del Mont Avic, per avere un quadro definito in cui collocare l'istituzione dei singoli parchi. Ciò non è stato possibile, però, sostanzialmente, la sua impostazione è tale da renderla coerente al provvedimento adottato per il Mont Avic, nel senso che i metodi ed i criteri sono sostanzialmente analoghi.
E' chiaro che questo provvedimento di per sé è solo una legge cornice, che dovrà poi essere definita con delle scelte precise e con delle scadenze che qui sono anche indicate e che noi speriamo che vengano rispettate, altrimenti potrebbe trattarsi di una legge morta, specie se non si dovesse fare il piano regionale e se non si dovessero istituire i singoli parchi con appositi provvedimenti legislativi.
In quanto legge quadro, quindi in quanto legge cornice, ci sembra che sia organizzata in modo sufficientemente equilibrato, perché prevede una rappresentanza delle varie componenti che sono presenti nella società valdostana e dei meccanismi che le dovrebbero consentire di funzionare regolarmente. Il nostro parere, quindi, è positivo.
Come avevamo già preannunciato in sede di Commissione e come è stato ricordato anche dal Consigliere Perrin, noi chiediamo solo che alcuni rappresentanti, tra quelli da nominare in base alle prescrizioni dell'articolo 7 nel Comitato regionale per l'istituzione di parchi naturali, siano nominati dal Consiglio e che sia prevista anche una designazione da parte della minoranza.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Gremmo; ne ha facoltà.
GREMMO (UAP):Può anche essere vero, come è stato sostenuto dai colleghi verde, comunista e dell'Union Valdôtaine, che questo disegno di legge sia una disposizione di tipo ordinativo; in realtà, però, si tratta solo di una dichiarazione di intenti, che poi può essere più o meno riempita di contenuti in una direzione o nell'altra.
Tuttavia io ho sempre sostenuto una forte perplessità e timore nei confronti di iniziative di questo tipo e poco importa che il documento sia stato approntato da una maggioranza che aveva un segno e sia stato poi condotto all'e sito finale da una maggioranza con un segno diverso.
Sulla questione dei parchi, l'esperienza di altre regioni a noi vicine dimostra che le cautele non sono mai troppe, specie per quanto attiene ai parchi regionali.
E' curioso che il collega Perrin abbia in qualche modo richiamato la situazione del Parco del Gran Paradiso, sostenendo che esso tutela la natura e l'ambiente...
(...Interruzione del Consigliere Perrin...)
... Mi fa piacere che il collega Perrin, interrompendomi, chiarisce che la situazione non è questa, perché sappiamo molto bene che i vincoli del Parco del Gran Paradiso non sono condivisi e sono in gran parte penalizzanti.
In realtà, in altre regioni, sono proprio i parchi regionali, più ancora del Parco del Gran Paradiso, ad aver portato dei problemi di contestazione.
Apro una parentesi per ricordare che il discorso sulla caccia, a quanto si dice, verrà congelato nei parchi regionali. Ebbene, in una valle vicino alla nostra, come la Val di Susa, il problema dei cinghiali e quindi di questa selvaggina, che deve essere abbattuta altrimenti rovina completamente le colture limitrofe, l'ambiente e quindi lo sviluppo di tutto l'ecosistema, è un problema veramente drammatico.
A mio parere, quindi, il fatto di volere in qualche modo andare a regolamentare la nascita, la crescita e la sedimentazione di nuovi parchi in altre regioni, dovrebbe essere visto il più possibile con preoccupazione e con cautela.
E' vero che questa legge è soltanto una cornice, come è stato detto da qualcuno, però uno può accettare di appendere dei quadri oppure dei trofei di caccia. Piuttosto di appendere una cornice, io preferisco appendere un trofeo di caccia, che simboleggi la presenza e la vitalità dello sport venatorio, che in Valle d'Aosta ha avuto ed ha un grosso seguito.
Io non voglio appendere cornici e pertanto sono contrario a questa legge per ragioni politiche, di cautela, di diffidenza e per voler sottolineare il dissenso che sicuramente iniziative di questo genere, se andranno avanti a spron battuto, possono innestare nei cittadini.
Ha ragione il collega Perrin, quando sottolinea l'indubbia penalizzazione dei proprietari delle zone interessate. E' vero che l'esecutivo precedente ha pensato di tacitare in qualche modo l'eventuale dissenso con delle compensazioni e che questo principio è stato recepito anche dall'esecutivo attuale, ma io credo di conoscere abbastanza la mentalità della gente che vive in montagna, per pensare e dire che qualunque compensazione non sopperisce alla limitazione del sentimento di proprietà della terra.
Sulle nostre montagne noi abbiamo una proprietà molto frammentata, frutto di decine e decine di contenziosi, litigi, odi e rancori che si perpetuano da varie generazioni, proprio perché il sentimento della piena e legittima proprietà della propria terra è radicato nella mentalità montanara. Ora, tutto quello che viene in qualche modo a limitare questo sentimento è da me guardato (ma credo non solo da me) con grande diffidenza.
Non mi associo, quindi, alle opinioni congiuntamente espresse dall'Union Valdôtaine, dal Partito Comunista Italiano e dai Verdi e, per una ragione politica, io esprimerò il mio voto contrario a questa legge.
E' vero, come è stato detto da alcuni colleghi, che è sicuramente meglio avere un quadro di riferimento giuridico piuttosto che perpetuare un'assenza di riferimenti, ma io avrei preferito, come avevo già detto in sede di Commissione, che, prima di giungere alla fine di un iter di questo tipo, sarebbe stato preferibile mettere le nostre popolazioni di fronte ad un preciso quadro anche di tipo geografico. Qui, infatti, si è parlato di una cornice, ma dentro la cornice si potrebbe mettere qualunque cosa ed alla fine potremmo magari trovarci di fronte ad un quadro di poco valore, gabellato come un "Picasso". Ecco che sarebbe stato meglio indicare prima il quadro da comperare e solo dopo trovare la cornice.
Secondo me, qui manca la cosa più importante, che può dare adito a qualunque soluzione: la preventiva indicazione alla popolazione della individuazione dei posti, delle zone e delle cose che si vogliono fare, cosa che invece denoterebbe la presenza di quel coraggio politico che consente di dire alla gente quello che effettivamente si vuole fare. Se poi risultasse che le popolazioni locali non sono favorevoli ed interessate, si dovrebbe però anche avere il coraggio di muoversi di conseguenza.
Io credo che l'iter molto burocratico che è stato in qualche modo evidenziato nella proposizione di questo disegno di legge non vada, per certi versi, nella direzione ricordata dal collega Riccarand, ma in quella opposta. Non mi pare, cioè, che l'eventuale proposizione e formazione delle strutture dirigenti delle varie aree naturali protette, almeno così come sono state articolate, considerino come centrale la presenza delle popolazioni interessate. Vedo come centrali tutta una serie di istanze, tant'è che vedo con piacere che si tiene presente che esiste anche un comitato caccia, fa piacere che l'Union Valdôtaine, adesso che è all'opposizione, riconosce giustamente il ruolo delle minoranze in seno alle Commissioni..., fa certamente tutto piacere, però io avrei visto molto meglio una carta geografica che dicesse: " Si fa qui... Si fa lì... Si fa là...", proprio per consentire alla gente del posto di dire: "Sì", come è accaduto per la questione del Parco del Mont Avic, che peraltro (e questo, colleghi, non va dimenticato) suscitò e continua a suscitare anche delle opposizioni e delle perplessità, ma potrebbero anche andare nella direzione di fare quello che io auspico, contrariamente all'opinione del Consigliere Riccarand, cioè che questa legge vada avanti il meno possibile.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Maquignaz; ne ha facoltà.
MAQUIGNAZ (Indipendente):In effetti, il disegno di legge che concerne l'istituzione di aree naturali protette, come è già stato fatto rilevare prima di me da altri colleghi, riveste certamente una grande importanza nella nostra Regione e merita quindi una particolare attenzione, perché è destinato ad incidere sullo sviluppo socioeconomico delle popolazioni locali e perché prevede iniziative che sicuramente avranno degli effetti benefici sull'ambiente e sulla sua tutela. Si tratta quindi di una legge che, come è già stato ricordato dal collega Perrin, potrà anche incentivare ed agevolare le attività economiche legate al turismo ed all'attività agricola.
Mi corre però l'obbligo di far notare che questa legge prevede tutta una serie di vincoli, limiti e prescrizioni, che, secondo me, è stata sottovalutata.
E' per questo motivo che io avevo ritenuto giusto un maggior approfondimento attraverso un confronto con le organizzazioni presenti in Valle d'Aosta. Purtroppo, questo confronto non è stato accettato.
Mi lamento e rammarico per questo metodo scorretto usato nei miei confronti e per questi motivi voterò contro il di segno di legge.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
LANIECE (DC):Per quanto concerne gli emendamenti proposti, sia quelli della Commissione, che sono già allegati al disegno di legge, sia quello del Consigliere Perrin, con le aggiunte proposte dal collega Riccarand ai punti b) e g) del secondo comma dell'articolo 7, vengono accolti dall'esecutivo.
Per quanto concerne il terzo comma dell'articolo 20, non riesco a capire la differenza tra la versione originaria e l'emendamento proposto. La dizione originaria, che recita: "... la realizzazione di opere di conservazione e restauro ambientale...", non riguarda affatto la realizzazione di nuove opere, per cui mi sembra che le due soluzioni dicano la stessa cosa. Ci sarebbe stato qualche timore, solo se il comma secondo avesse fatto cenno a nuove costruzioni, ma, poiché vi si parla solo di "opere di conservazione e restauro ambientale", l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand non modifica nulla.
Lascerei, invece, la riduzione del 10% dei contributi nelle zone preparco. Mi sta bene che in quest'area si dia di più che in quelle non protette, ma non che si dia tanto quanto si dà nelle zone comprese nel parco o nell'area protetta.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
CAPO I
Disposizioni generali
ART. 1
(Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico, compatibilmente con le esigenze di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche, coerentemente ad obiettivi di crescita socioeconomica delle popolazioni locali e di recupero e valorizzazione delle loro espressioni storiche e culturali.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione individua parti di territorio caratterizzate da rilevanti aspetti ambientali da tutelare e valorizzare anche attraverso l'istituzione di aree naturali protette, aventi una o più delle seguenti finalità:
a) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;
b) protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei loro habitat specifici, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nel la zona, proteggendo o ricostituendo, ove possibile, gli habitat stessi;
c) salvaguardia di biòtopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche, di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
d) mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, sui percorsi migratori della stessa;
e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed all’evoluzione della natura e della presenza antropica.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 1, proposto dalla seconda Commissione consiliare.
EMENDAMENTO
Articolo 1
La lettera a) del 2° comma dell'art. 1 è sostituita dalla seguente:
"a) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza di eventuali valori storici o archeologici e di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;"
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la paro la, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 30
Favorevoli: 29
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Maquignaz)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 1 emendato.
CAPO I
Disposizioni generali
ART. 1
(Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico, compatibilmente con le esigenze di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche, coerentemente ad obiettivi di crescita socioeconomica delle popolazioni locali e di recupero e valorizzazione delle loro espressioni storiche e culturali.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione individua parti di territorio caratterizzate da rilevanti aspetti ambientali da tutelare e valorizzare anche attraverso l'istituzione di aree naturali protette, aventi una o più delle seguenti finalità:
a) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza di eventuali valori storici o archeologici e di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;
b) protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei loro habitat specifici, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nel la zona, proteggendo o ricostituendo, ove possibile, gli habitat stessi;
c) salvaguardia di biòtopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche, di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
d) mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, sui percorsi migratori della stessa;
e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed all’evoluzione della natura e della presenza antropica.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
ART. 2
(Classificazione)
1. In relazione alle diverse caratteristiche ed agli scopi per cui vengono istituite, le aree naturali protette si distinguano in:
a) l parchi naturali;
b) le riserve naturali;
c) le riserve naturali integrali.
2. Le aree individuate ai sensi della presente legge sono soggette ai vincoli di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi" e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.
(Parchi naturali)
1. Per parchi naturali si intendono ampi territori caratterizzati dalla presenza di ambienti di alto pregio naturalistico nei quali è attuata la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione e della fauna, è favorite e stimolata la ricerca scientifica, sono consentite le usuali operazioni agricole e forestali purché non contrastanti con le finalità del parco, è promosso l’escursionismo, opportunamente disciplinato.
2. All'interno di un parco naturale può essere evidenziata dal piano di gestione territoriale di cui all'art. 17 una zonazione del suo territorio prevedendo, fra l'altro, anche una o più riserve naturali integrali aventi lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni e nelle quali è ammessa la sola attività scientifica.
3. Al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso e di tutela tra i parchi naturali e le aree circostanti sono eventualmente istituite delle zone preparco.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento al primo comma dell'articolo 3, proposto dalla seconda Commissione consiliare.
EMENDAMENTO
Articolo 3
Il 1° comma dell'art. 3 viene così sostituito:
"1. Per parchi naturali si intendono ampi territori caratterizzati dalla presenza di ambienti di alto pregio naturalistico, con eventuale presenza di valori storici o archeologici, nei quali è attuata la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione e della fauna, è favorite e stimolata la ricerca scientifica, sono consentite le usuali operazioni agricole e forestali purché non contrastanti con le finalità del parco, è promosso l'escursionismo, opportunamente disciplinato".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 30
Favorevoli: 29
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Maquignaz)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3 emendato.
ART. 3
(Parchi naturali)
1. Per parchi naturali si intendono ampi territori caratterizzati dalla presenza di ambienti di alto pregio naturalistico, con eventuale presenza di valori storici o archeologici, nei quali è attuata la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione e della fauna, è favorite e stimolata la ricerca scientifica, sono consentite le usuali operazioni agricole e forestali purché non contrastanti con le finalità del parco, è promosso l’escursionismo, opportunamente disciplinato.
2. All'interno di un parco naturale può essere evidenziata dal piano di gestione territoriale di cui all'art. 17 una zonazione del suo territorio prevedendo, fra l'altro, anche una o più riserve naturali integrali aventi lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni e nelle quali è ammessa la sola attività scientifica.
3. Al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso e di tutela tra i parchi naturali e le aree circostanti sono eventualmente istituite delle zone preparco.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.
ART. 4
(Riserve naturali)
1. Le riserve naturali sono costituite da aree territoriali, generalmente di modeste dimensioni, caratterizzate dalla presenza di aspetti di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, per le quali si rende necessaria la tutela.
2. Le riserve di cui al comma 1 sono così suddivise:
a) zone umide, importanti per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque o che costituiscono fonte di alimentazione e luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni, o che costituiscono ricetto di particolari entità floro-faunistiche;
b) aree localizzate, di particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche, paleontologiche, mineralogiche e idrologiche.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.
ART. 5
(Riserve naturali integrali)
1. Le riserve naturali integrali hanno lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni.
2. Al fine di preservare gli ecosistemi locali da ogni contaminazione ed alterazione, nelle riserve naturali integrali è vietato rigorosamente l'ingresso dell'uomo, eccezion fatta per ragioni di ricerca scientifica, per compiti amministrativi e fatto salvo il diritto di accesso del proprietario o possessore del fondo.
3. Nelle riserve naturali integrali è consentito l'accesso anche per ragioni didattiche ed educative unicamente lungo itinerari prestabiliti, secondo modalità stabilite dall'Ente gestore e sotto la guide e il controllo del personale a ciò preposto.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.
ART. 6
(Proposte per l'istituzione delle aree naturali protette)
1. Possono promuovere istanza d'istituzione delle aree naturali protette:
a) il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale;
b) i Comuni sul cui territorio ricade l'area protetta di cui si richiede l'istituzione;
c) le associazioni ambientaliste operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente: "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" e sue successive modificazioni e integrazioni;
d) le Comunità montane, se a tale scopo vengono opportunamente delegate dai Comuni che ne fanno parte;
e) il Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre o istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati.
2. Le proposte di istituzione delle aree naturali protette sono inoltrate all'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale e devono essere corredate da una scheda riportante tutte le indicazioni necessarie per motivarne l'esistenza e una cartografia in scale opportuna.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7.
CAPO II
Istituzione e gestione dei parchi naturali
ART. 7
(Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, sentita la Giunta regionale, è istituito il Comitato regionale per i parchi naturali, in seguito indicato con la sigla CRIPN, la cui durata coincide con la legislature regionale. In pari modo si provvede alla sostituzione di membri del Comitato in corso di legislatura.
2. Il CRIPN è incaricato di dare il proprio parere alle proposte di istituzione e di ampliamento superiore a 500 ettari dei parchi naturali ed è composto da:
a) l'Assessore regionale all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o da un suo delegato, che lo presiede;
b) tre esperti rispettivamente nelle discipline della fauna, della flora, della geologia-mineralogia;
c) i dirigenti del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste, del Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale e dell'Ufficio di urbanistica dell'Assessorato regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, o i loro delegati;
d) due rappresentanti scelti tra quelli designati dalle associazioni ambientaliste operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni e integrazioni;
e) due rappresentanti designati rispettivamente dal Comitato regionale della caccia e del Consorzio regionale della pesca;
f) due rappresentanti scelti fra gli imprenditori agricoli a titolo principale designati dalle più rappresentative associazioni loca li di agricoltori;
g) un esperto di legislazione ambientale;
h) i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati all'istituzione o all'ampliamento del parco naturale, o loro delegati.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
LANIECE (DC):La lettera b) del secondo comma dell'articolo 7, dovrebbe essere emendata in questo modo:
"b) tre esperti rispettivamente nelle discipline della fauna, della flora, della geologia-mineralogia, designati dal Consiglio regionale, di cui uno proposto dalla minoranza".
PRESIDENTE:Per maggiore comprensione e rapidità, chiedo al Consigliere Riccarand se ritira il suo emendamento ed accetta la stesura proposta dall'Assessore Lanièce, che poi è quella del Consigliere Perrin?
Bene. Allora, se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 7, testé letto dall'Assessore Lanièce, ma che in definitiva è quello proposto dal Consigliere Perrin.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 7, proposto dalla seconda Commissione consiliare.
EMENDAMENTO
Articolo 7
La lettera d) del 2° comma dell'art. 7 è così sostituita:
"d) due rappresentanti designati dalle associazioni ambientalistiche operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni e integrazioni. In caso di più di due candidature i rappresentanti sono designati dall'Assessore all'Agricoltura, foreste ed ambiente naturale fra i nominativi proposti;".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 30
Favorevoli: 29
Contrari: 1 (Maquignaz)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento alla lettera g) del secondo comma dell'articolo 7, proposto dal Consigliere Riccarand.
EMENDAMENTO
Art. 7
- comma 2°, al termine del punto g) aggiungere:
"designato dal Consiglio regionale"
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7 emendato.
ART. 7
(Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore all'agricoltura foreste ed ambiente naturale, sentita la Giunta regionale, è istituito il Comitato regionale per i parchi naturali, in seguito indicato con la sigla CRIPN, la cui durata coincide con la legislatura regionale. In pari modo si provvede alla sostituzione di membri del Comitato in corso di legislatura.
2. Il CRIPN è incaricato di dare il proprio parere alle proposte di istituzione e di ampliamento superiore a 500 ettari dei parchi naturali ed è composto da:
a) l'Assessore regionale all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o da un suo delegato, che lo presiede;
b) tre esperti rispettivamente nelle discipline della fauna, della flora, della geologia-mineralogia, designati dal Consiglio regionale, di cui uno proposto dalla minoranza;
c) i dirigenti del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste, del Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale e dell'Ufficio di urbanistica dell'Assessorato regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, o i loro delegati;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni ambientalistiche operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni e integrazioni. In caso di più di due candidature i rappresentanti sono designati dall'Assessore all'Agricoltura, foreste ed ambiente naturale fra i nominativi proposti;
e) due rappresentanti designati rispettivamente dal Comitato regionale della caccia e del Consorzio regionale della pesca;
f) due rappresentanti scelti fra gli imprenditori agricoli a titolo principale designati dalle più rappresentative associazioni locali di agricoltori;
g) un esperto di legislazione ambientale, designato dal Consiglio regionale;
h) i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati all'istituzione o all'ampliamento del parco naturale, o loro delegati.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8.
ART. 8
(Funzionamento del Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali)
1. Il CRIPN esprime le sue scelte a maggioranza dei membri componenti. In caso di parità del numero di voti, prevale quello dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale o del suo delegato.
2. Il CRIPN si riunisce, su convocazione dell'assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, ovvero su richiesta di almeno metà dei componenti rivolta all'Assessore stesso .
3. Su decisione del suo Presidente o su richiesta di tre suoi membri, il CRIPN può invitare di volta in volta ai suoi lavori degli esperti di discipline varie.
4. Ai membri del Comitato non appartenenti all'Amministrazione regionale è dovuta, per ogni giornata di riunione, un'indennità di presenza nella misura prevista per i componenti supplenti della Commissione regionale di controllo e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio come previsto per i dipendenti regionali.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9.
ART. 9
(Piano regionale dei parchi naturali)
1. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni dei soggetti proponenti i parchi naturali e del parere del CRIPN, predispone un Piano regionale dei parchi naturali, con l’eventuale individuazione di zone preparco, tramite il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste.
2. Il Piano deve contenere l'individuazione delle zone da sottoporre a tutela, con la relativa planimetria.
3. Il Piano, predisposto dalla Giunta, è trasmesso ai Comuni territorialmente interessati, che hanno 90 giorni di tempo per esprimere il loro parere. Successivamente il Piano viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
4. Nel caso in cui i Comuni interessati non si pronuncino entro il termine di cui al comma 3, il parere si considera favorevole.
5. Le indicazioni per la stesura del primo Piano regionale dei parchi naturali devono pervenire al Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il primo Piano deve essere predisposto dalla Giunta e trasmesso ai Comuni per il parere di competenza entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo Piano è sottoposto all'esame del Consiglio regionale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il Piano può essere oggetto di integrazione e revisione annuale in base alle indicazioni fornite dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6 e con l’osservanza della procedura di cui al presente articolo.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10.
ART. 10
(Leggi istitutive dei parchi naturali)
1. In conformità ai principi generali enunciati nella presente legge e alle indicazioni fornite dal Piano regionale dei parchi naturali, i parchi naturali e le eventuali zone di preparco sono istituiti ed individuati con legge regionale, che stabilisce per ciascuno di essi:
a) confini;
b) il numero dei rappresentanti dei Comuni territorialmente interessati nel Consiglio di amministrazione dell'Ente parco;
c) la dotazione organica del persona le dell'Ente parco;
d) i finanziamenti annui all'Ente parco, in modo da far fronte agli oneri di istituzione e di gestione. A questi finanziamenti si possono aggiungere i contributi di enti e di privati nonché eventuali proventi derivanti dall'attività del parco.
2. I confini dei singoli parchi naturali sono indicati sul terreno mediante l'apposizione sul perimetro esterno di apposite tabelle. Le tabelle sono rinnovate periodicamente al fine di assicurarne la visibilità e leggibilità.
3. Eventuali modificazioni in aumento della superficie dei parchi naturali sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati e con il CRIPN se l'aumento dell'area protetta è superiore a 500 ettari.
4. I territori dei singoli parchi naturali, individuati con le leggi istitutive, sono soggetti ai vincoli di cui alla legge 30 dicembre 1932, n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 11.
ART. 11
(Enti di gestione dei parchi naturali e loro organi)
1. Per la gestione dei parchi naturali sono istituiti appositi Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Sono organi degli Enti gestori dei parchi:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore del parco;
d) il collegio dei revisori dei conti.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 12.
ART. 12
(Attribuzioni e competenze del presidente dell’ente)
1. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere dei Comuni territorialmente interessati, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, ed è scelto fra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell'ambiente naturale e in possesso di idonei titoli culturali e professionali.
2. Il presidente aura in carica per cinque anni e può essere riconfermato.
3. Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, di cui indirizza e coordina le attività in funzione dei fini istituzionali ed espleta le funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa gli oggetti all’ordine del giorno delle rispettive riunioni;
c) firma, unitamente al segretario, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione che ha presieduto;
d) controlla il funzionamento degli uffici, dei servizi e del personale dipendente;
e) sorveglia l’esecuzione delle deliberazioni e dà le direttive in conformità alle norme della legge;
f) sta in giudizio nell'interesse dell'Ente, sia come attore sia come convenuto; provvede agli atti conservativi dei diritti dell'Ente e promuove le azioni possessorie nell'interesse dell'Ente stesso salvo ratifica del consiglio di amministrazione;
g) stipula i contratti;
h) rende conto annualmente al consiglio di amministrazione della gestione e dell'attività dell'Ente;
i) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal consiglio di amministrazione, firma i mandati di pagamento e gli atti contabili con il concorso del direttore, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti al vicepresidente del consiglio di amministrazione;
1) adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 13.
ART. 13
(Composizione, attribuzioni e competenze del consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è così composto:
a) dal presidente dell'Ente parco;
b) dal dirigente del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste o suo delegato;
c) dal dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica o suo delegato;
d) da un funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, nominato dall'Assessore competente;
e)da rappresentanti scelti dai Comuni territorialmente interessati, il cui numero è precisato nelle leggi istitutive dei singoli parchi;
f) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco designato dall'assemblea degli stessi all'uopo convocata dall’Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.
g) dal direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso;
h) dal comandante la stazione forestale nella cui giurisdizione ricade tutta o la maggior percentuale del singolo parco naturale, o suo delegato;
i) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di più candidature il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale fra i nominativi proposti.
2. In caso di ampliamento di un singolo parco naturale interessante il territorio di altri Comuni limitrofi, per una superficie non inferiore a 500 ettari, il numero dei rappresentanti comunali nel consiglio di amministrazione è modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, in proporzione alla nuova superficie sottoposta a tutela, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, per consentire la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni cui l'ampliamento del parco si riferisce.
3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente ed il segretario.
4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, sentita la Giunta regionale e durano in carica per 5 anni, potendo essere riconfermati.
5. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare e provvedere in merito
a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) fissazione del trattamento economico del presidente in misura non superiore al 50% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali;
c) determinazione del gettone giornaliero di presenza per gli altri componenti del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali;
d) destinazioni e modalità d'impiego delle somme stanziate in bilancio;
e) azioni in giudizio civile o penale, salvo la competenza del presidente circa gli atti conservativi e le azioni possessorie;
f) approvazione del proprio regolamento interno e di altri regolamenti necessari al funzionamento degli organi, delle commissioni, dei servizi, degli uffici e dell'eventuale personale dipendente;
g) ogni altro regolamento che si renda necessario all'espletamento delle funzioni dell'Ente;
h) costruzione, sistemazione straordinaria e ordinaria manutenzione di mulattiere, sentieri e fabbricati, ed esecuzione di altre opere attinenti alle finalità del parco;
i) ogni azione suscettibile di diffondere la conoscenza e di migliorare la situazione del parco;
1) adozione del piano di gestione territoriale del parco e dei programmi di valorizzazione redatti sulla base di studi appositamente predisposti;
m) qualsiasi attività avente attinenza con le finalità dell'Ente, con possibilità di avvalersi della collaborazione di istituti, enti e associazioni ambientaliste.
6. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del presidente dell'Ente. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il direttore del parco partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
7. A tutti i membri del consiglio di amministrazione dell'Ente e ai revisori dei conti spetta il rimborso delle spese documentabili eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato privato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali .
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 14.
ART. 14
(Attribuzioni e competenze del direttore del parco)
1. Il direttore del parco è responsabile della conservazione del parco affidatogli ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di questo; provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e uffici dell'Ente e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento; è incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione del parco senza diritto di voto.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 15.
ART. 15
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente parco è effettuato da tre revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati, aventi requisiti professionali adeguati.
2. I revisori dei conti durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.
3. I revisori dei conti riferiscono al consiglio di amministrazione e alla Giunta regionale sui risultati connessi alla loro attività.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 16.
ART. 16
(Personale dell'Ente parco)
1. Ogni Ente parco è dotato di apposito personale, al quale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto per il personale regionale.
2. Ai fini dell'assunzione, per quanto riguarda le condizioni fisiche, l'esame medico dei candidati al concorso per il posto di direttore dell'Ente deve essere particolarmente differenziato e approfondito, in quanto volto a garantire la sua perfetta efficienza fisica per il particolare servizio in montagna.
3. Il personale è inquadrato nel ruolo dell'Ente parco e dipende direttamente dall'Ente stesso. La dotazione organica è precisata nelle leggi istitutive dei singoli parchi naturali .
4. L'Ente parco può avvalersi di accompagnatori naturalistici incaricati di guidare ed assistere i visitatori dell'area protetta nelle escursioni, attività e prese di conoscenza con esclusione di itinerari di carattere alpinistico.
5. L'Ente parco può organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per tutto il suo personale, su materie e con la frequenza che esso ritiene opportune.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 17.
ART. 17
(Piano di gestione territoriale dei parchi)
1. Per ogni parco naturale individuato ed istituito secondo le norme della presente legge, l'Ente gestore deve predisporre entro dodici mesi dalla sua costituzione un piano di gestione territoriale del parco, con una sua eventuale zonazione, al fine di disciplinarne l'uso, nel rispetto delle finalità istitutive.
2. Il Piano, di carattere interdisciplinare, è redatto da esperti nelle varie discipline della pianificazione territoriale, ambientale e naturalistica, che devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale esistenti.
3. I piani di gestione territoriale devono inoltre prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in specie:
a) l'esercizio della caccia, se non per motivi di controllo della specie, da attuarsi comunque con mezzi selettivi;
b) l'esercizio non regolamentato del la pesca;
c) la cattura, la detenzione ed il disturbo delle specie animali;
d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi, fatto salvo quanto previsto dall'artico lo 3 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 16, concernente: "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore";
e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;
f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geo-biologici;
g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, anche se in quantità inferiore a quelle ammesse dalla legislazione statale e regionale vigente;
h) l'impiego nell'attività agro-silvo-pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;
l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;
m) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti.
4. I piani di gestione territoriale sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'Ente parco e devono essere trasmessi alla Giunta regionale che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale i Comuni interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni di cui al comma 4, provvede alla stesura del testo definitivo dei piani e li sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.
6. Le indicazioni contenute nei piani di gestione territoriale, una volta approvate dal Consiglio regionale, si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
7. Ai piani di gestione territoriale possono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui ai commi 4 e 5.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 18.
ART. 18
(Divieti transitori)
1. Nelle aree individuate nel Piano regionale dei parchi naturali di cui all'art. 9, fino alla data di entrata in vigore dei piani di gestione territoriale, sono comunque vietati i seguenti interventi ed attività:
a) la costruzione di nuove strade o piste o l'ampliamento di quelle esistenti;
b) la costruzione di nuovi edifici;
c) le attività previste alle lettere a), c), d), e), f), i), 1) del comma 3 dell'art. 17.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la paro la, pongo in votazione l'articolo 18 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 19.
ART. 19
(Concessioni ed autorizzazioni)
1. Le concessioni o autorizzazioni per l’esecuzione di opere od interventi localizzati nell'area del parco naturale sono rilasciate dai rispettivi enti competenti, che devono tener conto delle finalità istitutive del parco ed osservare le disposizioni previste dal piano di gestione territoriale dello stesso. A tal fine gli enti competenti provvedono, prima di rilasciare le concessioni o autorizzazioni, a dare comunicazione della richiesta all'Ente parco, che ha venti giorni di tempo per eventuali osservazioni.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 19 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 20.
ART. 20
(Valorizzazione dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche)
1. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali che essa si prefigge con la presente legge, in accordo con gli Enti gestori dei parchi, promuove e coordina studi, rilievi, cartografie e pubblicazioni atti ad approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costituire l'insieme dell'area naturale protetta.
2. Gli enti gestori dei parchi stimolano e promuovono la costituzione di strutture e di infrastrutture e suscitano iniziative, idonee tutte a valorizzare l'ambiente naturale e ad attrarvi ed interessare il pubblico dei visitatori, purché compatibili con la finalità istituzionale dei parchi naturali.
3. Al fine di cointeressare le popolazioni residenti al miglior funzionamento dei parchi naturali ed al conseguimento degli obiettivi della presente legge, tenuto conto dei vincoli e delle limitazioni al godimento della proprietà conseguenti all'istituzione di un’area naturale protetta in un ambiente montano particolarmente difficoltoso, la Regione interviene sia nel finanziamento che nell'esecuzione delle opere o attività di seguito indicate, purché compatibili con le finalità dei parchi e con il piano di gestione territoriale degli stessi, prevedendo:
a) l'aumento del 20% dell’entità dei contributi e dei finanziamenti ove previsti da leggi regionali, fino alla concorrenza massima del 100% dei lavori previsti per la realizzazione di opere di conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i manufatti di interesse agricolo o per agriturismo escursionistico e naturalistico. L'entità del contributo o del finanziamento è ridotta al 10% per le zone preparco, ove istituite;
b) l'assunzione a carico della Regione delle spese relative allo studio di piani di assestamento anche delle foreste di proprietà privata associate nelle varie forme di legge;
c) l'assunzione a carico della Regione delle spese e delle operazioni di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44, concernente: "Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura".
4. Le incentivazioni previste dal presente articolo sono estese alla parte del territorio valdostano ricadente entro i confini del Parco nazionale del Gran Paradiso.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 20, proposto dal Consigliere Riccarand.
EMENDAMENTO
ART. 20
- comma 3°, sostituire il punto a) con il seguente:
"l'aumento del 20% dell'entità dei contributi e dei finanziamenti, ove previsti da leggi regionali, fino alla concorrenza massima del 100% dei lavori previsti, per opere di conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i recuperi conservativi di edifici e le opere per conservare e restaurare i manufatti di interesse agricolo o per agriturismo escursionistico e naturalistico" .
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (VA):Vorrei illustrare questo emendamento, che ha un suo preciso significato, anche se io ho commesso una imprecisione nel presentarlo, nel senso che è da mantenere l'ultima parte della lettera a) del terzo comma:
"L'entità del contributo o del finanziamento è ridotta al 10% per le zone preparco, ove istituite". Io non l'ho scritta nell'emendamento, ma quella parte dovrebbe essere mantenuta, perché il mio emendamento riguarda esclusivamente la prima parte del punto a), quel la che va da "1 'aumento del 20%" fino a "naturalistico".
Il significato dell’emendamento è il seguente. La legge in sostanza dice che nelle zone che vengono definite "parco", per le "opere di conservazione e restauro ambientale" è possibile dare il 20% in più dei contributi già previsti da leggi regionali. Questo 20% in più però, come è scritto nel testo, è previsto solo "per la realizzazione di opere di conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i manufatti di interesse agricolo o per agriturismo escursionistico e naturalistico". A mio avviso, questa formulazione non comprende, ad esempio, il recupero conservativo di una casa.
Mi spiego meglio. In base a questa formulazione, il proprietario di una vecchia abitazione che si trova nel parco e che chiede un contributo in base ad una legge regionale, come la n. 33 che assegna un contributo pari al 70%, non può, a mio avviso, avere il 20% in più, quindi il 90%, perché quel recupero non è sicuramente di interesse agricolo o agrituristico e neppure rientra necessariamente tra "le opere di conservazione e restauro ambientale", dizione questa peraltro molto generica.
Lo scopo di questo emendamento, che aggiunge al testo solo la dizione "ivi compresi i recuperi conservativi di edifici", è solo quello di chiarire che, nelle aree dichiarate parco, è possibile avere l'incentivo del 20% in più anche per interventi su edifici già esistenti. Si tratta quindi di recuperi conservativi e non di nuove costruzioni.
Questo è il significato dell'emendamento proposto, che certamente non cambia il senso generale del discorso, ma a mio avviso chiarisce un punto che altrimenti rischia di non essere chiaro nell'applicazione della legge.
Ovviamente, in base alla mia proposta, rimarrebbe invariata l'ultima parte della lettera a) del comma terzo, che recita: "L'entità del contributo o del finanziamento è ridotta al 10% per le zone preparco, ove istituite".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
LANIECE (DC):Dopo l'illustrazione del Consigliere Riccarand, che ha dissipato alcuni dubbi, siamo favorevoli all'emendamento da lui proposto, perché è giusto accordare l'aumento del 20% anche agli interventi per la conservazione ed il recupero di manufatti non rurali già esistenti nei parchi; fermo restando, ovviamente, che l'ultima parte della lettera a) del terzo comma rimane immutata, come del resto è già stato precisato dallo stesso Consigliere proponente.
PRESIDENTE:E' chiaro, quindi, che l'emendamento proposto sostituisce le prime righe della lettera a), fino all'aggettivo "naturalistico", mentre sono escluse le ultime quattro che concernono l'aumento limitato al 10% del contributo per gli interventi nelle zone preparco.
Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 33
Votanti: 31
Favorevoli: 31
Astenuti: 2 (Gremmo e Maquignaz)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 20 emendato.
ART. 20
(Valorizzazione dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche)
1. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali che essa si prefigge con la presente legge, in accordo con gli Enti gestori dei parchi, promuove e coordina studi, rilievi, cartografie e pubblicazioni atti ad approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costituire l'insieme dell'area naturale protetta.
2. Gli enti gestori dei parchi stimolano e promuovono la costituzione di strutture e di infrastrutture e suscitano iniziative, idonee tutte a valorizzare l'ambiente naturale e ad attrarvi ed interessare il pubblico dei visitatori, purché compatibili con la finalità istituzionale dei parchi naturali.
3. Al fine di cointeressare le popolazioni residenti al miglior funzionamento dei parchi naturali ed al conseguimento degli obiettivi della presente legge, tenuto conto dei vincoli e delle limitazioni al godimento della proprietà conseguenti all'istituzione di un’area naturale protetta in un ambiente montano particolarmente difficoltoso, la Regione interviene sia nel finanziamento che nell'esecuzione delle opere o attività di seguito indicate, purché compatibili con le finalità dei parchi e con il piano di gestione territoriale degli stessi, prevedendo:
a) l'aumento del 20% dell’entità dei contributi e dei finanziamenti, ove previsti da leggi regionali, fino alla concorrenza massima del 100% dei lavori previsti, per opere di conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i recuperi conservativi di edifici e le opere per conservare e restaurare i manufatti di interesse agricolo o per agriturismo escursionistico e naturalistico. L'entità del contributo o del finanziamento è ridotta al 10% per le zone preparco, ove istituite;
b) l'assunzione a carico della Regione delle spese relative allo studio di piani di assestamento anche delle foreste di proprietà private associate nelle varie forme di legge;
c) l'assunzione a carico della Regione delle spese e delle operazioni di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44, concernente: "Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura".
4. Le incentivazioni previste dal presente articolo sono estese alla parte del territorio valdostano ricadente entro i confini del Parco nazionale del Gran Paradiso.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 20 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 31
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 21.
ART. 21
(Indennizzi)
1. Quando, all'interno dei parchi naturali, si verifichino riduzioni documentabili dei redditi agro-silvo-pastorali, in conseguenza dell'istituzione dei parchi stessi, l'Ente gestore provvede al conseguente indennizzo. Esso provvede, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.
2. L'ammontare degli indennizzi di cui al comma 1 è determinato dall'Ente, sentito il parere dei competenti Servizi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 21 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 31
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 22.
ART. 22
(Acquisizione di beni immobili)
1. Gli Enti gestori dei parchi possono acquisire, nelle forme previste dalle vigenti leggi, i beni immobili necessari al loro funzionamento, provvedendo alla loro eventuale sistemazione e ristrutturazione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 22 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 31
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 23.
CAPO III
Riserve naturali e riserve naturali integrali
ART. 23
(Istituzione delle riserve naturali e delle riserve naturali integrali)
1. Fatta salva l'istituzione di riserve naturali integrali all'interno dei parchi naturali, quando previste da una eventuale zonazione del piano di gestione territoriale di cui all'art. 17, l'individuazione delle riserve naturali o delle altre riserve naturali integrali e la delimitazione cartografica in scala opportuna dei loro confini è fatta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.
2. La deliberazione della Giunta di cui al comma 1 è inviata ai Comuni territorialmente interessati. Entro 60 giorni decorrenti dal giorno del ricevimento della deliberazione i Comuni ed i proprietari o i conduttori dei fondi possono far pervenire le loro osservazioni all'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, decide sulle opposizioni presentate, e su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale all'istituzione della riserva.
4. Il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi si ritiene validamente accordato nel caso non sia stata presentata formale opposizione.
5. Quando le aree che si intendono individuare per la creazione di riserve naturali o di riserve naturali integrali siano già state destinate nei piani regolatori dei Comuni interessati ad aree naturali protette, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente con proprio decreto.
6. I confini della riserva sono indicati sul terreno mediante l'apposizione sul perimetro esterno di apposite tabelle, rinnovate periodicamente al fine di assicurarne la visibilità e leggibilità.
7. La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità di conservazione delle riserve naturali e delle riserve naturali integrali, può disporre la costituzione coattiva delle stesse.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 23 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 31
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 24.
ART. 24
(Vincoli di tutela per le riserve naturali)
1. I provvedimenti di istituzione delle riserve naturali devono prevedere il divieto di attività od opere che possono comprometterne la salvaguardia ed in particolare:
a) modificare o alterare in senso negativo gli elementi che compongono il biòtopo o il geòtopo;
b) depositare rifiuti o materiale di qualsiasi genere, fare opere di bonifica o prosciugamento terreno non compatibili con le finalità della presente legge;
c) operare scavi o coltivare cave o torbiere quando siano incompatibili con le finalità di istituzione dell'area;
d) esercitare la caccia nelle aree individuate ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a).
2. Sono fatte salve le usuali operazioni agricole e forestali all'interno delle riserve naturali, salvo diversamente disposto dai provvedimenti di individuazione delle aree stesse. In questo caso la Regione provvede all'indennizzo ai proprietari dei mancati redditi agro-silvo-pastorali.
3. Qualora si dovessero effettuare operazioni di martellata per l'utilizzazione del bosco, il personale del Corpo forestale deve tenere conto delle finalità istitutive della riserva ed evitare quindi quelle forme di taglio che possono arrecare pregiudizio alle zone indicate nell'art. 4, comma 2, lett. a) della presente legge, quali il taglio raso e il rilascio di un numero di matricine comunque inferiore a 250 piante per ettaro.
4. Per quanto attiene alle riserve naturali integrali si osservano i vincoli di tutela previsti dall'art. 5.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 24 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 31
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 25.
CAPO IV
Norme comuni
ART. 25
(Coordinamento dell'attività delle aree naturali protette)
1. Il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale costituisce la struttura tecnica preposta al coordinamento dell'attività nelle aree naturali protette e, per la specifica funzione, si avvale del proprio personale e di quello del dipendente Corpo forestale valdostano.
2. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti sopra indicati, il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste può avvalersi della collaborazione del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, di istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati, nonché di associazioni culturali e naturalistiche.
3. E' compito del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste:
a) elaborare gli studi preliminari per l'istituzione e la gestione di aree protette;
b) proporre direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali in materia di aree naturali protette;
c) gestire in prima persona 1e riserve naturali e le riserve naturali integrali, quando non siano situate all'interno di un parco naturale regionale;
d) proporre l'attuazione di campagne di educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla conoscenza ed al rispetto delle aree naturali protette;
e) controllare il raggiungimento dei fini istituzionali delle aree naturali protette e l’osservanza delle norme che le reggono;
f) conservare la lista ufficiale dei parchi naturali e la documentazione ufficiale relativa alle singole aree naturali protette;
g) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per il personale dipendente e per i volontari addetti alla sorveglianza delle aree protette;
h) prevedere quant’altro si renda necessario all'attuazione di una efficace politica di protezione delle aree naturali.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 25 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 31
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 26.
ART. 26
(Sorveglianza)
1. Le funzioni di sorveglianza per l'applicazione dei divieti e delle prescrizioni posti a tutela delle aree naturali protette sono espletate dal Corpo forestale valdostano.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 26 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 31
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 27.
ART. 27
(Demanio per la tutela della natura - Prelazione -)
1. In caso di acquisizione di terreni siti all'interno di aree naturali protette, la Regione considera, ai fini della determinazione dei prezzi di mercato, anche il valore naturalistico derivante dalla rarità e particolare valore ambientale della zona.
2. La Regione ha diritto di prelazione sul trasferimento di diritti reali su beni immobili compresi nel territorio di aree naturali protette, salva l'applicazione delle norme del diritto di prelazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, concernente "disposizioni per lo sviluppo del la proprietà coltivatrice" e 29 maggio 1967, n. 379, concernente "modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria" e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La prelazione deve essere esercitata entro sei mesi dalla notifica della proposta di alienazione avanzata alla Regione da parte del proprietario con l'indicazione del prezzo. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione, o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, la Regione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa.
4. I beni acquistati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 costituiscono il demanio regionale per la tutela della natura, che, nel caso di parchi naturali, viene concesso all'Ente gestore in uso gratuito a tempo indeterminato per i suoi fini istituzionali.
5. Gli Enti gestori i parchi naturali, in relazione alla necessità di una più sicura tutela degli ambienti naturali di particolare valore naturalistico inclusi nel territorio del parco, ne possono proporre alla Regione l'acquisto.
6. Gli Enti gestori sono autorizzati ad accettare donazioni e a ricevere legati da parte di privati, previo parere favorevole della Giunta regionale.
7. Una quota delle somme annualmente disponibili per le attività di tutela della natura, determinate dalla Giunta regionale, è destinata all'ampliamento del demanio per la tutela della natura.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 27 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 31
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 28.
ART. 28
(Sanzioni)
1. I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando la infrazione si verifichi all'interno delle aree naturali protette previste dalla presente legge e riguardi norme posse a tutela della finalità delle aree stesse.
2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non potrà comunque superare il limite previsto dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente: "Modifiche al sistema penale"
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute dalle leggi istitutive dei parchi naturali o dai loro piani di gestione territoriale o dai decreti di vincolo di tutela delle riserve naturali e riserve naturali integrali non espressamente sanzionate da leggi regionali o statali si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
4. In aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative e penali già in vigore in forza di altre leggi dello Stato e della Regione, in caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa da lire 8.000.000 a lire 18.000.000 per l'inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al ricupero ambientale della zone.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 28 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 31
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 29.
ART. 29
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 3.000.000, graveranno sullo stanziamento già iscritto al capitolo 29350 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1990 mediante utilizzo dello stanziamento già iscritto al capitolo 29350 del bilancio per l’esercizio in corso;
b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 6.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.1.08 - Parchi e riserve naturali.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 29 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 31
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 31
Contrari: 2
Il Consiglio approva
