Objet du Conseil n. 1317 du 6 juin 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1317/IX - DISEGNO DI LEGGE: "INTERVENTI DI DIFESA DA VALANGHE".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola, per illustrare il disegno di legge n. 185 iscritto al punto 48 all'ordine del giorno, l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.
PERRIN (UV):Les Communes nous demandent de plus en plus d'intervenir, ce qu'on a déjà fait dans le passé, pour la création d'oeuvres de protection active contre les avalanches, c'est-à-dire pour essayer d'arrêter au sommet les avalanches et ne pas permettre leur détachement. Ce qui signifie récupération de terrains agricoles, au-delà de la sauvegarde des villages et de la viabilité.
Dans les fonds globaux du budget 1990, nous avions placé la somme de 2 milliards. Cette loi est une loi, d'un côté, de prélèvement et d’intervention dans le secteur sur des projets prédisposés par le Service d'aménagement hydrologique et de la défense du sol. La Junte pourra intervenir selon les requêtes des Communes, soit à travers des appels d'offre, soit directement à travers les équipes du Service même, pour la création de ces oeuvres que j'estime de grande utilité.
Il s'agit, entre autres, d'introduire de nouvelles technologies, qui ont moins d'impact sur l'environnement. Une première expérimentation avait été conduite l'année dernière. Nous n'avons pas eu la possibilité de confronter les résultats, parce que l'hiver n'a pas été des pires, cette année, mais là où, en Autriche par exemple, ces nouvelles technologie ont été introduites, elles ont donné des bons résultats. Il s'agit d'aller de l'avant aussi chez nous.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell’articolo 1.
ART. 1
(Finalità)
1. La Regione, in attesa della elaborazione ed attuazione del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), provvede, con lavori da eseguirsi in amministrazione diretta o con appalti, alla realizzazione di interventi di difesa da valanghe per il recupero idrogeologico-ambientale, per l'incremento delle superfici boscate e per creare condizioni di maggiore sicurezza per le infrastrutture esistenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 interessano le zone di distacco delle valanghe e/o le zone di espansione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
ART. 2
(Individuazione degli interventi)
1. La Regione procede all’individuazione degli interventi di cui all'art. 1 con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto degli studi e delle rilevazioni condotte nel settore e delle indicazioni provenienti da Comuni e Comunità montane.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 3.
ART. 3
(Procedure)
1. La regione provvede a predisporre, con le modalità di cui all'art. 2, interventi a carico anche di diversi esercizi finanziari, da eseguirsi in base a progetti istruiti dal Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, al quale sono demandati compiti di esecuzione e di sorveglianza.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.
ART. 4
(Lavori in amministrazione diretta)
1. Per i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, tramite il Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, in attuazione degli interventi di cui all'art. 1, è autorizzato all'acquisto dei materiali d'impiego e delle attrezzature specifiche, nonché a provvedere all'assunzione della relative manodopera, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 5.
ART. 5
(Finanziamento delle spese)
1. Per l'esecuzione e finanziamento dei lavori è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di £. 2.000 milioni.
2. I finanziamenti degli interventi per gli anni successivi al 1990 sono determinati dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e contabilità.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.
ART. 6
(Norme finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 28315 di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990, e sui capitoli corrispondenti dei futuri bilanci.
2. Alla copertura delle spese cui al comma 1 si provvede, per l’esercizio 1990, mediante riduzione di £. 2.000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per programmi di sviluppo" a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1990 relativo agli interventi di difesa attiva da valanghe.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 7.
ART. 7
(Variazione di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 50150 "Fondo globale per finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)"
£. 2.000 milioni
In aumento:
Cap. 28315 di nuova istituzione programma regionale: 2.2.1.06 "difesa del suolo"
codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.15.04. "Spese per interventi di difesa da valanghe"
L.R. n.
£. 2.000 milioni
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8.
ART. 8
la presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26.
Il Consiglio approva all'unanimità
