Objet du Conseil n. 1289 du 6 juin 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1289/IX - DISEGNO DI LEGGE: "INTERVENTI REGIONALI DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola, per illustrare il disegno di legge n. 165 iscritto al punto 20 dell’ordine del giorno, il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN (UV):On propose à nouveau un projet de loi, concernant l'intervention régionale pour la coopération et la solidarité avec les Pays en voie de développement, en tenant compte des engagements que, de plus en plus, les Régions sont en train de mener dans cette direction.
Le rôle des Régions se qualifie dans ce sens, c’est-à-dire dans les rapports avec les Pays en voie de développement et je me permets de dire que les rapports avec les Régions et les Pays de l'Est sont un point qualifiant de l'activité de l'Administration.
A ce propos, comme vous savez, on avait présenté notre projet de loi, qui n'a pas été approuvé. Par conséquent, aujourd'hui, on propose des modifications, qui vont dans le sens d'accepter certaines indications proposées, en tenant compte de la loi n° 49, du 26 février 1987, et des indications d'un comité spécifique, qui avait fait l'objet d'une entente dans ce sens, et surtout des indications qui pouvaient être acceptés par les différentes Régions et les pouvoirs locaux.
Le but de cette loi est évident et le point 2 de l'article 1 le dit d'une façon spécifique:
"Le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte alle seguenti finalità:
a) il soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo la salvaguardia della vita umana;
b) l'autosufficienza alimentare;
c) la valorizzazione delle risorse umane;
d) la conservazione del patrimonio ambientale;
e) l'attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo;
f) il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed il sostegno della promozione della donna".
Ce sont des thèmes connus. Il ne s'agit d'intervenir rien du tout, il s'agit uniquement de prévoir qu'il y ait la possibilité de donner un sens à la disponibilité, que, je crois, on a toujours démontré au niveau régional, face aux exigences des populations qui ont des difficultés et qui sont dépourvues de certains moyens.
Je crois que c'est le système le plus correct, étant donné qu'on ne va pas s'insérer au niveau des choix politiques, mais au contraire on va aider et on va donner la possibilité de mieux exploiter les potentialités des différentes réalités, en donnant surtout un aide à la formation et à l'information.
Il s'agit d'un but qui revient aussi dans les engagements de notre Région et il existe déjà des possibilités d'intervention dans ce sens. On a la possibilité de travailler avec les communautés locales, qui ont déjà des accords au niveau international. Des requêtes ont déjà été présentées à l'Administration régionale: un projet culturel qui va se proposer au Madagascar et un projet que l'association "Solidarietà, Pace e Sviluppo" avait déjà entamé avec le Ruanda. Par conséquent, je crois qu'il existe déjà des interventions qu'on peut, dès à présent, faire démarrer. Je crois qu’il est inutile d'intervenir au-delà de ce que la loi donne comme but principal.
Je ne veux pas reprendre, dans le sens plus général, le problème des extra-communautaires. Je crois que un des problèmes, que tout le monde a reconnu, c'est qu’il faut avant tout aider les Pays d'origine à trouver une voie de développement sérieuse et surtout par étapes, afin quelle puisse être réalisée d'une façon réaliste. Ce projet va dans ce sens-là et j'espère qu’il sera compris et qu'il n'y aura pas de démagogie.
Ce n'est pas une Région comme la nôtre qui peut résoudre tous les problèmes, mais, sans doute, elle peut aider et surtout elle peut collaborer avec les autres Régions, comme elle l'a déjà fait autrefois, pour aider les différents projets à se concrétiser. Ce projet de loi va dans ce sens-là et il y a surtout une disponibilité à collaborer avec les associations, qui déjà existent, qui déjà travaillent dans cette direction,- et à les aider. "Solidarietà, Pace e Sviluppo" et d'autres associations ont déjà collaboré avec l'Administration régionale et je crois qu’elles seront les collaborateurs aussi pour le futur.
Cette loi est un document qui veut encore une fois donner une épreuve de la solidarité que notre Région a toujours démontrée dans le passé.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Vicepresidente Dolchi; ne ha facoltà.
DOLCHI (PCI):Seulement deux mots pour dire que le Groupe communiste est d'accord et qu'il donnera son avis favorable à cette loi dans l’esprit de la loi n° 49, qui a été rappelée par le Président du Gouvernement régional.
J'ai sous les yeux un document qui concerne la coopération décentralisée des collectivités territoriales en Europe. Il s'agit d'un document qui fait le point sur cette situation et je lis, avec curiosité, mais en même temps en sachant que c'est vrai, que: "L'arrêt de la Cour Constitutionnelle à l'encontre de la Région Vallée d'Aoste, pour avoir établi des relations diplomatiques avec une Région de la Somalie, est resté célèbre". Donc je crois que, depuis longtemps, même ce document européen nous donne la confirmation que la Vallée d'Aoste est, dans ce domaine, à l'avant-garde.
Je crois que cette loi, dans l'esprit de la loi n° 49, soit un document indispensable pour la participation des collectivités locales à une coopération qui concerne les populations donc surtout les O.N.G., les Communes, les Provinces et les Régions.
Dans ce même document on parle des initiatives déjà entreprises par des Régions comme l'Ombrie, l'Emilie-Romagne, la Lombardie, le Frioul, la Vénétie et je crois que, aujourd'hui, on peut mettre aussi la Vallée d'Aoste parmi ceux qui sont intéressés et préoccupés à ces problèmes et qui veulent participer activement à la solution, partielle bien sûr, de ce grave problème qui concerne le monde. Donc l'avis favorable du Groupe communiste.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (VA):Il nostro Gruppo esprime una valutazione positiva su questo disegno di legge. Si tratta di un testo che era già stato approvato in passato dal Consiglio, ma che non era potuto giungere in porto per le osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Mi sembra che con questa nuova formulazione, che recepisce anche le più recenti indicazioni normative nazionali, sia possibile varare questo provvedimento, che può dare una disciplina nuova e fortemente innovativa ai rapporti di collaborazione con i Paesi in via di sviluppo.
Su questo testo, in sede di Commissione, si è svolto anche un incontro con l'organizzazione "Solidarietà, Pace e Sviluppo", che si occupa in modo precipuo di questi problemi, e che ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo nei confronti del disegno di legge, sollecitando soltanto alcune modifiche, più che altro tecniche, che sono state accolte dalla I Commissione e che sono contenute nei due emendamenti allegati al parere favorevole della stessa Commissione.
Il nostro Gruppo, quindi, esprime un voto positivo nei confronti di questo provvedimento, raccomandando che siano accolti i due emendamenti approvati dalla I Commissione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1 (Finalità)
1. Al fine di concorrere al perseguimento di obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, in armonia con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", la Regione Valle d'Aosta, nei limiti delle proprie competenze ed in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3, promuove e favorisce interventi di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte alle seguenti finalità:
a) il soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo la salvaguardia della vita umana;
b) l'autosufficienza alimentare;
c) la valorizzazione delle risorse umane;
d) la conservazione del patrimonio ambientale;
e) l'attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo;
f) il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed il sostegno della promozione della donna.
3. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.
4. Gli stanziamenti regionali per la cooperazione e la solidarietà con i Paesi in via di sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
(Settori di intervento)
1. Per le finalità previste dall'art. 1, la Regione i Comuni e le Comunità Montane, anche con il concorso delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato individuate all'articolo 11, promuovono iniziative relative alle seguenti attività di cooperazione:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo, in Italia, in Valle d'Aosta, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extra comunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine", e la formazione di personale residente in Valle d'Aosta destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di Organizzazioni non governative o di Associazioni di volontariato, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Valle d'Aosta e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento integrativo all'articolo 2, proposto dalla I Commissione consiliare.
EMENDAMENTO
Articolo 2
La lettera c) del primo comma dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
"c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo, in Italia, in Valle d'Aosta, anche ai fini della legge 28 febbraio 1990, n. 39, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo", e la formazione di personale residente in Valle d'Aosta destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé Ietto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2 emendato.
Articolo 2
(Settori di intervento)
1. Per le finalità previste dall'art. 1, la Regione i Comuni e le Comunità Montane, anche con il concorso delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato individuate all'articolo 11, promuovono iniziative relative alle seguenti attività di cooperazione:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo, in Italia, in Valle d'Aosta, anche ai fini della legge 28 febbraio 1990, n. 39, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo", e la formazione di personale residente in Valle d'Aosta destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di Organizzazioni non governative o di Associazioni di volontariato, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Valle d'Aosta e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
(Iniziativa)
1. Nelle attività individuate dall'articolo 2, la Regione, i Comuni e le Comunità Montane avanzano proposte alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e mettono a disposizione le proprie specifiche competenze in settori dove abbiano già un'esperienza consolidate e le proprie conoscenze relative ad aree di Paesi in via di sviluppo, anche attraverso la stipula di convenzioni con la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, previa autorizzazione del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. La Regione segnala alla Commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto Ordinario", composta dai Presidenti delle Giunte delle Regioni a Statuto Ordinario e Speciale, un nominativo ai fini della successiva designazione da parte della Commissione suddetta, dei rappresentanti delle Regioni in seno al Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 8 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.
TITOLO II
Attività sul territorio
Articolo 4
(Attività di informazione ed educazione allo sviluppo)
1. La Regione e gli Enti locali concorrono alla diffusione e promozione di una cultura di solidarietà e cooperazione, soprattutto tra i giovani, sostenendo le attività delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato, facendosi promotori di programmi ed iniziative nel settore.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5
(Attività di formazione)
1. La Regione fornisce un supporto organizzativo alle attività di formazione promosse dalla Direzione Generale sul proprio territorio.
2. La Regione, inoltre, individuata sul piano regionale la rete dei soggetti che svolgono, o possono svolgere, per competenze accertate, attività di formazione mirate allo sviluppo dei paesi emergenti, anche con il concorso degli Enti locali, propone annualmente alla Direzione Generale la realizzazione di specifici programmi o corsi diretti:
a) alla formazione di personale residente in Valle d'Aosta destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
b) alla formazione professionale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, mediante l’organizzazione di corsi ad hoc e di stages in Valle d'Aosta, diretti, soprattutto, ai quadri ed alla formazione di formatori;
c) alla formazione professionale ed alla promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo immigrati con l'obiettivo di favorire il loro inserimento sul mercato del lavoro o rientro nei paesi d’origine ed un loro impegno attivo nella cooperazione italiana verso quei paesi, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi di tali paesi.
3. Nei predetti programmi potranno essere incluse iniziative di scambi culturali e scambi giovanili tendenti a promuovere una migliore reciproca conoscenza delle diverse realtà socio culturali.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6
(Sostegno alle attività di cooperazione di Organizzazioni non governative)
1. La Regione, i Comuni e le Comunità Montane possono utilizzare l’esperienza acquisita dalle Organizzazioni non governative e dalle Associazioni di volontariato, per individuare, elaborare e realizzare in modo appropriato le loro attività di cooperazione sul territorio.
2. La Regione può erogare, secondo modalità e termini da determinarsi con provvedimento della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento, di cui all'art. 11, contributi annui alle Organizzazioni non governative e alle Associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta a sostegno dell'attività di informazione e di educazione allo sviluppo svolte dalle stesse nell'ambito regionale.
3. La Regione e gli Enti locali, con il concorso delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato, favoriscono la partecipazione di tutta la comunità locale ad iniziative di solidarietà e cooperazione con le popolazioni dei paesi emergenti, in particolare, attraverso rapporti di gemellaggio o altre forme di collegamento tra la Regione e i Comuni valdostani con i Paesi in via di sviluppo.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7
(Attività di informazione, coordinamento ed organizzazione delle attività di cooperazione a livello regionale e locale)
1. Al fine di promuovere una maggiore utilizzazione da parte della cooperazione italiana di Enti e strutture pubbliche presenti in Valle d'Aosta ed idonee a svolgere le attività enumerate all'art. 2, la Regione, anche con il concorso degli Enti locali, svolge un'opportuna azione di informazione nei confronti della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo ed individua le strutture predette, con l'indicazione delle loro vocazioni e delle loro potenzialità nel campo della cooperazione allo sviluppo.
2. La Regione e gli Enti locali mettono a disposizione strutture idonee nell'ambito territoriale per l'offerta di una serie di servizi attinenti alla progettazione, alla consulenza, all'informazione, alla documentazione, alla formazione, ed orientati alla domanda di cooperazione in settori corrispondenti a particolari vocazioni locali. Dette strutture saranno limitate a settori prioritari in cui esista una specifica e riconosciuta competenza ed esperienza ed una domanda sufficientemente ampia da soddisfare.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8.
TITOLO III
Promozione, coordinamento e realizzazione di progetti di sviluppo
Articolo 8
(Tipologia degli interventi)
1. La Regione e gli Enti locali concorrono alla promozione di progetti di sviluppo, nel rispetto degli "indirizzi programmatici" stabiliti dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (C.I.C.S.) e dal Comitato direzionale di cui agli artt. 3 e 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9
(Modalità di esercizio della facoltà propositiva per progetti di sviluppo)
1. La Regione e gli Enti locali possono individuare progetti di sviluppo da proporre alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo;
2. La Regione, prima di promuovere eventuali attività all'estero intese all'individuazione di progetti di sviluppo, accerta presso la Direzione Generale lo stato dei rapporti di cooperazione con il paese interessato, delle iniziative in corso o in istruttoria, degli orientamenti della Direzione Generale per i futuri sviluppi della cooperazione nel paese ed ogni altro elemento utile all'identificazione di eventuali spazi per nuove iniziative.
3. Nei contatti con autorità di paesi in via di sviluppo, sia in Italia che all'estero, finalizzati all'esercizio della facoltà propositiva di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione promuoverà l'intesa con il Governo, nello spirito del coordinamento di cui all'art. 2 del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta...", dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 11 marzo 1980 (in Gazz. uff. 17 aprile 1980, n. 106).
4. Resta comunque esclusa la possibilità per la Regione di stipulare accordi, intese od altri atti formali che comportino la assunzione di impegni internazionali in materia di cooperazione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10
(Elaborazione di studi e progetti di sviluppo)
1. La Regione o gli Enti locali, una volta esaurita la fase di individuazione del programma nelle sue linee generali e del suo inserimento tra gli impegni bilaterali, effettuano lo studio di fattibilità ed elaborano il documento di progetto, in stretta collaborazione con la stessa Direzione Generale, in modo da assicurare la sue conformità agli orientamenti specifici della cooperazione governativa nei vari settori ed alle procedure previste per l'esame e l'approvazione da parte del Comitato direzionale per la Cooperazione allo sviluppo, il quale, se lo riterrà opportuno, autorizzerà la stipula di apposite convenzioni per la loro realizzazione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 11.
TITOLO IV
Strutture di coordinamento e gestione degli interventi
Articolo 11
(Comitato regionale di coordinamento)
1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale di coordinamento degli interventi di cooperazione, di solidarietà e di educazione allo sviluppo.
2. Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composto da:
a) 5 membri eletti nel proprio seno dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
b) 3 rappresentanti degli Enti locali
c)4 rappresentanti di Organizzazioni non governative e di Associazioni di volontariato ritenute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel territorio della Valle d'Aosta.
3. I rappresentanti degli Enti locali e delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato sono nominati dal Presidente della Giunta, su designazione degli Enti locali e delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato di cui al comma 2.
4. Il Comitato regionale di cui al comma 1:
a) coordina e valuta a livello regionale le richieste e le iniziative concernenti le attività di cooperazione e di solidarietà con i Paesi in via di sviluppo;
b) propone l'eventuale istituzione per lo studio di temi specifici, di gruppi di lavoro composti anche da soggetti non appartenenti al Comitato stesso;
c) indica alla Giunta regionale le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, ed esprime il parere di cui all'art. 6, comma 2;
d) studia iniziative a livello territoriale al fine di promuovere una cultura di pace, di solidarietà e di cooperazione tra i popoli;
e) concorre alla formulazione del programma annuale di interventi nonché alla predisposizione delle relazioni annuali di cui all'art. 12. 6, comma 2;
5. Il Comitato regionale di coordinamento sarà costituito entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 11 proposto dalla I Commissione consiliare.
EMENDAMENTO
Articolo 11
La lettera c) del secondo comma dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
"c) 4 rappresentanti di Organizzazioni non governative e di Associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta da almeno due anni nel campo della cooperazione e dello sviluppo internazionale;".
La lettera d) del quarto comma dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:
"d) coordina iniziative a livello territoriale al fine di promuovere una culture di pace, di solidarietà e di cooperazione tra i popoli;".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 11 emendato.
TITOLO IV
Strutture di coordinamento e gestione degli interventi
Articolo 11
(Comitato regionale di coordinamento)
1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale di coordinamento degli interventi di cooperazione, di solidarietà e di educazione allo sviluppo.
2. Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composto da:
a) 5 membri eletti nel proprio seno dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
b) 3 rappresentanti degli Enti locali ;
c) 4 rappresentanti di Organizzazioni non governative e di Associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta da almeno due anni nel campo della cooperazione e dello sviluppo internazionale.
3. I rappresentanti degli Enti locali e delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato sono nominati dal Presidente della Giunta, su designazione degli Enti locali e delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato di cui al comma 2.
4. Il Comitato regionale di cui al comma
a) coordina e valuta a livello regionale le richieste e le iniziative concernenti le attività di cooperazione e di solidarietà con i Paesi in via di sviluppo;
b) propone l'eventuale istituzione per lo studio di temi specifici, di gruppi di lavoro composti anche da soggetti non appartenenti al Comitato stesso;
c) indica alla Giunta regionale le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, ed esprime il parere di cui all'art. 6, comma 2;
d) coordina iniziative a livello territoriale al fine di promuovere una culture di pace, di solidarietà e di cooperazione tra i popoli;
e) concorre alla formulazione del programma annuale di interventi nonché alla predisposizione delle relazioni annuali di cui all'art. 12.
5. Il Comitato regionale di coordinamento sarà costituito entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 12.
Articolo 12
(Relazioni annuali)
1. Ogni anno la Giunta regionale adotta, su indicazione del Comitato di coordinamento e trasmette al Consiglio regionale, in occasione del bilancio di previsione, una relazione previsionale e programmatica sulle attività di cooperazione e sulle iniziative di solidarietà e di educazione allo sviluppo e alla pace.
2. La Giunta regionale predispone altresì una relazione delle attività svolte nell'anno precedente, da allegare al bilancio consuntivo.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 13.
Articolo 13
(Norme finanziarie)
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in complessive 10 milioni annui a partire dall’esercizio 1990, graveranno sul capitolo 24015 che viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci .
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
a) per l'anno 1990 mediante riduzione di lire 10 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per il corrente esercizio concernente "Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo". Su detto accantonamento non rimane alcuna disponibilità;
b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 20.000.000= delle risorse disponibili iscritte al programma 2.1.2. - Altri interventi - del bilancio pluriennale 1990/1 992.
3. A decorrere dall'esercizio 1993 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 14.
Articolo 14
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE:
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali Spese correnti"
£. 10.000.000
VARIAZIONE IN AUMENTO:
Programma regionale: 2.1.2. Altri interventi.
Codificazione: 1.1.1.9.0.2.08.05.02
Cap. 24015 (di nuova istituzione): "Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo
L.R.
£. 10.000.000
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
