Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 1159 du 4 avril 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1159/IX - DISEGNO DI LEGGE: "CENSIMENTO E CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI SUL TERRITORIO REGIONALE".

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.

FAVAL (UV):Je crois qu'il vaut la peine d'attirer l'attention du Conseil régional sur ce projet de loi, parce qu'il s'agit d'une loi que j'estime très intéressante d'un côté pour le futur de l'activité de l'assessorat et de l'autre pour l'activité culturelle dans notre région. Comme vous le savez, d'après une loi de l'Etat, on a commencé, il y a quelque temps, un recensement des biens culturels. Nous allons, dès maintenant, au moyen de cette loi, anticiper ce que l'Etat est en train de faire, c'est-à-dire une loi qui permette effectivement le recensement, sur tout le territoire du pays, des biens culturels. Nous allons anticiper l'Etat parce que nous avons les moyens et le travail qui a été accompli, soit par les structures de l'assessorat, pour le secteur régional, soit par les privés, a été apprécié par le Ministère.

La votation de cette loi devrait, en quelque sorte, pouvoir anticiper une plus grande attention de la part du Ministère face au travail qui est en train de se produire au Val d'Aoste.

Je crois qu'il n'est pas nécessaire de faire de longues illustrations de cet argument, aussi parce qu’on en a déjà parlé dans d'autres occasions au sein du Conseil régional même et parce que le Conseil attendait ce projet de loi.

Je demande donc qu'on l'approuve. Nous sommes naturellement disponibles à répondre à toutes les questions que les Conseillers voudront bien nous poser. Je souligne qu'il s'agit d'un rendez-vous important et intéressant pour le futur culturel de la Vallée d'Aoste.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1

1. La Regione Valle d'Aosta, allo scopo di meglio tutelare il proprio patrimonio storico-culturale e nel contempo di diffonderne la conoscenza, promuove l'azione sistematica di censimento e catalogazione di beni culturali

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2

1. Il coordinamento dell'azione di censimento e catalogazione nel quadro più ampio delle attività di conoscenza e tutela dei beni culturali è assicurato dalla Soprintendenza regionale per i Beni Culturali ed Ambientali, la quale propone annualmente alla Giunta regionale un piano di rilevazione.

2. Le operazioni previste nel piano approvato dalla Giunta regionale vengono attuate a cura del Servizio Documentazione e Catalogo della Soprintendenza stessa, il quale indirizza e controlla la correttezza metodologica delle operazioni di rilevamento ed assicura la compatibilità dei dati assunti con le disposizioni dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, al fine di consentire lo scambio di informazioni

3. In relazione a quanto disposto dal comma secondo, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il Ministero un'apposita convenzione.

4. Al Servizio Documentazione e Catalogo è fatto altresì carico di promuovere e agevolare lo scambio di dati e informazioni con le regioni transfrontaliere dell'arco alpino.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 2, proposto dalla 2a Commissione consiliare permanente.

EMENDAMENTO

Il 2° comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le operazioni previste nel piano, approvato dalla Giunta regionale sentite le competenti Commissioni consiliari, vengono attuate a cura del Servizio Documentazione e Catalogo della Soprintendenza stessa, il quale indirizza e controlla la correttezza metodologica delle operazioni di rilevamento ed assicura la compatibilità dei dati assunti con le disposizioni dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, al fine di consentire lo scambio di informazioni".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 2 emendato.

ART. 2

1. Il coordinamento dell'azione di censimento e catalogazione nel quadro più ampio delle attività di conoscenza e di tutela dei beni culturali è assicurato dalla Soprintendenza regionale per i Beni Culturali ed Ambientali, la quale propone annualmente alla Giunta regionale un piano di rilevazione.

2. Le operazioni previste nel piano, approvato dalla Giunta regionale sentite le competenti Commissioni consiliari, vengono attuate a cura del Servizio Documentazione e Catalogo della Soprintendenza stessa, il quale indirizza e controlla la correttezza metodologica delle operazioni di rilevamento ed assicura la compatibilità dei dati assunti con le disposizioni dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, al fine di consentire lo scambio di informazioni.

3) In relazione a quanto disposto dal comma secondo, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il Ministero un'apposita convenzione.

4. Al Servizio Documentazione e Catalogo è fatto altresì carico di promuovere e agevolare lo scambio di dati e informazioni con le regioni transfrontaliere dell'arco alpino.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 3.

ART. 3

1. Le operazioni di censimento e catalogo possono anche essere affidate a singoli professionisti o società qualificate nel settore, mediante convenzione con gli stessi approvata dalla Giunta regionale.

2. La convenzione deve regolare, oltre i rapporti economici e i controlli sulla qualità dei dati, l'eventuale uso delle strutture, delle strumentazioni e delle informazioni in possesso della Regione.

3. Tutti i materiali grafici, fotografici, documentari prodotti rimangono di proprietà della Regione, la quale in ragione dell’opportunità può disporne la pubblica consultazione o la pubblicazione, fatto salvo l'obbligo inerente alla citazione dell'autore secondo quanto disposto dalla legge in materia di opere dell'ingegno e dell'arte.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 3, proposto dalla 2a Commissione consiliare permanente.

EMENDAMENTO

Il 1° comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"1. Le operazioni di censimento e catalogo possono anche essere affidate a singoli professionisti o società qualificate nel settore, mediante convenzione con gli stessi, approvata dalla Giunta regionale sentite le competenti Commissioni consiliari".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3 emendato.

ART. 3

1. Le operazioni di censimento e catalogo possono anche essere affidate a singoli professionisti o società qualificate nel settore, mediante convenzione con gli stessi, approvata dalla Giunta regionale sentite le competenti Commissioni consiliari.

2. La convenzione deve regolare, oltre i rapporti economici e i controlli sulla qualità dei dati, l'eventuale uso delle strutture, delle strumentazioni e delle informazioni in possesso della Regione.

3. Tutti i materiali grafici, fotografici, documentari prodotti rimangono di proprietà della Regione, la quale in ragione dell'opportunità può disporne la pubblica consultazione o la pubblicazione, fatto salvo l’obbligo inerente alla citazione dell'autore secondo quanto disposto dalla legge in materia di opere dell'ingegno e dell'arte.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 4.

ART. 4

La Regione può concedere contributi ad Enti locali ed Associazioni che svolgono attività di censimento dei beni culturali esistenti sul territorio della regione, a condizione che essi adottino le metodologie previste dal Servizio Documentazione e Catalogo, in modo da agevolare l'integrazione e circolazione di dati sul territorio regionale e garantire la comunicazione col sistema nazionale.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 5.

ART. 5

1. L'onere derivante dall'art. 3, valutato in lire 1.500.000.000 annue, graverà sul capitolo, di nuova istituzione, n. 46710 "Convenzione per il completamento del catalogo dei beni culturali" del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui all'art. 2, si provvede:

a) per l'anno 1990, con il prelievo di lire 1.500.000.000 dallo stanziamento previsto al cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" del bilancio per l'anno corrente, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio medesimo (Interventi finanziari per il completamento del catalogo dei beni culturali);

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo di lire 3.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.4.09 (Attività culturali, musei, beni culturali ed ambientali) del bilancio pluriennale della Regione 1990-1992.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6

1. Alla "Parte spesa" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti modifiche:

in diminuzione

Cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)"

£. 1.500.000.000

in aumento

Cap. 46710 (di nuova istituzione)

"Convenzioni per il completamento del catalogo dei beni culturali (programma regionale 2.2.4.09. codificazione 2.1.1.4.2.2.6.6.9.)

£. 1.500.000.000

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 7.

ART. 7

1. L'onere derivante dall'art. 4, valutato in lire 20.000.000, graverà sul capitolo n. 47100 "Spese per contributi ad Enti ed Associazioni per ricerche, studi, pubblicazioni, attività espositive relative ai beni culturali", che presenta la necessaria disponibilità.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è ora chiamato ad esprimersi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità