Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 1153 du 4 avril 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1153/IX - DISEGNO DI LEGGE: "DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E VICEDIRIGENZIALI"

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (UV):Au moment où on avait discuté les problèmes du personnel régional, on avait examiné les différentes hypothèses et à ce moment on savait qu'il y aurait eu une augmentation du salaire du personnel de l'Etat. Comme vous savez, on avait accepté le principe qu'il y avait la possibilité, de la part du Gouvernement, de proposer à l'Assemblée régionale une modification qui devait suivre les modifications éventuelles de l'Etat. Ce qui ne signifie pas qu'on est obligé de prévoir le même niveau à tout prix, tout de même, d'après ce qui a été accepté au niveau du contrat concernant les dirigeants et les vice-dirigeants, on a prévu de présenter à l'attention du Conseil une proposition.

Cette proposition reprend entièrement cette partie pour deux raisons fondamentales. Avant tout pour le fait qu’au moment où les vice-dirigeants et les dirigeants avaient demandé cette modification, à l'occasion du contrat précédent, on ne l'avait pas acceptée, étant donné qu'il y avait encore des débats à suivre et on avait dit que, à un moment donné, on l'aurait tout de même prise en considération. En même temps les augmentations vont dans le sens de primer un certain engagement, qui doit suivre à une modification qui a été présentée avec le contrat, compte tenu du fait qu'on est convaincu qu'il y aura par la suite une attitude conséquente de la part du personnel concerné. Voilà les raisons pour lesquelles on a prévu qu'il y ait la présentation de ce projet de loi.

Afin qu'il n’y ait pas de doutes, on a demandé d'insérer dans la relation: "In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29, e nel rispetto della competenza legislativa primaria della Regione in materia di ordinamento, stato giuridico e trattamento economico del personale...", fait qui avait déjà été accepté au moment de la Commission, ou au moins avait été discuté. Je demanderai donc de l'insérer comme amendement, mais il fait partie de la relation, donc je crois que ce n'est même pas...

(... Interruzione...)

On peut substituer la partie de la relation en soulignant cet aspect.

Pour le restant, je crois que tout le monde connaît ce qui s'est passé au niveau de l'Etat. Les augmentations - tout le monde les connaît - ne sont pas tellement importantes, compte tenu du fait que les engagements qu'on va demander à ce personnel, pour donner une réponse correcte du point de vue administratif, sont plutôt lourds.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Ricco; ne ha facoltà.

RICCO (DC):Apprezzo il comportamento della Giunta regionale per aver presentato a questo Consiglio il disegno di legge n. 157, che è oggetto di discussione. Tale comportamento dimostra lungimiranza e volontà di andare incontro alle richieste dei dirigenti della nostra Amministrazione regionale, per un migliore funzionamento della macchina burocratica, che rappresenta il centro motore dei vari Assessorati e rami della nostra Amministrazione.

Come molti sanno, a livello nazionale è in corso l'esame della legge di riforma sulla dirigenza, che mira a dare ai dirigenti maggiori responsabilità ed anche una legittima, sia pure misurata, indipendenza.

Oltre alla DC, anche i partiti minori ed il PCI, attraverso i propri esperti in materia, hanno manifestato una chiara volontà politica di portare a compimento l'esame di detta legge, che avrà bisogno di molta cura, ed hanno affermato di essere decisi a stralciare la parte economica, che va adeguata con urgenza, in quanto è venuto a mancare il rapporto del 92%, previsto da una legge, tra gli stipendi del grado più alto degli impiegati ed il primo gradino della carriera dirigenziale.

Termino chiedendo, sempre che sia possibile, di aggiungere, dopo la dizione "Decreto legge" dell'articolo 1, "convertito in legge", perché quel decreto è stato poi convertito in legge...

PRESIDENTE:C'è un emendamento, Consigliere Ricco.

RICCO (DC):Ho chiesto quanto sopra sempre che sia possibile, altrimenti non ha alcuna importanza.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (PCI):In sede di Commissione, dopo aver ascoltato tutte le organizzazioni sindacali interessate, avevamo sollevato il problema della sottolineatura dell'autonomia e della competenza della nostra Regione, affinché fosse mantenuto il carattere di scelta alla volontà di dare ai dirigenti regionali i compensi loro spettanti, in modo che ciò non fosse inteso come una semplice ed automatica conseguenza o applicazione di quanto deciso da leggi dello Stato.

Siccome questo impegno è stato sottolineato nella relazione e siccome ci sembra giusto che i dirigenti abbiano le competenze loro spettanti, noi voteremo a favore del provvedimento legislativo.

PRESIDENTE:Come comunicato dal Presidente della Giunta, il terzo comma della relazione viene così modificato:

"In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29, e nel rispetto della competenza legislativa primaria della Regione in materia di ordinamento dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, la Giunta regionale sottopone all’esame del Consiglio regionale la proposta di adeguamento del trattamento economico della dirigenza regionale con quella dei corrispondenti gradi del personale statale".

Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1

(Trattamento economico del personale dirigenziale)

1. Al personale appartenente alle quali fiche dirigenziali - dirigente e vice dirigente - in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29, recante disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione, sono estese le disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego) come segue:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1989 è conglobata nello stipendio iniziale una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante allo stesso personale è ridotta di lire 1.081.000 annue lorde;

b)a decorrere dal 1° marzo 1989, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, di cui all'art. 2 della citata legge regionale n. 29/1989, sono incrementate del 15 per cento.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 1, proposto dalla I Commissione consiliare.

EMENDAMENTO

Il primo comma dell'art. 1 è così modificato:

Dopo le parole "(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego)" sono aggiunte le parole ", convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37,".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 1 emendato.

ART. 1

(Trattamento economico del personale dirigenziale)

Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali - dirigente e vice dirigente - in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29, recante disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione, sono estese le disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, come segue:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1989 è conglobata nello stipendio iniziale una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrative speciale spettante allo stesso personale è ricotta di lire 1.081.000 annue lorde;

b) a decorrere dal 1° marzo 1989, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, di cui all'art. 2 della citata legge regionale n. 29/1989, sono incrementate del 15 per cento.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2

(Disposizioni finanziarie)

1) Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in Lire 1.445 milioni per l'anno 1990 ed in annue Lire 785 milioni a decorrere dal 1991 graveranno sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 come indicato al successivo articolo 3 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

2) Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1990 mediante riduzione di lire 1. 445 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 "fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso concernente "Aumento della spesa di cui alla Legge regionale 11.11.1974, n. 44 e successive modificazioni per contributi per esproprio di beni immobili"; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di Lire 6. 355 milioni.

b) Per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per Lire 1.570 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3 - 2 "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990/1992.

c) Negli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3

ART. 3

(Variazioni di bilancio)

1) Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050

"Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali" (spese di investimento)

£. 1.445.000.000

in aumento

Cap. 20900

"Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi"

£. 490.000.000

Cap. 20910

"Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"

£. 160.000.000

Cap. 20950

"Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione"

£. 100.000.000

Cap. 20951

"Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione"

£. 10.000.000

Cap. 21200

"Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale"

£. 500.000.000

Cap. 21201

"Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale"

£. 140.000.000

Cap. 21355

"Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - Stipendi e altri assegni fissi"

£. 15.000.000

Cap. 21356

"Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi"

£. 5.000.000

Cap. 21360

"Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent"

£. 4.000.000

Cap. 21361

"Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent"

£. 1.000.000

Cap. 21380

"Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent"

£. 15.000.000

Cap. 21381

"Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent"

£. 5.000.000

Totale in aumento £. 1.445.000.000

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità