Loi régionale 23 octobre 1995, n. 45 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Loi régionale 23 octobre 1995, n. 45

Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale.

Bollettino ufficiale: n. 51 du 16 novembre 1995

Progetto di legge: D.L. 146

Numero di articoli: 66

Numero di allegati e/o tabelle:

Abrogazione:

Abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. w) della l.r. 23 luglio 2010, n. 22

Classificazione:

  • AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Organizzazione e funzionamento degli uffici
  • AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Ordinamento del personale - Stato giuridico e trattamento economico

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

Modifica la seguente normativa:

É modificata dalla seguente normativa:

Impugnativa alla Corte costituzionale:

Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:

Note:

L'art. 66, comma 1, della l.r. 45/1995 prevede che: "Le disposizioni di cui agli art. 72 comma 1, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94 commi 1 e 2, 95 commi 2, 3 e 4, 96, 110 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, l'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, l'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15, gli art. 6 e 7 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, gli art. 3 e 4 della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70 e tutte le disposizioni di legge regionale in materia di titoli di studio e requisiti per l'accesso a posti degli organici dell'Amministrazione regionale cessano di avere vigore alla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 31 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.". Il comma 6 dell'art. 30bis è stato corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. n. 53 del 28 ottobre 1999. Il comma 5 dell'art. 56 che modificava il 1° comma dell'art. 139 della l.r. 28 luglio 1956, n. 3 è stato corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. n. 55 del 12 dicembre 1995. L'art. 9, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 istituisce la struttura per le relazioni con il pubblico cui spetta, tra l'altro, di provvedere al servizio ai cittadini per i diritti di partecipazione di cui al capo III della I.r. 6 settembre 1991, n. 59. L'art. 9, comma 4, della l.r. 45/1995 stabilisce che: "la Regione predispone appositi progetti finalizzati ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con i cittadini mediante interventi diretti a garantire: a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e all'art. 26 della I.r. 59/1991". L'art. 11, comma 1, lettera b) della I.r. 45/1995 stabilisce la sostituzione degli organismi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della I.r. 59/1991. L'art. 17 della l.r. 12 dicembre 2007, n. 32, che sostituiva il comma 1 dell'art. 32 della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45, è stato abrogato dall'art. 77, comma 1, lettera gg) della l.r. 23 luglio 2010, n. 22.