Object n° 1507 du 26 juillet 1995 (protocollo n° 641 du 30 août 1995)

10 Legislatura

Protocollo n. 641 in data 30/08/95

Riferimento oggetto n. 1507

Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale approvato con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 4 si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo rilevato quanto segue:

- si premette che l'art. 2, comma 2° della L. 23.10.1992, n. 421 ha stabilito che "le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono ..... per le Regioni a Statuto speciale .... norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", e si richiama in proposito la sentenza della Corte Costituzionale del 26 ottobre - 7 novembre 1994 n. 383.

- ART. 16, 2° comma, lett. B): la prevista possibilità per i liberi professionisti di partecipare ai concorsi per dirigenti si pone in contrasto con l'art. 28 del D.Lvo 3.2.1993, n. 29, che fissa precisi requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale;

- ART. 16, 2° comma, lett. D) e E) e ART. 62, 5° comma: le previsioni ivi contenute, estendendo la possibilità di partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza anche a categorie di persone prive di requisiti professionali che possano garantire una adeguata competenza per ricoprire la qualifica dirigenziale, (cfr. lett. D personale scolastico senza la specificazione del necessario titolo della laurea e personale VIII qualifica funzionale cfr. art. 62, 5° comma ), contrastano con la disposizione contenuta nell'art. 28, 2° comma del D.Lvo 29/93 e violano il principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della P.A.;

- ART. 17, 2° e 3° comma, lettera B): nella parte in cui prevedono la copertura dei posti disponibili della dirigenza di primo e secondo livello, mediante chiamata diretta da parte della Giunta regionale con contratto di natura privatistica, senza che siano fissati dalla norma specifici e obiettivi requisiti di esperienza e capacità professionali, contrastano con il disposto dell'art. 28 del citato D.Lvo 29/93 e con i principi deducibili dall'art. 2, comma 1°, lett. F) e G) della legge 421/1992, in quanto, da un lato non garantiscono la specifica capacità professionale per la dirigenza del più alto livello e dall'altro, in violazione dell'art. 97 della Costituzione, non sono in linea con il principio di separazione tra compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa desumibili dal citato art. 2, lett. G) della L. 421/92. La previsione (3° comma lett. B) dell'art. 17) di conferire a personale estraneo all'Amministrazione anche degli incarichi dirigenziali di secondo livello, non trova riscontro nei principi desumibili dall'art. 2 della L. 421/92, né dal D.Lvo 29/93;

- ART. 18: la durata triennale degli incarichi dirigenziali, senza la previsione di criteri predeterminati per la revoca o per il mancato rinnovo contrasta con i principi desumibili dall'art. 2, comma 1 lett. G n. 1, 2 e 3 della L. 421/1992. La mancanza di tale previsione, a differenza di quanto prevede il successivo art. 22 per il personale della qualifica unica dirigenziale, determina una disparità di trattamento nei confronti del personale già in servizio;

- ART. 22, comma 7°: l'assegnazione ad altro incarico di dirigenti che abbiano ottenuto risultati negativi per gravi omissioni comportanti danni per l'amministrazione, si pone in contrasto con l'art. 20, comma 9° del D.Lg.vo 29/93;

- ART. 27, comma 3°: la formulazione generica delle disposizioni può determinare incertezza del diritto e si pone in contrasto con l'art. 31 del D.Lg.vo 29/93, nella parte in cui è detto che si procederà alla revisione (con legge regionale), ai fini delle determinazione delle dotazioni organiche definitive, anche "attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale", da adottare per la copertura dei posti vacanti risultanti dalle procedure di riorganizzazione;

- ART. 35, comma 2°: la prevista possibilità per i segretari particolari di rappresentare il Presidente del Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta e gli Assessori "nelle relazioni interne ed esterne", tenuto conto della estraneità dei medesimi rispetto agli organi istituzionali regionali risulta illegittima in violazione dei principi di carattere generale, di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione e viola altresì le norme statutarie che definiscono tassativamente la composizione, le funzioni e le competenze degli organi regionali;

- ART. 50, comma 1°: la norma contrasta con l'art. 57, comma 1 lett. A del D.Lg.vo 29/93;

- ART. 51, comma 5°: la possibilità per la Giunta di determinare ulteriori criteri nel rilascio delle autorizzazioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, è illegittimo in quanto attribuisce all'organo amministrativo la possibilità di integrare, con proprio atto, una disposizione normativa;

- ART. 62, comma 6°: la non applicabilità della disciplina prevista dall'art. 16 comma 2° lettera A), alle figure delle posizioni elencate nel comma, contrasta con la previsione di cui all'art. 28 comma 2° del D.Lg.vo 29/93 e viola il principio di eguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione;

Si è infine osservato:

- che la disposizione contenuta nell'art. 29, oltre a non distinguere fra istituti del comando e della mobilità, che hanno caratteristiche e scopi diversi, prevedendo la possibilità del comando da e verso altre enti pubblici, risulta innovativa rispetto alla normativa statale vigente;

- le disposizioni contenute nell'art. 30 potrebbero essere integrate da una norma che stabilisca la permanenza del personale assunto nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, ai sensi dell'art. 43 del D.Lg.vo 29/93;

- si segnala infine che il contenuto dell'art. 58, comma 4° potrebbe configurare l'ipotesi dell'indebito arricchimento per la Regione.