Loi régionale 2 février 1968, n. 1 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Loi régionale 2 février 1968, n. 1

Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese.

Bollettino ufficiale: n. 2 du 29 février 1968

Progetto di legge:

Numero di articoli: 15

Numero di allegati e/o tabelle:

Classificazione:

  • ISTRUZIONE E CULTURA - Personale docente
  • LINGUA FRANCESE - Bilinguismo

Impugnativa alla Corte costituzionale:

Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:

Note:

L'art. 7 dispone che le percentuali dell'importo annuo lordo dell'indennità regionale sono variabili secondo gli anni di iscrizioni al Fondo di Previdenza. Tali percentuali sono state modificate dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 1978, n. 31, dall'art. 2 della L.R. 21 luglio 1980, n. 31, dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 1985, n. 7 e, da ultimo, dall'art. 2 della L.R. 22 novembre 1988, n. 64. Il trattamento integrativo di quiescienza di cui alla l.r. 1/1968, al personale cessato dal servizio in data anteriore al 2 giugno 1977, è stato rivalutato dalla l.r. 24 aprile 1990, n. 23.