Object n° 293 du 11 novembre 1967 (protocollo n° 4502 du 17 décembre 1967)

4 Legislatura

Protocollo n. 4502 in data 17/12/67

Riferimento oggetto n. 293

Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d'Aosta in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese.

[rilievi]

A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948 n. 4, rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto, per i seguenti motivi:

I) a sensi dell'art. 3, lettera g), dello Statuto speciale codesta regione ha competenza soltanto integrativa e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna elementare e media, dal che deriva che una speciale indennità corrisposta al personale statale delle scuole elementari della Valle per particolari esigenze di prolungamento dell'orario per l'insegnamento della lingua francese non può trasformarsi in elemento integrativo dello stipendio, valevole in ordine alla corresponsione della tredicesima mensilità e computabile ai fini del trattamento pensionabile.

II) La statuizione in tal senso contenuta nella legge regionale in esame contrasta con il principio generale della legislazione statale, secondo cui gli assegni o indennità concessi in aggiunta allo stipendio, in relazione a particolari prestazioni, non possono conglobarsi con lo stipendio ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento pensionistico. Al riguardo osservasi che l'esigenza richiamata nella relazione alla legge regionale in esame, riguardante l'adattamento dei programmi scolastici delle scuole elementari per l'insegnamento della lingua francese, con prolungamento dell'orario e conseguente modifica sostanziale e permanente del trattamento economico del personale statale, non può trovare considerazione se non attraverso la procedura prevista dall'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la cui inosservanza costituisce ulteriore motivo di illegittimità della legge regionale suddetta.

III) In merito all'art. 13 di tale legge regionale, che stabilisce la copertura della maggiore spesa di 18 milioni a carico del Cap. 357, che presenterebbe la necessaria disponibilità, soggiungesi che il Ministero del Tesoro ha prospettato l'esigenza che le effettive occorrenze per spese relative al personale siano annualmente determinate in sede di formazione del Bilancio in base alle leggi già esisitenti, dandone adeguata dimostrazione.