Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 437 del 12 gennaio 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 437/X - Disegno di legge: "Norme di attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative)".

Articolo 1 - (Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta, con la presente legge, dà attuazio­ne alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

2. Al fine di cui al comma 1 la Regione:

a) istituisce l'elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci delle società cooperative e dei loro con­sorzi e l'elenco regionale dei revisori di società cooperative;

b) approva nuove norme in materia di vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

c) istituisce i fondi mutualistici e il fondo regionale per la pro­mozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 2 - (Elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 59/1992, l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e ar­tigianato provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigo­re della presente legge, alla formazione dell'elenco regionale delle società di revisione, nel quale sono iscritte le società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commer­cio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione) e le so­cietà iscritte all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certifica­zione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa).

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 avviene su doman­da delle società interessate, indirizzata all'Assessorato regiona­le dell'industria, commercio e artigianato. La domanda deve es­sere corredata della certificazione attestante l'autorizzazione ministeriale o l'iscrizione all'albo speciale di cui all'articolo 8 del d.p.r. 136/1975.

3. Le società di revisione iscritte nell'elenco regionale devono dimostrare, entro il mese di marzo di ogni anno, la permanenza del possesso dei requisiti di iscrizione nell'elenco medesimo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Al venir meno di tali requisiti si procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco regionale delle società di revisione.

Articolo 3 - (Certificazione dei bilanci)

1. Le società cooperative e i loro consorzi, tenute alla certifica­zione dei bilanci ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 59/1992, vi provvedono avvalendosi delle società di revisione iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La certificazione dei bilanci deve essere trasmessa all'Asses­sorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari dell'ente cooperativo medesimo.

Articolo 4 - (Elenco regionale dei revisori di società cooperative)

1. É istituito, presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, l'elenco regionale dei revisori di socie­tà cooperative.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 avviene su doman­da delle persone interessate, indirizzata all'Assessorato regio­nale dell'industria, commercio e artigianato.

3. La domanda deve essere corredata della seguente documen­tazione:

a) certificazione attestante:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) il possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore;

3) la frequenza, con esito favorevole, di un corso per ispettori di cooperative promosso dalla "Fédération régionale des coopéra­tives valdôtaines" o dalle associazioni di rappresentanza, assi­stenza e tutela del movimento cooperativo e autorizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) certificazione prevista dall'articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposi­zioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modificazioni.

4. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è condizione per l'effettuazione delle ispezioni ordinarie e straordinarie, come disciplinate dalla legge regionale 1° giugno 1984, n. 16 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in ma­teria di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro con­sorzi) e successive modificazioni.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, sono in­seriti nell'elenco di cui al comma 1 i revisori iscritti negli elen­chi formati dalla "Fédération régionale des coopératives valdô­taines" e dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tu­tela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'arti­colo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e successive modificazioni, su segnalazione delle associazioni medesime.

Articolo 5 - (Vigilanza sugli enti mutualistici)

1. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile è esercitata con le modalità previste per le società cooperative e i loro consorzi, di cui alla legge regionale 16/1984 e successive modificazioni.

2. É istituita, nel registro regionale delle società cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 2 della legge regionale 16/1984 e successive modificazioni, la categoria delle "società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile".

Articolo 6 - (Vigilanza sulle cooperative di credito)

1. Le disposizioni in materia di vigilanza sulle società coopera­tive e loro consorzi di cui alla legge regionale 16/1984 e succes­sive modificazioni, si applicano anche alle cooperative di credi­to, ferma restando la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia in materia di risparmio e di raccolta del credito.

2. Le ispezioni alle cooperative di credito sono dirette a:

a) accertare la sussistenza dei requisiti relativi all'iscrizione nel registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi e l'osservanza delle norme di legge e statutarie;

b) prestare assistenza agli organi sociali per il corretto funzio­namento dei medesimi.

Articolo 7 - (Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi)

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 16/1984 e successive modificazioni, le so­cietà cooperative e i loro consorzi devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti indicati all'articolo 3 della me­desima legge regionale 16/1984 e successive modificazioni, la certificazione prevista dall'articolo 10 sexies della legge 575/1965, introdotto dall'articolo 7 della legge 55/1990, e suc­cessive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi.

2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata, dalle società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel regi­stro di cui all'articolo 2 della legge regionale 16/1984 e succes­sive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigo­re della presente legge, a pena di cancellazione dal registro medesimo.

Articolo 8 - (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope­razione)

1. La "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movi­mento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del d.l.c.p.s. 1577/1947 e successive modificazioni, con strutture or­ganizzate in Valle d'Aosta, possono costituire i fondi mutua­li­stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dall'articolo 11 della legge 59/1992, per gli scopi di cui al me­desimo articolo 11, comma 2. I fondi possono essere gestiti di­rettamente dalle organizzazioni indicate, sulla base di apposito regolamento, o, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.

2. Le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle organiz­zazioni di cui al comma 1 devono destinare alla costituzione e all'incremento dei fondi, costituiti dalle organizzazioni cui ade­riscono, una quota degli utili annuali pari al tre per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane) e successive modificazioni, la quota del tre per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

3. Gli enti cooperativi che aderiscono a più organizzazioni de­vono ripartire la quota degli utili, in misura uguale, tra i fondi costituiti dalle organizzazioni cui aderiscono.

4. Deve altresì essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il pa­trimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente ma­turati di cui all'articolo 26, comma 1, lett. c), del d.l.c.p.s. 1577/1947 e successive modificazioni.

5. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati da con­tributi erogati da enti pubblici o da privati purché finalizzati a finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori me­desimi, rivolti al perseguimento delle finalità precisate dall'ar­ticolo 11, comma 2, della legge 59/1992.

Articolo 9 - (Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo svi­luppo della cooperazione)

1. Il capitale delle società per azioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, deve essere sottoscritto in misura non infe­riore all'ottanta per cento dall'organizzazione che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci.

2. Delle associazioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo pe­riodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle organizzazioni che ne hanno promosso la costituzione.

3. Gli statuti delle società per azioni senza scopo di lucro e delle associazioni, costituite dalla "Fédération régionale des coopé­ratives valdôtaines" e dalle associazioni di rappresentanza, as­sistenza e tutela del movimento cooperativo, per la gestione dei fondi mutualistici, nonché i regolamenti dei fondi mutualistici gestiti direttamente da dette organizzazioni, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissio­ne regionale per la cooperazione. Gli statuti e i regolamenti de­vono espressamente indicare le modalità di utilizzo delle risor­se, con riferimento al perseguimento delle finalità precisate dall'articolo 11, comma 2, della legge 59/1992.

4. La "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movi­mento cooperativo provvedono, entro trenta giorni dall'iscri­zione della società per azioni nel registro delle imprese o dalla costituzione dell'associazione o dall'approvazione del regola­mento del fondo, a trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, copia autentica del re­lativo atto costitutivo e dello statuto o del regolamento del fon­do.

5. Ogni cambiamento nelle cariche sociali o modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto o del regolamento del fondo, la messa in liquidazione o lo scioglimento della società per azioni o dell'associazione devono essere comunicati entro trenta giorni dalla data della relativa deliberazione all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

6. Le associazioni costituite per la gestione dei fondi conseguo­no la personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta regionale; ad esse si applicano gli articolo 14 e seguenti del codice civile.

7. Le società e le associazioni che gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono assog­gettate ad annuale certificazione del bilancio per mezzo di so­cietà di revisione iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1.

8. Copia del bilancio certificato e copia del rendiconto della gestione diretta del fondo da parte della "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e delle associazioni di rappresen­tanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, devono essere trasmessi entro due mesi dall'approvazione all'Assesso­rato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

9. La "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movi­mento cooperativo devono comunicare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le loro decisioni in merito alla costituzione dei fondi mutualistici di cui all'arti­colo 8, comma 1.

Articolo 10 - (Istituzione del fondo regionale previsto dall'articolo 11 della legge 59/1992)

1. É istituito il fondo regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 7, della legge 59/1992. A tal fine sono istituiti, nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994, i seguenti nuovi capitoli:

a) Titolo VI, Cat. 21 Entrate per contabilità speciali

capitolo 12440 "Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione";

b) Titolo IV, Cat. 2 Spese per contabilità speciali

capitolo 72670 "Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione".

2. Il fondo regionale di cui al comma 1 è alimentato dalla quota, pari al tre per cento, degli utili annuali delle società cooperati­ve e loro consorzi, comprese le cooperative di credito, non ade­renti alla "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" o ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

3. Deve, inoltre, essere devoluto al fondo regionale di cui al comma 1, il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazio­ne non aderenti alle organizzazioni indicate al comma 2 o ade­renti alle medesime organizzazioni che non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 8, comma 1, dedotto il capi­tale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui all'articolo 26, comma 1, lett. c), del d.l.c.p.s. 1577/1947 e successive modificazioni. Parimenti è devoluta al fondo regio­na­le la quota, pari al tre per cento, degli utili annuali delle so­cietà cooperative e loro consorzi, comprese le cooperati­ve di credito, aderenti alle organizzazioni indicate che non ab­biano provveduto all'istituzione dei fondi mutualistici di cui all'arti­colo 8, comma 1.

Articolo 11 - (Attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa connessa con l'applicazione della presente legge è svolta dal Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Articolo 12 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente al sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione. La parola al Consigliere Perron.

Si dà atto che il Consigliere Lanièce non partecipa alla discus­sione e alla votazione dell'oggetto.

Perron (UV) - La loi nationale du 31 décembre 1992, n° 59, a introduit de nouvelles règles pour ce qui concerne les sociétés coopératives et donne compétence aux Régions pour l'attuation de la loi-même. Le but de ce projet de loi est d'accepter ce que la loi nationale prévoit et d'y adapter la nouvelle normative régionale.

L'article premier établit les finalités de la loi et les moyens pour poursuivre ces finalités; les articles 2 et 3 concernent la simplification des bilans des coopératives (cela est prévu avec la formation auprès de l'Assessorat de l'industrie de listes régionales des sociétés de révision qui sont habilitées à l'exercice de cette activité); l'article 4 prévoit l'institution de la liste régionale des réviseurs des sociétés coopératives et l'inscription à cette liste est nécessaire pour effectuer les révisions ordinaires et extraordinaires.

Je voulais rappeler que la Région discipline déjà ces accomplissements avec la loi n° 16 du 1984.

L'article 5 accepte les nouvelles normatives en matière de vigilance; l'article 6 prévoit que les dispositions en matière de vigilance soient appliquées aussi aux coopératives de crédit, compte tenu de la compétence de l'Etat italien et de la Banque d'Italie; l'article 7 prévoit l'introduction d'une documentation pour l'inscription au Régistre régional des coopératives et des consortiums; les articles 8 et 9 parlent des fonds d'assurance pour le développement de la coopération.

Les articles prévoient que la Fédération des coopératives et les autres associations réconnues puissent constituer des fonds pour la promotion de la coopération et les fonds peuvent être gérés directement de la part des organismes indiqués ou bien par des sociétés anonymes ou par des associations constituées par les organisations, à condition qu'ils n'aient pas un but de lucre.

Les fonds sont alimentés par le 3 pour cent annuaire des utiles, les ressources des fonds doivent être destinées à la promotion d'un financement de nouvelles entreprises coopératives et aux initiatives concernant le développement de la coopération, avec des préférences pour ce qui est des nouvautés technologiques, accroissement de l'occupation, organisation des cours de formation professionnelle pour le personnel administratif et technique du secteur de la coopération. Ce contrôle est effectué par l'Assessorat à l'industrie.

L'article 10 prévoit l'institution des fonds régionaux et la façon dans laquelle le fond doit être alimenté, les ressources des fonds doivent être destinées au développement de la coopération.

L'article 11 dit que l'activité administrative qui dérive de l'application de cette loi est effectuée par l'Assessorat à l'industrie, commerce et artisanat. L'article 12 prévoit, dernièrement,les déclarations d'urgence de la loi.

Presidente - La parola all'Assessore dell'industria, commercio e artigianato, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) - In aggiunta a quanto detto, voglio solo precisare che con questa legge si mantengono in Valle dei fondi che altrimenti andreb­bero allo Stato.

La norma nazionale prevede che le cooperative che hanno degli utili destinino il 3 percento alle associazioni nazionali, se sono iscritte a quelle associazioni, a un fondo na­zionale, se non sono iscritte.

Con questa legge si prevede che gli utili vadano alla Fédération des coopératives et alle associazioni regionali qualora siano iscritte ed ad un fondo regionale qualo­ra non siano iscritte. Quindi vi è una trasposizione in sede loca­le dei meccanismi nazionali.

Presidente - La discussione è chiusa. Passiamo alla votazione del disegno di legge.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Votiamo infine il disegno di legge nel suo complesso.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.