Oggetto del Consiglio n. 984 del 10 gennaio 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 984/IX - "MODIFICA DELL'ORDINANZA RELATIVA AL CORSO DI ADDESTRAMENTO LINGUISTICO PER IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA" (Reiezione di mozione)."
PRESIDENTE:Do lettura della proposta di mozione presentata dal Consigliere Riccarand ed iscritta al punto 25 dell'ordine del giorno.
MOZIONE
PREMESSO che la legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, concernente la disciplina dell'attribuzione dell'indennità del bilinguismo al personale docente della scuola prevede l'organizzazione di un corso di addestramento linguistico, con accertamento finale della piena conoscenza della lingua francese, per il personale già in servizio che non abbia superato l'accertamento della piena conoscenza del francese in una apposita sessione straordinaria;
APPRESO che al corso di addestramento si sono iscritti dodici insegnanti;
APPRESO altresì che l'Assessore alla Pubblica Istruzione, con ordinanza del 3 novembre 1989 ha stabilito che la prova di accertamento al termine del corso consisterà "in una prova scritta ed in una prova orale";
RILEVATO che tale decisione determina una diversità fra l'accertamento nella sessione straordinaria (solo orale) e quello al termine del corso di addestramento (scritto ed orale);
SOTTOLINEATO che le Organizzazioni Sindacali della scuola (CGIL-CISL-SAVT-SNALS), che, in base alla citata legge regionale, dovevano essere sentite prima della emanazione dell'Ordinanza dell'Assessore, hanno richiesto "che la prova finale consista in una prova orale, in coerenza con quanto previsto per la prova straordinaria ed in analogia con quanto avvenuto per le altre categorie del Pubblico Impiego (vedi USL)";
EVIDENZIATO che, sia nell'accordo Giunta-Organizzazioni Sindacali dell'8 settembre 1988, sia nell'accordo del 10 ottobre 1988 fra Organizzazioni Sindacali della scuola ed Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, non si prefigurava un doppio accertamento (scritto ed orale) al termine dei corsi di addestramento linguistico;
il Consiglio regionale
IMPEGNA
l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione a modificare l'Ordinanza del 3 novembre 1989 in modo da prevedere un'unica prova orale al termine del corso di addestramento citato in premessa.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Questa risoluzione non affronta un grosso problema come quello che abbiamo appena esaminato. Si tratta di una questione più limitata, che però a livello di principio riveste ugualmente notevole importanza. Io l'avevo già sollevata con una interpellanza, ma la risposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione non era stata soddisfacente, per cui ho ritenuto opportuno presentare una mozione, per dar modo a tutto il Consiglio di esprimersi in merito.
Con la legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, era stata disciplinata l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale docente della scuola ed era stata prevista una diversa disciplina per gli insegnanti già in servizio e per quelli che sarebbero entrati in servizio successivamente.
Per gli insegnanti già in servizio era stato previsto che, per tutta una serie di persone che già avevano superato le prove di accertamento, non era necessario un ulteriore accertamento. Per gli altri, invece, era necessario un accertamento di piena conoscenza della lingua francese, da farsi nel corso di una sessione straordinaria. Per chi non voleva presentarsi alla sessione straordinaria, o non avesse superato l'esame di tale sessione, era previsto un corso di addestramento, al termine del quale si sarebbe effettuato un ulteriore accertamento.
Per il nuovo personale da assumere in servizio, la disciplina era, invece, di versa.
Questa impostazione derivava da un accordo intercorso fra Amministrazione regionale e organizzazioni sindacali il 10 ottobre 1988 ed era a sua volta collegato ad un accordo più generale dell'8 settembre 1988, che riguardava il personale regionale e i sindacati confederali.
In conseguenza di questa legge e dell'impostazione data al problema con gli accordi sindacali, la sessione straordinaria di accertamento della piena conoscenza della lingua francese è consistita in una prova esclusivamente orale, che è stata superata da buona parte dei partecipanti, ma che non è stata superata da una esigua minoranza, che quindi è stata costretta a seguire il corso di addestramento.
La sorpresa è stata che, al momento di avviare questi corsi, gli insegnanti che vi si erano iscritti hanno potuto constatare che nell'ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione si prevedeva che al termine del corso si sarebbe svolto un accertamento non più esclusivamente orale, ma scritto ed orale, contrariamente a quanto era successo nella sessione straordinaria di cui questo corso era la logica prosecuzione. Al limite, c'era anche la possibilità di non presentarsi alla sessione straordinaria, per partecipare direttamente al corso di addestramento, al termine del quale si sarebbe sostenuta la verifica per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.
Basta rileggersi gli accordi dell'8 settembre e del 10 ottobre per rendersi conto di come si parlasse sempre di una unica prova. Si parla sempre di "épreuve...; vérification extraordinaire: l'épreuve portera sur le sujet...; examen final des cours d'instruction linguistique: l'épreuve portera sur des matières...".
Del resto la legge 22 novembre 1988, n. 63, usa le stesse espressioni sia per indicare il tipo di accertamento che si fa nella sessione straordinaria sia per quello che si fa al termine del corso di istruzione. Questo concetto è espresso ancora a più chiare lettere nell'accordo più generale dell'8 settembre, fra le organizzazioni sindacali confederali e l'Amministrazione regionale, dove si prevede proprio un'articolazione differente. Si tratta di un documento elaborato in cinque punti, il terzo dei quali concerne la disciplina della sessione straordinaria e vi si dice che tale prova sarà fatta con determinati rischi.
Nel punto quattro, che riguarda corso di istruzione linguistica, si ribadiscono le precedenti formulazioni, mentre solo ed esclusivamente nel punto cinque, che riguarda le modalità per la verifica della conoscenza della lingua francese per il personale di nuova immissione, si dice che la verifica verrà fatta in modo diverso, secondo le fasce funzionali e facendo riferimento al DPCM; ma ciò viene detto solo in questo caso. Qui si parla di prova scritta ed orale per determinate fasce funzionali e di prova soltanto orale per la più bassa fascia funzionale. Questo era il chiaro senso degli accordi sindacali intervenuti e, del resto, anche la legge andava in questo senso.
La questione non coinvolge centinaia di insegnanti, ma solo una decina, tuttavia ritengo che si tratti ugualmente di una questione di principio che non possiamo lasciare cadere, nel senso che non è possibile richiedere un accertamento diversificato per persone già in servizio e che sostanzialmente devono sottoporsi a questo accertamento della piena conoscenza della lingua francese con la stessa normativa che è stata seguita dalle altre persone che erano già in servizio, perché gli accordi erano gli stessi.
Ciò è confermato dal fatto che tutte le organizzazioni sindacali della scuola, prima dell'emanazione dell'ordinanza, hanno fatto pervenire all'Assessore alla Pubblica Istruzione un documento, firmato dalla CGIL, CISL, SAVT e SNALS, in cui si dice:
"Si chiede che la prova finale prevista dall'articolo 4, in coerenza con quanto previsto per la prova straordinaria ed in analogia con quanto avvenuto per le altre categorie del Pubblico Impiego (vedi USL) consista in una prova orale. Si fa rilevare che tale accertamento è di fatto un prolungamento della sessione prevista dall'articolo 3 della legge 63/88 e riguarda una tipologia di personale sostanzialmente omogenea".
Non si tratta di una questione che coinvolge un rilevante numero di persone e che non ha degli effetti rispetto alla disciplina futura, che è già diversamente prevista, però a questo personale che era già in servizio e che si è trovato di fronte ad una difficoltà, che ha provato o meno un esame e che ha seguito dei corsi di addestramento linguistico, non si può certamente chiedere di sostenere al termine una prova di accertamento diversa da quella che era prevista per il restante personale già in servizio. Mi sembra veramente una cosa iniqua, vissuta come un ingiusto trattamento ed una ingiusta diversificazione.
Chiedo quindi al Consiglio di votare questa risoluzione, in modo che l'ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione sia modificata nel senso in cui erano stati sottoscritti gli accordi sindacali e nel senso sostanzialmente previsto dalla legge.
Qui non si tratta di scelte obbligate, ma di una scelta politica. E' chiaro che, se si vuole, si può anche fare diversamente, però c'era un accordo ben preciso, interpretato ed inteso in un senso altrettanto preciso, che a mio avviso va rispettato.
I riferimenti fatti l'altra volta dall'Assessore al DPCM non sono assolutamente pertinenti, perché da quel DPCM non deriva assolutamente un obbligo di questo genere.
Intanto dobbiamo dire che quel DPCM non riguarda questo tipo di personale: riguarda i dipendenti dello Stato, ma non il personale regionale, né tantomeno il personale della scuola.
Lo si può eventualmente prendere come punto di riferimento, ma noi non l'abbiamo preso come tale per la sessione straordinaria, per cui non c'è nessun motivo che, visto che non era stato preso come punto di riferimento nella sessione straordinaria istituita per tutti i dipendenti regionali e per tutto il personale della scuola, lo sia adesso per una minoranza che non ha superato quella sessione straordinaria, ma che ha comunque seguito il corsa di addestramento. Questo è completamente illogico.
Se lo si voleva assumere come punto di riferimento, lo si sarebbe dovuto fare fin dall'inizio; ma quella scelta non la si è voluta fare.
Non so se, in questo caso, si sia trattato di una svista, di un infortunio o di un atto non sufficientemente meditato. Sicuramente però siamo in presenza di una scelta sbagliata e pertanto io chiedo al Consiglio di correggerla, anche in considerazione del fatto che forse si è anche potuta concretizzare per l'assenza della pressione di centinaia di persone; non per questo, però, non deve essere ritenuta completamente sbagliata.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Viérin; ne ha facoltà.
VIERIN (UV):Les modalités de vérification de la connaissance de la langue française ont déjà fait l'objet d'une discussion lors d'un Conseil précédent, suite à une interpellation du Conseiller Riccarand. Il est bien maintenant de reprendre le sens du discours, pour préciser quelles ont été les raisons et les motivations qui nous ont conduits à édicter l'arrêté dont on est en train de discuter.
Il faut effectivement partir du décret du Président du Conseil des Ministres n° 287 du mai 1988, parce que c'est ce décret qui a été pris comme référence pour tout le secteur de la fonction publique et donc a été la base pour la promulgation des lois concernant l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de l'Administration régionale et scolaire. Ce décret, portant dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la fonction publique exerçant ses fonctions au Val d'Aoste, a été publié au Bulletin Officiel de la République italienne le 25 juillet 1988 et il est entré en vigueur le jour successif. Cette précision pourra nous permettre de comprendre ou de présenter les modalités différentes qui ont été adoptées par l'Unité Sanitaire Locale.
Ce décret, à l'article 2, établit que les modalités de vérification de la connaissance de la langue française sont fixées en fonction de l'encadrement du personnel concerné, à savoir épreuve orale pour le premier niveau, épreuve écrite et orale pour les autres niveaux. Sur la base des accords conclus avec les organisations syndicales, en première application des lois régionales, auxquelles on faisait tout à l'heure référence, portant attribution de la prime de bilinguisme au personnel de l'Administration régionale et scolaire, une session extraordinaire avec examen oral de vérification de la connaissance de la langue française a été effectuée; mais là le caractère extraordinaire de la vérification ainsi que sa fonction transitoire sont à remarquer.
Le personnel n'ayant pas pris part ou n'ayant pas réussi à cet examen a pu participer à des cours d'instruction linguistique organisés par l'Administration régionale, en percevant une allocation spéciale d'étude et d'apprentissage dans la proportion de 70% de la prime de bilinguisme. A l'issue de ces cours, les inscrits, ayant obtenu une appréciation positive, devront soutenir une épreuve de vérification de la connaissance de la langue française, afin de toucher le 100% de la prime susdite.
La période transitoire ayant pris fin avec la session extraordinaire, les modalités de vérification y afférentes ne peuvent alors, à notre avis, qu'être conformes, à ce moment, aux dispositions édictées par l'article 2 du décret du Président du Conseil des Ministres sus mentionné. On ne peut par ailleurs prendre comme référence le terme "épreuve". Une épreuve d'examen peut se décomposer en différentes modalités de vérification: il y a une épreuve avec vérification orale, mais il peut y avoir une épreuve avec vérification écrite et orale.
L'Unité Sanitaire Locale a adopté des modalités différentes de vérification parce que ses dispositions concernant l'attribution de la prime et l'organisation des cours d'instruction linguistique ont été approuvés avant l'entrée, en vigueur du décret du Président du Conseil des Ministres, le 4 janvier 1988 et le 13 juin 1988.
L'accord du 10 octobre 1988 avec les organisations syndicales de l'école a prévu une dérogation aux dispositions établies par le décret du Président du Conseil des Ministres uniquement pour la session extraordinaire. Cette dérogation n'étant donc pas prévue pour l'examen final des cours d'instruction linguistique, ce sont les dispositions d'ordre général qui sont applicables.
Il n'y a pas non plus de disparité entre les enseignants et les autres secteurs de la fonction publique. A cet effet, je peux citer la lettre du Président du Gouvernement adressée au directeur des cours d'instruction linguistique, lettre dans laquelle, pour ce qui est des modalités de vérification de la connaissance de la langue française pour les employés de l'Administration régionale qui ont suivi ces cours, il est précisé que la vérification consistera en une épreuve écrite et orale pour le personnel appartenant au deuxième et troisième niveau (cinquième, sixième et septième grade) et pour celui non intégré dans les niveaux (dirigeants et vice-dirigeants). Pour le personnel du premier niveau (deuxième, troisième et quatrième grade) la vérification s'effectuera par une conversation.
En conclusion, nous considérons d'une part que l'exception ne peut devenir une règle, d'autre part que, à l'issue des cours, il y a à la clef la prime de bilinguisme, prime justifiée par une connaissance de la langue française rapportée au grade correspondant. En outre, s'agissant d'enseignants, à savoir d'éducateurs qui devront exercer leur profession dans une école bilingue au terme des articles 39 et 40 du Statut, les modalités fixées par l'arrêté du 3 novembre 1989 non seulement nous semblent légitimes, mais d'autant plus justifiées.
Pour toutes ces raisons nous voterons contre la motion présentée par M. Riccarand.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS) Io respingo totalmente l'impostazione e le affermazioni del l'Assessore Viérin.
A mio avviso, questo comportamento dell'Amministrazione regionale è veramente grave, viola in modo palese degli accordi sindacali, anche se nei suoi confronti i sindacati non hanno opposto una iniziativa sufficiente e necessaria. Non si può accettare di sottoscrivere degli accordi, per poi stracciarli del tutto.
Questa prova di verifica al termine del corso di addestramento è organicamente interna alla sessione straordinaria, nel senso che è una prosecuzione della sessione straordinaria, tant'è che negli accordi sindacali era disciplinata con le stesse parole della legge.
Non si può invocare il DPCM per questa parte della sessione straordinaria e dire che si è fatta un'eccezione per l'altra. Se eccezione si poteva fare, e la si poteva e la si può fare perché, torno a ripetere, il DPCM non riguarda il personale della scuola o della Regione, ma il personale dello Stato. Lo si poteva e lo si può prendere come punto di riferimento, ma ciò non è assolutamente tassativo, tant'è vero che, mentre il DPCM ha previsto per il personale dello Stato la sessione straordinaria con scritto ed orale, noi abbiamo previsto la sessione straordinaria soltanto orale per gli insegnanti e per il personale regionale.
Allora, se si voleva rispettare il DPCM, lo si doveva rispettare fin dall'inizio. Non si capisce perché lo si è rispettato quando dovevano essere esaminate migliaia di persone, mentre non si deve più rispettare quando devono essere esaminate solo dieci persone. Questa impostazione è assurda, sbagliata ed iniqua nei confronti di quei dieci insegnanti ed è assurda, sbagliata ed iniqua anche nei confronti dei dipendenti regionali che seguono il corso di addestramento!
A mio parere, questo modo di procedere concerne una questione di principio che non può essere accettata; significa cambiare completamente le carte in tavola rispetto a quello che è stato detto e firmato. Questa è la realtà delle cose.
Potete benissimo non votare la risoluzione proposta, ma il comportamento rimane comunque inqualificabile.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):Noi voteremo a favore di questa mozione. Vogliamo far rilevare all'Assessore che non può esprimere un giudizio che implica minore serietà ad una prova che viene effettuata con modalità differenti.
Siccome sono uno di quelli che hanno superato l'esame nella sessione straordinaria, quando c'era solo la prova orale, presumo che quell'esame abbia i caratteri della stessa serietà che viene richiesta agli insegnanti che adesso stanno seguendo il corso di addestramento.
Mi sembra quindi che l'analogia di trattamento delle persone sia una ragione sufficiente per accogliere la risoluzione presentata dal Consigliere Riccarand.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la risoluzione in oggetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 7
Contrari: 17
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:A questo punto termina l'esame dell'ordine del giorno.
Nel dichiarare chiusa la seduta, informo che il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta
