Oggetto del Consiglio n. 97 del 13 marzo 1975 - Verbale
OGGETTO N. 97/75 - RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA OPERANTI NELLA REGIONE.
Si rende necessario attuare quanto prescritto dall'art. 2 della legge regionale n. 35 del 26.8.1974 "Interventi a favore dello Sport", in particolare per quanto concerne il riconoscimento degli Enti di promozione sportiva operanti nella Regione.
Si fa presente che tale riconoscimento costituisce condizione inderogabile per consentire l'operatività della Consulta per la promozione sportiva prevista dalla citata legge.
Si comunica che domande in tale senso sono già state inoltrate all'Assessorato regionale al Turismo da parte degli Enti seguenti:
- Comitato regionale U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Popolare)
- Comitato regionale C.S.I. (Centro Sportivo Italiano)
- Comitato regionale A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura Sport)
- Comitato regionale A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani)
- Comitato regionale LIBERTAS
- Comitato regionale C.S.E.N. (Centro Sportivo Energie Nuove)
Tali domande sono state esaminate dai competenti uffici dell'Assessorato al Turismo e giudicate regolari ed ammissibili.
In relazione a quanto sopra si propone che
Il Consiglio regionale
ai sensi e con gli effetti previsti dalla legge regionale 26.8.1974 n. 35 "Interventi a favore dello Sport", riconosca quali Enti di promozione sportiva operanti in Valle d'Aosta:
- il Comitato regionale U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Popolare)
- il Comitato regionale C.S.I. (Centro Sportivo Italiano)
- il Comitato regionale A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura Sport)
- il Comitato regionale A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani)
- il Comitato regionale LIBERTAS
- il Comitato regionale C.S.E.N. (Centro Sportivo Energie Nuove)
Caveri (U.V.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Si tratta dell'applicazione della legge 26 agosto 1974 "Interventi a favore dello Sport" il cui articolo 2 prevede il riconoscimento di questi organismi. Hanno fatto domanda e sono stati ritenuti ammissibili dall'Assessorato al Turismo, l'Unione Italiana Sport Popolare, il Centro Sportivo Italiano, l'Associazione Italiana Cultura Sport, l'Associazione Centri Sportivi Italiani, il Comitato Regionale Libertas e il Comitato regionale del Centro Sportivo Energia Nuove.
Dato che si tratta di applicazione di legge, non credo sia necessaria altra illustrazione.
Caveri (U.V.) - Osservazioni?
Benzo (D.P.) -Volevo chiedere cos'è questa Associazione Centri Sportivi Italiani.
Andrione (U.V.) - È un'associazione riconosciuta che ha scelto questo nome, si presenta in quanto autrice di sport e di cose di questo genere, non ne so di più. Se vuole le posso dare i nominativi; non mi ricordo più bene l'articolo del Codice Civile.
Caveri (U.V.) - Ma voi che siete tanto cattolici non dovreste opporvi a questo?
Andrione (U.V.) - Le faccio avere il nome per iscritto immediatamente.
Caveri (U.V.) - Altre osservazioni? Consigliere Dolchi.
Dolchi (P.C.I.) - Un chiarimento, perché mi sembra abbastanza importante, soprattutto per gli sport tipici come lo Tzan, il Fiollet e la Rebatta. Ai fini del riconoscimento di "associazione sportiva regionale", previsto al secondo comma dell'articolo 2 della legge di cui ha fatto riferimento il Presidente della Giunta, questi Enti sono già stati ufficialmente riconosciuti dalla Giunta regionale (altro elemento indispensabile per dare attuazione alla legge)? La competenza è della Giunta o del Consiglio?
Se poi fosse possibile - semmai mi riservo di farlo direttamente - vorrei avere 1'elenco di quelle associazioni locali di sport tradizionali che saranno riconosciute dalla Giunta.
Lustrissy (D.P.) - Volevo avere un chiarimento sulla procedura seguita per il riconoscimento di questi Enti. La Giunta propone al Consiglio, in base all'articolo della legge, che vengano riconosciuti una serie di Enti, però non conosciamo l'attività promozionale nel settore dello sport di questi. Dobbiamo dare un parere sul loro riconoscimento senza sapere in via preliminare qual è la loro attività, se rispondono agli assunti della legge, cioè se svolgono attività promozionali nel settore sportivo o se questo tipo di istruttoria verrà fatta, in un secondo tempo, in sede di erogazione del contributo. È abbastanza difficile per il Consiglio, che è chiamato a dare un proprio parere, esprimerne un parere motivato sull'attività che questi Enti svolgono; o si riconosce un'etichetta o si riconosce un'effettiva funzione che questi svolgono a favore dello sport.
Caveri (U.V.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - L'opinione sul funzionamento di questi Enti è data dai competenti uffici dell'Assessorato del Turismo, così come è detto nella delibera proposta al Consiglio, queste domande sono state giudicate regolari e ammissibili. Evidentemente per avere informazioni su ogni tipo di associazione bisogna rivolgersi agli uffici dell'Assessorato del Turismo.
Io alcune le conosco, perché so che agiscono in quel settore, altre non le conosco, però posso fare avere tutta la documentazione in questione ai Consiglieri. Posso dire, per specifica disposizione dell'articolo 2 della legge, che chi fa domanda e presenta un certo tipo di documentazione deve essere ammesso. Se c'è un meccanismo di questo genere dobbiamo per forza seguire questa strada e non ci siamo riservati come Consiglio il diritto di dire "no, tu no" perché non risponde a certi requisiti. La deliberazione è richiesta dalla legge, non da me.
Dolchi (P.C.I.) - Vorrei completare, con la posizione del nostro Gruppo, quanto ho detto in precedenza, anche alla luce delle osservazioni del collega Lustrissy e delle precisazioni del Presidente della Giunta.
Noi oggi, su proposta della Giunta, provvediamo al riconoscimento di Enti di promozione svolgenti attività nella Regione, un minimo di attività, perché per l'esistenza di questi Enti debbono essere diverse le valutazioni quando si passerà al riconoscimento effettivo e quindi alla parte di contributo che compete agli stessi. In effetti, se l'Ente "X" - non faccio nomi - viene oggi riconosciuto solo perché è emanazione regionale di un Ente nazionale però qui non svolge nessuna attività, noi lo riconosciamo come tale in quanto esiste, è un'appendice di un Ente riconosciuto a livello nazionale e quindi rientra fra quelli che devono far parte della Consulta. Si tratterà poi, nel momento dell'erogazione dei contributi, di valutare quale è l'effettiva attività che questo Ente svolge in Valle d'Aosta e quindi potrà avere le simboliche 1.000 lire se non svolge nessuna attività, pur avendo il riconoscimento di "ente" in quanto emanazione di Ente nazionale, a differenza di altri che avranno un contributo cospicuo proporzionale all'attività che svolgono. Questo mi sembra, perlomeno per conto nostro, il ragionamento che seguiamo e che ci fa votare a favore della proposta di cui al punto n. 8 dell'ordine del giorno.
Caveri (U.V.) - Bene, allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole a questa delibera è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva. La delibera è approvata all'unanimità.
---
Il Consiglio
delibera
di riconoscere, ai sensi e con gli effetti previsti dalla legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, "Interventi a favore dello Sport", i seguenti Enti di promozione sportiva operanti in Valle d'Aosta:
- Comitato regionale U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Popolare)
- Comitato regionale C.S.I. (Centro Sportivo Italiano)
- Comitato regionale A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura Sport)
- Comitato regionale A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani)
- Comitato regionale LIBERTAS
- Comitato regionale C.S.E.N. (Centro Sportivo Energie Nuove)
Caveri (U.V.) - Passiamo al punto n. 9 dell'ordine del giorno.
