Oggetto del Consiglio n. 853 del 22 novembre 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 853/IX - Disegno di legge: "Interventi finanziari a favore di enti pubblici territoriali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa".
Presidente - Sul testo di questa legge la Commissione ha rielaborato un articolato, quindi, se non ci sono pareri contrari, si vota sul testo della Commissione.
Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - La relation qui accompagne le projet de loi donne la possibilité de comprendre quelle est l'intervention et quel est le système qu'on prévoit avec cette loi.
En effet, depuis longtemps il y a l'intervention de l'Administration régionale, à travers la loi 44 de 1974, qui prévoyait une intervention supplémentaire par rapport aux interventions prévues de la part de la loi de l'Etat, n° 865.
Suite à la sentence de la Cour Constitutionnelle, qui était intervenue au sujet du montant qu'il fallait correspondre comme indemnité, il y a eu toute une série de prises de position. L'Administration régionale, pour ce qui est de la partie d'expropriation liée aux terrains agricoles, a déjà prévu son intervention et, comme la loi même prévoit, c'est une intervention définitive; tandis qu'au contraire, pour ce qui est des interventions liées aux terrains qui avaient une possibilité d'édification ou bien pour des immeubles, comme vous avez vu dans la relation, il s'agit de donner une suite à l'article 39 de la loi 2359/1865, qui prévoit qu'il y ait le giusto prezzo. Par conséquent on a institué une Commission qui est à même de faire une expertise sur les terrains concernés, et ici on prévoit d'allouer aux Communes qui jouissent de cette intervention, une intervention financière de la part de l'Administration régionale.
Voilà le sens de cette loi. Il s'agit donc de compléter la loi existante pour l'expropriation des terrains agricoles, il s'agit de prévoir une intervention aussi pour les autres terrains qui ont une autre destination de la part de la Commune même.
On est toujours dans l'attente que l'Etat aille prévoir une loi, vu que d'après la loi 865 il n'y a plus eu d'interventions dans ce domaine, et pour l'instant l'Administration régionale a pris en charge les différents problèmes qui font suite à l'expropriation qui se rend nécessaire pour la réalisation d'oeuvres publiques.
On avait prévu de la part de la Commission compétente un amendement à l'article 4; il s'agit d'ajouter, là où on dit: "La liquidazione del contributo di cui all'art. 1) verrà effettuata", les mots "con provvedimento della Giunta regionale".
Presidente - E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - Siamo favorevoli a questo disegno di legge, ci pare però che gli stanziamenti, rispetto alle notizie che abbiamo dei casi ancora pendenti, siano contenuti. La previsione di 300 milioni per l'89 riguarda soltanto i casi di quest'anno, per il passato niente.
Presidente - Dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1
1. La Regione eroga contributi agli enti pubblici territoriali nei casi in cui acquisiscano beni immobili tramite procedura espropriativa e l'indennità relativa venga determinata in base al criterio del giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una contrattazione di compravendita.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand).
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2
1. L'intervento regionale è stabilito nella misura del 90% dell'indennità determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante norme in materia di edilizia residenziale e di espropriazione per pubblica utilità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand).
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3
1. Per accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 1, gli enti pubblici territoriali promoventi la procedura espropriativa devono presentare apposita domanda alla Presidenza della Giunta regionale corredata da:
a) atto deliberativo di approvazione del progetto dell'opera o dell'intervento alla cui realizzazione è finalizzata la procedura espropriativa, recante i termini di cui all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente disposizioni di espropria-zioni per pubblica utilità;
b) documentazione prevista dall'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, unitamente al referto di avvenuta pubblicazione, ai sensi della testè citata norma;
c) relazione tecnica di stima del valore venale dei terreni interessati.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand).
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4
1. La liquidazione del contributo di cui all'articolo 1 verrà effettuata ad avvenuta emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Presidente - All'articolo 4 vi è l'emendamento sostitutivo presentato dal Presidente della Giunta, di cui do lettura:
La liquidazione del contributo di cui all'articolo 1 verrà effettuata con provvedimento della Giunta regionale ad avvenuta emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand).
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000 per l'anno 1989 ed in lire 500.000.000 per il 1990, graverà sull'istituendo capitolo n. 22755 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- per l'anno 1989 mediante riduzione per lire 300.000.000 dello stanziamento previsto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio, relativo all'aumento della spesa di cui alla 1.r. 11 novembre 1974, n. 44 concernente contributi per esproprio di terreni; su detto intervento risulta, quindi disponibile la minor somma di lire 4.700.000.000=;
-per l'anno 1990 mediante utilizzo per lire 500.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 89/91;
- a decorrere dall'anno 1991 gli oneri necessari saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand).
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finAnziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
cap. 50050 - "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)L . 300.000.000=
in aumento:
cap.22755 (di nuova istituzione) programma regionale 2.1.1., finanza locale -codificazione: 2.1.2.3.8.3.10.15.02 "Contributi agli enti pubblici territoriali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa
L.R. ..........n. ........." L. 300.000.000=
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand).
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand).
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand).
Il Consiglio approva.
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