Oggetto del Consiglio n. 73 del 25 febbraio 1975 - Verbale

OGGETTO N. 73/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "FINANZIAMENTO DEGLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI AL BILANCIO DELLA REGIONE DALLE GARANZIE CONCESSE CON LEGGI REGIONALI".

Signori Consiglieri,

Com'è noto, con leggi regionali già emanate per la concessione di garanzie fideiussorie nei vari settori d'intervento della Regione si è provveduto al finanziamento dei relativi oneri istituendo appositi capitoli di spesa (uno per ciascuna legge) dotati di uno stanziamento pari all'importo delle garanzie e istituendo, altresì, contestuali capitoli di entrata, con identico stanziamento, per i conseguenti recuperi.

È tuttavia da considerare che detti oneri sono meramente eventuali, verificandosi soltanto in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, onde i suindicati stanziamenti, normalmente, non si rendono operativi e sono eliminati alla chiusura dell'esercizio finanziario in sede di formazione del rendiconto generale. Pertanto la loro inscrizione nel bilancio di previsione si traduce in un gonfiamento del volume delle entrate e delle spese che, ove le cifre relative raggiungano, come avviene attualmente, importi rilevanti altera la realtà delle risultanze del bilancio stesso.

D'altra parte il Presidente della Commissione di Coordinamento, in occasione dell'esame della legge regionale 6.6.1974, n. 17, che autorizza una garanzia fideiussoria al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Arpy pur vistando la legge stessa, ha espresso dubbi sulla legittimità della copertura della spesa con lo stanziamento di entrata relativo al recupero, data la sua natura aleatoria. In effetti le garanzie comportano un rischio connesso al mancato reintroito delle erogazioni effettuate, onde potrebbe farsi questione della idoneità di detto mezzo di copertura, pur in presenza di un bilancio di competenza e non di cassa.

Per i motivi esposti si ravvisa opportuno modificare il sistema di finanziamento degli oneri in esame eliminando tutti i capitoli di spesa e di entrata suaccennati e concentrando gli oneri stessi in un unico capitolo di spesa obbligatoria con una minima dotazione (L. 30.000.000) in considerazione del fatto che, non essendosi verificato alcun esborso da parte della Regione per dette garanzie, la valutazione del rischio connesso alle medesime, non può, allo stato attuale, che essere molto limitata. Il carattere obbligatorio conferito all'istituendo capitolo consente comunque di fare fronte, in via immediata, alle ulteriori ipotetiche occorrenze attingendo al fondo di riserva per le spese obbligatorie, come normalmente opera lo Stato.

Detta impostazione finanziaria, che appare, pertanto, la più corretta, forma oggetto dell'unito disegno di legge, sottoposto alla Vostra approvazione, con il quale, ovviamente, si prevede anche la istituzione, per memoria, del capitolo di entrata per i recuperi (art. 1), unico come quello della spesa, si modificano le norme finanziarie delle suaccennate leggi regionali già emanate e si dispone che al bilancio regionale sia allegato l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione allo scopo di dare pur sempre conoscenza delle relative esposizioni finanziarie (art. 2).

Quanto alla copertura della indicata spesa di L. 30.000.000, stante la sua natura ed origine può provvedersi con l'aumento nel 1975 di talune entrate regionali stabilite dall'art. 8 del D.P.R. n. 638 del 1972.

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Disegno di legge regionale n. 96

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale........... n........: FINANZIAMENTO DEGLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI AL BILANCIO DELLA REGIONE DALLE GARANZIE CONCESSE CON LEGGI REGIONALI.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nello stato di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1975 e successivi è istituito nella rubrica Assessorato alle Finanze, sotto il Titolo II, Sezione IV, Categoria V, un capitolo di spesa avente natura obbligatoria denominato: "Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative" con lo stanziamento di Lire 30.000.000.

Nello stato di previsione dello stesso bilancio è istituito, per memoria, sotto il Titolo III, categoria III, un capitolo di entrata denominato: "Ricupero delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e spese in relazione alle garanzie prestate dalla Regione".

Art. 2

A modifica degli artt. 4 e 5 delle leggi regionali 21 luglio 1961, n. 5 e 22 dicembre 1967, n. 35, degli artt. 5 e 6 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 7, degli artt. 6 e 7 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11 e successive integrazioni; degli artt. 4, 5 e 6 delle leggi regionali 15 maggio 1967, n. 13; 29 novembre 1971, n. 20; 18 maggio 1972, numeri 7, 8 e 9; 31 agosto 1972, n. 28; 15 novembre 1972, n. 39; 20 dicembre 1973, n. 38; 6 giugno 1974, n. 17 dell'art. 1, 2° comma, della legge regionale 30 gennaio 1973, n. 4 e degli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, con inizio dall'esercizio finanziario 1975, gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse con dette leggi saranno finanziati, e i relativi ricuperi saranno disposti, mediante imputazione ed introito rispettivamente, ai capitoli di spesa e di entrata istituiti col precedente articolo.

Nello stesso modo si provvederà in relazione alle garanzie da concedere con successive leggi regionali, aumentando, in quanto occorra, lo stanziamento dell'anzidetto capitolo di spesa.

I capitoli dal n. 218 al n. 236 della entrata e dal n. 248 al n. 264 della spesa del bilancio regionale per l'anno 1974 sono soppressi nell'esercizio 1975.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1975 e successivi è allegato l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione.

Art. 3

All'onere di Lire 30.000.000 derivante dalla presente legge si fa fronte con la maggiorazione del 10% di talune entrate regionali, stabilita dall'art. 8 del D.P.R. 26.10.1972, n. 638.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Caveri (U.V.) - Passiamo al punto n. 5 che è il disegno di legge concernente le garanzie o fideiussioni. Penso che o il Presidente della Giunta o l'Assessore...la parola all'Assessore alle Finanze.

Fosson (U.V.) - Anche su questo disegno di legge non mi prolungherò molto perché credo che l'allegato sia abbastanza chiaro.

La discussione di questa legge avrebbe dovuto far parte e deve far parte quasi della discussione del bilancio del 1975.

Con questa legge ci siamo proposti prima di tutto di tenere conto delle osservazioni del Comitato di Coordinamento fatte in passato sulle somme delle varie fideiussioni della Regione verso i vari Enti e che venivano messe in bilancio, in entrata e in uscita, rappresentando una pura e semplice esposizione finanziaria che gonfiava il bilancio e, siccome queste fideiussioni sono andate via via aumentando, l'importo alla fine del 1974 era di 3 miliardi 789 milioni di lire.

Ora, questo serviva, come ho detto, esclusivamente a fare aumentare la cifra totale del bilancio perché erano poste in entrata ed in uscita, però non c'era effettivamente su queste somme un movimento di denaro perché il movimento poteva avvenire solo se qualche Ente non avesse tenuto fede ai suoi impegni e quindi la fideiussione della Regione, che è in via secondaria, avrebbe dovuto essere operante e in quel caso si sarebbe dovuto pagare e avere un rimborso in denaro.

Quindi abbiamo ritenuto, per non dare l'impressione di cifre sempre più grandi del bilancio, di eliminare questa voce dal bilancio e quelle varie voci che erano in entrata e in uscita, riportando però alla fine del bilancio l'elenco di tutte le fideiussioni che la Regione ha dato ai vari Enti, in maniera che i vari Consiglieri siano sempre al corrente e, nello stesso tempo, istituire un capitolo limitato a 30 milioni di previsione nella spesa con un relativo capitolo in entrata senza alcun fondo e questo capitolo della spesa, ci auguriamo di non averne mai bisogno e quindi alla fine dell'esercizio andrebbe in economia. Se invece dovesse verificarsi il deprecato caso di qualche Ente che non fa fronte ai suoi impegni verso le anticipazioni bancarie coperte dalla fideiussione della Regione, si potrà aggiornare questa voce in uscita prelevando direttamente dal fondo di riserva quanto è necessario. Come dico, ci auguriamo che questo non succeda mai, non è successo in passato e speriamo che non succeda in avvenire.

Quindi è necessario che questa legge venga approvata prima dell'approvazione del bilancio 1975 perché consente lo stralcio di tutti i capitoli che nel bilancio del 1974 riguardavano le somme destinate alla copertura fideiussoria dei singoli Enti.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del capitolo di 30 milioni per la spesa e l'articolo 2 l'elencazione di tutte le leggi che hanno stabilito le varie fideiussioni che erano portate in bilancio e che attualmente vengono stralciate, e praticamente vengono elencate nell'allegato in fondo al bilancio 1975.

Ecco, credo di non avere altre cose da dire, se qualcuno ha qualche spiegazione da chiedere, sono a disposizione.

Monami (P.C.I.) - Il Gruppo Comunista vede con favore questo tipo di provvedimento che rende il bilancio più leggibile, più comprensibile ed eliminando tutte quelle cifre che in entrata e in uscita si pareggiano gonfiando notevolmente un bilancio e rendendolo non reale sotto un punto di vista di lettura superficiale.

Dobbiamo soltanto aggiungere - lo aggiungiamo con un certo rammarico e riprenderemo il discorso durante la discussione del bilancio - che altrettanta chiarezza non vi è stata invece nei documenti che accompagnano quel documento importante che è il bilancio, e inoltre, che questo è il solo, il troppo solo, il troppo piccolo, il troppo modesto provvedimento nuovo che accompagna un documento troppo vecchio e troppo rigidamente ancorato al passato. Comunque vediamo con favore questo provvedimento che va nella direzione che noi auspichiamo vadano i provvedimenti per il rinnovamento anche di tipo tecnico delle modalità di presentare i documenti e i bilanci.

Caveri (U.V.) - Altri interventi? Non essendoci altri interventi, dobbiamo procedere prima alla votazione palese per gli articoli e poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge nel suo complesso.

Penso che il Consiglio sia d'accordo di dare come letti questi articoli e, procedendo alla votazione palese, quindi basterà nominare i vari articoli. Articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

L'articolo è approvato all'unanimità.

Articolo 2: stesso risultato.

Articolo 3. Qui bisogna scorporare questo articolo 3, probabilmente si tratta solo di un errore di trascrizione perché l'articolo 3 dovrebbe terminare con questa frase: "stabilita dall'articolo 8 del Decreto presidenziale 26 ottobre 1972 n. 638" e il resto cioè "La presente legge è dichiarata urgente...", eccetera, dovrebbe costituire l'articolo 4. Siamo quindi d'accordo su questo punto e metto in votazione l'articolo 3, chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

L'articolo è approvato all'unanimità.

Chi è favorevole all'articolo 4 è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

L'articolo è approvato all'unanimità.

Si procede allo scrutinio segreto.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

La legge sulle garanzie quindi è approvata.

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Disegno di legge regionale n. 96

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale............ n. .............: FINANZIAMENTO DEGLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI AL BILANCIO DELLA REGIONE DALLE GARANZIE CONCESSE CON LEGGI REGIONALI.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nello stato di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1975 e successivi è istituito nella rubrica Assessorato alle Finanze, sotto il Titolo II, Sezione IV, Categoria V, un capitolo di spesa avente natura obbligatoria denominato: "Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative" con lo stanziamento di Lire 30.000.000.

Nello stato di previsione dello stesso bilancio è istituito, per memoria, sotto il Titolo III, categoria III, un capitolo di entrata denominato: "Ricupero delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e spese in relazione alle garanzie prestate dalla Regione".

Art. 2

A modifica degli artt. 4 e 5 delle leggi regionali 21 luglio 1961, n. 5 e 22 dicembre 1967, n. 35, degli artt. 5 e 6 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 7, degli artt. 6 e 7 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11 e successive integrazioni; degli artt. 4, 5 e 6 delle leggi regionali 15 maggio 1967, n. 13; 29 novembre 1971, n. 20; 18 maggio 1972, numeri 7, 8 e 9; 31 agosto 1972, n. 28; 15 novembre 1972, n. 39; 20 dicembre 1973, n. 38; 6 giugno 1974, n. 17 dell'art. 1, 2° comma della legge regionale 30 gennaio 1973, n. 4 e degli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, con inizio dall'esercizio finanziario 1975, gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse con dette leggi saranno finanziati, e i relativi ricuperi saranno disposti, mediante imputazione ed introito rispettivamente, ai capitoli di spesa e di entrata istituiti col precedente articolo.

Nello stesso modo si provvederà in relazione alle garanzie da concedere con successive leggi regionali, aumentando, in quanto occorra, lo stanziamento dell'anzidetto capitolo di spesa.

I capitoli dal n. 218 al n. 236 della entrata e dal n. 248 al n. 264 della spesa del bilancio regionale per l'anno 1974 sono soppressi nell'esercizio 1975.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1975 e successivi è allegato l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione.

Art. 3

All'onere di Lire 30.000.000 derivante dalla presente legge si fa fronte con la maggiorazione del 10% di talune entrate regionali, stabilita dall'art. 8 del D.P.R. 26.10.1972, n. 638.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.