Oggetto del Consiglio n. 671 del 5 luglio 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 671/IX - APPROVAZIONE DI UNA BOZZA DI NUOVA CONVENZIONE DA STIPULARE CON IL "REFUGE PERE LAURENT", DI AOSTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1987, N. 3.
PRESIDENTE:Do lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 27 bis dell'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO
- richiamata la legge regionale 15.1.1987, n. 3 "Interventi finanziari della Regione Per il funzionamento di case di riposo gestite da istituzioni private e da enti locali"
- richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 2986/VIII in data 9.7.1987, con la quale è stata approvata una bozza di convenzione da stipulare con il "Refuge Père Laurent" di Aosta, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3;
- preso atto che con lettera raccomandata in data 30.9.1988 (prot. n. 6970/5 ASS) era stata disdetta da parte della Regione la Convenzione alla scadenza del 31.12.1988;
- sentita la relazione dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, sulle trattative condotte e sugli accordi informali raggiunti con l'Amministrazione della Casa di Riposo;
- ricordato che con deliberazione della Giunta regionale n. 3316 in data 31.3.1989 è stato concesso al Refuge Père Laurent un contributo di lire 200.000.000 a titolo di anticipazione per l’anno 1989 in attesa della stipulazione della nuova convenzione;
- atteso altresì che sulla bozza di convenzione deve essere sentita la competente Commissione consiliare per la sicurezza sociale;
DELIBERA
1) di sottoporre all’esame del Consiglio regionale la sottoriportata bozza di Convenzione da stipulare con la Casa di Riposo "Refuge Père Laurent" demandando la sottoscrizione al Presidente della Giunta regionale;
2) di dare atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 3316 in data 31.3.1989 è stato concesso un contributo di £. 200.000.000 a titolo di acconto in conto gestione per l’anno 1989;
3) di approvare e impegnare la spesa di lire 430.000.000 (quattrocentotrentamilioni) imputando la stessa:
- quanto a lire 380.000.000 sul Capitolo 42705 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 "Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili";
- quanto a lire 50.000.000 sul Capitolo 42706 del citato bilancio "Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di adeguamento delle attrezzature e di manutenzione straordinaria di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili", che presentano la necessaria disponibilità;
4) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'impegno della spesa di lire 290.800.000;
5) di stabilire che alla liquidazione dei contributi si provveda secondo le modalità previste nella convenzione;
6) di stabilire che al pagamento si provveda ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 7 12.1979, n. 68
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
CONVENZIONE
TRA
La REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (di seguito indicata "Regione"), (codice fiscale 80002270074), rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, dott. Augusto Rollandin, a questo atto autorizzato in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. in data ,controllata senza osservazioni dalla Commissione di Coordinamento, al n.
in data
E
il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo "REFUGE PERE LAURENT" (ex Rifugio dei Poveri e Ma Maison, di seguito indicata "Refuge"), (Codice fiscale n. 00125220079) rappresentato dal suo Direttore e procuratore dell'Opera Pia delle Missioni, Don Elio VITTAZ, nato a Nus (Aosta) il 14.6.1940 e residente a Champdepraz, Capoluogo n. 3;
In applicazione della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3, si stipula la seguente convenzione:
ART. 1
Per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989, la Regione eroga al "Refuge" un contributo giornaliero, in conto gestione, per ogni persona avente il domicilio di soccorso in un Comune nella Valle d'Aosta, ospitata dalla Casa di Riposo" nella misura di lire 16.000.
Tale contributo è erogato a mensilità posticipate sulla base di fattura corredata da una distinta nominative delle presenze.
ART. 2
La Regione eroga, nell'anno 1989, sulla base di un preventivo programma, concordato con la Commissione paritetica di cui all'art. 6, e a spese sostenute e documentate, in soluzione quadrimestrale e a destinazione vincolata, le seguenti altre sovvenzioni:
- per attività di animazione, ricreazione e riabilitazione, sino ad un massimo di lire 10.000.000;
- per spese farmaci, ausili, protesi, materiale sanitario e di medicazione, non fornibili dal S.S.R., sino ad un massimo di £. 15.000.000;
- per assistenza infermieristica e sanitaria, sino ad un massimo di lire 60.000.000;
- per spese aggiornamento del personale, sino ad un massimo di lire 7.000.000;
- per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sino ad un massimo di lire 120.000.000;
- per rimborso spese a personale volontario sino ad un massimo di lire 8.000.000.
ART. 3
Il numero massimo, per il 1989, degli ospiti presenti è fissato in 120. L'importo della retta di ospitalità per l'anno 1989 è fissato in £. 1.200.000.
ART. 4
Il "Refuge" lascia a disposizione di ogni ospite la somma minima di lire 140.000 mensili per le sue minute necessità.
Alle persone ospitate non possono essere chiesti pagamenti per qualsiasi prestazione fornita o richiesta oltre a quanto stabilito dall'art. 5.
ART. 5
Per la contribuzione degli ospiti e dei familiari tenuti all'obbligo della prestazione degli alimenti, il "Refuge" si uniforma a quanto previsto per gli ospiti delle microcomunità pubbliche della Regione, per l'anno 1989.
ART. 6
E' costituita una Commissione paritetica, nominata dalla Giunta regionale, con sede e presidenza del Refuge, formata da tre rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti del Consiglio di amministrazione del "Refuge" con i seguenti compiti:
- formulare proposte e pareri al "Refuge" e alla Regione sulla gestione ed il funzionamento dell'istituzione
- provvedere ai compiti indicati agli articoli 2 e 5;
- esaminare e decidere in ordine alle richieste di ammissione.
Tali richieste devono essere obbligatoriamente corredate, tra l'altro, da una relazione del servizio sociale.
Nell'esame delle domande di ammissione, inoltrate al Refuge, la Commissione attiene ai seguenti criteri generali priorità:
a) l’essere soli, avere familiari o parenti che abbiano gravissimi problemi di salute o gravi invalidità
b) la non autosufficienza.
Qualora, nell'esame delle varie questioni si verificasse una parità di voti favorevoli e sfavorevoli la decisione è demandata al Consiglio di amministrazione del Refuge.
La Commissione è tenuta a trasmettere, al termine di ogni quadrimestre un rapporto sull'attività svolta e sullo stato di applicazione dell'attuale convenzione:
ART. 7
L'organizzazione assistenziale interna deve, progressivamente, articolarsi in gruppi omogenei e strutturati per soddisfare gli specifici bisogni degli ospiti.
ART. 8
L'organico del personale ë approvato dal Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di cui all'art. 6.
L'assunzione del personale avviene secondo le disposizioni di legge vigenti.
ART. 9
Il "Refuge" provvede ad organizzare corsi di aggiornamento al personale, in servizio o da assumere, secondo i programmi concordati con la Commissione di cui all'art. 6.
ART. 10
Il Consiglio di Amministrazione riconosce alla Regione il diritto di prelazione in caso di alienazione dei beni immobili, di proprietà del "Refuge" al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione, poiché l’Amministrazione regionale ha come linea di tendenza, a fronte di eventuali richieste esterne, di assicurare la continuità dello status quo sia di proprietà sia di destinazione.
ART. 11
L'esatta interpretazione della presente convenzione ed ogni eventuale variazione dovranno essere concordate tra le parti.
ART. 12
Entro il mese di settembre le parti si incontreranno per determinare gli importi di cui agli artt. 1, 2 e la cifra dell'art. 3 per l'anno successivo
La presente convenzione scadrà il 31 dicembre 1989 e potrà essere rinnovata tacitamente di anno in anno sino al 31.12.1991, salvo disdetta di una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno.
ART. 13
Le spese di registrazione della presente convenzione sono assunte a carico del "Refuge"
Letto, approvato e sottoscritto.
Aosta, lì
p. LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Augusto ROLLANDIN)
p. LA CASA DI RIPOSO
"REFUGE PERE LAURENT"
Il Direttore
(Don Elio VITTAZ)
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore alla Sanità ed Assistenza socia le, Lanièce; ne ha facoltà.
LANIECE (DC):Questa proposta di deliberazione concerne la nuova convenzione col Refuge Père Laurent, le cui modifiche principali interessano l'articolo 4, dove si vieta all'Istituto di chiedere ai ricoverati, o ai loro parenti, ulteriori pagamenti per prestazioni non previste dal servizio sanitario nazionale. Ricordo che in proposito erano state presentate anche delle interrogazioni.
Per quanto concerne le spese di gestione, non si parla più dell'"una tantum" che era presente nella vecchia convenzione, ma viene calcolato un "tot" per ogni persona ricoverata.
Con la nuova convenzione si istituisce una commissione paritetica che ha anche il compito di controllare il funzionamento dell'Istituto.
Ricordo poi che al termine dell'articolo 3 della convenzione occorre aggiungere l'aggettivo "mensili", che è stato dimenticato in fase di battitura.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):Ricordo che, nella precedente convenzione, la commissione paritetica era nominata dal Consiglio regionale; infatti erano stati nominati dei tecnici e non persone di altra natura. Mi pare poco opportuno trasferire questa competenza dal Consiglio alla Giunta. Visto che era una competenza del Consiglio, non capisco perché, con la nuova convenzione, debba essere trasferita alla Giunta regionale. Vorrei avere delle spiegazioni in proposito.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore alla Sanità ed Assistenza socia le, Lanièce; ne ha facoltà.
LANIECE (DC):Non ho ricordato questo cambiamento perché il funzionario incaricato mi aveva riferito che della cosa si era già discusso in sede di Commissione. Chiedo scusa dell'equivoco, ma pensavo che la questione fosse già stata chiarita.
In ogni caso, quel cambiamento è dovuto ad una questione di tempo, perché se dovessimo attendere tali nomine da parte del Consiglio, non potremmo intervenire. La Giunta comunque si impegna a far nominare in futuro dei tecnici e non dei politici.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):Per andare incontro a queste necessità temporali, non sarebbe possibile trasferire la competenza di queste nomine, che prima spettava al Consiglio, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, invece che alla Giunta?
BICH (Presidente del Consiglio):Si tratta di competenze non demandabili all'Ufficio di Presidenza, che peraltro rivendica altre competenze che gli sono proprie e che saranno prese in considerazione in un altro momento. Queste competenze, però, non sono accettabili.
Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):Ho capito: non le volete. Allora chiedo che la dizione "dalla Giunta regionale", dell'articolo 6 della convenzione, sia sostituita con le parole "dal Consiglio regionale".
PRESIDENTE:Do lettura dell'emendamento all'articolo 6 della convenzione, proposto dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Lanièce.
EMENDAMENTO
Aggiungere alla fine dell’articolo 3 della convenzione l'aggettivo "mensili".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'emendamento all'articolo 6 della convenzione, proposto dal Consigliere Mafrica.
EMENDAMENTO
All'articolo 6 della convenzione sostituire la dizione "dalla Giunta regionale" con "dal Consiglio regionale ".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale; ne ha facoltà.
LANIECE (DC):Noi ci asterremo per motivi di tempo, altrimenti arriveremmo alla fine di settembre e non potremmo far entrare in vigore la convenzione. Ribadisco in ogni caso che nella prossima convenzione si terrà conto di queste obiezioni; posso anzi assicurare che verranno nominati dei tecnici e non dei politici anche nell'attuazione della convenzione che approviamo oggi.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Mafrica.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 3
Favorevoli: 3
Astenuti: 27 (Agnesod, Andrione, Beneforti, Bich, Bondaz, Faval, Fosson, Gremmo, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Limonet, Louvin, Marcoz, Martin, Milanesio, Mostacchi, Pascale, Perrin, Rollandin, Rusci, Stévenin, Trione, Vallet, Vesan, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:Do lettura della deliberazione in oggetto, comprensiva dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Lanièce.
IL CONSIGLIO
- richiamata la legge regionale 15.1. 1987, n. 3 "Interventi finanziari della Regione per il funzionamento di case di riposo gestite da istituzioni private e da enti locali";
- richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 2986/VIII in data 9.7.1987, con la quale è stata approvata una bozza di convenzione da stipulare con il "Refuge Père Laurent" di Aosta ai sensi e per gli effetti della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3;
- preso atto che con lettera raccomandata in data 30.9.1988 (prot. n. 6970/5 ASS) era stata disdetta da parte della Regione la Convenzione alla scadenza del 31.12.1988;
- sentita la relazione dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, sulle trattative condotte e sugli accordi informali raggiunti con l'Amministrazione della Casa di Riposo;
- ricordato che con deliberazione della Giunta regionale n. 3316 in data 31.3.1989 è stato concesso al Refuge Père Laurent un contributo di lire 200.000.000 a titolo di anticipazione per l'anno 1989 in attesa della stipulazione della nuova convenzione;
- visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
- approvato all'unanimità l'emendamento dell'Assessore Lanièce;
- respinto a maggioranza l’emendamento del Consigliere Mafrica;
DELIBERA
1) di sottoporre all'esame del Consiglio regionale la sottoriportata bozza di Convenzione da stipulare con la Casa di Riposo "Refuge Père Laurent" demandando la sottoscrizione al Presidente della Giunta regionale;
2) di dare atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 3316 in data 31.3.1989 è stato concesso un contributo di £. 200.000.000 a titolo di acconto in conto gestione per l'anno 1989;
3) di approvare e impegnare la spesa di lire 430.000.000 (quattrocentotrentamilioni) imputando la stessa:
- quanto a lire 380.000.000 sul Capitolo 42705 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 "Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili";
- quanto a lire 50.000.000 sul Capitolo 42706 del citato bilancio "Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di adeguamento delle attrezzature e di manutenzione straordinaria di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili", che presentano la necessaria disponibilità;
4) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'impegno della spesa di lire 290.800.000;
5) di stabilire che alla liquidazione dei contributi si provveda secondo le modalità previste nella convenzione;
6) di stabilire che al pagamento si provveda ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
CONVENZIONE
TRA
La REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (di seguito indicate "Regione"), (codice fiscale 80002270074), rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, dott. Augusto Rollandin, a questo atto autorizzato in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. in data controllata senza osservazioni dalla Commissione di Coordinamento, al n.
in data
E
il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo "REFUGE PERE LAURENT" (ex Rifugio dei Poveri e Ma Maison, di seguito indicato "Refuge"), (Codice fiscale n. 00125220079) rappresentato dal suo Direttore e procuratore dell'Opera Pia delle Missioni, Don Elio VITTAZ, nato a Nus (Aosta) il 14.6.1940 e residente a Champdepraz, Capoluogo n. 3;
In applicazione della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3, si stipula la seguente convenzione:
ART. 1
Per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989, la Regione eroga al "Refuge" un contributo giornaliero, in conto gestione, per ogni persona avente il domicilio di soccorso in un Comune nella Valle d'Aosta, ospitata dalla Casa di Riposo" nella misura di lire 16.000.
Tale contributo è erogato a mensilità posticipate sulla base di fattura corredata da una distinta nominativa delle presenze.
ART. 2
La Regione eroga, nell'anno 1989, sulla base di un preventivo programma, concordato con la Commissione paritetica di cui all'art. 6, e a spese sostenute e documentate, in soluzione quadrimestrale e a destinazione vincolata, le seguenti altre sovvenzioni:
- per attività di animazione, ricreazione e riabilitazione, sino ad un massimo di lire 10.000.000;
- per spese farmaci, ausili, protesi, materiale sanitario e di medicazione, non fornibili dal S.S.R., sino ad un massimo di £. 15.000.000;
- per assistenza infermieristica e sanitaria, sino ad un massimo di lire 60.000.000;
- per spese aggiornamento del personale, sino ad un massimo di lire 7.000.000;
- per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sino ad un massimo di lire 120.000.000;
- per rimborso spese a personale volontario sino ad un massimo di lire 8.000.000.
ART. 3
Il numero massimo, per il 1989, degli ospiti presenti è fissato in 120. L'importo della retta di ospitalità per l'anno 1989 è fissato in £. 1.200.000 mensili.
ART. 4
Il "Refuge" fascia a disposizione di ogni ospite la somma minima di lire 140.000 mensili per le sue minute necessità.
Alle persone ospitate non possono essere chiesti pagamenti per qualsiasi prestazione fornita o richiesta oltre a quanto stabilito dall'art. 5.
ART. 5
Per la contribuzione degli ospiti e dei familiari tenuti all'obbligo della prestazione degli alimenti, il "Refuge" si uniforma a quanto previsto per gli ospiti delle microcomunità pubbliche della Regione, per l'anno 1989.
ART. 6
E' costituita una Commissione paritetica, nominata dalla Giunta regionale, con sede e presidenza del Refuge, formata da tre rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti del Consiglio di amministrazione del "Refuge" con i seguenti compiti:
- formulare proposte e pareri al "Refuge" e alla Regione sulla gestione ed il funzionamento dell'istituzione;
- provvedere ai compiti indicati agli articoli 2 e 5;
- esaminare e decidere in ordine alle richieste di ammissione.
Tali richieste devono essere obbligatoriamente corredate, tra l'altro, da una relazione del servizio sociale.
Nell'esame delle domande di ammissione, inoltrate al Refuge, la Commissione si attiene ai seguenti criteri generali di priorità:
a) l’essere soli, avere familiari o parenti che abbiano gravissimi problemi di salute o gravi invalidità;
b) la non autosufficienza.
Qualora, nell’esame delle varie questioni si verificasse una parità di voti favorevoli e sfavorevoli la decisione è demandata al Consiglio di amministrazione del Refuge.
La Commissione è tenuta a trasmettere, al termine di ogni quadrimestre un rapporto sull'attività svolta e sullo stato di applicazione dell'attuale convenzione.
ART. 7
L'organizzazione assistenziale interna deve, progressivamente, articolarsi in gruppi omogenei e strutturati per soddisfare gli specifici bisogni degli ospiti.
ART. 8
L'organico del personale è approvato dal Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di cui all'art. 6.
L'assunzione del personale avviene secondo le disposizioni di legge vigenti.
ART. 9
Il "Refuge" provvede ad organizzare corsi di aggiornamento al personale, in servizio o da assumere, secondo i programmi concordati con la Commissione di cui all'art. 6.
ART. 10
Il Consiglio di Amministrazione riconosce alla Regione il diritto di prelazione in caso di alienazione di beni immobili, di proprietà del "Refuge", al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, poiché l'Amministrazione regionale ha come linea di tendenza, a fronte di eventuali richieste esterne, di assicurare la continuità dello status quo sia di proprietà sia di destinazione.
ART. 11
L'esatta interpretazione della presente convenzione ed ogni eventuale variazione dovranno essere concordate tra le parti.
ART. 12
Entro il mese di settembre le parti si incontreranno per determinare gli importi di cui agli artt. 1, 2 e la cifra dell'art.3 per l'anno successivo. La presente convenzione scadrà il 31 dicembre 1989 e potrà essere rinnovata tacitamente di anno in anno sino al 31.12.1991, salvo disdetta di una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno.
ART. 13
Le spese di registrazione della presente convenzione sono assunte a carico del "Refuge".
Letto, approvato e sottoscritto.
Aosta, lì
p. LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Augusto ROLLANDIN)
p. LA CASA DI RIPOSO
"REFUGE PERE LAURENT"
Il Direttore
(Don Elio VITTAZ)
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la deliberazione testé letta.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
