Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 655 del 4 luglio 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 655/IX - DISEGNO DI LEGGE: "INTERVENTI DI RECUPERO IDROGEOLOGICO-AMBIENTALE SULLE STRUTTURE SCIISTICHE".

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.

PERRIN (UV):Il y a deux ans, ce Conseil avait voté une loi concernant la récupération du domaine skiable de la Val Veny. Suite à cette loi, qui prévoyait une dépense de 3 milliards, les travaux de regazonnement de vastes aires du domaine skiable et de amélioration du réseau des eaux ont été réalisés. Je crois que les Conseillers qui se sont rendus sur ces lieux ont pu voir la validité de cette initiative, car du point de vue de l'environnement ce travail a été extrêmement intéressant.

Sur cet exemple, nous présentons maintenant un nouveau projet de loi qui prévoit la possibilité de récupérer d'autres domaines skiables là où les intersections dans ce domaine ont été faites avant le 31 décembre 1988; cela pour rendre à ces territoires l'aspect qu'ils avaient avant et pour les récupérer du point de vue du paysage.

En plus, cette loi va a modifier légèrement aussi les future projets parce que, à côté de toutes les concessions qui seront nécessaires de la part des Communes, de l'Assessorat au tourisme et de notre Assessorat, on prévoit que, dans les zones où on interviendra, pour la récupération du domaine skiable, les sociétés doivent présenter aussi un projet comprenant la partie sur le regazonnement et l'aménagement des eaux. Cette partie du projet devra être approuvée par les deux Assessorats compétents, c'est-à-dire l'Assessorat au tourisme, urbanisme et bien culturels et l'Assessorat à l'agriculture, forêts et environnement.

Les sociétés qui ont l'intention de récupérer une partie de leur domaine skiable doivent, dans le terme de 60 jours à partir de la publication de la loi, présenter la requête avec une série de documents concernant la délimitation (à travers une cartographie adéquate) du domaine skiable intéressé, les dimensions, le profil altimétrique, la situation hydraulique actuelle, l'indication sur tous les travaux à faire. Ces projets seront jugés par le Service d'aménagement hydraulique avant d'être financiés. Les oeuvres, avec délibération préalable, pourront être réalisées soit à travers le personnel de l'Assessorat, soit à travers des appels d'offre.

Je crois que là aussi il s'agit d'une loi qui, dans sa simplicité, a une grande importance puisque vise à récupérer des zones qui dans le passé ont été polluées par l'homme; donc cela pourra rendre à notre paysage un aspect meilleur.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (PCI):Ci tocca nuovamente ripetere quanto avevamo già detto per il disegno di legge concernente il ricupero delle aree naturali. Questo disegno di legge è stato presentato dalla Giunta il 19 giugno ed è stato portato molto rapidamente all'esame delle Commissioni in una giornata in cui erano già numerosissimi i disegni di legge da esaminare, per cui non abbiamo potuto fare tutte le osservazioni che forse avrebbero potuto essere accolte.

Anche in questo caso noi riteniamo che l'iniziativa in sé sia da considerare positiva, nel senso che riteniamo corretto prevedere un intervento finanziario per il recupero idrogeologico ed ambientale delle strutture sciistiche. Siamo anche d'accordo sull'introduzione di un criterio per sottoporre le nuove strutture ad un esame preventivo. Crediamo però che la stesura dell'articolato sia piuttosto generica e riteniamo che una discussione più pacata, in sede di Commissione, avrebbe permesso dei miglioramenti.

L'articolo 1, per esempio, inizia con la dizione: "L'Amministrazione regionale...". Avendo avuto modo di votare numerose leggi, ho potuto notare che di solito si comincia dicendo: "La Regione...". A mio giudizio, infatti, l'ente che prende provvedimenti di natura legislativa è da individuare nella Regione e non nell'Amministrazione regionale, che è l'insieme degli organi più il personale.

Al terzo comma dell'articolo 1 si di ce poi che i progetti devono essere "approvati dai competenti servizi": io credo invece che sia giusto dire che i progetti vengono "esaminati dai competenti servizi", perché l'approvazione è un atto che compete a degli organi, che possono essere individuati nel Consiglio o nella Giunta, cosa che può essere discutibile. Si dica almeno che l'approvazione dei progetti spetta alla Giunta regionale, anche perché non mi pare che un Servizio possa essere competente ad approvare un progetto.

Cose analoghe si ritrovano anche nel primo comma dell'articolo 3, quando si parla dei nuovi progetti e dove si dice testualmente: "... progetti istruiti e approvati dal Servizio..."; mentre io direi: "...progetti istruiti dal Servizio e approvati dalla Giunta regionale...", per mettere più in evidenza quali sono gli organi che eseguono gli atti.

Su questo disegno di legge, quindi, esprimiamo un giudizio positivo rispetto alle sue finalità, ma formuliamo qualche osservazione sul fatto che è stato presentato tardi e non è stato discusso con sufficiente approfondimento in sede di Commissione, per cui presenta ancora dei difetti che avrebbero potuto essere corretti già in quel la sede.

Si dà atto che alle ore 19,08 assume la Presidenza il Vicepresidente DOLCHI.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

RICCARAND (NS):Le considerazioni che si possono fare su questo disegno di legge, oltre alle opportune osservazioni di tecnica legislativa che ha già fatto il Consigliere Mafrica, riguardano anche degli aspetti più di fondo, che si collegano poi a ragionamenti che possiamo fare rispetto ad un altro oggetto all'ordine del giorno del Consiglio, e mi riferisco in particolare al disegno di legge n. 84, che riguarda i contributi per l'adozione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse.

Il problema di fondo è che noi, nella Regione Valle d'Aosta, non abbiamo una legge complessiva che disciplini la materia che concerne gli impianti di risalita e le piste da discesa, per cui tutte le normative sono spezzettate in una miriade di leggi che non permettono mai di avere una visione completa e neppure di individuare una procedura corretta attraverso la quale sia possibile valutare nel suo insieme un intervento che comprende gli impianti di risalita, la pista da discesa, le infrastrutture accessorie, gli interventi di ripristino ambientale... Ecco, non c'è una normativa che disciplini l'approvazione di tutto questo, come invece esiste in Lombardia, in Veneto, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, in Abruzzo... Non conosco la situazione del Piemonte, ma in tutte le altre Regioni in cui ci sono delle montagne ed in cui si scia e ci sono degli impianti di risalita esiste una disciplina organica, sulla base della quale è stabilito che chi vuole realizzare un impianto di risalita deve presentare una certa documentazione, fare la domanda in un certo modo, che poi viene istruita da un apposito organismo e quindi segue l'autorizzazione a determinate condizioni.

Noi, invece, abbiamo una miriade di leggi che finanziano gli impianti e le piste che si vogliono realizzare e poi abbiamo altre leggi che cercano di ripristinare l'ambiente eliminando i danni arrecati.

Anche questa legge tende a recuperare i danni che sono stati arrecati, per scarsa previdenza, nella fase di realizzazione dei progetti di strutture sciistiche, però poi si fa anche qualcosa in più, anche se in parte opportunamente, perché nel punto 3 dell'articolo 1 si prevede che per i nuovi impianti che saranno realizzati si dovranno adottare determinati accorgimenti affinché non si riproducano i guasti che ci sono stati, come, ad esempio, al Col Chécrouit.

Anche in questo caso, però, ci si può chiedere chi esamini tutto questo ed all'interno di quale procedura; per cui questa iniziativa rimane come un pezzo a parte, che mal si collega con i compiti di esame che ha l'Assessorato al turismo, urbanistica e beni culturali e con un esame più complessivo dell'impianto e del progetto.

Il rilievo di fondo che noi facciamo, quindi, è quello di una dispersione delle competenze, che non sono ricondotte ad un iter unico, come dovrebbe essere. L'unico strumento che noi abbiamo è quello della "autorizzazione previa", introdotto con la legge sui trasporti del 1982, ma ben sappiamo che non è assolutamente applicato, anche perché, oltretutto, l'autorizzazione previa non è stata definita nei suoi contenuti con la previsione di determinate modalità, tant'è che si rinvia tutto ad una semplice deliberazione di Giunta, senza particolari problemi.

Io so che l'Assessore Faval ha già dichiarato che nel suo Assessorato si sta lavorando alla predisposizione di una legge di disciplina di questa materia, però io voglio ancora una volta sottolineare che qui ci troviamo di fronte ad un provvedimento che affronta soltanto una scheggia del problema e non tutto l'insieme.

E' chiaro che a ciò si aggiungono le osservazioni che faceva il Consigliere Mafrica, nel senso che ci sono delle grosse incertezze anche nella individuazione degli organismi competenti e delle procedure.

Esprimiamo, quindi, anche per questo, come per i due precedenti disegni di legge, delle forti perplessità rispetto alla qualità dei provvedimenti che sono stati approvati in Giunta e che sono stati portati all'esame delle Commissioni e del Consiglio.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.

PERRIN (UV):Il y a une série de petites modifications qui seront considérées - et je préannonce que nous les accueillerons - mais pour ce qui est du 3ème alinéa, certainement l'Assessorat au tourisme prédisposera une loi dans ce sens.

Il ne s'agit pas d'une substitution à quelque chose qui existe déjà, mais d'un complément; trop souvent nous avons vu que les projets, surtout pour ce qui concerne le mouvement des terrains pour la création de pistes de ski, ne prévoyaient que le mouvement de terrain et manquaient de considérer la partie hydrogéologique et celle concernant le regazonnement.

Donc cela s'ajoute aux différents avis qui devront être donnés par l'Assessorat au tourisme (par exemple pour l'application de la loi 431, loi Galasso) et aux défenses hydrogéologique et forestier qui devra être donné par notre Assessorat, etc.

Il s'agit donc d'un complément et pas d'une substitution à quelque chose qui existe déjà.

PRESIDENTE:Passiamo ora all’esame dell'articolato.

Do lettura dell’articolo 1

ART. 1

1. L'Amministrazione Regionale provvede, direttamente con lavori da eseguirsi in economia, attraverso cottimi fiduciari o con appalti, alla realizzazione di interventi volti alla regimazione e governo delle acque, alla sistemazione e inerbimento dei terreni interessati da strutture sciistiche per un loro recupero idrogeologico-ambientale.

2. Gli interventi di cui al comma uno interesseranno le strutture sciistiche realizzate entro il 31 dicembre 1988.

3. le strutture realizzate dopo tale data, ivi compresi i lavori di ottimizzazione e potenziamento delle esistenti, dovranno essere eseguite secondo progetti comprendenti anche le opere per il governo delle acque e per l'inerbimento delle zone eventualmente denudate e in base a progetti approvati dai competenti servizi degli Assessorati regionali dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale e del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, ciascuno per le rispettive competenze.

PRESIDENTE:Do lettura di alcuni emendamenti all'articolo 1, presentati dal Consigliere Mafrica.

EMENDAMENTI

Articolo 1 - primo comma:

sostituire "L'Amministrazione Regionale" con "la Regione".

Articolo 1 - terzo comma:

sostituire "approvati" con "esaminati".

Articolo 1 - terzo comma:

aggiungere al termine del comma "e approvati dalla Giunta Regionale".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 1 emendato.

ART. 1

1. La Regione provvede, direttamente con lavori da eseguirsi in economia, attraverso cottimi fiduciari o con appalti, alla realizzazione di interventi volti alla regimazione e governo delle acque, alla sistemazione e inerbimento dei terreni interessati da strutture sciistiche per un loro recupero idrogeologico-ambientale.

2. Gli interventi di cui al comma uno interesseranno le strutture sciistiche realizzate entro il 31 dicembre 1988.

3. Le strutture realizzate dopo tale data, ivi compresi i lavori di ottimizzazione e potenziamento delle esistenti, dovranno essere eseguite secondo progetti comprendenti anche le opere per il governo delle acque e per l'inerbimento delle zone eventualmente denudate e in base a progetti esaminati dai competenti servizi degli Assessorati regionali dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale e del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, ciascuno per le rispettive competenze e approvati dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, nel testo emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2

1. Al fine della programmazione degli interventi di cui all'articolo 1, gli Enti gestori dei comprensori sciistici dovranno presentare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, una puntuale documentazione delle proprie strutture, contenente tra l'altro:

a) la delimitazione, su apposita cartografia, del comprensorio sciistico con indicazione degli impianti e delle piste esistenti;

b) una cartografia con l'indicazione, per ciascun impianto di risalita e per ciascuna pista di discesa, delle caratteristiche in essere, con particolare riferimento a:

1) dati dimensionali e profili altimetrici;

2) situazione idrogeologica e indicazione quantitativa delle superfici da inerbire;

3) proprietà dei terreni interessati e loro disponibilità;

4) classificazione ed eventuali omologazioni agonistiche delle piste sciistiche;

5) programmi di interventi inerenti alle ristrutturazioni, ai potenziamenti previsti, ivi compresi eventuali impianti di innevamento.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3

1. Sulla scorta delle indicazioni fornite dai dati di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale provvede a predisporre programmi articolati di intervento a carico anche di diversi esercizi finanziari, da eseguirsi sulla scorta di progetti istruiti e, approvati dal Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, al quale sono demandati i compiti dell'esecuzione e della sorveglianza.

PRESIDENTE:Do lettura degli emendamenti all'articolo 3, presentati dal Consigliere Mafrica.

EMENDAMENTI

Art. 3 - primo comma:

- sostituire "l'Amministrazione Regionale" con "la Regione";

- cancellare "e approvati" ed aggiungere al termine del comma "e approvati dalla Giunta regionale".

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

RICCARAND (NS):Sono stato preso un po' alla sprovvista dal Presidente del Consiglio, comunque annuncio la mia astensione sull'articolo 3 e sui seguenti.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione gli emendamenti testé letti.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 3 emendato.

ART. 3

1. Sulla scorta delle indicazioni fornite dai dati di cui all'articolo 2, la Regione provvede a predisporre programmi articolati di intervento a carico anche di diversi esercizi finanziari, da eseguirsi sulla scorta di progetti istruiti dal Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, al quale sono demandati i compiti dell'esecuzione e della sorveglianza, e approvati dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, nel testo emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4

1. Per l'esecuzione e finanziamento dei lavori di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'anno 1989 la spesa di £. 1.000 milioni e, per l'anno 1990, la spesa di £. 2.000 milioni.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 28215 di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989, come previsto dal successivo articolo 6 e sui suoi capitoli corrispondenti dei futuri bilanci.

2. Alla copertura delle spese cui al comma precedente si provvede:

- per l'esercizio 1989 mediante riduzione di £. 1.000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per programmi di sviluppo" a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1989 relativo agli interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche.

Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di £. 2.000 milioni;

- per l'esercizio 1990 mediante utilizzo per £. 2.000 milioni del risorse iscritte al programma 2.2.1.06 "difesa del suolo" del bilancio pluriennale 1989-1991.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 6.

ART. 6

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 50150 "Fondo globale per finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)"

£. 1.000 milioni

In aumento:

Cap. 28215 di nuova istituzione programma regionale:

2.2.1.06 "difesa del suolo" codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.15.04 "Spese per interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche"

L.r. n.

£. 1.000 milioni

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7.

ART. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva