Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 653 del 4 luglio 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 653/IX - DISEGNO DI LEGGE: "FINANZIAMENTO E NORME PER IL RECUPERO AMBIENTALE DI AREE NATURALI DEGRADATE".

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.

PERRIN (UV):Le budget régional pour l'année '89 avait prévu dans les fonds globaux la somme d'un milliard de lires pour la récupération des zones qui ont été compromises dans le passé. Ce projet de loi a justement la tâche de prélever des fonds globaux cette somme pour l'année 1989, pour faire les travaux nécessaires dans certaines zones. Le projet est extrêmement simple: il prévoit la récupération à travers une intervention directe de la part de l'Assessorat ou bien à travers la possibilité de l'appel d'offre.

Il y a certaines zones qui ont cette nécessité, comme, par exemple, les décharges situées dans les Communes de Gignod ou de Challand-Saint-Victor, ou la zone de Bréyan, entre Sarre et Saint-Pierre; ensuite il y a à faire la récupération des pistes forestières, des chemins agricoles et des routes communales dont les talus ont besoin d'être gazonnés à nouveau, le nettoyage des torrents, etc.

Il s’agit donc de permettre aux Services compétents (le Service de défense de l'environnement, les Services agraires, celui de la sylviculture et celui de l'aménagement hydraulique) d'avoir à disposition une somme pour les travaux qui seront jugés importants de la part des Communes et des Services mêmes.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Tonino; ne ha facoltà

TONINO (PCI):In sede di Commissione noi abbiamo chiesto di riscrivere questo disegno di legge, perché, riprendendo un'affermazione che ho già fatto questa mattina, ci pare esso sia la dimostrazione di un decadimento della produzione legislativa di questa Giunta regionale.

In realtà non si tratta di una legge, perché in genere una legge emana delle norme e stabilisce delle procedure, mentre questa è una deliberazione di Giunta camuffata da legge. Una lettura approfondita del provvedimento porta a concludere che la Giunta è autorizzata ad utilizzare i fondi stanziati dal bilancio regionale per il recupero delle aree naturali degradate; dopodiché la Giunta fa quello che vuole.

Può esserci un provvedimento, che ha la dignità di una legge, che si ferma a dire soltanto questo? Secondo noi, no. Ricordo che, quando si discusse il bilancio di previsione del 1989, la Giunta parlò di questi due capitoli e li definì estremamente qualificanti, perché, insieme ad altri, segnavano una specie di inversione di tendenza, da parte della Giunta regionale, rispetto ai problemi dell'ambiente. Non ne ho avuto il tempo, ma sarebbe interessante andare a riprendere gli interventi di quella discussione.

Se è così, una legge dovrebbe stabilire delle procedure, delle priorità e dei criteri di intervento, che non possono essere individuati nella dizione "i lavori di ripristino ambientale... sono affidati ai Servizi competenti dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale che vi provvederanno mediante licitazione o trattative private...", quasi che il problema sia quello di stabilire la forma per appaltare, oppure in economia diretta, servendosi di personale precario o stagionale; dopodiché si afferma (altro grande concetto da inserire in una legge!) che la Giunta è anche autorizzata ad affidare "incarichi a liberi professionisti o a ditte specializzate".

Io dico quello che penso, ma secondo me, presentando una legge con dei contenuti di questo tipo, sfioriamo il ridicolo. E' vero che sul territorio regionale esistono molte aree che hanno bisogno di un intervento di riqualificazione, ma allora, a mio avviso, un provvedimento di legge dovrebbe rispondere ad alcune esigenze.

Prima bisognerebbe coinvolgere nella fase di individuazione delle aree da ripristinare, da un punto di vista ambientale, tutti gli enti e gli organismi che operano sul territorio - la legge, quindi, dovrebbe dare questo "input" alla collettività valdostana dopodiché dovrebbero esserci una fase in cui si presentano i progetti ed un momento di valutazione degli stessi, in cui si valutano le priorità, i benefici sul territorio, e, infine, con una procedura minimamente democratica, si decide quali progetti hanno la dignità per essere rapidamente finanziati.

Noi riteniamo che una legge dovrebbe avere questi contenuti. Torno a ripetere che in Commissione abbiamo chiesto di soprassedere e ci siamo anche appellati all'orgoglio della Commissione, dicendo: "Proviamo noi a fare un provvedimento migliore di quello della Giunta", perché non mi pare che questo sia un grande provvedimento. Devo dire che questa richiesta è stata in parte accolta, perché la Commissione ha chiesto alla Giunta (e questo è già un primo risultato), mettendolo a verbale, di predisporre una legge migliore e più dignitosa per l'anno prossimo, di presentare un provvedimento un tantino più organico di quello oggi in esame; di questo ringrazio i colleghi della Commissione.

Ma per quest’anno, possiamo noi licenziare il provvedimento così com'è? Noi riteniamo di no: ecco la ragione per la quale, insieme al Consigliere Riccarand, ho predisposto alcuni emendamenti al disegno di legge, che consentono di attivare una procedura, per la quale sia la Regione, se lo ritiene, ma anche i Comuni, singoli o associati, le Comunità montane ed altri soggetti pubblici e privati interessati, possono presentare richieste e progetti entro una determinata scadenza dell'anno, che io ho indicato entro il 30 settembre di ogni anno.

Occorre precisare che gli emendamenti che noi presentiamo sono, per certi versi, ancora embrionali, ma prevedono perlomeno che si proceda ad un esame dei progetti in cui sia coinvolta la Commissione competente, in modo che la Giunta, che è l'organo esecutivo, possa poi decidere, sulla base di un criterio di priorità, quali ammettere a finanzia mento. Questo è il senso degli emendamenti.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

RICCARAND (NS):Ribadisco le osservazioni critiche, nei confronti di questo disegno di legge, già fatte in sede di Commissione ed illustrate appena adesso anche dal Consigliere Tonino.

Questo disegno di legge è sicuramente molto carente sotto tutti i punti di vista e, come giustamente diceva il Consigliere Tonino, di fatto non è neanche una legge, ma è un semplice provvedimento che utilizza un miliardo dei fondi globali per il recupero ambientale.

Noi siamo sicuramente d'accordo a destinare dei fondi e dei finanziamenti per il ripristino ambientale o, come qui si dice, "per il recupero ambientale di aree naturali degradate", però il testo della legge non parla solo di "finanziamento", ma anche di "norme" per il recupero ambientale di aree degradate.

Se noi leggiamo i primi due articoli che compongono questo disegno di legge, perché il terzo ed il quarto sono solo di copertura finanziaria, non troviamo assolutamente alcuna traccia di "norme" per il recupero ambientale, perché vi si dicono cose lapalissiane e banali, ma non c’è neanche la benché minima ombra di una qualche norma per il recupero ambientale. Anche il testo dell'articolato, quindi, non corrisponde al titolo del disegno di legge.

In particolare, gli elementi più evidenti di questi due articoli sono i seguenti: non vengono minimamente indicati i soggetti che possono chiedere, sollecitare o promuovere una domanda di ripristino ambientale; non viene definita in alcun modo l'istruttoria per l'esame di queste domande e non vengono assolutamente indicate delle priorità. Lo scopo delle "norme per il recupero ambientale" deve essere evidentemente quello di stabilire una griglia o dei criteri attraverso i quali la Giunta possa decidere, altrimenti si lascia tutto alla più ampia discrezionalità dell'Esecutivo. Non sono neanche indicate le finalità della legge e gli articoli non hanno alcun titolo. Anche dal punto di vista della tecnica legislativa, quindi, siamo veramente a dei livelli pessimi.

Già in sede di Commissione l'Assessore ha giustificato questo provvedimento così inadeguato dicendo: "Nel bilancio di previsione noi avevamo creato un fondo globale ed ora si tratta di utilizzarlo". Qui c'è qualcosa che non funziona, perché da una parte i fondi globali sono presenti nel bilancio proprio perché é in previsione la preparazione di un disegno di legge; poi però si giustifica il disegno di legge dicendo: "Dobbiamo semplicemente utilizzare un fondo che avevamo messo in bilancio". Evidentemente è un giro vizioso, in cui però manca tutta la parte essenziale, costituita dal contenuto legislativo del provvedimento.

In sede di Commissione noi avevamo anche detto che si sarebbero potute percorrere due strade: una è quella già indicata in passato, tanto dal Partito comunista quanto da Nuova Sinistra, consistente nell'inserire i finanziamenti per il recupero ambientale nella legge regionale sul FRIO, rendendo così possibile l'utilizzo dei finanziamenti del FRIO anche per il recupero ambientale, su domanda dei Comuni e dopo una determinata fase istruttoria.

Ci sembra che questa strada sia piuttosto interessante, perché responsabilizza i Comuni, che devono presentare i progetti, i quali saranno poi esaminati e valutati dalla Giunta, che assegnerà il finanziamento. Se però non si ritiene di volerla o poterla percorrere, perché magari ci sono degli ostacoli tecnici, che però a mio avviso sono superabili (del resto, anche il funzionario che era stato da noi interpellato in sede di Commissione ci aveva detto che si trattava di una strada praticabile), allora si crea una norma generale che contenga tutta una serie di elementi che qui non sono presenti.

A nostro giudizio, quindi, il testo del progetto di legge, così come si presenta, è molto carente e noi vogliamo verificare se c’è la disponibilità a modificarlo in punti sostanziali.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Vicepresidente Dolchi; ne ha facoltà.

DOLCHI (PCI):Non voglio aggiungere molto a quanto è già stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, noto però che, oltre alle carenze già elencate, ve n'è una fondamentale che non è stata enunciata, per la quale credo che non ci sia nemmeno un emendamento e che a mio avviso rende il provvedimento, oltre che carente, anche illegittimo: qui non si stabilisce qual è l'organo che decide. All'articolo 1 si dice genericamente che sono interessate al recupero ambientale quelle aree che hanno subito un'alterazione negativa, ma non si dice chi stabilisce quali sono le aree considerate come tali.

Ci si preoccupa poi di affidare ai Servizi competenti, che possono provvedere al ripristino anche mediante licitazione o trattativa privata; si parla della redazione dei progetti e delle perizie, ma quando tutto ciò sarà quantificato, da chi saranno adottati i provvedimenti che pure dovranno essere assunti e da chi sarà speso il miliardo che viene stanziato?

E' ovvio che in merito deciderà la Giunta, non ci sono dubbi, del resto ne abbiamo le prove; credo però che una legge debba dire che tali provvedimenti saranno poi adottati dalla Giunta, che sarà stata autorizzata o delegata a deliberare fino ad un certo importo attraverso una determinata procedura. Qui non è indicato chi decide i recuperi, quali sono i recuperi e gli importi: mi sembra che sia una lacuna di non poca importanza.

Questo è il piccolo contributo che anch'io intendo dare alla discussione in corso. Grazie.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.

PERRIN (UV):Je me rends compte que la loi est extrêmement simple et d'ailleurs nous l'avons voulue ainsi. Il y a eu, dans le passé, des lois qui étaient beaucoup plus simples que celle-ci, parce qu'il suffisait d'avoir un seul article qui allait financier, avec la somme disponible, l'un ou l'autre chapitre. Nous avons voulu apporter ici quelques modifications, sans avoir la prétention d'arriver à établir une normative trop complexe.

Il est clair qu'après avoir institué le chapitre pour cet objet on suivra l'iter normal des financements comme pour n'importe quelle oeuvre et donc il y aura des délibérations conséquentes proposées par le Gouvernement régional, qui ensuite seront envoyées au Conseil pour la ratification, comme pour tous les autres actes administratifs. Voilà tout; il s'agit de la procédure normale: proposition de la part de l'Assessorat, délibération de la part du Gouvernement régional et ensuite approbation par votation de la part du Conseil.

Puisqu'il s'agit d'une expérimentation, nous avons choisi une loi simple, en considération aussi du fait que la loi deviendra opérative uniquement pour la fin de l'été. Si nous devions suivre la procédure normale, en contactant les Communes, les Communautés de montagne et les autres organismes, nous risquerions de ne pas commencer les travaux.

C'est pour cela que nous demandons de voter le texte comme il est

PRESIDENTE:Passiamo ora all'esame dell'articolato.

Do lettura dell’articolo 1.

ART. 1

1. Sono interessate al recupero ambientale quelle aree che hanno subito un’alterazione negativa del loro stato originario e che, con opere conservative e di recupero ambientale possono essere migliorate attraverso la loro sistemazione più idonea, per essere rese più fruibili turisticamente e più valorizzate paesaggisticamente.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, presentato dai Consiglieri Riccarand e Tonino.

EMENDAMENTO

ART. 1

Aggiungere il seguente comma:

"2. I progetti relativi agli interventi di cui al comma precedente sono realizzati dalla Regione, dai Comuni singoli o associati, dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici e privati"

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 26

Favorevoli: 5

Contrari: 21

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.

TONINO (PCI):Noi ci asteniamo dal votare l'articolo 1 ed il nostro atteggiamento viene così motivato: il provvedimento in sé va in una direzione che è stata da noi sollecitata da questi banchi da molti anni, per cui si può dire che finalmente si fanno delle operazioni di ripristino ambientale; non possiamo, però, essere d'accordo su un decadimento a tale livello della produzione legislativa di questo Consiglio.

Come è stato giustamente detto dal Consigliere Dolchi, in questo caso c'è addirittura un'imperfezione che giunge al punto da non consentire di individuare i soggetti che sono interessati all'attuazione della legge, per cui siamo nella più completa indeterminatezza. Si insiste in questa direzione, senza neanche voler tener conto di osservazioni elementari che sono oggi proposte da questi banchi, dopo che analoghi suggerimenti erano già stati presentati in termini assolutamente costruttivi anche in sede di Commissione.

Non si può, pertanto, essere d'accordo su un testo che presenta tali e tante lacune.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 del quale abbiamo già dato lettura.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 5 (Chenuil, Dolchi, Mafrica, Riccarand e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2

1. I lavori di ripristino ambientale di cui all'art. 1 sono affidati ai Servizi competenti dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale che vi provvederanno mediante licitazione o trattative private ovvero in economia diretta avvalendosi, in quest'ultimo caso, anche di personale precario o stagionale.

2. Per la redazione di progetti o perizie ai fini del recupero ambientale è altresì ammesso l'affidamento di incarichi a liberi professionisti o a ditte specializzate.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dai Consiglieri Tonino e Riccarand.

EMENDAMENTO

ART. 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. I soggetti di cui all'art. 1 presentano, entro il 30 settembre di ogni anno, i progetti di recupero ambientale tramite apposita domanda indirizzata all'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale.

2. I progetti saranno corredati da una relazione illustrativa concernente:

a) le caratteristiche ambientali, naturalistiche e culturali dell'area e dei beni oggetto dell'intervento;

b) gli effetti economici e sociali che si presuppone vengano indotti dagli interventi di progetto;

c) la valutazione di impatto ambientale dell'intervento.

3. La relazione indica altresì il costo complessivo del progetto, il tempo e le fasi di realizzazione".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 5

Contrari: 22

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo originale del quale abbiamo già dato lettura.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 5 (Chenuil, Dolchi, Mafrica, Riccarand e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento aggiuntivo, presentato dai Consiglieri Tonino e Riccarand, ma che, per la non approvazione del precedente emendamento all'articolo 2, è da considerare decaduto.

EMENDAMENTO

ART. 2 BIS

1. La Giunta regionale esamina i progetti entro 30 gg. dalla scadenza della loro presentazione e, sentita la IIa Commissione consiliare permanente, delibera sui progetti ammessi a finanziamento.

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 3.

ART. 3

1. Per l'anno 1989 è autorizzato un intervento finanziario per il recupero ambientale di aree naturali degradate per un complesso di spesa di £. 1.000.000.000=.

2. L'onere di cui al comma precedente, graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 28220 "Spese per il recupero ambientale di aree naturali degradate" del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

3. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione per £. 1 miliardo dello stanziamento previsto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio per l'anno corrente, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

4. A decorrere dall'anno 1990 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 5 (Chenuil, Dolchi, Mafrica, Riccarand e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 4.

ART. 4

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)"

£. 1.000.000.000=

in aumento

Programma regionale 2.2.1.06: difesa del suolo

Codificazione 2.1.2.1.0.3.10.15.04

Capitolo 28220 (di nuova istituzione) "Spese per il recupero ambientale di aree naturali degradate" L.R.

n.

£. 1.000.000.000=

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 5 (Chenuil, Dolchi, Mafrica, Riccarand e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 5 (Chenuil, Dolchi, Mafrica, Riccarand e Tonino)

Il Consiglio approva