Oggetto del Consiglio n. 651 del 4 luglio 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 651/IX - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE: "NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E ISTITUZIONE DELL'UFFICIO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE" (Disegno di legge n. 33)
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta regionale, Rollandin, ne ha facoltà.
ROLLANDIN (UV):A propos de ce projet de loi, approuvé il y a déjà quelque temps par le Conseil régional, il y a eu encore une rencontre avec les représentants syndicaux des personnes concernées. Je crois qu'un des points fondamentaux (qui est encore l'objet d'une discussion entre la position de l’Administration régionale et celle des représentants des Communes) est celui du rôle de la police locale à l'intérieur des petites Communes.
Nous avons écouté aussi l'avis de ces Communes qui nous ont demandé de maintenir cette formule prévoyant qu'il n'y ait pas seulement la compétence de la police locale, mais aussi celle d'autres autorités. Je comprends le fait que la chose peut être encore discutée par rapport aux positions assumées avant, tout de même nous avons prévu des modifications selon les indications présentées par le Président de la Commission de Coordination.
Donc je crois qu'avec ces modifications on pourra résoudre cette question en prévoyant des consortiums (sauf pour ce point qui est sans doute important, mais qui va dans la direction de permettre des facilitations aux petites Communes qui n'ont pas la possibilité d'embaucher des personnes davantage pour certains travaux comme chauffeur de "scuola bus"), afin qu'il y ait la possibilité de trouver un accord entre les Communes.
C'est dans ce sens qu'on va intervenir, en souhaitant qu'on puisse trouver une solution favorable.
PRESIDENTE:Rammento che, trattandosi di riapprovazione di una legge, la 1a Commissione ha proposto alcuni emendamenti agli articoli 1, 6, 8 e 10.
Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):Mi pare che le modifiche introdotte in questo disegno di legge, rispetto alla versione precedente, non siano sufficienti per farci modificare il giudizio negativo.
Abbiamo ricevuto una lettera, inviataci dall'Associazione valdostana operatori di polizia municipale, nella quale si afferma che la questione ricordata dal Presidente della Giunta, cioè che gli addetti al servizio di agente, se richiesti, devono prestarsi a fare anche altri lavori, come ad esempio quelli di autista o di stradino, non è stata risolta.
Poiché all’inizio la richiesta di una legge da parte di tale associazione era proprio partita con l'intento di risolvere problemi che oggi sono ancora irrisolti, noi diamo un giudizio negativo su questa legge, perché ci pare che essa tocchi solo alcuni aspetti, ma non risolva i problemi di fondo di questi lavoratori.
Si dice che i Comuni, per le condizioni economiche e normative in cui operano, non possono trovare altre soluzioni io credo invece che innanzitutto sarebbe possibile studiare delle normative che affidino alla Regione la possibilità di esercitare un proprio ruolo rispetto agli enti locali e che poi gli enti locali stessi, in collegamento tra di loro, dovrebbero promuovere iniziative per avere una maggiore possibilità di gestione del proprio personale. Mi pare assurdo, per esempio, che per poter modificare il proprio organico di polizia locale si debba seguire una procedure così complessa, che prevede il ricorso alla Commissione per la finanza locale e l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni. Mi pare anche ingiusto che i Comuni non possano far fronte alle loro esigenze per ragioni meramente finanziarie.
Credo quindi che si debba lavorare anche in queste due direzioni, perché non si può accettare la situazione di fatto, apportandovi solo delle soluzioni minimali, ma si deve cercare una soluzione di più ampio respiro.
Non essendo stato fatto nulla di tutto questo ed essendo stata riproposta la legge, alla quale sono state apportate solo alcune piccole modifiche che non affrontano la questione principale, noi voteremo contro questo disegno di legge.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN (UV):Je pense que ce que M. Mafrica vient de dire est peut-être vrai, mais il faut aussi avouer très sincèrement le fait que de la part des Communes ces problèmes de personnel existent et qu'il est presque impossible de prévoir un rôle pour une personne chargée de faire ce travail.
Vous connaissez très bien la situation des petites Communes; en effet, ces problèmes ne se posent pas pour les Communes qui ont à leur intérieur un certain degré d'organisation et donc la possibilité d'embaucher des personnes qui soient à même de donner le résultat qu'on voudrait d'elles. Mais pour les petites Communes cela est plus grave et c'est pour cela qu'on a présenté à nouveau la chose à l'Association des syndics; en effet la question n'est pas limitée au cas de la police locale, mais concerne aussi le cas des techniciens, des aides au secrétariat, etc.
Ce sont des thèmes que M. Mafrica connaît très bien et qui, malheureusement, n'ont pas eu, jusqu'à présent, une réponse et une solution satisfaisante face aux exigences de la communauté locale. Donc, il ne s'agit pas d'aller contre les requêtes des grandes villes: il s'agit simplement d'une autre question, celle des problèmes des petites Communes.
J'ai déjà souligné la possibilité d'intervenir pour prévoir des activités telles que les coopératives ou les consortiums afin qu'il y ait la possibilité de donner une réponse aux requêtes des agents de police locale.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Trattandosi di riapprovazione della legge, ricordo che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento interno del Consiglio, verranno esaminati solo gli articoli 1, 6, 8 e 10, che sono stati modificati così come proposto dalla la Commissione consiliare permanente.
Do lettura dell’articolo 1, nel testo comprensivo dell'emendamento proposto dalla 1a Commissione al 2° comma.
ART. 1
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
1. I Comuni della Valle d'Aosta esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale e le altre funzioni di polizia amministrativa loro attribuite dalle vigenti leggi e quelle loro delegate, avvalendosi di un apposito servizio di polizia locale.
2. I Comuni nei quali il servizio di polizia locale è espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia locale.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 20
Contrari: 4
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6, nel testo comprensivo dell'emendamento sostitutivo alla lettera e) del 1° comma proposto dalla 1a Commissione.
ART. 6
COMPITI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
1. Gli addetti al servizio di polizia locale, entro i limiti territoriali dell'Ente di appartenenza o dei Comuni consorziati, provvedono a:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e sulle disposizioni normative comunali con particolare riguardo alle norme concernenti: la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l’edilizia, il commercio e i pubblici esercizi;
b) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
c) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale;
d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
e) cooperare, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica con gli organi di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti Autorità, nonché cooperare con gli organi della Regione e della Protezione Civile;
f) segnalare alle autorità competenti disfunzioni e carenze dei servizi pubblici, con particolare riguardo a quelli prestati dai Comuni, nonché eventuali cause di pericolo per la pubblica incolumità;
g) prestare servizi d'onore, di vigilanza e di scorta.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 20
Contrari: 4
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8, nel testo comprensivo dell'emendamento aggiuntivo alla fine del 1° comma, come proposto dalla la Commissione consiliare permanente.
ART. 8
REGOLAMENTI COMUNALI
1. I Comuni, singoli od associati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono adottare uno specifico regolamento di polizia locale diretto a stabilire in particolare:
a) che le attività vengano svolte in uniforme e che possano essere svolte in abito civile soltanto quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga espressamente autorizzato.
Per il personale femminile l'uso dell'abito civile deve venire consentito a partire dal terzo mese di gravidanza;
b) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'Ente di appartenenza o del Consorzio di cui all'art. 3 oppure quello del Comune presso il quale il personale sia comandato od assegnato;
c) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
1) missioni esterne per soli fini di collegamento o di rappresentanza;
2) missioni esterne per fini di polizia, solo in casi di inseguimento per accertata flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
3) missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di Prefetto.
2. I regolamenti comunali recano norme volte a promuovere e garantire la pratica di attività sportive nonché la partecipazione a competizioni sia a livello regionale che nazionale degli addetti al servizio di polizia locale.
3. I Comuni prima di adottare i regolamenti acquisiscono il parere del Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 14.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 4
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10, nel testo comprensivo dell'emendamento sostitutivo del punto 3), come proposto dalla 1a Commissione consiliare permanente.
ART. 10
STRUTTURA DEI CORPI O SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
1. Il servizio di polizia locale è espletato dal Corpo di polizia locale o dal Servizio di polizia locale.
2. La composizione del Corpo di polizia locale è strutturata nel seguente modo:
a) se il Corpo è composto da più di 20 unità si determina il seguente ordine gerarchico:
1) Un Comandante - ufficiale superiore
2) Un Vice-comandante - ufficiale inferiore
3) Ispettori - maresciallo (uno ogni 25 addetti o frazione di 25 superiore al 50%)
4) Coordinatori - brigadiere (uno ogni 5 agenti o frazione di 5 superiore al 50%)
5) Istruttori - appuntato
6) Agenti di P.L
b) se il Corpo è composto dalle 7 alle 20 unità si determina il seguente ordine gerarchico:
1) un Comandante - ufficiale inferiore
2) un Vice-comandante - brigadiere
3) Istruttori - appuntato (uno ogni 5 agenti o frazione di 5 superiore al 50%) 4) Agenti di P.L.
4) Agenti di P.L
3. La composizione del Servizio di polizia locale è strutturata nel seguente modo:
a) se il Servizio è composto dalle 3 alle 6 unità si determina il seguente ordine gerarchico:
1) Un Istruttore - brigadiere
2) Un Istruttore - appuntato
3) Agenti di P.L.
b) se il Servizio è composto da due unità si determina il seguente ordine gerarchico:
1) Un Istruttore - appuntato
2) Un Agente di P.L.
c) se il Servizio è composto da una sola unità, questa ricopre la qualifica di Agente di P.L..
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 4
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 4
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
