Oggetto del Consiglio n. 60 del 13 febbraio 1975 - Verbale

OGGETTO N. 60/75 - PROPOSTA DI LEGGE N. 78, DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SIGGIA E MONAMI, CONCERNENTE: "BLOCCO DI SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E DEI SERVIZI SANITARI". REIEZIONE.

Signori Consiglieri,

è, secondo i proponenti, un importante adempimento dovuto in base all'articolo 6 della legge 17.8.1974 n. 386.

Bisogna bloccare, e lo dice la legge richiamata, ogni iniziativa che miri all'espansione indiscriminata di ogni attività ospedaliera e para-ospedaliera sia nella parte riferita alle strutture che alla parte relativa agli organici.

Non si tratta di imporre un blocco assoluto alla crescita delle strutture ospedaliere sanitarie e sociali e loro relativi organici, si tratta invece di affermare due principi:

1) occorre potenziare almeno in una prima fase i servizi periferici con lo scopo di rispondere alle esigenze sanitarie di quelle popolazioni (ambulatori, strutture di base, unità sanitarie ecc.) e costituire così nel contempo un efficace filtro pre-ospedaliero limitando così per quanto possibile ingiustificate e costosissime ospedalizzazioni;

2) programmazione degli interventi nel quadro di un piano regionale sanitario ed ospedaliero che tenga conto delle effettive esigenze della Popolazione della Valle.

A questo scopo e con questi fini la presente proposta.

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Proposta di legge regionale n. 78

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .............. n......................: BLOCCO DI SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E DEI SERVIZI SANITARI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

In attuazione dell'art. 6 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito in legge 17.8.1974 n. 386, e fino all'approvazione del piano regionale dei servizi sanitari e sociali, è fatto divieto ad Enti ed Istituti pubblici, privati, morali e religiosi, nonché a case di cura private, Istituti e cliniche universitarie di:

a) istituire, modificare, sopprimere, ovvero attivare nuove divisioni, sezioni, servizi di diagnosi e cura, ivi compresi quelli previsti dall'art. 2, 4° comma della legge 12.2.1968 n. 132, ancorché i provvedimenti relativi siano stati deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) ampliare le piante organiche del personale, ovvero procedere alla copertura, sia mediante concorso, sia mediante incarico o chiamata, dei posti vacanti nelle piante organiche medesime alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se a tale data siano già stati banditi i concorsi relativi, purché non abbiano ancora avuto inizio le prove; la presente norma non si applica nei casi di sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni, o in congedo per infermità, e per gravidanza o puerperio.

La copertura dei posti, previsti dalle vigenti piante organiche, vacanti alla data di promulgazione della presente legge è soggetta al vincolo di cui al primo comma;

c) stipulare nuove convenzioni per consulenze, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 12.2.1968, n. 132;

d) deliberare opere di costruzione, ampliamento e trasformazione, salvo la normale manutenzione;

e) deliberare l'acquisto, o l'affitto di attrezzature scientifiche per i quali sia richiesto il parere del Consiglio dei Sanitari o del Consiglio Sanitario Centrale, ai sensi dell'art. 14 lettera a), della legge 12.2.1968 n. 132;

f) procedere ad alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi;

g) stipulare convenzioni con le Università ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 128.

Articolo 2

Qualora qualcuno degli Enti suddetti intenda assumere provvedimenti contemplati nel precedente articolo, dovrà presentare domanda alla Giunta Regionale allegando una dettagliata relazione sugli aspetti tecnico-sanitari e finanziari dei provvedimenti stessi, nonché sui motivi che ne rendono necessaria l'immediata adozione.

La domanda dovrà essere corredata da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dovrà specificare:

a) i locali e le attrezzature occorrenti per il funzionamento dei nuovi presidi;

b) la dotazione organica del personale occorrente;

c) le spese di impianto e il costo di esercizio annuo;

d) l'eventuale sussistenza di analoghi presidi presso ospedali o enti viciniori;

e) l'importo complessivo delle spese correnti dell'esercizio precedente, il numero complessivo delle giornate di degenza accertate per il medesimo anno, diviso per divisioni di medicina chirurgia e specialità nel caso si tratti di Ente ospedaliero; l'importo complessivo delle spese correnti dell'esercizio precedente e il numero complessivo degli utenti e il tipo di prestazione offerta, nel caso si tratti di Ente, Istituto, Centro o servizio diverso dall'Ente ospedaliero;

f) relazione del Direttore Sanitario sulla necessità e rispondenza a specifiche, inderogabili esigenze assistenziali del nuovo presidio;

g) parere del Consorzio per i servizi sanitari e sociali o quando questo non sia stato ancora costituito, del Comune ove ha sede l'Ente richiedente.

Articolo 3

La Giunta Regionale provvede direttamente all'autorizzazione con propria delibera, nei casi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 1 entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, ovvero in caso di richiesta di documenti aggiuntivi o di chiarimenti entro trenta giorni dalla data della loro presentazione.

Scaduto tale termine l'autorizzazione si ritiene concessa.

In merito alle lettere a), d), f) e g), la Giunta Regionale delibera, dopo aver preso atto del parere dei Comitato Regionale di cui all'art. ..... della legge.................... e della Commissione consiliare permanente per la Sanità e l'Assistenza sociale. In caso di dissenso la questione viene rimessa al Consiglio regionale che decide con propria delibera.

Articolo 4

L'Ente, ricevuto il decreto di cui al precedente articolo, assume, ove lo ritenga, formale deliberazione nella quale deve essere richiamato ed allegato il decreto del Presidente della Giunta Regionale quale parte integrante ai fini del controllo di legittimità.

Ove si accerti che in violazione alla presente legge siano state eseguite opere, istituite divisioni, o reparti, o servizi, acquistate attrezzature, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale (la Commissione consiliare competente?), può disporre la chiusura del nuovo stabilimento, la riconversione dei reparti e delle divisioni, nonché emanare tutti quei provvedimenti indispensabili e necessari perché non vengano compromessi tutti gli obiettivi della programmazione sanitaria in corso di elaborazione.

Articolo 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a. chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Caveri (UV) - Anche su questa legge si era già discusso in una seduta precedente.

Monami (P.C.I.) - Sarò brevissimo per ricordare a tutti la nostra posizione. Era anche questa una legge che ci competeva in base alla "386" e noi vi abbiamo adempiuto in un certo modo. L'unico punto di contrasto fra la nostra posizione e quella della maggioranza era come bloccare ed evitare le ulteriori espansioni delle costruzioni ospedaliere e di tutte le organizzazioni para-ospedaliere. Vi faccio perdere soltanto un minuto per dirvi che non a caso tutte queste disposizioni erano contenute nella "386".

La "386" è la legge che apre la strada alla riforma sanitaria e, se noi crediamo a tale riforma - noi crediamo e la vogliamo questa riforma sanitaria -, riteniamo che quando fra due anni essa avverrà in Italia non debba trovare le cose completamente capovolte rispetto a come si trovano oggi. I provvedimenti hanno proprio questo scopo: non mettere la prossima futura riforma sanitaria davanti a fenomeni sconvolgenti che potrebbero crearsi da oggi al momento dell'entrata in vigore della legge.

Se noi non limitiamo la costruzione degli Ospedali, delle Cliniche private, delle Cliniche universitarie, degli Enti para-ospedalieri, assistenziali, sociali di carattere civile e sociale, veramente ci troveremo ad affrontare, con la riforma sanitaria, dei problemi che saranno sicuramente notevolmente più gravi di quanto non lo siano oggi.

La nostra legge era stata respinta e noi l'avevamo predisposta con un solo articolo, mi pare sia sottomano di tutti. Su questa legge noi insistiamo, perché riteniamo che, se non vogliamo compromettere ulteriormente questa situazione esistente nel Paese, che comunque per interventi esterni può avvenire anche ad Aosta, occorre battersi fino in fondo affinché sia accettata.

Andrione (U.V.) - Di nuovo in maniera molto breve e riprendendo una polemica che abbiamo già fatto - pregherei il Consigliere Monami di non riprenderla -, io dico che le affermazioni di principio sono molto importanti, che possiamo concordare largamente su certune di queste, ma, come abbiamo detto precedentemente, questa legge secondo noi è anticostituzionale.

Non voglio fare polemiche, già precedentemente ci siamo scontrati su concetti di questo genere. Non vorremmo dare il merito alla Commissione di Coordinamento di controllare le intemperanze e i nervosismi estremistici del Consiglio regionale - "malattia infantile" del Consiglio, e chiudo la parentesi - per cui, volendo anticipare i tempi, si permette di legiferare in una materia che, ai sensi dell'articolo 113 della Costituzione, non è ancora stata delegata alla Regione.

Questa è secondo noi una posizione di diritto e, come tale, invalicabile. Pur comprendendo le ragioni, diciamo di natura politica, che vi hanno spinto in questa direzione, non siamo d'accordo sul metodo da voi seguito e cioè quello di proporre una legge che, ripeto, è incostituzionale. Voteremo quindi contro a questa proposta.

Chanu (D.P.) - Brevemente, in quanto il nostro Gruppo aveva già manifestato la propria opinione al riguardo nel corso della discussione avuta in precedenza e nella quale si erano votati i disegni di legge presentati dai Democratici Popolari e dalla maggioranza, poi riuniti in un unico contesto.

Mi rendo conto che quello che anima i Consiglieri Comunisti è una preoccupazione giusta ed anche uno spirito e un intendimento giusto, ma d'altra parte, come già avevo avuto occasione di dire e come già è stato detto anche dai miei colleghi di Gruppo, non posso in questo caso esimermi dal portare il discorso non già sul piano dell'affermazione di principio, dell'affermazione teoretica o dell'affermazione di desiderio della proposta, perché in questo caso gli ordini del giorno e le pressioni politiche sono il mezzo migliore per arrivare ad accelerare certi ritardi per realizzare certi scopi.

Qui si tratta invece di una legge di carattere cogente, che impone divieti, non si tratta più di un Comitato consultivo che può esprimere un parere o meno; qui si tratta di una legge contenuta e condensata in un articolo nel quale effettivamente si estendono dei divieti e dei vincoli a settori nei quali la legge madre, da cui dovevamo partire per poter legiferare, rimanda all'ambito di questa Costituzione a cui dobbiamo tenerci legati e che dobbiamo rispettare.

Manifesto e ribadisco ancora le mie forti perplessità sull'utilità di presentare una legge e quindi di trasformare in uno strumento cogente, che sappiamo già partire con il marchio dell'illegittimità formale e costituzionale, quella che è - e su questo posso senz'altro concordare - una legittima aspettativa, un desiderio che non potrà essere permesso da coloro ai quali spetta l'onere di portare avanti la riforma sanitaria, se non si vuole arrivare poi con la riforma sanitaria quando i buoi sono già completamente scappati dalla stalla.

Ripeto: al momento manifesto ancora le mie forti perplessità e pertanto annuncio, a nome del Gruppo dei Democratici Popolari, l'astensione dei medesimi dalla votazione in esame.

Monami (P.C.I.) - È chiaro, e ne sia tranquillo l'amico Andrione, che non polemizzo sulla costituzionalità della legge, però mi sia consentito di dire almeno questo: che noi, con molta buona volontà, nella passata seduta abbiamo ritirato la nostra legge perché avevamo capito che si incorreva nel pericolo della costituzionalità e non volevamo mettere a rischio la legge fondamentale. Reputavamo però necessario fare un'affermazione di principio e ritengo che dobbiamo farla tutti assieme.

Qui vorrei rivolgere una preghiera ai colleghi amici Socialisti e dico: abbiamo fatto un sacrificio, abbiamo rinunciato alla nostra legge per non far bocciare per incostituzionalità quella e ne proponiamo un'altra. Quale può essere allora la manifestazione del Consiglio, quella di accettare questi elementi di principio così come hanno fatto la Regione Piemonte e la Regione Liguria amministrate da Democristiani e Socialisti, che nella loro legge di salvaguardia hanno incluso testualmente questo testo?

Ora, abbiamo dimostrato la buona volontà, e i compagni Socialisti... scusate, vi avevo chiamati in causa perché è un problema abbastanza importante, dato che poi ci troveremo lo Psico-Medico-Pedagogico, ci troveremo Perloz, le Case di assistenza costruite non so da chi... e non facciamo alcune affermazioni di principio sulle quali io so che voi siete d'accordo con noi? Abbiamo anche dimostrato buona volontà altre volte, quando per due volte - e questa è la seconda - si è rinviata la legge sul Comitato. Ora dico: quale rischio corre la maggioranza anche se si fa bocciare dal Comitato di Coordinamento una legge per incostituzionalità? Però boccia questa legge e pregiudica tutto ciò che abbiamo costruito assieme! Ecco, potrebbe essere questo lo sforzo che la maggioranza dimostra di fare, se veramente ritiene che alcune cose contenute in questa legge siano utili a quei fini per i quali abbiamo tanto parlato.

Questo è lo sforzo di buona volontà che chiediamo alla maggioranza, perché sennò dovremmo concludere che né la maggioranza e in questo caso neanche gli amici Democratici Popolari vogliono fare un passo più avanti di quello che sia lo stretto consentito dall'osservanza di una legge, mentre invece dietro ci sono altre cose come la difesa di determinati interessi, consentitemelo, perché è vero: alcune organizzazioni più o meno religiose o più o meno ecclesiastiche vivono su queste cose da centinaia di anni; non dico che speculano, ma certamente vivono bene sulla salute della gente e sulla necessità di assistere la gente.

Andrione (U.V.) - Bisogna dare atto al Gruppo Comunista di avere stralciato questa legge dall'altra legge per evitare certi pericoli; avevo dimenticato di farlo prima, lo faccio adesso e gliene do atto. È un problema di coerenza nei confronti di una scelta che in questo Paese è estremamente difficile. È facile parlare di riforma, però di fronte all'impegno del Ministro Gullotti di fare approvare qualsiasi legge, impegno preso personalmente non solo di fronte a me, ma anche di fronte a numerosi testimoni, se i Consigli regionali avessero votato in materia di riforma ospedaliera rimandando a dopo le discussioni ci sarebbe stata la Commissione di Coordinamento che ci avrebbe fatto alcune difficoltà sull'applicazione degli articoli 6 e 7 della "386", e vedremo di chiarirlo.

Di fronte alle promesse formali di un intero Parlamento e di un Governo su fondi che dovrebbero essere arrivati, il fatto di rimanere aderenti alla realtà e di volere le cose così come sono perché possiamo farle è un gesto di coerenza.

Politicamente potrebbe essere utile seguire il consiglio del Consigliere Monami, abile, astuto (qualche volta questi giochi mi piacciono); oggi però preferisco dire che, seguendo una certa linea, votiamo contro.

Caveri (U.V.) - Bene, allora mettiamo in votazione questa legge modificata nel modo seguente, perché se non mi sbaglio la legge Monami viene ridotta ad un solo articolo di cui do lettura:

"Articolo 1

I divieti e le norme di cui alla legge regionale n. 84 per l'attuazione degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 8.7.1974 convertito in legge 17.8.1974 n. 386, sono estesi ad Enti ed Istituti pubblici, privati, morali e religiosi, nonché a case di cura private, istituti e cliniche universitarie".

Si tratta di procedere alla votazione di questo unico articolo della legge e quindi facciamo prima la votazione palese e poi quella segreta.

Mi si ricorda che è necessario un articolo 2 che dica quello che diceva prima l'articolo 5, cioè:

"Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore...". Allora intanto mettiamo in votazione l'articolo unico.

Andrione (U.V.) - Una legge deve essere completa, ci deve essere l'articolo 1 e ci deve essere l'articolo 2; mettiamo pure la forma normale "La presente legge..." e via dicendo, senza la dichiarazione d'urgenza, però rimane inteso che il documento formalmente è completo.

Caveri (U.V.) - Va bene, allora l'articolo 2 è il solito, cioè: "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.". Siamo d'accordo?

Articolo 1. Lo mettiamo in votazione palese, come ho già detto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti: 33

Votanti: 25

Maggioranza: 17

Favorevoli: 7

Contrari: 18

Astenuti: 8 (Albaney, Benzo, Chanu, Dujany, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini)

Il Consiglio non approva.

Il Consiglio si è quindi espresso in senso contrario all'articolo 1.

Bisogna ripetere la stessa votazione per l'articolo 2, per quanto sia un articolo puramente di forma. Chi è favorevole a tale articolo così com'è stato letto da me, alzi la mano. Chi è contrario? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 33

Votanti: 25

Maggioranza: 17

Favorevoli: 7

Contrari: 18

Astenuti: 8 (Albaney, Benzo, Chanu, Dujany, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini)

Il Consiglio non approva.

Anche questo articolo è stato respinto. Si procede ora allo scrutinio segreto.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: 33

Votanti: 25

Favorevoli: 8

Contrari: 17

Astenuti: 8 (Albaney, Benzo, Chanu, Dujany, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini)

Il Consiglio non approva.

Il Consiglio non approva la soprariportata proposta di legge n. 78.