Oggetto del Consiglio n. 492 del 26 aprile 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 492/IX - DISEGNO DI LEGGE: "INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE IMPRESE ADERENTI AL CONSORZIO GARANZIA FIDI FRA GLI INDUSTRIALI DELLA VALLE D'AOSTA".
PRESIDENTE:Ha chiesto di parlare l'Assessore alle Finanze Voyat, ne ha facoltà.
VOYAT (UV):Cette loi, qui est présentée en accord avec l'Assessorat à l'Industrie et Commerce, prévoit le financement de 3 milliards pour la catégorie des industriels.
A l'art. 1, le deuxième alinéa prévoit "l'accesso al credito per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese"; ça veut dire que pour la première fois nous avons aussi prévu, à l'art. 2, le financement pour le factoring. Au mois de décembre dernier la Cour Constitutionnelle a délibéré que la Région Vallée d'Aoste a la possibilité de légiférer en matière. C'est pour cela que, pour la première fois, dans la loi de financement de la Confidi pour la catégorie des industriels, est prévu ce financement.
Le troisième alinéa de l'art. 1 prévoit la possibilité et le devoir de la part de l'Administration régionale de faire le contrôle sur les interventions faites par la Confidi des industriels.
PRESIDENTE:Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Art. 1
1. Al fine di consolidare lo sviluppo della Valle d'Aosta consentendo la prosecuzione del programma di trasformazione socio-economica in atto, sono prorogate di un anno le agevolazioni finanziarie in favore del Consorzio Garanzia Fidi costituito tra gli industriali della Valle d'Aosta.
2. I finanziamenti regionali devono essere destinati all'abbattimento del tasso di interesse praticato dagli Istituti di Credito convenzionati al Consorzio Garanzia Fidi al fine di favorire l'accesso al credito per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese.
3. Il Consorzio Garanzia Fidi tra gli Industriali e gli Istituti di Credito dovrà trasmettere, al termine dell'esercizio 1989, una rendicontazione delle somme utilizzate. Le imprese beneficiarie dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo da parte dei competenti Assessorati regionali sulla destinazione dei finanziamenti in esame.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2:
Art. 2
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, in una o più soluzioni, un contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli industriali, di cui alla legge regionale 11.08.1976, n. 32 e successive modificazioni, di lire 2.700.000.000 oltre a lire 300.000.000 da destinare alle finalità di cui alla legge regionale 23.12.1988, n. 69 (factoring).
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3:
Art. 3
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 3.000.000.000, graverà sul capitolo 36000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1989;
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento - utilizzando gli appositi accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'anno in corso.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27:
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4:
Art. 4
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)"
£ 3.000.000.000
in aumento
Capitolo 36000 "Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli Industriali
- L.R. 11.08.1976, n. 32
- L.R. 16.06.1978, n. 24
- L.R. 19.06.1984, n. 25"
£ 3.000.000.000
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5:
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
