Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 337 del 15 febbraio 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 337/IX - PROGETTO DI LEGGE: "NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI".

PRESIDENTE:Colleghi Consiglieri, devo far presente che, in seguito ai lavori delle Commissioni ed alla stesura di un testo concordato, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi su tale testo che è allegato all'oggetto n. 16 dell'ordine del giorno dell'adunanza odierna. Se non ci sono obiezioni, quindi, per il dibattito e per la votazione, il Consiglio si basa sul testo unificato.

Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (ADP):Come è già stato detto dal Presidente del Consiglio, il disegno di legge che discutiamo oggi rappresenta l'unificazione, il coordinamento e l'integrazione di due precedenti disegni di legge predisposti dalla Giunta e dal Gruppo del Partito Comunista Italiano.

La Commissione competente ha provveduto a questo adempimento e ne è sortito un testo sul quale i Consiglieri Agnesod, Gremmo, Lavoyer, Limonet, Martin e Tonino hanno concordato due emendamenti, che tengono conto dei ruoli degli ordini professionali e che la Giunta accetta. Pertanto il testo unificato, comprensivo degli emendamenti segnalati, dà luogo ad un, disegno di legge articolato che, oltre a tener conto delle esigenze che dirò in seguito, tiene conto anche di alcune preoccupazioni che si sono manifestate nel corso del dibattito in sede di Commissione.

Il disegno di legge cerca di perseguire l'obiettivo di limitare gli incidenti di tipo domestico, che colpiscono soprattutto le donne e gli anziani, cioè coloro che vivono per più tempo in casa e che stanno più a contatto con apparecchiature elettriche od elettroniche mal realizzate o realizzate in maniera superficiale. Tiene anche conto delle disposizioni già indicate dalla CEE e nello stesso tempo, come fatto indotto, favorisce e stimola una migliore qualificazione degli operatori nel settore.

A tale scopo devo dire che gli stessi ordini professionali interessati e l'Amministrazione regionale hanno già realizzato dei corsi che tendono a migliorare la formazione e l'aggiornamento in questo delicato settore.

Questo è quanto volevo dire in forma sintetica, con l'augurio che il disegno di legge posto all'attenzione del Consiglio venga approvato.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Agnesod; ne ha facoltà.

AGNESOD (UV):Vorrei solo puntualizzare con alcune considerazioni le ragioni che hanno motivato la presentazione dell'emendamento che è stato predisposto dalla 2a Commissione dopo che era stato espresso parere favorevole al testo risultante dalla riunificazione dei due progetti di legge, quello presentato dalla Giunta e quello presentato dal Gruppo comunista.

L'emendamento è stato studiato dopo l'audizione congiunta, da parte della 2a Commissione consiliare permanente, dei rappresentanti degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, nonché dei collegi professionali dei geometri e dei periti elettrotecnici.

Voglio precisare che l'emendamento non intacca per nulla il contenuto ed il fine del disegno di legge, vale a dire la sicurezza degli impianti elettrici ed elettronici; tuttavia, anziché precisare che Per la progettazione ed il collaudo delle opere sono competenti solo ingegneri o periti elettrotecnici, come richiesto unitariamente da tutti i rappresentanti degli ordini, affida la progettazione, direzione lavori ed il collaudo delle opere a professionisti iscritti ai rispettivi albi, nei limiti delle loro competenze.

Con questo emendamento, inoltre, il disegno di legge eviterà presumibilmente di incorrere in problemi di incostituzionalità già sollevati dagli ordini professionali nelle altre due Regioni italiane che sinora si sono dotate di uno strumento legislativo, in materia di impianti elettrici, simile a quello che oggi è all'esame del nostro Consiglio.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.

TONINO (PCI):Innanzitutto voglio esprimere la soddisfazione per aver stimolato, con la nostra proposta, la Giunta regionale a presentare un progetto del quale si discute da molto tempo e di cui da tempo si sentiva l'esigenza. Se poi questo non è vero, ritiro le cose che ho detto, ma questa è comunque l'impressione che noi abbiamo ricavato.

Devo anche esprimere un giudizio positivo sul lavoro svolto nelle Commissioni competenti. I due testi, pur avendo la stessa impostazione di fondo, contenevano alcune diversità che sono state oggetto di discussione. Il testo finale è un buon testo, che consente di rispondere alle due esigenze fondamentali che, almeno per quanto ci riguarda, noi volevamo raggiungere con la nostra proposta di legge.

La prima è quella di stabilire alcune modalità di controllo per il rispetto della normativa che riguarda gli impianti elettrici, nel senso che, per una grave carenza legislativa dello Stato italiano, noi oggi ci troviamo nella situazione per cui esiste una normativa molto dettagliata, le cosiddette norme CEI, ma il cui rispetto non è controllato da nessuno. Si tratta quindi di un obbligo attualmente platonico, perché in nessuna sede è previsto un controllo sul rispetto effettivo delle norme.

Il secondo obiettivo, in un certo senso indiretto, della proposta è quello di qualificare il settore, nel senso di introdurre alcune regole di comportamento che riguardano gli impiantisti e gli stessi progettisti, che consentano una qualità degli impianti garantita e che permettano anche e soprattutto di raggiungere livelli e standard di sicurezza adeguati alla normativa vigente.

Le due proposte di legge raggiungono solo in parte questo obiettivo, nel senso che si tratta di una procedura amministrativa che obbliga alla redazione di un progetto e consente, alla fine della realizzazione dell'opera, di avere anche progettisti ed esecutori che dichiarano di avere realizzato l'opera in modo conforme al progetto.

In realtà, un problema che è nato nella discussione sul provvedimento è che gli stessi impiantisti dovrebbero avere un albo che consenta di valutare la qualificazione professionale delle imprese che operano nel settore. E' un problema che dovrà essere risolto in altra sede, valutando le competenze della Regione, perché non si ferma solo agli impiantisti elettrici, ma interessa tutti gli impiantisti. Nella discussione che abbiamo avuto in Commissione è emerso con chiarezza come oggi uno può diventare artigiano impiantista iscrivendosi all'Albo artigiani, senza dimostrare la competenza nel settore, così come avviene, ad esempio, nel settore commerciale, dove prima di poter esercitare l'attività commerciale, si è tenuti a frequentare dei corsi e comunque a sostenere degli esami di abilitazione. E' quindi un problema che io rimanderei al rapporto tra Regione e Stato, per quanto riguarda le competenze, anche per valutare se, nell'ambito delle competenze attualmente attribuite alla nostra Regione, ci sono spazi di iniziativa in tal senso.

L'ultima riflessione, che si collega direttamente alle osservazioni che facevo poc'anzi, riguarda un articolo che noi avevamo aggiunto in fondo alla proposta di legge, relativo ai corsi di preparazione e di qualificazione professionale. A seguito delle assicurazioni che sono venute dal rappresentante dell'Assessorato competente, noi abbiamo accettato di non mettere nella legge quell'articolo, però vogliamo qui ribadire che è nostra convinzione che è estremamente utile promuovere dei corsi di preparazione degli impiantisti in vista dell'entrata in vigore di questa legge, che non a caso è stata traslata all'inizio del prossimo anno. I corsi, quindi, non devono solo limitarsi a quelli che già fanno i progettisti specializzati nel settore, ma dovranno riguardare anche le imprese installatrici.

Con queste considerazioni, noi valutiamo positivamente il lavoro svolto e, naturalmente, voteremo a favore della proposta di legge.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Martin; ne ha facoltà.

MARTIN (ADP):Esprimo brevemente la soddisfazione del nostro Gruppo per la discussione e, spero, anche per l'approvazione di questo provvedimento di legge che, come è già stato detto da chi mi ha preceduto, va a colmare una lacuna che non è solo nostra, ma che esiste a livello nazionale, e che soprattutto vuole tutelare la sicurezza dell'utente di impianti elettrici ed elettronici.

Le statistiche parlano di circa 600 morti all'anno per incidenti domestici, la metà dei quali sono imputabili ad impianti non realizzati a regola d'arte, mentre altri sono imputabili al cattivo funzionamento degli apparecchi utilizzatori. Le statistiche ci dicono ancora che i più colpiti sono le donne ed i bambini, cioè le categorie che, vivendo per più tempo nell'ambiente familiare, hanno bisogno di una maggior tutela e di una maggior sicurezza. Ci pare che la legge vada in questa direzione.

Noi pensiamo che sia fondamentale. per una sua corretta applicazione, agire ancora su due direttrici: quella della formazione professionale degli operatori e quella dell'informazione verso gli enti preposti alla vigilanza di questa legge, che sono in primo luogo gli enti locali, che hanno l'obbligo della corretta applicazione di questa legge. Noi pensiamo che questo si possa fare, proprio perché la legge entrerà in vigore il 1° gennaio del 1990, per cui l'Amministrazione regionale avrà tutto il tempo per assicurare una sua corretta applicazione.

E' con queste semplici considerazioni che noi ci accingiamo a dare il nostro voto favorevole a questo provvedimento di legge.

PRESIDENTE:Passiamo ora all'esame dell'articolato ovvero al testo unificato dei progetti di legge regionale n. 25 e 26 ed all'esame degli emendamenti sostitutivi agli articoli 4 e 9, che la Presidenza propone di mettere ai voti direttamente, in sostituzione degli articoli stessi.

Do lettura dell'articolo 1

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici civili o rurali, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a garanzia della pubblica incolumità ai sensi della legge 1° marzo 1968, n.-186, recante disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2

(Definizione di edificio e di impianti elettrici ed elettronici)

1. Agli effetti della presente legge è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

2. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminanti, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegati, compresi quelli esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'Ente distributore.

3. Gli impianti elettrici ed elettronici di cui al comma precedente sono indicati negli articoli seguenti con le parole "impianto" e "opera".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3

(Esclusione)

1. La presente legge non si applica per gli impianti di telesegnalazione, di telecomunicazione, di trazione, per gli ascensori ed i montacarichi e per quanto altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante istituzione del servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4

(Progettazione e direzione dei lavori)

1. La progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per la costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti e delle opere negli edifici civili o rurali devono essere affidate, nei limiti delle rispettive competenze, ad un ingegnere o ad un perito industriale specializzato nella specifica materia ed iscritti ai rispettivi albi professionali.

2. I progetti di cui al primo comma devono essere conformi alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano e alle direttive CEE.

PRESIDENTE:Do lettura dell'emendamento sostitutivo all'articolo 4, presentato dai Consiglieri Agnesod, Gremmo, Lavoyer, Limonet, Martin e Tonino.

EMENDAMENTO

L'art. 4 è così modificato:

Articolo 4

(Progettazione e direzione di lavori)

1. La progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per la costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli edifici civili o rurali devono essere affidate, nei limiti delle proprie competenze, a professionisti iscritti ai rispettivi albi.

2. I progetti di cui al primo comma devono essere conformi alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano e alle direttive CEE.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5

(Responsabilità)

1. Il progettista ha la responsabilità della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della sua rispondenza alla normativa generale vigente.

2. Il direttore dei lavori e l'installatore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della conformità dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6

(Deposito dei progetti)

1. I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazioni edilizie o comunque ad opere soggette a concessioni edilizie, devono essere depositati in duplice copia presso l'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio dei lavori da parte del committente o del costruttore.

2. I progetti relativi a modifiche, ampliamento o adeguamento alle disposizioni della presente legge di impianti già esistenti, devono essere depositati in duplice copia presso l'Ufficio Tecnico Comunale contestualmente alla presentazione al Comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione.

3. Le varianti resesi necessarie durante l'esecuzione dell'opera, preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori, devono essere documentate, prima del completamento dell'opera stessa, con il deposito in duplice copia dei relativi elaborati presso l'Ufficio Tecnico Comunale competente.

4. Il deposito dei progetti e delle varianti di cui al primo, secondo e terzo comma è disposto a garanzia della loro esistenza per la verifica di conformità da effettuarsi al momento del collaudo di cui all'articolo 9.

5. Dell'avvenuto deposito dei progetti è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale ricevente.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7

(Conservazione dei documenti)

1. Una copia di tutti gli elaborati di cui all'art. 6, vistata dall'autorità comunale, deve essere conservata, per tutto il periodo di messa in opera, nel cantiere o comunque nel luogo di realizzazione dell'impianto e deve recare la firma del direttore dei lavori, del costruttore o dell'installatore.

2. Il costruttore o l'installatore è responsabile della regolare tenuta dei documenti.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8.

Articolo 8

(Dichiarazione di conformità)

1. Il direttore dei lavori è tenuto, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, a depositare, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'impianto, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, una relazione in duplice copia attestante la conformità al progetto dell'impianto realizzato, controfirmata dal costruttore o dall'installatore. Detta relazione deve recare in allegato la certificazione di idoneità dei materiali messi in opera e i processi verbali delle eventuali verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate durante l'esecuzione degli impianti stessi.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9.

Articolo 9

(Collaudo delle opere)

1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla presente legge che riguardino potenze installate superiori a 3 KW o edifici di volume superiore a 600 metri cubi fuori-terra devono essere sottoposti a collaudo da un ingegnere o da un perito industriale specializzato nella specifica materia ed iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 5 anni.

2. La nomina del collaudatore spetta al committente che deve comunicarla all'Ufficio Tecnico Comunale entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora il costruttore esegua l'opera in proprio, la scelta del collaudatore deve essere effettuata tra una terna di nominativi designati dall'Ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta o dal Collegio dei periti industriali della Valle d'Aosta.

4. Il collaudatore non deve aver preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione degli impianti e/o alla fornitura dei materiali.

5. Il certificato di collaudo e la relativa relazione devono essere redatti in triplice copia e contenere gli eventuali accertamenti eseguiti dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla documentazione di cui agli articoli 6 e 7 e l'accertamento del collaudatore stesso sulla idoneità dell'impianto ad essere messo in funzione.

6. Le tre copie del certificato di collaudo e della relazione devono essere trasmesse all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvede a restituirne due copie con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

PRESIDENTE:Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 presentato dai Consiglieri Agnesod, Gremmo, Lavoyer, Limonet, Martin e Tonino.

EMENDAMENTO

L'art. 9 è così modificato:

Articolo 9

(Collaudo delle opere)

1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla presente legge che riguardino potenze installate superiori a 3 KW o edifici di volume superiore a 600 metri cubi fuori-terra devono essere sottoposti a collaudo da professionisti, nei limiti delle proprie competenze, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 5 anni.

2. La nomina del collaudatore spetta al committente che deve comunicarla all'Ufficio Tecnico Comunale entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora il costruttore esegua l'opera in proprio, la scelta del collaudatore deve essere effettuata tra una terna di nominativi designati da un ordine o collegio professionale della Valle d'Aosta.

4. Il collaudatore non deve aver preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione degli impianti e/o alla fornitura dei materiali.

5. Il certificato di collaudo e la relativa relazione devono essere redatti in triplice copia e contenere gli eventuali accertamenti eseguiti dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla documentazione di cui agli articoli 6 e 7 e l'accertamento del collaudatore stesso sulla idoneità dell'impianto ad essere messo in funzione.

6. Le tre copie del certificato di collaudo e della relazione devono essere trasmesse all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvede a restituirne due copie con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10.

Articolo 10

(Sanzioni)

1. La vigilanza dell'applicazione delle norme della presente legge è esercitata dal Sindaco del Comune nel cui territorio le opere sono realizzate.

2. Il Sindaco non rilascia il certificato di abitabilità in caso di mancata presentazione della "dichiarazione di conformità" e del "verbale di collaudo", qualora necessario, di cui agli articoli 8 e 9.

3. In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla presente legge il Sindaco dispone, con ordinanza adeguatamente motivata e notificata a mezzo messo comunale, al committente e al direttore dei lavori, la sospensione dei lavori che non possono comunque essere ripresi prima dell'adeguamento alle disposizioni previste.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo

Articolo 11

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. Restano esclusi dall'applicazione della presente legge le opere e gli impianti ivi contemplati, per i quali sia stata richiesta o rilasciata concessione edilizia dai competenti organi comunali prima del 1° gennaio 1990.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Ovviamente, visto che questi emendamenti sono stati presentati in extremis, si provvederà d'ufficio ad apportare le variazioni che si rendessero necessarie nella documentazione o nella relazione.