Oggetto del Consiglio n. 271 del 11 gennaio 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 271/IX - DISEGNO DI LEGGE: "RIORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE ALL'OCCUPAZIONE".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.
LANIVI (ADP):Viene riproposto all'esame del Consiglio regionale un disegno di legge che contiene alcune modifiche ad una precedente legge che lo stesso Consiglio regionale aveva già approvato, ma che il Presidente della Commissione di Coordinamento non aveva vistato.
Preannuncio di aver consegnato alla Presidenza del Consiglio alcuni emendamenti che tengono conto di alcune ulteriori proposte di modifica al testo predisposto e licenziato dalla Giunta regionale e che concernono il ruolo del Consiglio regionale, la nomina dei rappresentanti della Regione nel Comitato di gestione dell'Agenzia e la durata in carica del Comitato stesso. Gli emendamenti sono in distribuzione. Poiché ho già fatto alcune considerazioni l'altra volta, in questa occasione mi limito a sintetizzarle con alcune aggiunte.
Questa legge rappresenta un fatto importante, perché conclude una fase di lavoro e, nello stesso tempo, ne apre una nuova, più organizzata, che tiene conto dell'esperienza maturata in questi anni in materia di interventi regionali per promuovere l'occupazione.
In effetti, la prima fase si è in larga misura esplicata nell'attuazione di due leggi: la n. 4 del 9 gennaio 1986, con le successive modificazioni, e la legge n. 50, concernente l'apprendistato artigiano.
Nel marzo del 1987, la Giunta regionale ha inteso unificare nella Agenzia del Lavoro i due Comitati di gestione istituiti dalle due precedenti leggi. Ritengo doveroso, pertanto, presentare al Consiglio regionale alcuni dati relativi all'attività svolta dall'Agenzia del Lavoro nella forma e nelle dimensioni previste dalle leggi nn. 4 e 50, anche per esprimere non solo il mio personale apprezzamento, ma quello dell'intero Governo regionale e credo anche del Consiglio regionale, per il lavoro che è stato svolto da un gruppo di persone, che ha fermamente creduto in questo tipo di impegno, al punto che oggi, a pochi anni di distanza, possiamo presentare un bilancio molto positivo di questa esperienza.
Prima di fornire numeri, cifre e dati, vorrei dire due cose importanti. Innanzitutto, con l'applicazione di queste leggi è cresciuto in Valle d'Aosta, si è specializzato e si è formato un nucleo di persone qualificate che fin da oggi può garantire certezze per il futuro. Possiamo dire, cioè, che nel campo della politica attiva del lavoro in questi ultimi anni è cresciuto un gruppo di persone, prevalentemente giovani, che operando in materia hanno acquisito esperienza e maturità sufficienti per farci guardare con certezza e con sicurezza al futuro.
In secondo luogo, possiamo aggiungere che è forse la prima volta che in Valle si sono formati dei formatori di formatori. Questa esperienza si è svolta senza clamori, ma la formazione dei formatori, cioè di coloro che formano le persone che a loro volta dovranno formare ragazzi o persone da avviare al lavoro, è un dato di fatto veramente interessante.
Altro elemento che ritengo di sottolineare, prima di citare alcuni dati, è l'interessante rete di comunicazione che, a livello interregionale ed oltre, ha spaziato dalle politiche attive del lavoro all'apprendistato artigiano, sino alla cooperazione, interessando realtà nazionali ed europee. In particolare, per quanto riguarda il nostro Paese, sono da sottolineare i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e con la Provincia autonoma di Trento, oltre che con la Regione Sardegna, che ha vissuto con noi un’esperienza parallela in materia di Agenzia del Lavoro.
Ora, molto sinteticamente. vorrei dire un resoconto, del quale farò avere copia ai Consiglieri, del funzionamento e dei risultati dell'attività dell'Agenzia del Lavoro, dall'entrata in funzione degli organi previsti dalle leggi nn. 4 e 50 ad oggi.
Intanto, sotto il Titolo I, che concerne gli interventi a favore di imprese che avessero assunto cassintegrati o disoccupati speciali o disoccupati o licenziati, dal 1986 ad oggi sono state assunte a tempo indeterminato n. 184 persone e sono stati trasformati 194 contratti di formazione e lavoro; per cui sono state 378 le persone cassintegrate, disoccupate, licenziate o che avevano fatto la loro esperienza col contratto di formazione e lavoro, che, grazie a questa legge, hanno stabilito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con delle imprese.
Il Titolo II rappresenta un po' la novità della legge, nel senso che consente l'espressione della cosiddetta imprenditorialità latente, o meglio consente a certe categorie di persone, in modo particolare a cassintegrati, disoccupati speciali, disoccupati o licenziati, di avviarsi all'attività autonoma in forma individuale, associata o cooperative, per utilizzare le loro capacità imprenditoriali. Sono stati 146 i lavoratori che si sono avviati al lavoro autonomo.
Il Titolo III della legge n. 4 concerne i lavori socialmente utili. Nel 1986 sono stati 428 i cassintegrati utilizzati per i lavori socialmente utili; 210 nel 1987 e 274 nel 1988.
Accanto all'applicazione dei Titoli I, II e III della legge n. 4, è stata svolta dell'attività formativa rivolta sia a cassintegrati sia a disoccupati speciali. Nel 1987 sono stati 5 i corsi che hanno utilizzato 72 lavoratori, mentre nel 1988 i corsi sono stati 12.
Accanto all'attività formativa sono state svolte indagini conoscitive sul mercato del lavoro, in modo particolare:
- una prima, interessante i lavoratori in cassa integrazione straordinaria ed in disoccupazione speciale;
- una seconda, a campione, sulla struttura dell'offerta di lavoro in Valle d'Aosta;
- una terza, estremamente interessante, concernente i percorsi di lavoro per i diplomati e qualificati negli anni scolastici compresi tra l'anno scolastico 1982/83 e 1985/86;
- infine, uno studio ed una ricerca sui contratti di formazione e lavoro.
Tutto questo concerne la legge n. 4.
Per quanto concerne invece la legge n. 50 sull'apprendistato artigiano, c'è da dire che, per l'attività formative di base, sono stati convocati ben 310 giovani apprendisti, che tra l'ottobre 1987 ed il marzo del 1988 e poi tra il maggio 1988 ed il settembre 1988. hanno garantito una frequenza iniziale di 227 unità e finale di 199. Si stanno realizzando ulteriori tre corsi di formazione di base, che interessano 28 apprendisti, 20 ad Aosta e 8 a Morgex. Tengo a precisare che i corsi per gli apprendisti artigiani si sono tenuti sul territorio, precisamente a Morgex, Aosta, Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin.
Tra il mese di novembre 1988 ed il giugno del 1989 si prevede di attuare la seconda fase della formazione per gli apprendisti, dopo la formazione di base e la formazione di settore. Interesserà n. 42 apprendisti del settore per parrucchieri, n. 23 saldatori e fabbri, n. 22 elettricisti, n. 20 muratori, n. 16 installatori di impianti termo-sanitari, n. 14 falegnami, n. 5 tipografi, n. 4 pasticceri, n. 3 marmisti e n. 3 panificatori.
Mi è parso opportuno, anche per smentire alcune voci che respingo e che ritengo profondamente ingiuste, presentare, sia pure in modo sintetico e leggendo delle cifre, il lavoro estremamente positivo svolto dall'Agenzia del Lavoro, in un momento molto delicato di trasformazione della struttura economica della nostra Regione e che ha posto le premesse necessarie per consentirci di giungere al disegno di legge che oggi riproponiamo all'attenzione del Consiglio e che dovrebbe meglio inquadrare, potenziare e rispondere ai contenuti della legge nazionale n. 56, la cui attuazione contribuirà a potenziare e consolidare l'autonomia della Regione in questa materia.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):Noi diamo un giudizio favorevole su questo disegno di legge, anche alla luce degli emendamenti proposti dall'Assessore all'Industria e con i quali vengono recepiti alcuni obiettivi che erano stati fissati nel corso delle riunioni delle Commissioni, come ad esempio l'attribuzione al Consiglio regionale della possibilità di approvare il piano triennale di lavoro, come pure la nomina dei rappresentanti della Regione nel Comitato di gestione.
Il giudizio positivo sul disegno di legge deriva dal contributo che anche il nostro Gruppo ha dato in diverse occasioni a questa normativa. Ricordo che già nella passata legislatura era stato presentato un progetto di legge per i problemi dell'occupazione ed un secondo per estendere ai disoccupati speciali la possibilità di effettuare lavori socialmente utili. Questo secondo punto viene recepito anche nel presente disegno di legge.
Concordiamo sul giudizio positivo da attribuire all'operato dell'Agenzia del Lavoro e sull'opportunità che questa Agenzia venga mantenuta nell'ambito delle competenze regionali. C'è stato un tentativo da parte del Ministero del Lavoro di riportare l'Agenzia sotto il proprio centralismo, ma credo che abbia fatto bene la Regione a ripresentare il disegno di legge che non è stato vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento, cercando di mantenerle delle attribuzioni di carattere regionale.
Penso che l'attività dell'Agenzia del Lavoro potrà essere più proficua se, accanto agli interventi qui previsti, che sostanzialmente riguardano il campo della formazione professionale e dell'occupazione per casi di difficoltà, si darà corso anche ad un ulteriore elemento, già previsto nel protocollo d'intesa tra la Regione e le organizzazioni sindacali, cioè all'Osservatorio del mercato del lavoro. Se non si rende più efficace la capacità della Regione di conoscere che cosa effettivamente sta capitando nell'ambito delle diverse attività economiche, il compito stesso dell'Agenzia del Lavoro potrà incontrare delle difficoltà.
E' vero che sono previste possibilità di studio, attraverso gruppi specializzati o attraverso consulenze, ma noi riteniamo che l'Osservatorio del mercato del lavoro, accanto all'Agenzia del Lavoro, debba essere uno strumento di intervento opportuno e necessario.
Nel ribadire, quindi, il voto favorevole del gruppo comunista a questo disegno di legge, ci permettiamo di sottolineare l'esigenza che si vada avanti anche sull'altro versante.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):In sede di Commissione noi avevamo espresso un giudizio sostanzialmente favorevole sull'impostazione del disegno di legge, però avevamo criticato la scelta di accentrare, in pratica, tutti i poteri decisionali nelle mani della Giunta, espropriando totalmente il Consiglio da una serie di funzioni molto importanti.
Gli emendamenti presentati adesso dall'Assessore recepiscono almeno in parte le richieste fatte proprie dall'intera Commissione e quindi prevedono l'approvazione del piano di politica regionale per l'impiego da parte del Consiglio, invece che da parte della Giunta.
Un aspetto di questi emendamenti, che però mi sembra poco coerente, riguarda la circostanza che, mentre il piano triennale viene approvato dal Consiglio, qui si prevede che il suo aggiornamento annuale venga approvato solo dalla Giunta. Ciò mi sembra contraddittorio, anche perché poi si dice che "La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione", per cui mi sembrerebbe logico...
(...Interruzione del Presidente Rollandin...)
... Sì, però, siccome la competenza dell'approvazione del piano è stata trasferita al Consiglio, mi sembrerebbe logico che anche l'aggiornamento annuale venisse approvato dal Consiglio.
L'altra questione, sulla quale vorrei dei chiarimenti, concerne i compensi previsti per i componenti il Comitato di gestione, nel senso che si tratta di un fatto nuovo inserito con un emendamento, dove si precisa che: "Ai componenti il Comitato di gestione è corrisposto per ogni seduta valida un gettone di presenza pari alla diaria giornaliera dei Consiglieri regionali ". A cosa corrisponde adesso, in pratica, la diaria giornaliera?
Ecco, vorrei sapere a cosa corrisponde questa diaria e poi chiederei che fosse precisato, anche attraverso un emendamento (forse è già precisato, ma credo che sarebbe meglio scriverlo anche nel testo della legge), che i componenti il Comitato di gestione non siano amministratori o dipendenti della Regione Valle d'Aosta. Evidentemente, a Consiglieri o a dipendenti della Regione non spetta questo gettone di presenza...
(...Interruzione del Presidente Rollandin...)
... Sì, ma forse sarebbe meglio precisarlo nella legge.
Io presento, quindi, questi due emendamenti, che vanno a rafforzare gli emendamenti che già sono stati accolti dalla Giunta e che, sostanzialmente, permettono di riequilibrare i rapporti fra Consiglio e Giunta nella gestione di queste scelte sulla politica del lavoro, che, nella prima stesura presentata in Commissione dalla Giunta, erano totalmente sbilanciate e che, praticamente, espropriavano il Consiglio regionale della possibilità di operare delle scelte e delle valutazioni su tutta una serie di politiche del lavoro, che attualmente sono di competenza del Consiglio regionale, perché vengono approvate con legge regionale.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.
LANIVI (ADP):Per tener maggiormente conto dei rilievi avanzati in sede di Commissione, farei ancora un ulteriore emendamento all'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, proponendo che tutta la lettera c), del punto 2 dell'articolo 3, che recita testualmente:
"c) il Consiglio regionale delibera l'approvazione del piano triennale di politica del lavoro e della spesa complessiva per il triennio;",
sia sostituita dalla seguente nuova formulazione:
"c) il Consiglio regionale approva con legge il piano triennale di politica del lavoro e la relativa spesa complessiva per il triennio;"
PRESIDENTE:Si passa ora all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
TITOLO I
Finalità, oggetto e programmazione degli interventi.
Art. 1 (Finalità )
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'esercizio delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro posta dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all’elevazione professionale dei cittadini, ai sensi degli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione.
2. La politica del lavoro si colloca nell'ambito della politica regionale di sviluppo economico-sociale e di riequilibro del territorio.
3. Gli obiettivi di tale politica sono perseguiti, oltre che attraverso le attività di osservazione del mercato del lavoro, di orientamento professionale e di formazione professionale disciplinate dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 e successive modificazioni, anche attraverso interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai disoccupati di lungo periodo, ai disabili ed alle persone soggette ad emarginazione sociale.
4. Nell'attuazione delle finalità sopra indicate la Regione ricerca e valorizza la partecipazione delle forze sociali.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
(Oggetto degli interventi
1. Al fine di promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, ed in particolare dei soggetti più deboli, la Regione può svolgere ogni attività utile al fine di:
a) Incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ivi comprese attività di informazione ed orientamento professionale, fatte salve le competenze statali in materia di collocamento;
b) promuovere iniziative volte ad incrementare l’occupazione, anche mediante la concessione di contributi e l’erogazione di servizi alle imprese ed ai lavoratori per la promozione di nuova imprenditorialità;
c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro, ivi compresa la promozione di attività per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità;
d) realizzare attività di formazione professionale o di alternanza tra studio e lavoro volte ad agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro od il reinserimento di disoccupati e di lavoratori ammessi all'intervento della cassa integrazione guadagni;
e) assumere ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato del lavoro ed a favorire l'occupazione e l'accesso al lavoro;
f) avviare all’occupazione i soggetti portatori di handicap secondo le norme della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 recante interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap.
2. Al fine di concorrere alla pura attuazione dei principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, la Regione promuove la progettazione di azioni positive volte ad eliminare la disparità di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3 nel nuovo testo emendato, comprensivo del subemendamento presentato in sede di discussione dall'Assessore Lanivi.
Art. 3
(Programmazione degli interventi)
1. In coerenza con le indicazioni del piano di sviluppo regionale di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione adotta un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, in cui sono specificati i soggetti destinatari degli interventi, le tipologie di intervento, i criteri di ripartizione e l’entità dei contributi eventualmente previsti, nonché le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative e per l'erogazione dei contributi e dei servizi. Il piano è aggiornato annualmente preferibilmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione.
2. Il piano triennale è approvato secondo le seguenti procedure:
a) la Giunta regionale delibera gli indirizzi del piano triennale di politica del lavoro e affida l'elaborazione dello stesso all'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della presente legge;
b) l'Agenzia del lavoro redige il piano e la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per l'impiego, approva la proposta di piano da sottoporre all’esame del Consiglio regionale;
c) il Consiglio regionale approva con legge il piano triennale di politica del lavoro e la relative spesa complessiva per il triennio;
d) la Giunta regionale determina la quota annuale di spesa impegnandola sugli esercizi di competenza e affida l'esecuzione del piano all'Agenzia del lavoro;
e) la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 è autorizzata a disporre contestualmente alla deliberazione di cui alla lettera d) del presente articolo, su proposta dell'Assessore alle Finanze, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al "Fondo per il finanziamento triennale di politica del lavoro" in favore di pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al piano d'intervento approvato dal Consiglio regionale.
3. Gli aggiornamenti annuali del piano previsti dal primo comma del presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, sullo stato di attuazione del piano triennale di politica del lavoro.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Sull'emendamento sostitutivo all'articolo 3 presentato dall'Assessore, c’è una mia proposta di emendamento che riguarda il punto 3 dell'articolo 3...
ROLLANDIN (fuori microfono): Qui c'è scritto: articolo 13.
RICCARAND (NS):No, più in basso c'è un altro emendamento al punto 3 dell'articolo 3. Il significato di questo emendamento è il seguente: poiché al comma 3 dell'articolo 3, nella sua nuova stesura, si dice:
"3. Gli aggiornamenti annuali del piano previsti dal primo comma del presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale", a maggior ragione, se poi approviamo il piano con una legge regionale...
(...Interruzione del Presidente Rollandin...)
... Ma non è una legge-quadro, perché è una legge che approva il piano triennale. E' chiaro che questo piano triennale ha poi degli aggiornamenti annuali, come è previsto dal primo comma, però questi aggiornamenti annuali possono anche comportare delle modificazioni di spesa, quindi comportano delle ulteriori modificazioni di una legge e poi possono anche prevedere delle modifiche di una particolare normativa...
( . . . Interruzione del Presidente Rollandin...)
Sì, però io credo che si tratti...
(...Interruzione del Presidente Rollandin...)
Però, per chiarezza e semplicità, visto che avete scritto sia in fondo al primo comma: "Il piano è aggiornato annualmente preferibilmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione", e poi al punto 4 dite: "4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, sullo stato di attuazione del piano triennale di politica del lavoro". Io credo che questa discussione vada comunque fatta in Consiglio, per cui è meglio prevedere che l'aggiornamento venga fatto da parte del Consiglio, che quindi può anche modificare alcuni contenuti della legge attraverso un suo provvedimento. Mi sembra che questa procedura sia logica e coerente con la nuova impostazione, rispetto al primitivo testo.
PRESIDENTE:Consigliere Riccarand, mantiene l'emendamento?
RICCARAND (NS):Sì, certo.
PRESIDENTE:Do lettura dell'emendamento all'articolo 3, presentato dal Consigliere Riccarand
EMENDAMENTO
All'art. 3 punto 3.: sostituire "dalla Giunta" con "dal Consiglio".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 6
Contrari: 19
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo ora in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dall'Assessore Lanivi e comprensivo del sub emendamento presentato in sede di discussione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.
TITOLO II
Tipologia degli interventi
Capo I
Informazione, orientamento e formazione professionale
Art. 4
(Interventi specifici di informazione ed orientamento professionale)
1. Al fine di favorire la rapida e puntuale segnalazione dei posti di lavoro vacanti la Regione può realizzare specifiche iniziative di informazione ed orientamento professionale in favore dei giovani, delle donne, dei disoccupati e dei lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, anche ricorrendo ai mezzi di comunicazione di massa.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.
Art. 5 (Formazione e lavoro)
1. La Regione attua, anche ricorrendo all'intervento del Fondo Sociale Europeo, specifiche iniziative di formazione professionale volte ad agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata e dei cassintegrati e promuove forme di integrazione e di alternanza fra studio e lavoro, in particolare qualificando le attività formative connesse al contratto di formazione e lavoro.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all 'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.
Art. 6
(Formazione professionale per l'apprendistato artigiano)
1. La formazione professionale degli apprendisti assunti da imprese iscritte all'Albo delle Imprese artigiane istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, si attua in due momenti:
a) addestramento pratico, durante il quale l'apprendista svolge anche un’attività produttiva;
b) attività didattiche complementari, durante le quali l'apprendista svolge attività culturale tecnico-scientifica;
2. Le attività didattiche complementari sono organizzate in corsi sulla base di progetti formativi, predisposti per categorie professionali.
3. I corsi sono gratuiti e obbligatori, possono essere istituiti in presenza di almeno cinque apprendisti e sono svolti presso i centri di formazione di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, recante disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta, o presso apposite strutture attivate dall'Amministrazione regionale.
4. Le imprese artigiane o loro consorzi, purché dispongano di capacità organizzativa, di strutture e attrezzature idonee, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale a gestire direttamente l'intero processo di formazione professionale degli apprendisti, a condizione che:
a) il numero degli apprendisti non sia inferiore a tre unità;
b) concordino con il progetto formativo con l'Amministrazione regionale;
c) accettino il controllo della Regione.
5. Le spese sostenute dalle imprese per lo svolgimento delle attività didattiche complementari sono rimborsate per intero dall'Amministrazione regionale, su presentazione di rendiconto documentato e relazione sui risultati formativi conseguiti.
6. Le spese per la predisposizione dei progetti formativi sono a carico dell'Amministrazione regionale.
7. La formazione professionale degli apprendisti può essere attuata anche nelle botteghe-scuola artigiane, con modalità e condizioni stabilite dal piano di politica del lavoro.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7.
Art. 7
(Acquisizione della qualifica professionale nell'apprendistato artigiano)
1. Gli apprendisti al termine del periodo di apprendistato sono ammessi a sostenere le prove di idoneità all’esercizio del mestiere per il quale hanno frequentato il corso delle attività didattiche complementari.
2. La Commissione giudicatrice nominata dalla Giunta regionale è composta come segue:
a) rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, che funge da Presidente;
b) insegnanti delle attività didattiche complementari;
c) esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
d) esperto designato dalle Associazioni regionali delle imprese artigiane;
e) rappresentante dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione per la Valle d'Aosta.
3. Il contenuto delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabiliti nei contratti collettivi di lavoro, in mancanza di norme contrattuali, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, sentite le Associazioni regionali delle imprese artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
4. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato è iscritta sul libretto personale di lavoro dell'apprendista.
5. Ai componenti la commissione giudicatrice, esclusi gli insegnanti e i dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore ai compensi spettanti ai commissari d'esame delle scuole secondarie statali. A coloro che risiedono in Comuni diversi da quello nel quale si svolgeranno le prove, spetta, inoltre, il trattamento di missione previsto per il personale regionale.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8.
CAPO II
Interventi per la promozione e la creazione di nuova occupazione
Art. 8
(Contributi alle imprese per l'assunzione di lavoratori appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro)
1. La Regione può sostenere l'occupazione dei soggetti che presentano maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro anche attraverso la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato giovani, donne, disoccupati di lunga durata, lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva, lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni, disabili e persone soggette ad emarginazione sociale, fatte salve le provvidenze previste dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54.
2. I contributi hanno lo scopo di alleggerire i costi di inserimento ed adattamento professionale; essi possono essere concessi anche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale.
3. La Regione può altresì concedere contributi alle imprese iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane che assumano apprendisti, nonché ai datori di lavoro che applichino i commi 11 e 12 dell'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984 n. 863.
4. L'entità, le condizioni di ammissibilità e la durata dei contributi, in relazione alle diverse categorie di soggetti considerati, sono fissate dal piano di politica del lavoro.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9.
Art. 9
(Sostegno alle nuove imprenditorialità)
1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo di nuova imprenditorialità mediante la concessione di contributi alle spese di avviamento dell'attività e l'erogazione di servizi reali a progetti volti alla creazione di piccole imprese, di tipo individuale o associato, ad opera di giovani disoccupati, di lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, di lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva e di lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di beneficiare dei contributi e dei servizi reali previsti dal comma precedente i lavoratori interessati devono presentare specifici progetti.
3. I contributi sono ammessi "una tantum" e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni, recante provvidenze a favore dell'artigianato.
4. Ai lavoratori che godevano in precedenza del trattamento di integrazione salariale o del trattamento di disoccupazione speciale può essere concesso, per il primo anno di attività, un ulteriore contributo di sostegno al reddito.
5. Il piano di politica del lavoro stabilisce l'entità, le condizioni di ammissibilità e la durata dei contributi, nonché i tempi e le modalità di erogazione degli stessi.
6. Tale piano specifica inoltre le modalità di presentazione e di approvazione dei progetti e le spese di avvio dell'attività ammesse a contributo.
PRESIDENTE:.Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10.
Art. 10
(Sostegno alla costituzione ed all'avvio di cooperative)
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di cooperative di produzione e lavoro, di servizio ed agricole, che coinvolgano in misura rilevante, in qualità di soci lavoratori, i soggetti indicati al precedente art. 8, mediante la concessione di contributi alle spese di avvio dell'attività e l’erogazione di servizi reali.
2. I contributi sono ammessi "una tantum" e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore della cooperazione dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, con l’esclusione dei benefici di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, recante interventi a favore della cooperazione.
3. Ai lavoratori che godevano in precedenza del trattamento di integrazione salariale o del trattamento di disoccupazione speciale può essere concesso, per il primo anno di attività, un ulteriore contributo di sostegno al reddito.
4. Il piano di politica del lavoro, stabilisce l’entità, le condizioni di ammissibilità e la durata dei contributi, nonché i tempi e le modalità di erogazione degli stessi. Tale piano specifica inoltre le modalità di presentazione ed approvazione dei progetti e le spese di avvio delle attività ammesse a contributo.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 11
Art. 11
(Impiego temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità)
1. La Regione può concedere contributi agli enti locali per progetti finalizzati all'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati o di lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni o di lavoratori che, senza soluzione di continuità con l'intervento straordinario di cassa integrazione guadagni, sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni in opere o servizi di pubblica utilità. Tali interventi possono essere attuati anche tramite la realizzazione di cantieri di lavoro e di cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
2. L'ammontare dei contributi è determinato dal piano di politica del lavoro, in relazione alle spese per l'organizzazione delle attività, per il vitto e per il trasporto dei lavoratori.
3. Sono altresì integralmente rimborsate, agli Enti locali le spese assunte per l'applicazione dell'art. 1 bis della legge 24 luglio 1981, n. 390 e della legge 27 febbraio 1984, n. 18.
4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni fino ad un massimo del 50% della spesa prevista dal progetto. Il saldo sarà effettuato su presentazione del rendiconto finale e della relazione conclusiva sui risultati conseguiti.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12.
TITOLO III
(Attuazione degli interventi)
Art. 12
(Agenzia del lavoro)
1. L'Agenzia del Lavoro della Valle d'Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 1987, n. 2488, è la struttura operativa per l'attuazione della politica regionale del lavoro, in attuazione delle finalità e nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. L'Agenzia del Lavoro si configura quale servizio della Regione facente capo alla Segreteria generale secondo le modalità di cui alla presente legge.
3. A tal fine l'Agenzia:
a) elabora la proposta di piano triennale di politica del lavoro e le relative proposte di aggiornamento annuale;
b) attua gli interventi previsti dal piano triennale di politica del lavoro;
c) promuove iniziative di job-creation;
d) collabora con il Servizio studi e programmi e progetti di cui alla legge regionale 1° aprile 1986, n. 12, per l’osservazione sul mercato del lavoro e per la realizzazione di specifiche iniziative di orientamento e formazione professionale;
e) fornisce alla Commissione regionale per l'impiego ed alle commissioni circoscrizionali per l'impiego l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni ad esse demandate;
f) effettua studi, ricerche e rilevazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell’occupazione e ne cura la diffusione, anche attraverso pubblicazioni periodiche;
g) organizza seminari e convegni volti alla conoscenza ed all'approfondimento delle tematiche di cui alla presente legge;
h) attua ogni altro intervento di politica del lavoro ad essa affidato dalla Giunta regionale, nell'ambito della normative regionale in materia;
i) attua in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale i programmi occupazionali di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 13.
Art. 13
(Il comitato di gestione)
1. Al fine di favorire la partecipazione delle forze sociali alla programmazione ed all'attuazione degli interventi previsti dal piano triennale di politica del lavoro è istituito il Comitato di gestione dell'Agenzia del Lavoro, così composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore suo delegato, che lo presiede;
b) da quattro rappresentanti della Regione, nominati dalla Giunta regionale;
c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale;
d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale.
2. I rappresentanti delle parti sociali sono designati dalle rispettive organizzazioni preferibilmente tra i componenti della Commissione regionale per l'impiego.
3. Partecipa alle sedute del Comitato, con voto consultivo, il Direttore dell'Agenzia del lavoro, di cui al successivo articolo 15.
PRESIDENTE:Do lettura del primo emendamento all'articolo 13, presentato dall'Assessore Lanivi.
EMENDAMENTO
La lettera b) del primo comma dell'art. 13 è cosi sostituita:
"b) da quattro rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;"
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura del secondo emendamento all'articolo 13, presentato dall'Assessore Lanivi.
EMENDAMENTO
Dopo il terzo comma dell'art. 13 sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:
4. Il Comitato di gestione è Costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
5. Ai componenti il Comitato di gestione è corrisposto per ogni seduta valida un gettone di presenza pari alla diaria giornaliera dei Consiglieri regionali."
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Io ho presentato un subemendamento al comma 5°, che non so se possiamo chiamarlo...
PRESIDENTE:Sì, però prima bisogna approvare l'emendamento dell'Assessore che aggiunge i commi 4° e 5°, che prima non esistevano.
Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do ora lettura dell'emendamento all'articolo 13, presentato dal Consigliere Riccarand.
EMENDAMENTO
Al quinto comma dell'art. 13, dopo: "Ai componenti il Comitato di gestione", aggiungere: "che non siano amministratori o dipendenti della Regione Valle d'Aosta".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 20
Favorevoli: 1
Contrari: 19
Astenuti: 5 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica e Tonino)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 13 nel nuovo testo emendato.
Art. 13
(Il comitato di gestione)
1. Al fine di favorire la partecipazione delle forze sociali alla programmazione ed all'attuazione degli interventi previsti dal piano triennale di politica del lavoro è istituito il Comitato di gestione dell'Agenzia del Lavoro, così composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore suo delegato, che lo presiede;
b) da quattro rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;
c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale;
d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale.
2. I rappresentanti delle parti sociali sono designati dalle rispettive organizzazioni preferibilmente tra i componenti della Commissione regionale per l'impiego.
3. Partecipa alle sedute del Comitato, con voto consultivo, il Direttore dell'Agenzia del Lavoro, di cui al successivo articolo 15.
4. Il Comitato di gestione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
5. Ai componenti il Comitato di gestione è corrisposto per ogni seduta valida un gettone di presenza pari alla diaria giornaliera dei Consiglieri regionali.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 14.
Art. 14
(Compiti del comitato di gestione)
1. Il comitato di gestione dell'Agenzia del Lavoro sovrintende all'attività dell'Agenzia stessa, verifica le condizioni di ammissibilità dei progetti valutandone la congruenza con gli obiettivi del piano di politica del lavoro e formula proposte alla Giunta regionale ed alla Commissione regionale per l'impiego.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 15
Art. 15
(Il Direttore dell'Agenzia del Lavoro)
1. All'Agenzia del Lavoro è preposto un Direttore, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra il personale della Regione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro oppure tra personale estraneo alla Regione in possesso di analoghi requisiti; in tal caso può essere assunto con contratto di diritto privato di durata triennale e rinnovabile ed il tratta mento economico è determinato dalla Giunta regionale tenuto conto dell'assetto retributivo della dirigenza regionale e del trattamento previsto per i Direttori delle Agenzie statali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 16.
Art. 16
(Personale dell'Agenzia del Lavoro)
1. la Giunta regionale, su proposta del Comitato di gestione stabilisce l'organico dell'Agenzia del Lavoro. La Giunta precisa inoltre le figure professionali ed il contingente di personale che può essere assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile, anche a tempo parziale stabilendone il relativo trattamento economico.
2. Il ricorso a tali figure è ammesso in caso di accertata carenza delle competenze necessarie tra il personale dipendente della Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 17
TITOLO IV
(Disposizioni finanziarie e finali)
Art. 17
(Incarichi di consulenza)
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire comitati tecnici e ad affidare incarichi di consulenza, per un numero complessivo di esperti non superiore a venti unità, per attività connesse con l'applicazione della presente legge.
2. Il trattamento economico è stabilito dalla Giunta regionale tenendo conto della qualità e quantità del lavoro richiesto, della professionalità necessarie e dell'assetto retributivo della dirigenza regionale.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 18.
Art. 18
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono così determinati:
a) per quanto concerne i finanziamenti del piano triennale di politica del lavoro in complessive lire 6.400.000.000= per il triennio 1989/91 di cui lire 400.000.000= per l'anno 1989 e annue Lire 3.000.000.000= per gli anni 1990 e 1991.
Una diverse ripartizione a carico degli esercizi successivi al 1989 anche in relazione agli aggiornamenti annuali previsti al precedente art. 3, nonché la determinazione dei finanziamenti dei successivi piani saranno effettuate ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) annue Lire 100.000.000= a decorrere dall'anno 1989 per gli interventi previsti dagli artt.: 7, 12, 13 e 17 rideterminabili annualmente in base alle effettive necessità con legge di bilancio.
2. Gli oneri di cui ai commi precedenti graveranno sui seguenti capitoli che verranno istituiti sul Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:
"Fondo per il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro.
L.r........................ n....................... "
"Spese per il funzionamento dell'Agenzia del Lavoro, del relativo comitato di gestione, di comitati tecnici e spese per commissioni d'esame.
L.r........................ artt. 7, 12, 13 e 17".
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per Lire 3.600.000.000= delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2 "altri oneri non ripartibili" del Bilancio pluriennale 1988/1990
PRESIDENTE:Do lettura dell'emendamento sostitutivo all'articolo 18, presentato dall'Assessore Lanivi.
EMENDAMENTO
L'art. 18 è così sostituito:
"Art. 18
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono così determinati:
a) per quanto concerne i finanziamenti del piano triennale di politica del lavoro in complessive Lire 6.400.000. 000= per il triennio 1989/91 di cui Lire 400.000.000= per l'anno 1989.
La ripartizione a carico degli esercizi successivi al 1989 anche in relazione agli aggiornamenti annuali previsti al precedente art. 3, nonché la determinazione dei finanziamenti dei successivi piani saranno effettuate ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) annue Lire 100.000.000= a decorrere dall'anno 1989 per gli interventi previsti dagli artt.: 7, 12, 13 e 17 rideterminabili annualmente in base alle effettive necessità con legge di bilancio.
2. Gli oneri di cui ai commi precedenti graveranno sui seguenti capitoli che vengono all'uopo istituiti nel Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:
n. 23980 "Fondo per il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro.
L.r. n. "
n. 23985 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia del Lavoro, del relativo comitato di gestione, di comitati tecnici e spese per commissioni d'esame.
L.r. n. artt. 7, 12, e 17".
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
- per l'anno 1989 mediante riduzione per Lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso concernente: "Interventi straordinari per lo sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo"
- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per Lire 6.200 milioni delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/1991.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 18 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'emendamento presentato dall'Assessore Lanivi.
EMENDAMENTO
Dopo l'art. 18 è inserito il seguente art. 18 bis:
"Art. 18 bis
(Variazione di bilancio)
Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Cap. n. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)"
L. 500.000.000
in aumento
Cap. n. 23890 (di nuova istituzione) programma regionale: 2.1.2.
codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.2.05. "Fondo per il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro"
L.r. n. "
L. 400.000.000
Cap. n. 23895 (di nuova istituzione) programma regionale: 2.1.2. codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.2.05. "Spese per il funzionamento dell'Agenzia del Lavoro, del relativo comitato di gestione, di comitati tecnici e spese per commissioni d'esame".
L.r. n "
L. 100.000.000
totale in aumento L. =500.000.000=
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 18 bis, proposto dall'Assessore Lanivi, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 19.
Art. 19
(Abrogazioni di leggi regionali)
1. Alla data del 1° settembre 1989 sono abrogate le seguenti leggi regionali, fatti salvi gli impegni di spesa assunti in attuazione delle medesime:
a) legge regionale 9 gennaio 1986 n. 4 recante interventi a sostegno dell’occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e successive modificazioni e integrazioni;
b) Legge regionale 18 agosto 1986 n. 50 recante azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato e modificazioni e successive integrazioni.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 19 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 20.
Art. 20
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 20 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora ad esprimersi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
