Oggetto del Consiglio n. 3787 del 9 maggio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3787/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Lanièce; ne ha facoltà.
LANIECE (D.C.): Presento solo un piccolo emendamento per chiedere che, nella seconda linea dell'articolo 12, siano soppresse le parole "quando accompagnano visitatori".
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
(finalità)
1. L'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.
2. La qualifica di "guida turistica" è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.
3. La qualifica di "accompagnatore turistico" è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche; la qualifica di "accompagnatore turistico" sostituisce a ogni effetto quello di "corriere", di cui all'art. 123 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e all'art. 19, primo comma, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. L'esercizio delle professioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma, non è consentito negli ambienti naturali montani per quanto concerne le attività specificamente demandate alle guide ed aspiranti guide alpine ed ai maestri di sci dalle leggi regionali.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
(Rilascio della licenza di abilitazione per l'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico)
1. L'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza dell'interessato.
2. Nella licenza di cui al precedente comma, devono essere specificati i seguenti dati:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato;
b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;
c) lingue straniere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.
3. La licenza ha validità di un anno e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno mediante il pagamento, nei termini prescritti, della relativa tassa.
4. Per le guide turistiche il rinnovo è peraltro subordinato alla soddisfazione dell'obbligo di aggiornamento, ai sensi del successivo art. 13.
5. Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da qui provenienti in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.
6. È altresì esentato dall'obbligo di munirsi della licenza chi svolge non professionalmente l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con riconosciuto carattere turistico promozionale diretto solo a favorire i propri associati.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
(esami per il rilascio della licenza di guida turistica e accompagnatore turistico)
1. Fermo restando quanto disposto dagli articolo 11 e 123, secondo comma, del R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza per l'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita Commissione giudicatrice prevista al successivo art. 4.
2. Le prove di esame di cui al comma precedente sono espletate, di norma, in una unica sessione annuale indetta con decreto dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il decreto di cui al precedente comma fissa inoltre i termini e le modalità di effettuazione delle prove di esame ed indica la lingua o le lingue straniere oggetto delle prove stesse.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
(composizione e funzionamento della Commissione d'esame)
1. La Commissione giudicatrice degli esami di cui all'art. 3, primo comma, è composta come segue:
a) l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Sovrintendente regionale ai beni culturali e ambientali o un suo delegato;
c) il direttore dell'ufficio regionale per il turismo, o un suo delegato;
d) un docente di geografia turistica, designato dal Presidente della Giunta regionale;
e) un rappresentante nominato d'intesa tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un docente di ciascuna lingua straniera oggetto d'esame.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Ufficio regionale per il turismo.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5
(requisiti di ammissione all'esame)
1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o d'altro Stato membro della Comunità Europea per gli esami di accompagnatore turistico; agli esami di guida turistica sono ammessi i cittadini di Stati aderenti alla Comunità Europea, purché tale facoltà sia riconosciuta da convenzioni o trattati internazionali con caratteristiche di reciprocità;
b) maggiore età;
c) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di equivalente diploma conseguito all'estero, oppure del diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira ad esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato; l'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado italiano dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata da un'autorità scolastica o governativa o diplomatica italiana apposta in calce o acclusa alla traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata del titolo di studio prodotto;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6
(presentazione delle domande)
1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.
2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, nonché le lingue in cui desidera essere esaminato.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7
(materie d'esame)
1. Le materie d'esame vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:
A) GUIDA TURISTICA
Prova scritta:
caratteri storico-artistici, geografici, paesaggistici ed economici della Valle d'Aosta.
Prova orale:
a) materie della prova scritta;
b) buona conoscenza della lingua francese e della lingua italiana;
c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica;
d) colloquio facoltativo in una o più lingue straniere, a scelta del candidato, purché previste nell'ambito del decreto di cui all'art. 3, terzo comma.
B) ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Prova scritta:
a) geografia turistica italiana, europea ed extra-europea;
b) legislazione in materia di organizzazione turistica;
c) tecnica turistica.
Prova orale:
a) materie della prova scritta;
b) nozioni di tecnica dei trasporti, valutaria doganale e turistica;
c) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato, purché prevista nell'ambito del decreto di cui all'art. 3, terzo comma.
2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con la manifestazione di un giudizio di "idoneità" o "non idoneità".
3. I candidati che non abbiano conseguito il giudizio di idoneità nella prova scritta non sono ammessi a sostenere la prova orale.
4. Sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione i candidati che abbiano conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.
5. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione, rispettivamente di guida turistica e accompagnatone turistico.
6. Il Presidente della Giunta regionale rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valida ai fini della concessione della licenza d'esercizio della professione da parte del Comune, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecniche e delle lingue straniere conosciute.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8
(elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori turistici)
1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici sono iscritti in distinti elenchi istituiti presso l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.
2. I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato tutti i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle licenze, entro trenta giorni dalla loro adozione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9
(documento di riconoscimento)
1. Il Sindaco, all'atto del rilascio della licenza, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del Comune stesso.
2. In sede di vidimazione si accerta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 5; la sussistenza del requisito di cui alla lettera e) del medesimo comma, deve essere comprovata, ai fini della vidimazione del documento di riconoscimento, da apposito certificato medico di data non anteriore a cinque anni.
3. Per ottenere la vidimazione annuale del documento di riconoscimento le guide turistiche devono aver frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori a norma dell'articolo 13.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10
(tariffe professionali)
1. Le tariffe da applicare per le prestazioni delle guide turistiche sono fissate annualmente con decreto dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11.
Articolo 11
(divieti)
1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici nell'esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione e, in particolare, attività di carattere commerciale.
2. Il divieto comprende inoltre l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.
3. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva licenza.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12.
Articolo 12
(agevolazioni per le guide turistiche)
1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide turistiche, munite di licenza, quando accompagnano visitatori, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 12, R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili di proprietà dello Stato, di enti pubblico o di privati, esistenti sul territorio per il quale hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.
PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 12, presentato dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Lanièce.
EMENDAMENTO
Alla seconda e terza riga dell'articolo 12, del disegno di legge concernente "Disciplina dell'attività di guida turistica e accompagnatore turistico", sono soppresse le parole "quando accompagnano visitatori".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12 emendato.
Articolo 12
(agevolazioni per le guide turistiche)
1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide turistiche, munite di licenza, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 12, R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili di proprietà dello Stato, di enti pubblico o di privati, esistenti sul territorio per il quale hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13.
Articolo 13
(obbligo di aggiornamento per le guide turistiche)
1. La frequenza, con profitto, almeno ogni triennio, a un corso di aggiornamento e perfezionamento, all'uopo organizzato dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, è obbligatoria per tutte le guide turistiche.
2. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore riconosciuta dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, la guida turistica deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo; in tale ipotesi la validità della licenza è prorogata sino alla data di conclusione del corso stesso.
3. Le modalità di accertamento del profitto per coloro che frequentano i corsi di aggiornamento e perfezionamento sono stabilite dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14.
Articolo 14
(sanzioni)
1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, attività di guida turistica e di accompagnatore turistico, senza essere in possesso della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.
2. La guida turistica che applichi tariffe diverse da quelle fissate in conformità al precedente articolo 10 o che incorra nelle violazioni previste al precedente articolo 11, primo e secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.
3. Le agenzie di viaggio che si avvalgono della collaborazione di guide turistiche e accompagnatori turistici sprovvisti della licenza di cui al precedente articolo 2 o che applichino tariffe difformi da quanto disposto in applicazione del precedente 10, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria in caso di recidiva.
4. Nel caso di reiterate violazioni alle norme della presente legge, può essere disposta la sospensione della licenza da un mese ad un anno, ovvero, per casi di particolare gravità, la revoca della licenza.
5. La revoca della licenza è altresì disposta qualora il titolare della stessa abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza venne rilasciata.
6. Ogni altra violazione alle norme della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15.
Articolo 15
(vigilanza e controllo)
1. Fermo restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, sono esercitati dai Comuni.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 16.
Articolo 16
(norme transitorie)
1. Le guide turistiche e i corrieri, in possesso delle licenze di cui all'art. 123 del R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, ed all'art. 11 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli elenchi regionali di cui al precedente art. 8.
2. A tal fine i Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, l'elenco nominativo dei titolari delle licenze di cui al comma precedente, con l'indicazione della specifica professione indicata.
3. I titolari della licenza per l'esercizio della professione di corriere sono di diritto qualificati come accompagnatori turistici.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale indice una sessione straordinaria per esami di accompagnatore turistico. A tale sessione saranno ammessi i candidati che dimostrino con idonea documentazione di aver prestato, nel triennio 1985/1987, almeno centocinquanta giorni effettivi di accompagnamento a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggio.
5. Ai fini dell'ammissione alla sessione straordinaria di esame gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 24
Contrari:2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: L'oggetto n. 71 è stato rinviato e pertanto si passa alla trattazione dell'oggetto iscritto al punto n. 72 dell'ordine del giorno.
