Oggetto del Consiglio n. 3786 del 9 maggio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3786/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1987, N. 87, CONCERNENTE L'INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DELLE SOCIETÀ MINORI CHE GESTISCONO IMPIANTI DI RISALITA".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): Vorrei sapere quali sono le società che nel corso di quest'anno hanno aperto gli impianti per meno di 60 giorni.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Lanièce; ne ha facoltà.
LANIECE (D.C.): Una società di St-Denis ed una di Emarèse.
PRESIDENTE:Passiamo ora all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, concernente "Intervento regionale a favore delle società minori che gestiscono impianti di risalita", è aggiunto il seguente comma:
"3. Nel caso di funzionamento degli impianti inferiore a sessanta giorni si procede ad una proporzionale riduzione del contributo calcolato sulla base dei parametri di cui ai commi precedenti.".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 trovano applicazione a decorrere dalla stagione invernale 1987/1988.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora ad esprimersi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva
