Oggetto del Consiglio n. 3725 del 6 maggio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3725/VIII - PROVVEDIMENTO DI INQUADRAMENTO DI PERSONALE DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA AI SENSI DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 207. (Interrogazione).
PRESIDENTE: Do lettura dell'interrogazione in oggetto, presentata dal Consigliere Mafrica:
INTERROGAZIONE
VISTA la deliberazione n. 9524 del 6 novembre 1987 con la quale si riconosce ad uno psicologo la qualifica di "psicologo psichiatra" di cui al 3° comma dell'art. 14 della legge 207/85;
CONSTATATO che il 3° comma dell'art. 14 della legge 207/85 non parla di "psicologo psichiatra" ma di "psicologo psichiatrico" e che il beneficio in questione viene riconosciuto al personale in possesso del riconoscimento della qualità di dipendente da Ospedale Psichiatrico o Centro di Igiene Mentale o Istituto medico-psico-pedagogico in data ovviamente anteriore all'entrata in vigore della legge stessa;
il sottoscritto Consigliere regionale
INTERROGA
l'Assessore competente per sapere:
1) se la dizione di "psicologo psichiatra" non sia da ritenersi erronea e di conseguenza da rivedere;
2) perché nel caso in questione è stata riconosciuta come valida una dichiarazione del 12 dicembre 1986, in data cioè successiva a quella di pubblicazione della legge 207/85;
3) se esistano altri casi di psicologi che possono aspirare al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 207/85.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Voyat; ne ha facoltà.
VOYAT (U.V.): Devo precisare, innanzitutto, che la dizione "psicologo psichiatra" è sbagliata e che quella esatta è "psicologo psichiatrico" e così sarà modificata, anche se ciò non ha aggiunto ulteriori competenze a questa figura professionale e non ne ha modificato il ruolo.
In merito al secondo punto dell'interrogazione, occorre dire che la dichiarazione fatta il 12 dicembre 1986, in data cioè successiva a quella di pubblicazione della legge 207/85, accerta solo l'attività svolta, da questa persona, prima del 1979, ma non è un titolo di riconoscimento a tutti gli effetti, perché come titolo di accertamento valgono le cartelle cliniche, le schede cliniche, le ricette e tutti gli atti depositati nella cartella personale che è allegata a questa deliberazione. Non è quindi la dichiarazione a dare il titolo, essa è solo una certificazione attestante che quella persona, in quel momento, svolgeva quel lavoro.
Preciso inoltre che nella 207 non si prevede che le dichiarazioni debbano essere fatte prima del 1979, ma si dice che devono essere fatte al momento dell'assunzione dell'atto, perché, come si nota anche dagli estratti dei lavori parlamentari, prima c'era la dizione "già equiparati", che poi è stata sostituita da quella di "equiparati".
Al momento, solo il Dott. Mattioli è in attesa di veder equiparato il proprio titolo a quello di "psicologo psichiatrico", cosa che avverrà quanto prima.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (P.C.I.): Sono solo parzialmente soddisfatto, nel senso che l'Assessore ha ammesso esservi stato un errore nella deliberazione ed ha anticipato la correzione della formulazione della stessa deliberazione.
Rispetto alle altre due risposte, io rileggo all'Assessore l'articolo 14, che, al primo comma, dice: "Agli altri provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge e che siano in contrasto con la stessa, si applica il disposto dell'art. 9, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761". Da ciò si potrebbe dedurre che la validità dei requisiti sia quella del 1979.
Ho qui con me una nota di "Legislazione - Giurisprudenza", a cura del settore editoriale dell'ANAO, sull'equiparazione degli psicologi psichiatrici agli psichiatri, in cui si dice che le condizioni devono essere, in pratica, quelle di avere questo riconoscimento già in data anteriore.
L'Assessore sostiene che sono sufficienti le cartelle cliniche: io pongo solo il problema che le cose siano fatte nel modo dovuto, tenendo conto di tutti i casi esistenti, onde evitare in futuro il ripetersi di problemi che già si sono verificati in altre occasioni.
