Oggetto del Consiglio n. 3690 del 20 aprile 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3690/VIII - REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.
PRESIDENTE: Signori Consiglieri, la relazione che è agli atti ritengo sia abbondantemente esplicativa del lavoro che è stato fatto dalla Commissione e dal Gruppo di lavoro per il Regolamento; dopo tre anni di varie sedute è stato prodotto questo nuovo Regolamento che ha trovato l'adesione di tutti i Gruppi consiliari.
Vi sono alcune novità di rilievo, quale quella dell'eliminazione del voto segreto per l'approvazione delle leggi e dei regolamenti; in questo momento in cui si discute molto sul voto segreto credo che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta debba dare un suo contributo non indifferente al miglioramento di quelli che sono i rapporti istituzionali.
Non mi dilungo nella relazione in quanto i signori Consiglieri ne sono a conoscenza; comunico soltanto che, come era stato stabilito nell'ultima riunione che si è fatta ieri, viene sostituito il 7° comma dell'art. 18 con il seguente: "7. Le deliberazioni della Conferenza dei Capigruppo sono assunte a maggioranza assoluta, in rapporto al numero dei componenti il Consiglio"; viene sostituito altresì il 3° comma dell'art. 77 dal seguente: "3. La votazione finale di un progetto di legge o di regolamento ha luogo immediatamente dopo la discussione e l'approvazione degli articoli e le eventuali dichiarazioni di voto".
L'art. 116, sul quale si era verificata più discussione, è rimasto nel testo che era stato definito dalla Commissione del Regolamento, di cui do lettura:
"Art. 116 (Informazione dei Consiglieri)
1. Fatto salvo il segreto d'ufficio e senza interferire con la regolarità dei servizi, i Consiglieri che intendono ottenere notizie ed informazioni utili all'esercizio del loro mandato possono rivolgersi direttamente ai Dirigenti dei servizi dell'Amministrazione regionale. Le notizie e le informazioni sono date verbalmente.
2. Se i Consiglieri intendono ottenere risposte scritte devono farne domanda scritta all'Ufficio di Presidenza che decide in merito.
3. Con uguale modalità i Consiglieri possono chiedere copia di atti e documenti".
È aperta la discussione sul Regolamento. Se nessun Consigliere chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Si passa all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1:
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
(Durata in carica del Consiglio)
1. Il Consiglio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta dura in carica cinque anni.
2. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
(Esercizio delle funzioni)
1. L'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale è condizionato alla prestazione del giuramento.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
(Prima adunanza del Consiglio)
1. Nella prima adunanza di ogni legislatura la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Consigliere più giovane di età funge, in via provvisoria, da Segretario dell'assemblea stessa.
3. Il Presidente provvisorio dell'assemblea designa fra i Consiglieri tre scrutatori.
4. Nella prima adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:
a) alla convalida delle elezioni dei Consiglieri;
b) alla elezione del Presidente del Consiglio;
c) alla elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
d) alla elezione del Presidente della Giunta e alla nomina degli Assessori, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
f ) alla nomina delle commissioni consiliari permanenti.
5. La data della prima adunanza del Consiglio regionale à determinata con lo stesso decreto di convocazione dei comizi elettorali, emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi di legge.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
TITOLO II
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO
Art. 4
(Convalida delle elezioni)
1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti.
2. Il Consiglio regionale, nell'adunanza immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
3. Quando sussista qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, l'eletto nel Consiglio regionale deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelta la carica di Consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni incompatibili. In caso di rinuncia, il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un Consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
Art. 5
(Dichiarazione di decadenza per sopravvenuti motivi di ineleggibilità e di incompatibilità)
1. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla dichiarazione di decadenza di un Consigliere regionale per sopravvenuti motivi di ineleggibilità previsti dalla legge, il Presidente del Consiglio ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. Il Presidente sottopone gli atti all'esame del Consiglio regionale, ai fini delle decisioni da adottare ai sensi di legge, nella prima adunanza che sarà convocata successivamente al predetto termine.
3. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla dichiarazione di incompatibilità di un Consigliere regionale per sopravvenute cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente del Consiglio ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
Art. 6
(Giuramento dei Consiglieri)
1. Dopo la convalida delle elezioni, il Presidente provvisorio dell'assemblea, stando in piedi, presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Costituzione della Repubblica ed allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta".
2. Il Presidente provvisorio dell'assemblea invita, quindi, i Consiglieri a prestare il medesimo giuramento. A tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello nominale dei Consiglieri, i quali, ad uno ad uno, stando in piedi, rispondono: "Giuro".
3. I Consiglieri che non sono presenti e i Consiglieri eletti per sostituzione prestano giuramento, allo stesso modo, nella prima adunanza del Consiglio alla quale partecipano.
4. Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale dell'adunanza.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
Art. 7
(Elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio)
1. Costituita la Presidenza provvisoria e prestato giuramento, il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il proprio Presidente.
2. Per la validità della elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio. Qualora nella prima adunanza non siano presenti i due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei Consiglieri componenti il Consiglio.
3. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
4. Se dopo tre votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una quarta votazione nella quale è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. Eletto il Presidente, si procede alla nomina di due Vicepresidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sono eletti i più anziani di età.
6. Dopo l'elezione dei Vicepresidenti, con le stesse modalità stabilite per la loro elezione, si procede alla nomina di due Segretari del Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:
TITOLO III
ELEZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 8
(Elezione del Presidente della Giunta e nomina degli Assessori)
1. Subito dopo le elezioni del Presidente del Consiglio regionale e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza, si procede alla elezione del Presidente della Giunta regionale ed alla nomina degli Assessori, con le modalità di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
2. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.
3. Gli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta. Ciascuna proposta, che non ottenga la maggioranza prescritta, può essere sottoposta a nuova votazione oppure sostituita da altra designazione ad opera del Presidente della Giunta.
4. Le votazioni per la nomina degli Assessori si effettuano mediante schede segrete, sulle proposte del Presidente della Giunta; i voti sono espressi con un "sì" o con un "no", considerandosi nulle le schede recanti nominativi di persone.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 8:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
TITOLO IV
ORGANI DEL CONSIGLIO E LORO ATTRIBUZIONI
CAPO I
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Art. 9
(Presidente del Consiglio)
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.
2. Il Presidente convoca il Consiglio, apre, sospende, chiude le sedute e ne mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare ai singoli Consiglieri, dirige e tempera le discussioni, impone l'osservanza del Regolamento, presenta le questioni, annunzia il risultato delle votazioni, predispone e provvede per il buon andamento dei lavori del Consiglio. Per gli atti di competenza, egli cura i rapporti con la Commissione di Coordinamento, con il suo Presidente e con gli altri Consigli regionali. Sovraintende all'attività degli organi consiliari, secondo le prescrizioni del Regolamento.
3. Il Presidente affida, su proposta del Consiglio o di sua iniziativa, specifici incarichi ai Consiglieri, dispone per il pagamento delle spese e stipula i contratti deliberati dall'Ufficio di Presidenza.
4. Ogniqualvolta lo ritenga utile, il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Capigruppo e i Presidenti delle Commissioni consiliari per esaminare l'ordine dei lavori del Consiglio e per ogni eveniente questione e comunica al Consiglio gli eventuali accordi intervenuti.
5. Il Presidente riceve le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e quelle rassegnate al medesimo dai membri della Giunta stessa e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.
6. Il Presidente provvede altresì:
a) alla nomina di tre scrutatori, di cui uno appartenente ai Gruppi di minoranza, se presenti in aula:
b) alle nomine di sua competenza ai sensi di legge e di regolamento, o per le quali abbia delega dal Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 9:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:
Art. 10
(Vicepresidenti del Consiglio)
1. I Vicepresidenti assistono il Presidente e collaborano con lui, lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Possono sostituirlo nella direzione dei dibattiti e in ogni altro caso in cui ne siano delegati dal Presidente.
2. Verificandosi il contemporaneo impedimento del Presidente e dei due Vicepresidenti, le funzioni di Presidente sono assunte da altro componente dell'Ufficio di Presidenza.
3. Nel caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, la Presidenza è assunta dal Vicepresidente più anziano per data di elezione o, a parità di data, per numero di voti ottenuti o, ancora, a parità di voti, per età. Questi provvede a convocare il Consiglio, entro otto giorni dall'inizio della vacanza, per l'elezione del Presidente.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 10:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:
CAPO II
DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
Art. 11
(Segretari del Consiglio)
1. I Consiglieri Segretari, alternandosi fra loro, assistono il Presidente nei lavori del Consiglio, danno lettura dei verbali consiliari e degli atti dei quali deve darsi comunicazione al Consiglio, provvedono al controllo delle votazioni e sovrintendono alla redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari.
2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Consiglieri presenti in aula ad esercitare le funzioni di Segretario.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 11:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:
CAPO III
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 12
(Composizione e sostituzione dei componenti)
1. Il Presidente, i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari formano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. I Consiglieri chiamati a far parte della Giunta regionale cessano dalle cariche ricoperte presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3. In caso di cessazione dalla carica ai sensi del precedente comma o di morte o di dimissioni di taluno dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, si procede alla loro sostituzione con le modalità stabilite dal precedente articolo 7. Con le stesse modalità si procede, altresì, alla sostituzione dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio che siano cessati per qualsiasi altro motivo dall'ufficio di Consigliere regionale.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 12:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:
Art. 13
(Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza)
1. Allo scadere di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla prima adunanza del nuovo Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 13:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14:
Art. 14
(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio:
a) predispone il progetto di bilancio annuale per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici ed il conto consuntivo, da sottoporre all'esame del Consiglio, amministra i fondi di bilancio e provvede agli impegni e alle liquidazioni in conformità alle norme di legge e del regolamento di contabilità;
b) provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività dei servizi e degli Uffici del Consiglio;
c) nomina le delegazioni consiliari, tenuto conto della composizione dei Gruppi consiliari;
d) delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organismi consiliari, sentite le Commissioni consiliari per quanto di loro competenza;
e) promuove e organizza iniziative culturali, convegni, indagini conoscitive, studi, pubblicazioni e ricerche su temi di interesse generale e in ordine a problemi riguardanti l'attività del Consiglio, o seguendo i voti espressi dal Consiglio;
f ) decide su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente ed esercita tutte le altre competenze assegnate dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal presente Regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera con la maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.
3. Delle più importanti decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza viene data notizia alla Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 14:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15:
CAPO IV
DEI GRUPPI CONSILIARI
Art. 15
(Dichiarazione di appartenenza)
1. Entro cinque giorni dalla convalida, ciascun Consigliere è tenuto ad indicare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale Gruppo consiliare intenda aderire.
2. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del Capogruppo, dell'eventuale Vicecapogruppo e le sostituzioni che eventualmente si verifichino nel corso della legislatura.
3. In caso di cambio del Gruppo di appartenenza, il Consigliere è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 15:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16:
Art. 16
(Composizione dei Gruppi)
1. All'inizio della legislatura i Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque ne sia il numero.
2. I Gruppi che si costituiscono nel corso della legislatura devono essere formati da almeno due Consiglieri.
3. Può essere costituito un unico Gruppo misto del quale fanno parte i Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 16:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17:
CAPO V
DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
Art. 17
(Composizione e funzionamento)
1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Capigruppo consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. Il Capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire dal Vicecapogruppo.
3. Alla Conferenza partecipano i membri dell'Ufficio di Presidenza.
4. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati i membri della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.
5. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio di propria iniziativa, o per determinazione dell'Ufficio di Presidenza, ovvero, previa indicazione dell'argomento, su richiesta del Presidente della Giunta regionale.
6. Delle convocazioni della Conferenza dei Capigruppo viene data notizia al Presidente della Giunta regionale, che può partecipare alle riunioni.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 17:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18:
Art. 18
(Competenze)
1. La Conferenza dei Capigruppo, convocata almeno trimestralmente dal Presidente del Consiglio, determina il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio ed eventualmente delle Commissioni consiliari.
2.All'inizio di ogni legislatura e quando se ne presenti la necessità, la Conferenza esprime le proprie indicazioni al Consiglio per la ripartizione dei seggi tra i vari Gruppi all'interno delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta.
3. La Conferenza provvede inoltre alla designazione dei rappresentanti consiliari in seno ad enti ed organi vari, la cui nomina non sia espressamente attribuita al Consiglio regionale.
4. Le determinazioni della Conferenza sono comunicate al Consiglio nella prima adunanza successiva alle riunioni della Conferenza stessa.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei Capigruppo o di un numero di componenti che rappresenti la maggioranza dei componenti il Consiglio.
6. Nella votazione ogni Capogruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri che rappresenta.
7. Le deliberazioni della Conferenza dei Capigruppo sono assunte a maggioranza assoluta, in rapporto al numero dei componenti il Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 18:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19:
CAPO VI
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 19
(Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti)
1. All'inizio di ogni legislatura sono costituite cinque Commissioni consiliari permanenti.
2. Le materie di competenza delle Commissioni permanenti sono ripartite secondo la tabella allegata al presente Regolamento.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 19:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20:
Art. 20
(Composizione delle Commissioni consiliari permanenti)
1. Ciascuna Commissione è composta di sette Consiglieri, esclusi i Presidenti del Consiglio e della Giunta e gli Assessori ed è nominata dal Consiglio, con votazione per alzata di mano, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Ciascun Consigliere deve far parte di almeno una e non più di due Commissioni consiliari permanenti.
3. I membri della Giunta partecipano alle riunioni delle Commissioni per le materie di rispettiva competenza.
4. I Consiglieri possono intervenire, con diritto di parola, alle riunioni delle Commissioni di cui non fanno parte, dandone notizia al Presidente della Commissione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 20:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 21:
Art. 21
(Commissioni consiliari speciali o d'inchiesta)
1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di Commissioni consiliari speciali o d'inchiesta per l'esame di particolari questioni.
2. Il Presidente di tali Commissioni è nominato dal Consiglio. Per la nomina degli altri componenti si osservano le modalità di cui ai precedenti articoli 18 e 20.
3. Le Commissioni speciali o d'inchiesta durano in carica fino al compimento del loro mandato, ma non oltre il termine della legislatura.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 21:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22:
Art. 22
(Convocazione delle Commissioni consiliari)
1. Le Commissioni permanenti, speciali o d'inchiesta sono convocate per la prima volta dal Presidente del Consiglio regionale per l'insediamento e la nomina del Presidente, nei casi in cui non vi abbia già provveduto il Consiglio, del Vicepresidente e del Segretario, scelti tra i Consiglieri componenti di ciascuna Commissione; successivamente, sono convocate dai loro Presidenti o, in caso di loro assenza, dai Vicepresidenti, tenuto conto del calendario e del programma dei lavori adottato dalla Conferenza dei Capigruppo.
2. Le Commissioni sono altresì convocate su richiesta della maggioranza dei loro componenti entro otto giorni dalla data della richiesta. In caso di mancata convocazione provvede direttamente il Presidente del Consiglio entro i successivi cinque giorni.
3. Le convocazioni devono essere fatte almeno cinque giorni prima della data della riunione; nei casi di urgenza almeno 24 ore prima. Le lettere di convocazione devono contenere l'ordine del giorno della riunione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 22:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 23:
Art. 23
(Interventi alle sedute delle Commissioni)
1. Le Commissioni hanno facoltà di invitare ad intervenire alle loro sedute il Presidente della Giunta o gli Assessori per avere informazioni e chiarimenti sulle questioni di loro competenza.
2. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto di intervenire alle sedute delle Commissioni per fare comunicazioni sulle questioni di rispettiva competenza.
3. I Consiglieri che hanno assunto l'iniziativa di proposte di legge o di altri provvedimenti possono intervenire alle riunioni delle Commissioni incaricate dell'esame delle proposte stesse, per illustrarle personalmente.
4. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti necessari per l'espletamento della loro attività.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 23:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 24:
Art. 24
(Indagini conoscitive)
1. Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre, previo consenso dell'Ufficio di Presidenza, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazione.
2. Il consenso dell'Ufficio di Presidenza non è necessario quando l'indagine sia richiesta dal Consiglio regionale; in ogni caso spetta all'Ufficio di Presidenza definire le modalità per lo svolgimento delle indagini.
3. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.
4. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini.
5. È facoltà delle minoranze presentare propri documenti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 24:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 25:
Art. 25
(Consultazioni)
1. Le Commissioni possono deliberare di avvalersi, per le materie di loro competenza, della consultazione dei rappresentanti di enti pubblici, locali e non, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria e di altre organizzazioni e associazioni sociali, economiche e culturali, per l'esame dei singoli argomenti o progetti di legge.
2. Possono inoltre avvalersi della consultazione di esperti esterni all'Amministrazione, nonché, previa autorizzazione degli amministratori competenti, di funzionari della Regione e degli uffici da essa dipendenti.
3. La decisione di effettuare la consultazione, nel caso la stessa comporti oneri di spesa a carico del bilancio del Consiglio, è comunicata al Presidente del Consiglio il quale la sottopone all'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.
4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per le consultazioni.
5. L'effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla Commissione ai sensi dell'articolo 28 del presente Regolamento.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 25:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 26:
Art. 26
(Attività delle Commissioni)
1. Le Commissioni si riuniscono:
a) in sede referente per l'esame dei progetti di legge e di regolamento e delle proposte di atti amministrativi di ordine generale di competenza del Consiglio;
b) in sede consultiva sulle proposte di atti amministrativi e sulle questioni su cui le Commissioni stesse siano chiamate a pronunziarsi in virtù di disposizioni legislative o su richiesta dei Presidenti del Consiglio e della Giunta.
2. Le proposte di atti amministrativi di ordine generale di cui al precedente comma sono individuate con deliberazione della Commissione per il Regolamento.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 26:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 27:
Art. 27
(Assegnazione alle Commissioni)
1. Il Presidente del Consiglio assegna le proposte di cui al precedente articolo alle Commissioni competenti per materia.
2. Tutti i progetti di legge che prevedono entrate o spese sono assegnati alla Commissione Affari Generali che esprime un parere di compatibilità del progetto con i bilanci annuale e pluriennale della Regione.
3. Un progetto di legge o di regolamento, una proposta o un affare possono essere assegnati dal Presidente a più Commissioni quando, a giudizio dello stesso, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione.
4. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio, che decide, investendo, qualora lo ritenga opportuno, l'Ufficio di Presidenza. Allo stesso modo si procede quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza.
5. Non possono essere assegnati alle Commissioni argomenti che riproducano sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte dal Consiglio, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data di reiezione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 27:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 28:
Art. 28
(Termini e pareri)
1. Le Commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge, di regolamento e sulle proposte di atti amministrativi loro assegnati e darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine massimo di trenta giorni, non comprensivo dei periodi di vacanza o di crisi del governo regionale. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni dal Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione.
2. Trascorso il suddetto termine, il parere si dà per espresso e il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione agli organi competenti o inserisce d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare.
3. Le Commissioni competenti per materia hanno facoltà di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più progetti di legge concernenti una stessa materia, un testo proprio da sottoporre al Consiglio unitamente al testo del proponente. Ove non sussistano obiezioni, la discussione avrà luogo sul testo rassegnato dalla Commissione; in caso contrario, deciderà il Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 28:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 29:
Art. 29
(Relatori)
1. Ogni Commissione può nominare per ciascun affare un relatore, che presenta una relazione scritta nel termine di quindici giorni.
2. È sempre facoltà della minoranza di presentare una propria relazione nel termine di cui al precedente comma.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 29:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 30:
Art. 30
(Sedute delle Commissioni)
1. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.
2. Le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano il funzionamento del Consiglio regionale.
4. Nel caso in cui più Commissioni si riuniscano congiuntamente, le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età.
5. Nello svolgimento dei procedimenti di indagine conoscitiva e di consultazione, di cui rispettivamente agli articoli 24 e 25 del presente Regolamento, le Commissioni, in presenza dei soggetti consultati o che forniscono gli elementi per le indagini, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o dell'indagine.
6. Le Commissioni possono articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro per lo studio di determinati settori di competenza o di singoli problemi; la definitiva deliberazione è riservata alla Commissione plenaria. La Presidenza delle sottocommissioni o dei gruppi di lavoro può essere affidata ad un Consigliere membro della Commissione.
1. Le Commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione dell'Assemblea.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 30:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 31:
Art. 31
(Verbalizzatone e pubblicità delle sedute)
1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
2. Delle sedute delle Commissioni si redige un processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e il resoconto sommario del dibattito, con esclusione degli atti sottoposti al vincolo di cui all'ultimo comma. Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero oppure per fatto personale.
3. Il verbale è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere segretario e dal funzionario segretario.
5. Il Presidente della Commissione può, in casi di particolare importanza, richiedere che sia redatto, a mezzo dell'Ufficio Informazioni e Stampa del Consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della Commissione.
6. Ciascuna Commissione può decidere che per determinate notizie, documenti o discussioni i suoi componenti siano vincolati al segreto; in questo caso, possono partecipare alle sedute soltanto i Consiglieri che facciano parte della Commissione, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 31:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 32:
Art. 32
(Della Commissione per il Regolamento)
1. All'inizio di ogni legislatura il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, nomina la Commissione per il Regolamento, che è composta da un rappresentante per ogni gruppo consiliare ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua vece, da un Vicepresidente.
2. Alle riunioni della Commissione partecipano i membri dell'ufficio di Presidenza.
3. La Commissione propone le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta inoltre l'esame di tutte le proposte di modifica del Regolamento, anche di iniziativa dei singoli Consiglieri, nonchè l'interpretazione del Regolamento stesso.
4. Per la validità delle sedute, per le votazioni e per le deliberazioni della Commissione per il Regolamento si applicano le norme di cui all'articolo 18.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 32:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 33:
Art. 33
(Disposizioni comuni)
1. Il Consigliere membro di una Commissione che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un altro Consigliere del suo stesso Gruppo.
2. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un componente di una Commissione con un altro Consigliere appartenente allo stesso Gruppo.
3. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi deve essere data comunicazione scritta al Presidente della Commissione, prima dell'inizio della seduta.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 33:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art: 34:
TITOLO V
DELL'INIZIATIVA DELLE LEGGI E DELLE PROPOSTE DI ATTI AMMINISTRATIVI
Art. 34
(Iniziativa dei Consiglieri e della Giunta)
1. Il Presidente della Giunta regionale, a nome della Giunta stessa, e i Consiglieri regionali possono proporre un progetto di legge o di regolamento.
2. Il Presidente della Giunta regionale, a nome della Giunta stessa, può fare, altresì, proposte di atti amministrativi.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 34:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 35:
Art. 35
(Iniziativa popolare)
1. L'iniziativa popolare, in materia di legislazione regionale, si esercita mediante il deposito alla Presidenza del Consiglio regionale di progetti di legge recanti le firme di almeno tremila elettori. Per le procedure valgono le disposizioni contenute nel presente articolo e le norme della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 e successive modificazioni.
2. Il Presidente del Consiglio, ai fini della verifica e del computo delle firme dei proponenti, istituisce, sotto la sovraintendenza di uno dei Consiglieri Segretari, un ufficio per il referendum.
3. Il Consiglio, accertata la regolarità della richiesta e acquisito, se del caso, il parere obbligatorio sulla parte finanziaria, ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sottopone il progetto di legge all'esame della Giunta e delle Commissioni consiliari competenti.
4. Il Consiglio deve prendere una decisione definitiva in merito ai progetti di legge di iniziativa popolare entro un anno dalla data di deposito dei progetti stessi alla Presidenza del Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 35:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 36:
Art. 36
(Delle petizioni)
1. Ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può indirizzare al Consiglio regionale petizioni per chiedere provvedimenti sulle materie di competenza del Consiglio stesso, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.
2. Le petizioni devono essere accompagnate da certificati che attestino il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma. Tale documentazione non è necessaria se un Consigliere presenta la petizione rendendosi garante dell'esistenza dei requisiti medesimi.
3. L'Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dal deposito, decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle petizioni e ne avvia l'istruttoria richiedendo, a tale scopo, informazioni e chiarimenti:
a) al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori, se le petizioni riguardano affari relativi all'Amministrazione regionale;
b) alle Commissioni consiliari, se le petizioni riguardano affari attinenti a progetti di legge o a provvedimenti in corso di esame o di studio da parte delle Commissioni stesse.
4. Entro 90 giorni dalla presentazione della petizione, l'argomento deve essere sottoposto all'esame del Consiglio regionale per la comunicazione delle conclusioni a cui sono pervenuti gli organi competenti.
5. L'esame in Consiglio può concludersi con l'approvazione di una risoluzione diretta ad interessare gli organi competenti alle necessità esposte nella petizione.
6. Il Presidente del Consiglio trasmette al primo firmatario della petizione copia dei rapporti compilati dagli organi interessati e delle eventuali decisioni del Consiglio regionale.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 36:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 37:
TITOLO VI
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
CAPO I
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Art. 37
(Convocazione e ordine del giorno del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale si riunisce, di norma, nella propria sede. Può riunirsi fuori della sede abituale per propria deliberazione o per decisione unanime dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio regionale è convocato mediante lettera da trasmettere a ciascun Consigliere almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.
3. Il Presidente del Consiglio fissa gli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno tenendo in considerazione i voti espressi dal Consiglio e le proposte del Presidente della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza e dei Consiglieri, nonché il programma stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.
4. Alle lettere di convocazione debbono essere allegati, per ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno, i referti, le proposte ed i pareri predisposti o espressi, entro il giorno precedente la lettera di convocazione, dai competenti uffici o Commissioni.
5. Per gli oggetti di poca importanza o nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Presidente della Giunta o dei Consiglieri, può derogare al termine per la convocazione e alle disposizioni relative alle trasmissioni degli allegati, dandone comunicazione almeno un giorno prima della data dell'adunanza.
6. Non possono essere iscritti all'ordine del giorno oggetti che non abbiano avuto il prescritto parere delle Commissioni consiliari competenti, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 28.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 37:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 38:
Art. 38
(Sessioni e adunanze)
1. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno.
2. La sessione primaverile si articola in otto adunanze, dalla prima settimana di aprile al 30 settembre, con interruzione dal 16 luglio al 15 settembre per ferie estive; la sessione autunnale si articola in dodici adunanze, dalla prima settimana di ottobre al 31 marzo.
3. Il Consiglio è convocato nella prima e nella seconda quindicina di ciascun mese, secondo il calendario stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, salvo quanto disposto dai commi successivi.
4. Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta o di almeno un terzo dei Consiglieri; la sessione deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.
5. In caso di crisi della Giunta, il Presidente del Consiglio stabilisce, sentita la Conferenza dei Capigruppo, la data di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio stesso, fermo restando l'obbligo delle convocazioni previste al primo comma del presente articolo.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 38:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 39:
Art. 39
(Sedute del Consiglio)
1. Il Presidente del Consiglio apre e chiude le sedute.
2. L'apertura delle sedute è preceduta dall'appello nominale dei Consiglieri.
3. Al tavolo della Presidenza, accanto a colui che presiede e al Consigliere che funge da Segretario, è di regola presente almeno un altro componente dell'Ufficio di Presidenza.
4. I Consiglieri Segretari del Consiglio, a turno, prendono nota dell'ora di inizio e di chiusura delle sedute, dei nomi dei Consiglieri partecipanti e dei Consiglieri assenti; prendono altresì nota del numero dei Consiglieri presenti a ciascuna votazione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 39:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 40:
Art. 40
(Validità delle sedute)
1. Le sedute non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio.
2. Ogni Consigliere può richiedere la verifica del numero legale; in tal caso il richiedente è considerato presente.
3. Se non risulta presente la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure toglierla, a sua discrezione. In caso di scioglimento della seduta per mancanza del numero legale, il Presidente, previa consultazione con i Consiglieri presenti, stabilisce la data dell'ulteriore convocazione, che in ogni caso dovrà essere fissata entro i successivi cinque giorni.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 40:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 41:
Art. 41
(Trattazione dell'ordine del giorno)
1. Il Consiglio procede alla trattazione dell'ordine del giorno seguendo l'ordine degli argomenti in esso indicato.
2. Su proposta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta, di un Assessore o di un Capogruppo, il Consiglio può decidere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver sentito un Consigliere contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. Ove sia necessario, il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 41:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 42:
Art. 42
(Celebrazioni e commemorazioni)
1. Ogni Consigliere, dopo averne dato avviso almeno 24 ore prima alla Presidenza, che ne informa i Capigruppo, avrà diritto alla parola per la celebrazione o la commemorazione di eventi e di date di particolare rilievo. La durata dell'intervento non potrà eccedere i dieci minuti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 42:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 43:
Art. 43
(Comunicazioni)
1. Il Presidente comunica al Consiglio i messaggi e le lettere della Presidenza, nonchè gli atti, le petizioni, gli esposti, i ricorsi e le denunce pervenuti dopo l'ultima adunanza e sottoposti o da sottoporre all'esame istruttorio dell'Ufficio di Presidenza e delle competenti Commissioni.
2. Degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.
3. Dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta può fare le proprie comunicazioni al Consiglio.
4. Sulle comunicazioni sono consentiti brevi interventi dei Consiglieri, che non possono superare la durata di cinque minuti.
5. Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta non è consentita la presentazione di ordini del giorno o di risoluzioni.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 43:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 44:
Art. 44
(Processi verbali e resoconti delle sedute)
1. Di ogni seduta del Consiglio si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. I processi verbali sono redatti dal Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza del Consiglio, o da altro personale idoneo della Presidenza del Consiglio, il quale assiste il Presidente nelle sedute.
3. Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale della seduta si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.
4. Dopo le comunicazioni del Presidente si procede all'approvazione dei processi verbali dell'adunanza o di adunanze precedenti, previa lettura dei medesimi, oppure senza lettura qualora i Consiglieri non abbiano alcuna obiezione da muovere in merito al processo verbale ricevuto in copia.
5. Qualora non siano fatte osservazioni i processi verbali si intendono approvati senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero, oppure per fatto personale.
7. Subito dopo la loro approvazione i processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Consigliere Segretario di turno e dal funzionario estensore.
8. I processi verbali rimasti da approvare al termine di ogni legislatura sono approvati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
9. Di ogni seduta pubblica è redatto il resoconto integrale che è distribuito a tutti i Consiglieri, i quali possono rivedere la bozza dattiloscritta dei propri interventi per apportarvi solo eventuali correzioni di carattere formale. Trascorsi dieci giorni dalla consegna, senza osservazioni, il testo si intende approvato.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 44:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 45:
Art. 45
(Sedute pubbliche e segrete)
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio può, tuttavia, deliberare di riunirsi in seduta segreta o di continuare in seduta segreta la discussione su determinati argomenti.
3. Il Consiglio deve discutere in seduta segreta allorquando si tratta di questioni concernenti persone.
4. Le nomine a cariche o ad incarichi pubblici si fanno in seduta pubblica; si deliberano, parimenti, in seduta pubblica i ruoli organici del personale dell'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 45:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 46:
CAPO II
DISCIPLINA DELL'AULA E DELLE TRIBUNE
Art. 46
(Poteri del Presidente)
1. I poteri di polizia all'interno del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che la seduta sia stata sospesa o tolta.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 46:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 47:
Art. 47
(Disciplina delle sedute)
1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti è richiamato nominativamente dal Presidente. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni.
3. Il Presidente decide se mantenere il richiamo all'ordine e, in questo caso, può togliere anche la parola al Consigliere richiamato durante tutta la discussione dell'argomento.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta il Presidente può escludere il Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.
5. Se il Consigliere non ottempera allo ordine di allontanarsi dall'aula, la seduta viene sospesa e i Consiglieri Segretari provvedono a far rispettare il provvedimento assunto.
6. Indipendentemente dal richiamo all'ordine, l'esclusione può essere proposta dal Presidente contro un Consigliere che provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 47:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 48:
Art. 48
(Sospensione e scioglimento delle sedute)
1. Il Presidente può sospendere o togliere la seduta, se lo ritiene necessario, anche per il mantenimento dell'ordine. Se la seduta è tolta, il Consiglio si intende convocato senz'altro per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 48:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 49:
Art. 49
(Disciplina dell'aula e delle tribune)
1. Nessuna persona estranea può introdursi nell'aula del Consiglio, fatta eccezione per il personale necessario ai vari servizi dell'Assemblea.
2. Previa autorizzazione del Presidente possono essere ammessi in aula:
a) funzionari regionali che hanno collaborato alla predisposizione delle proposte in discussione;
b) tecnici ed operatori per il tempo strettamente necessario per effettuare riprese filmate o fotografiche.
3. Il pubblico è ammesso nell'apposita tribuna.
4. Le persone ammesse alla tribuna devono essere correttamente vestite e stare a capo scoperto e in silenzio.
5. È fatto divieto ai giornalisti ed al pubblico di introdurre nella tribuna apparecchi registratori e macchine fotografiche, salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio.
6. Nella tribuna apposito personale è incaricato dell'osservanza del Regolamento e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.
7. È vietato qualunque segno di approvazione o di dissenso.
8. La persona che turbi l'ordine è, su ordine del Presidente, esclusa immediatamente dalla tribuna.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 49:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 50:
Art. 50
(Provvedimenti per oltraggio al Consiglio e ai suoi membri)
1. In caso di oltraggio fatto dal pubblico al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'allontanamento immediato del responsabile informando, se del caso, l'autorità competente.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 50:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 51:
Art. 51
(Presenza dei Parlamentari della Valle d'Aosta alle sedute del Consiglio)
1. Il Senatore ed il Deputato eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta possono assistere alle sedute del Consiglio regionale e possono essere invitati, anche su loro richiesta, dal Presidente, su conforme parere favorevole del Consiglio, a fare comunicazioni su problemi di interesse della Regione, senza interferire nè intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 51:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 52:
Art. 52
(Partecipazione alle sedute degli Assessori non Consiglieri)
1. Gli Assessori in carica partecipano alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 52:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 53:
CAPO III
DELLA DISCUSSIONE E DEL PROCEDIMENTO
Art. 53
(Inizio della discussione)
1. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto su argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.
2. Per discutere e deliberare sopra materie di particolare urgenza, che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione del Consiglio assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. La discussione può avere inizio in due modi:
a) con la lettura di una proposta iscritta all'ordine del giorno per iniziativa della Giunta regionale o di un Consigliere;
b) con la lettura di un rapporto di una Commissione.
4. Ogni qualvolta la proposta o il rapporto siano stati tempestivamente distribuiti in copia ai Consiglieri, non si procede alla lettura.
5. La lettura degli oggetti e degli atti posti in discussione è fatta dal Consigliere Segretario del Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 53:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 54:
Art. 54
(Interruzione della discussione)
1. La discussione può essere interrotta soltanto:
a) per domandare il rinvio della proposta all'esame di una Commissione o della Giunta regionale;
b) per proporre un accertamento, una mozione d'ordine o il richiamo all'osservanza della legge o del regolamento;
c) per domandare la chiusura della discussione;
d) per brevi sospensioni della seduta, su proposta dei Consiglieri approvata dal Consiglio e per l'aggiornamento dei lavori del Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 54:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 55:
Art. 55
(Posizione dell'oratore)
1. Gli oratori parlano dal proprio scranno in piedi, salvo il caso di una autorizzazione particolare concessa dal Presidente del Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 55:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 56:
Art. 56
(Facoltà di parlare e durata degli interventi)
1. I Consiglieri che intendono prendere la parola su di un argomento debbono farne richiesta al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste, salva l'opportunità di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi.
3. Nessuno può parlare più di due volte nella discussione generale di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale.
4. Sui progetti di legge o di regolamento, sui provvedimenti amministrativi di ordine generale e sulle mozioni ogni oratore può parlare per la durata di un'ora nel primo intervento e di mezz'ora nel secondo.
5. Per gli altri provvedimenti amministrativi i tempi di intervento indicati al comma precedente sono dimezzati.
6. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 56:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 57:
Art. 57
(Fatto personale)
1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve specificare in che cosa esso consista. Il Presidente del Consiglio decide; se il Consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.
3. L'intervento per fatto personale deve avvenire immediatamente e non può superare i cinque minuti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 57:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 58:
Art. 58
(Fatti che ledono la onorabilità di un Consigliere)
1. Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione, la quale giudichi sul fondamento della accusa.
2. La Commissione è composta da due Consiglieri designati dalle parti e da un terzo scelto di comune accordo o dal Presidente del Consiglio in caso di disaccordo.
3. Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 58:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 59:
Art. 59
(Richiamo all'argomento)
1. Se un oratore si discosta dall'argomento, il Presidente può richiamarlo.
2. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 59
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 60:
Art. 60
(Mozioni d'ordine)
1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione. In questi casi non può parlare, dopo la formulazione del richiamo, che un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il Consiglio regionale sia chiamato a decidere sul richiamo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 60
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 61:
Art. 61
(Questione pregiudiziale e sospensiva)
1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da ogni Consigliere prima che abbia inizio la discussione generale su un progetto di legge o di regolamento o su un provvedimento amministrativo. Il Presidente ha tuttavia la facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi nel corso del dibattito.
2. In tal caso la discussione sull'argomento può iniziare o continuare soltanto dopo che la questione sia stata respinta per alzata di mano, applicandosi, per la discussione, la procedura prevista dal precedente articolo 60.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 61:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 62:
Art. 62
(Chiusura della discussione)
1. Quando non vi siano più Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori, agli Assessori competenti e al Presidente della Giunta.
2. Ciascun Consigliere può, a nome del rispettivo gruppo, in qualunque momento, domandare la chiusura della discussione e il Presidente, concessa la parola, se v'è opposizione, ad un oratore contro ed uno a favore, con le modalità di cui al precedente articolo 60, mette ai voti la richiesta. Il Consiglio delibera a maggioranza. Chiusa la discussione, sono ammessi a parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo, i relatori, gli Assessori competenti ed il Presidente della Giunta.
3. Terminata la discussione generale, si procede alla discussione sugli articoli dei progetti di legge o di regolamento o sulle singole disposizioni dei provvedimenti amministrativi. In questi casi, la durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 62
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 63:
Art. 63
(Dichiarazione di voto)
1. Prima della votazione finale, è consentita ai Consiglieri una dichiarazione di voto, che non può eccedere i dieci minuti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 63
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 64:
Art. 64
(Degli ordini del giorno)
1. Durante la discussione generale o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del disegno di legge o del provvedimento amministrativo in esame, che ne determinino o ne specifichino il concetto o servano di norma alle Commissioni consiliari permanenti.
2. Nella discussione degli ordini del giorno, oltre al proponente, può intervenire, dopo le dichiarazioni della Giunta, un solo Consigliere per ciascun Gruppo consiliare.
3. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti.
4. Gli ordini del giorno sono votati, di norma, dopo la chiusura della discussione generale.
5. Il proponente, che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione, ha facoltà di illustrarlo per un tempo non eccedente i dieci minuti anche dopo la chiusura della discussione, prima che abbia la parola il relatore.
6. Per gli ordini del giorno che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale, si applicano le norme di cui all'ultimo comma del successivo articolo 66.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 64:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 65:
Art. 65
(Delle risoluzioni)
1. In occasione di dibattiti concernenti petizioni, mozioni, comunicazioni e relazioni su specifici argomenti, possono essere presentate da ciascun Consigliere risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o definire indirizzi del Consiglio.
2. Per la discussione o la votazione delle risoluzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme relative agli ordini del giorno.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 65:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 66:
Art. 66
(Proposte di articoli aggiuntivi e di emendamenti)
1. Ogni Consigliere ha diritto di proporre articoli aggiuntivi ed emendamenti ai provvedimenti in discussione.
2. Gli emendamenti vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.
3. Quando siano concorrenti, gli emendamenti sono posti in discussione nell'ordine seguente: prima gli emendamenti soppressivi e poi gli altri emendamenti, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso.
4. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio prima della chiusura della discussione generale dei provvedimenti a cui si riferiscono. Il Presidente del Consiglio ne trasmette copia a ciascun Consigliere.
5. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
6. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spesa o diminuzione di entrate al bilancio regionale, sono trasmessi, appena presentati, all'Assessore alle Finanze, per il parere di sua competenza in relazione agli eventuali conseguenti provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della legittimità del provvedimento proposto.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 66:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 67:
Art. 67
(Ritiro degli emendamenti)
1. Gli emendamenti possono essere ritirati dal proponente, ma possono essere riproposti da altro Consigliere.
2. Chi ritira un emendamento ha diritto di spiegarne le ragioni.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 67:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 68:
Art. 68
(Non accettazione di articoli aggiuntivi ed emendamenti)
1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o di articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o contrastanti con deliberazioni prese dal Consiglio nella medesima adunanza e può rifiutarsi di metterli in votazione.
2. Se il Consigliere insiste, il Consiglio, su proposta del Presidente, decide, senza discussione, per alzata di mano.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 68:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 69:
Art. 69
(Correzioni formali)
1. Prima della votazione finale, il Presidente, un membro della Giunta o un Consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma ritenute opportune, nonchè sopra quelle disposizioni già approvate che appaiono in contrasto tra loro o inconciliabili con le finalità dei provvedimenti, proponendo le rettifiche ritenute opportune, sulle quali il Consiglio decide.
2. In ogni caso il Presidente del Consiglio provvede al coordinamento formale del testo approvato.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 69:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 70:
Art. 70
(Riesame di leggi)
1. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio dei rinvii dei provvedimenti legislativi da parte del rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento, e li trasmette alla Commissione competente per le determinazioni del caso, da adottarsi d'intesa con i proponenti e da sottoporre al Consiglio con apposita relazione.
2. Per il riesame in Consiglio delle leggi rinviate vengono posti in votazione solamente gli articoli modificati e la legge nel suo complesso. Nel caso di riapprovazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto si procede senz'altro alla votazione della legge nel suo complesso.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 70:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 71:
CAPO IV
DELLA VOTAZIONE
Art. 71
(Modi di votazione)
1. I Consiglieri votano, normalmente, per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno sette Consiglieri, per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su qualsiasi richiesta di altro tipo di votazione.
3. Le votazioni sulle deliberazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto. Quelle relative al personale regionale che siano limitate a meri accertamenti dei presupposti della legittimità dell'atto, quando non siano formulati rilievi da parte dei Consiglieri, si effettuano a scrutinio palese.
4. Per la votazione, il Presidente del Consiglio indica il significato del voto favorevole e del voto contrario.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 71:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 72:
Art. 72
(Votazione con appello nominale)
1. Per il voto con appello nominale, il Presidente del Consiglio indica il significato del sì e del no ed il Consigliere Segretario procede allo appello nominale, seguendo l'ordine alfabetico dei nominativi dei Consiglieri.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 72:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 73:
Art. 73
(Votazione a scrutinio segreto)
1. Per la votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio precisa i termini ed il significato della votazione, ordina l'appello nominale dei Consiglieri e fa consegnare ad ogni votante due palline (una bianca ed una nera).
2. Le urne devono essere poste all'interno della sala consiliare in posizione idonea per garantire l'assoluta segretezza del voto.
3. La pallina bianca costituisce voto favorevole, quella nera voto contrario.
4. Il Consigliere Segretario del Consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori, procede al computo delle palline bianche e nere raccolte nell'urna delle votazioni e al controllo delle rimanenti palline raccolte nell'urna dei resti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 73:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 74:
Art. 74
(Compiti del Consigliere Segretario)
1. In ogni votazione, uno dei Consiglieri Segretari del Consiglio deve accertare il numero dei presenti e dei votanti, la cifra che costituisce la maggioranza richiesta, il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari, il numero ed il nominativo dei Consiglieri astenutisi dalla votazione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 74:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 75:
Art. 75
(Compiti degli scrutatori).
1. I tre Consiglieri scrutatori provvedono al controllo delle votazioni ed assistono il Consigliere Segretario nello spoglio dei voti.
2. In caso di assenza o di impedimento di uno o più scrutatori, il Presidente del Consiglio procede alle sostituzioni necessarie.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 75:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 76:
Art. 76
(Determinazione della maggioranza)
1. La maggioranza è stabilita in rapporto al numero dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
2. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dalla votazione sono computati agli effetti della determinazione del numero legale e dell'accertamento della prescritta maggioranza di voti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 76:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 77:
Art. 77
(Votazione dei progetti di legge e di regolamento)
1. I singoli articoli di un progetto di legge o di regolamento e gli eventuali emendamenti formano oggetto di separate votazioni normalmente effettuate per alzata di mano. Tuttavia, se un articolo o un emendamento non sollevano obiezione, il Presidente può dichiararli approvati.
2. Nel caso in cui il primo articolo di un progetto di legge o di regolamento sia respinto, si intende respinta l'intera proposta.
3. La votazione finale di un progetto di legge o di regolamento ha luogo immediatamente dopo la discussione e l'approvazione degli articoli e le eventuali dichiarazioni di voto.
4. Quando un progetto di legge o di regolamento consta di un solo articolo, su cui non siano stati presentati emendamenti, non si vota l'articolo, ma si procede senz'altro alla votazione finale.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 77:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 78:
Art. 78
(Votazione delle proposte di provvedimenti amministrativi)
1. Se una proposta di provvedimento amministrativo è composta di più articoli o di più disposizioni, i singoli articoli e le singole disposizioni formano oggetto di separate votazioni, normalmente effettuate per alzata di mano; tuttavia, se non è sollevata alcuna obiezione, il Presidente può mettere in votazione la proposta nel suo complesso.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 78:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 79:
Art. 79
(Facoltà di parlare durante la votazione)
1. Iniziatasi la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato della votazione, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative allo svolgimento della votazione in corso.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 79:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 80:
Art. 80
(Irregolarità nelle votazioni)
1. Qualora si verifichino irregolarità nelle votazioni e, segnatamente, qualora nelle votazioni a scrutinio segreto il numero dei voti e dei resti risulti non corrispondente al numero delle palline distribuite ai votanti, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione.
2. Se anche la seconda votazione è dichiarata nulla, si procede a votazione per schede segrete; al riguardo, si osservano, ove applicabili, le norme del capo V del presente titolo.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 80
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 81:
CAPO V
DELLE ELEZIONI
Art. 81
(Modalità delle elezioni)
1. Le elezioni per la nomina degli organi del Consiglio e dei membri della Giunta sono effettuate mediante scrutinio a schede segrete, così come le elezioni per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 81
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 82:
Art. 82
(Schede per elezioni)
1. Le schede, compilate su appositi stampati, debbono essere munite della firma di un Consigliere Segretario.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 82
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 83:
Art. 83
(Distribuzione e compilazione delle schede)
1. Ogni Consigliere presente riceve una scheda per le nomine o le designazioni da esprimere.
2. La distribuzione delle schede è fatta a cura del Consigliere Segretario al tavolo di votazione.
3. Su appello nominale, le schede vengono compilate al tavolo di votazione e introdotte, a cura dei Consiglieri, nell'apposita urna.
4. Su proposta del Presidente, se non vi sono opposizioni, la distribuzione e la compilazione delle schede possono avvenire al banco dei Consiglieri.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 83:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 84:
Art. 84
(Spoglio delle schede)
1. Lo spoglio delle schede è fatto dal Consigliere Segretario del Consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori.
2. È eletto colui che ottiene, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei voti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 84:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 85:
Art. 85
(Determinazione della maggioranza)
1. La maggioranza assoluta è stabilita in rapporto al numero dei votanti, salvo quanto previsto dall'articolo 7.
2. Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Non si può procedere al ballottaggio, salvo che sia altrimenti disposto.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 85:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 86:
Art. 86
(Seconda votazione a maggioranza relativa)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 7 o da particolari norme di legge, se al primo scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede immediatamente ad una seconda votazione a maggioranza relativa.
2. In caso di parità di voti, hanno la preferenza e sono eletti i candidati più anziani di età.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 86:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 87:
Art. 87
(Nullità della votazione)
1. Se il numero delle schede immesse nell'urna non è corrispondente al numero delle schede distribuite, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 87:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 88:
Art. 88
(Validità delle schede)
1. Nelle elezioni nelle quali si debba segnare nella scheda più di un nominativo, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide. Le schede che contengono un numero superiore di nominativi sono pure valide, ma si computano soltanto i nominativi indicati per primi, in ordine di elencazione, sino alla concorrenza del numero richiesto.
2. Sono nulle le designazioni attribuite a persone ineleggibili. Se uno stesso nominativo è ripetuto due o più volte nella medesima scheda, la scheda è valida, ma il nominativo è conteggiato una sola volta.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 88:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 89:
Art. 89
(Designazioni dubbie)
1. Ad evitare designazioni dubbie, qualora vi siano più candidati che abbiano lo stesso cognome, il Presidente del Consiglio deve invitare i Consiglieri a procedere alla designazione mediante precisazione del cognome e nome dei candidati.
2. Le designazioni dubbie sono annullate.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 89:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 90:
Art. 90
(Distruzione delle schede di votazione)
1. Le schede sono conservate sino alla verifica dell'ultimo scrutinio e distrutte immediatamente dopo a cura del Consigliere Segretario del Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 90:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 91:
TITOLO VII
DELLA FUNZIONE ISPETTIVA E POLITICA
CAPO I
DELLE INTERROGAZIONI
Art. 91
(Definizione dell'interrogazione)
1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta alla Presidenza della Giunta o sia esatto che la Giunta o i suoi componenti abbiano preso risoluzioni su determinati oggetti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 91:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 92:
Art. 92
(Presentazione delle interrogazioni)
1. I Consiglieri che intendono rivolgere interrogazioni alla Giunta ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio, senza motivazione.
2. Le interrogazioni, per essere iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla loro presentazione, devono essere depositate o fatte pervenire alla Presidenza del Consiglio almeno dodici giorni prima della data dell'adunanza stessa. In caso contrario, le interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno della successiva adunanza.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 92:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 93:
Art. 93
(Limitazione del numero delle interrogazioni)
1. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della stessa adunanza più di tre interrogazioni per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente.
2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni presentate da ogni Consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte dei Servizi della Presidenza del Consiglio.
3. Nei limiti di cui al primo comma del presente articolo è però data ai Consiglieri facoltà di scelta delle interrogazioni.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 93:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 94:
Art. 94
(Svolgimento delle interrogazioni)
1. Normalmente, le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza, subito dopo le comunicazioni dei Presidenti del Consiglio e della Giunta.
2. Il Presidente della Giunta e gli Assessori rispondono alle interrogazioni.
3. Qualora l'interrogante non si trovi presente in aula nel momento in cui viene annunciata la sua interrogazione, questa si considera ritirata.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 94
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 95:
Art. 95
(Replica dell'interrogante)
1. Le dichiarazioni o risposte su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante, il quale può dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda. Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 95
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 96:
Art. 96
(Interrogazioni con risposta scritta)
1. Nel presentare una interrogazione, i Consiglieri possono chiedere di avere risposta scritta. In questo caso, il Presidente della Giunta o gli Assessori danno risposta scritta entro trenta giorni. Dell'avvenuta risposta è data informazione all'Assemblea che ne prende atto senza discussione.
2. Copia della risposta è trasmessa a tutti i Capigruppo.
3. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine sopra previsto, il Presidente del Consiglio pone senza altro l'interrogazione all'ordine del giorno della prima adunanza successiva a tale termine; in tal caso l'interrogazione può essere svolta oralmente.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 96:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 97:
CAPO II
DELLE INTERPELLANZE
Art. 97
(Definizione dell'interpellanza)
1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinate questioni.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 97:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 98:
Art. 98
(Presentazione delle interpellanze)
1. I Consiglieri che intendono rivolgere interpellanze ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio.
2. Le interpellanze sono depositate o fatte pervenire alla Presidenza del Consiglio e iscritte all'ordine del giorno delle adunanze secondo le modalità previste per le interrogazioni.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 98:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 99:
Art. 99
(Limitazione del numero delle interpellanze)
1. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singola adunanza più di tre interpellanze per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente o congiuntamente.
2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interpellanze presentate da ogni Consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte dei Servizi della Presidenza del Consiglio.
3. Nei limiti di cui al primo comma del presente articolo è però data ai Consiglieri facoltà di scelta delle interpellanze.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 99:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 100:
Art. 100
(Svolgimento delle interpellanze)
1. Le interpellanze sono iscritte allo ordine del giorno delle adunanze, subito dopo le interrogazioni.
2. L'interpellante può illustrare l'interpellanza stessa. Il tempo concessogli a tale scopo non può eccedere i dieci minuti.
3. Dopo le spiegazioni date dal Presidente della Giunta e dagli Assessori, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.
4. Il tempo concesso all'interpellante per tali dichiarazioni non può eccedere i dieci minuti.
5. Qualora l'interpellante o gli interpellanti non si trovino presenti in aula nel momento in cui viene annunciata la loro interpellanza, questa si considera ritirata.
6. Nel caso di interpellanza sottoscritta da più Consiglieri, se alcuni sono assenti, i presenti possono richiedere il rinvio ad altra seduta.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 100:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 101:
CAPO III
DELLE MOZIONI
Art. 101
(Definizione della mozione)
1. La mozione consiste in un atto inteso a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 101:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 102:
Art. 102
(Presentazione delle mozioni)
1. Ogni Consigliere può presentare mozioni secondo le modalità previste per le interrogazioni e le interpellanze, salvo il caso di cui all'articolo 106. Le stesse modalità sono osservate per le iscrizioni delle mozioni all'ordine del giorno delle adunanze.
2. Le mozioni che comportano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale sono trasmesse, appena presentate, all'Assessore alle Finanze per il parere di sua competenza in relazione agli eventuali conseguenti provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della legittimità del provvedimento proposto.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 102:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 103:
Art. 103
(Limitazione del numero delle mozioni)
1. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singola adunanza più di tre mozioni per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente.
2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni presentate da ogni Consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte dei Servizi della Presidenza del Consiglio.
3. Nei limiti di cui al primo comma del presente articolo è però data ai Consiglieri facoltà di scelta delle mozioni.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 103:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 104:
Art. 104
(Svolgimento delle mozioni)
1. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno delle adunanze dopo gli oggetti proposti dalla Giunta e gli atti di iniziativa legislativa.
2. Dopo tre rinvii le mozioni hanno la precedenza nell'ordine del giorno.
3. La discussione, che inizia con l'illustrazione di uno dei proponenti, è disciplinata dalle norme di cui al precedente Titolo VI, Capo III, in quanto applicabili.
4. Le risoluzioni presentate in riferimento alla materia oggetto delle mozioni sono messe ai voti dopo la votazione delle mozioni.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 104:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 105:
Art. 105
(Presentazione di emendamenti)
1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, secondo le norme di cui all'articolo 66.
2. Quando gli emendamenti siano sostitutivi o soppressivi di uno o più punti della parte dispositiva della mozione e se i presentatori della mozione lo richiedono, si pone in votazione il mantenimento del testo.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 105:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 106:
Art. 106
(Mozioni di fiducia e di sfiducia alla Giunta)
1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia alla Giunta devono essere motivate e sottoscritte da almeno sette Consiglieri.
2. Le mozioni di fiducia e di sfiducia sono votate per appello nominale ovvero, su richiesta di almeno sette Consiglieri, a scrutinio segreto.
3. Per le mozioni di fiducia e di sfiducia non sono ammesse procedure di urgenza.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 106
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 107:
Art. 107
(Ritiro delle mozioni)
1. Le mozioni, dopo la loro lettura all'adunanza consiliare, possono essere ritirate dai proponenti. Non possono essere ritirate se dieci o più Consiglieri vi si oppongono.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 107
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 108:
Art. 108
(Svolgimento contemporaneo)
1. Se non vi sono opposizioni, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono essere raggruppate e trattate contemporaneamente.
2. Qualora una o più mozioni, interpellanze e interrogazioni formino oggetto di un'unica discussione ai sensi del presente articolo, le mozioni hanno la precedenza e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti di ciascuna mozione. Gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all'articolo 95, subito dopo il rappresentante della Giunta.
3. Nel caso che più mozioni siano discusse congiuntamente, le medesime sono poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 108:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 109:
Art. 109
(Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)
1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al Presidente del Consiglio che ne accerta la corrispondenza del contenuto a quanto previsto dagli articoli 91, 97 e 101.
2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti. Non sono parimenti ammesse interrogazioni e interpellanze che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali.
3. Nel caso di formulazioni con frasi ingiuriose o sconvenienti, giudica inappellabilmente il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.
4. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura dell'interrogazione o dell'interpellanza al Consiglio, il quale decide senza discussione, per alzata di mano, sulla ammissibilità.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 109:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 110:
Art. 110
(Disposizioni comuni)
1. La discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta distintamente dalla discussione di ogni altro argomento.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 110:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 111:
TITOLO VIII
TERMINE DELLA LEGISLATURA
Art. 111
(Effetti della fine legislatura)
1. I progetti di legge, esclusi quelli di iniziativa popolare, le proposte di regolamento, le proposte di atti amministrativi, le mozioni, gli ordini del giorno, le risoluzioni, le interpellanze e le interrogazioni non esaminati e non trattati dal Consiglio decadono allo scadere della legislatura.
2. Le leggi approvate dal Consiglio ed eventualmente rinviate a nuovo esame dal rappresentante del Ministero dell'Interno, ai sensi del quarto comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale, non decadono allo scadere della legislatura e, all'inizio della nuova, sono riassegnate alle Commissioni consiliari competenti per la procedura di cui all'articolo 70.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 111:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 112:
Art. 112
(Termine della legislatura)
1. Ferma restando la proroga dei poteri del Consiglio stabilita dall'articolo 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, l'attività ordinaria del Consiglio è sospesa dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 112:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 113:
Art. 113
(Archivio della Presidenza del Consiglio)
1. Debbono essere conservati nell'Archivio del Consiglio regionale:
a) gli originali dei verbali ed i resoconti delle sedute consiliari;
b) il registro cronologico dei progetti di legge e dei regolamenti regionali;
c) atti e la corrispondenza della Presidenza e degli organi interni del Consiglio regionale ed i relativi registri di protocollo, fatta eccezione per quelli riservati.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 113
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 114:
Art. 114
(Visione e rilascio di atti)
1. Coloro che vi abbiano interesse per motivi di lavoro o di studio possono, con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, prendere visione e copia degli atti del Consiglio, sui quali vertono le discussioni in seduta pubblica.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 114
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 115:
Art. 115
(Nomina dei Revisori del Conto)
1. Per la nomina dei tre membri del Collegio dei revisori per ciascun rendiconto generale annuale della Regione, si procede a scrutinio segreto con votazione su unica scheda per i tre revisori. Ciascun Consigliere può designare un solo Consigliere: risulteranno eletti i tre Consiglieri che avranno conseguito il maggior numero di voti.
2. Il numero minimo di voti prescritto per ciascun revisore è di tre.
3. I revisori sono designati fra i Consiglieri regionali che non abbiano fatto parte della Giunta regionale nell'anno finanziario per il quale sono nominati e che non siano congiunti o affini fino al quarto grado civile con il Tesoriere regionale e con i membri della Giunta regionale che ebbero parte nella gestione cui il conto si riferisce.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 115:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 116:
Art. 116
(Informazione dei Consiglieri)
1. Fatto salvo il segreto d'ufficio e senza interferire con la regolarità dei servizi, i Consiglieri che intendono ottenere notizie e informazioni utili all'esercizio del loro mandato possono rivolgersi direttamente ai Dirigenti dei servizi dell'Amministrazione regionale. Le notizie e le informazioni sono date verbalmente.
2. Se i Consiglieri intendono ottenere risposte scritte devono farne domanda scritta all'Ufficio di Presidenza che decide in merito.
3. Con uguale modalità i Consiglieri possono chiedere copia di atti e documenti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 116:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 117:
Art. 117
(Della Cassa di Previdenza)
1. È istituita la Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali alla quale sono iscritti d'ufficio i membri del Consiglio.
2. La Cassa è alimentata dalle quote mensili poste a carico dei singoli Consiglieri regionali e da eventuali contributi a carico della Regione.
3. L'importo degli eventuali contributi a carico della Regione è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Comitato amministrativo della Cassa, per l'iscrizione nel bilancio della Regione dei relativi stanziamenti di fondi.
4. La Cassa è amministrata da un Comitato Amministrativo costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato dai Capigruppo consiliari da loro delegati e da un rappresentante degli ex Consiglieri regionali.
5. Il funzionamento della Cassa è disciplinato da un apposito Regolamento.
6. Il Regolamento della Cassa e le successive eventuali modificazioni sono approvati dall'Assemblea dei Consiglieri regionali in carica, integrata da un rappresentante degli ex Consiglieri regionali.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 117:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 118:
Art. 118
(Modificazioni al Regolamento interno)
1. Le modificazioni al Regolamento interno sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 118.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Poiché siamo in una Regione bilingue, mi sembra giusto che approviamo sia il testo in lingua italiana che il testo in lingua francese.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): Volevo chiedere se era possibile, con la stessa attenzione con cui è stato fatto il testo italiano, specificare meglio la parte deliberativa dell'art. 18; il testo in francese recita: "Les délibérations de la Conférence des Chefs de Groupe sont prises à a majorité absolute des membres composants le Conseil", mi sembra che non sia esattamente come in italiano, cioè "sono assunte a maggioranza assoluta in rapporto al numero dei componenti il Consiglio". Chiedo il parere del Presidente del Consiglio.
PRESIDENTE: Questo era già inteso, non è stato ancora messo a posto il testo francese, ma verrà fatto d'ufficio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione il testo in lingua francese:
TESTO FRANCESE (.... omissis ....)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Pongo in votazione la tabella allegata, nel testo sia italiano sia francese:
TABELLA EX ART. 19 (.... Omissis ....)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Pongo in votazione il Regolamento nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 33
Votanti 33
Favorevoli 29
Contrari 4
Il Consiglio approva
