Oggetto del Consiglio n. 3644 del 6 aprile 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3644/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1977, N. 17, CONCERNENTE:- PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.
PERRIN (U.V.): Dans les fonds globaux du budget 1988 nous avions prévu 270 millions pour le nouveau financement de ce chapitre relatif aux dépenses pour la protection de la flore alpine. Comme je l'ai déjà dit en 1ère et 2ème commission, ces sommes pour l'année 88 et celles pour les années 89-90 serviront à une présence au sein des écoles pour la connaissance du milieu, pour toute une série d'études à caractère scientifique susceptibles d'être ensuite publiées et, pour ces dernières, il y aura la carte piscicole, et des études dans le secteur de l'environnement.
Il s'agit donc d'une loi de financement pour permettre l'activité dans le secteur de la protection de l'environnement.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
ART. 1
1. Per l'applicazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, ai fini della tutela dell'ambiente naturale nei suoi molteplici aspetti, è autorizzata l'ulteriore spesa di £. 270.000.000= per l'anno 1988, £. 600.000.000= per l'anno 1989 e £. 1.000.000.000= per l'anno 1990, il cui onere graverà sul capitolo 29350 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e sui successivi corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
2. A decorrere dal 1991 gli oneri necessari saranno determinati con la legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
ART. 2
1. Alla copertura del relativo onere si provvede:
- per l'anno 1988 mediante riduzione dell'importo di £. 270.000.000= dallo stanziamento iscritto al capitolo 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese ulteriori e ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" - del Bilancio di previsione per l'esercizio 1988;
- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo della somma di £. 1.600.000.000= delle risorse disponibili relative al programma 3-2 - altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1988/1990.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
ART. 3
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
- Parte spesa - Variazione in diminuzione:
Cap. 50100 "fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti)" £. 270.000.000=
Variazione in aumento:
Cap. 29350 "Spesa per propaganda ed interventi per la protezione della natura"
- L.r. 31.03.1977, n. 17
- L.r. 21.05.1985, n. 36
- L.r. n. £ 2.270.000.000=
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
