Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3618 del 23 marzo 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3618/VIII - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'INSEDIAMENTO ED IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN COMUNE DI GRESSAN, AVENTE PER OGGETTO LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI.

PRESIDENTE: Do lettura della deliberalizione in oggetto.

IL CONSIGLIO

- richiamata la legge regionale 19 febbraio 1988, n. 12;

DELIBERA

di approvare, nel testo allegato, la convenzione da stipularsi con le Società PRO.TE.CAL. Trading s.r.l. di Rozzano (Milano) e GENIFIN S.p.A. di Milano, per la gestione della S.p.A. "Centrale Laitière Vallée d'Aoste", con sede in Gressan, e avente per scopo la lavorazione del latte, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CONVENZIONE

per l'insediamento ed il finanziamento di attività produttiva in Comune di Gressan, avente per oggetto la produzione e la commercializzazione di prodotti lattiero-caseari.

T R A

la REGIONE AUTONOMA VALLE DI AOSTA, codice fiscale 80002270074, in persona del Presidente della Giunta Regionale, dott. Augusto ROLLANDIN, in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n., in data, controllata dalla Commissione di Coordinamento il con il n.

E

le Società

S.p.A., codice fiscale n.

con sede in

capitale sociale L.

rappresentate dai Signori a ciò autorizzati

premesso che:

- Le Società

S.p.A., in seguito denominate società, sono interessate ad iniziare nella Regione Valle d'Aosta una attività concernente la produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, nonché altri prodotti dell'agricoltura;

- la Regione Valle d'Aosta, in seguito denominata Regione, è interessata alla predetta attività, anche al fine di procedere ad una riorganizzazione della produzione della Centrale Laitière de Aoste S.p.A., con ridefinizione dell'assetto dell'azionariato della Società medesima;

si conviene guanto segue

1.) Le società si impegnano a:

1.1 costituire con la Regione una Società per Azioni, denominata "Centrale Laitière Vallée d'Aoste S.p.A.", con capitale sociale fino a L. 3.000.000.000= e con sede sociale, amministrativa e fiscale in Valle d'Aosta, Comune di Gressan, avente per scopo la produzione e la commercializzazione di prodotti lattiero-caseari ed in particolare la lavorazione del latte, panna e yogurt.

Alla Regione è riservata una partecipazione azionaria del 49% del capitale sociale; detta quota può essere ridotta fino al 30%, entro un anno dalla legale costituzione, in una o più volte, sia in sede di costituzione che in seguito, qualora imprenditori valdostani singoli o associati partecipino - o rilevino - nel limite massimo del 19%, al capitale della costituenda società.

Ai sensi dell'art. 2458 del C.C., al la Regione deve essere garantita una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale proporzionale alla quota di capitale posseduta (due Consiglieri, se il Consiglio è composto da 5 membri; un Sindaco effettivo e uno Supplente).

La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale è riservata alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

1.2 Fare acquistare alla costituenda Società Centrale Laitière Vallée d'Aoste S.p.A. tutto il latte fresco conferito dagli agricoltori valdostani al prezzo pattuito da una commissione mista costituita pariteticamente da:

- Regione

- Produttori Valdostani di latte

- Centrale Laitière Vallée d'Aoste S.p.A.

1.3 Costruire, possibilmente entro il 31 marzo 1989, uno stabilimento industriale nel Comune di Gressan idoneo alle esigenze produttive aziendali, completo di impianti per la produzione di latte fresco ed a lunga conservazione (UHT), panna e yogurt, per un investimento complessivo di circa 13 miliardi.

1.4 Garantire l'assunzione delle seguenti maestranze:

- nel primo anno di attività: 27 Unità

- nel secondo anno di attività: + 4 Unità

- nel terzo anno di attività: + 4 Unità

Qualora la società non dia in appalto a terzi la distribuzione del prodotto finito, la società procederà alle seguenti ulteriori assunzioni, anche mediante rapporto di lavoro autonomo (ENASARCO)

- nel primo anno di attività: 12 Unità

- nel secondo anno di attività: + 4 Unità

- nel terzo anno di attività: + 4 Unità

1.5 Affidare ad una Commissione di cinque membri, di cui tre nominati dalla Regione, l'incarico di definire la progettazione del complesso immobiliare e la determinazione dei criteri per la scelta degli impianti di produzione ed i nominativi dei relativi fornitori da interpellare.

1.6. Assumere, nell'osservanza delle norme di collocamento, esclusivamente mano d'opera residente in Valle d'Aosta, con assoluta precedenza per il personale già dipendente dalla Società Centrale Laitière d'Aoste S.p.A., il quale subentrerà nella nuova Società tramite trapasso aziendale.

Sono escluse dal limite di cui sopra unità aventi specifici requisiti di professionalità ed esperienza tecnica nel settore.

1.7 Curare la formazione del personale mediante corsi teorici ed esercitazioni pratiche, anche eventualmente con affiancamento sui posti di lavoro o tirocinio parzialmente improduttivo.

1.8 Comunicare all'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, entro 10 giorni dalla assunzione o licenziamento di lavoratori, il nominativo degli stessi e, alla fine di ogni esercizio, inviare una sintetica relazione contenente lo stato dell'occupazione, degli investimenti, nonché la situazione economia e finanziaria della società.

1.9 Far sì che l'insediamento di cui trattasi non dia luogo ad emissione di polveri, fumi, esalazioni nocive o, comunque fastidiose per gli abitanti della zona o dannose per le colture agricole e, in generale, ad evitare qualsiasi attività inquinante.

1.10 Rivolgersi, per tutte le necessità di produzione di beni o prestazioni di servizi, a parità di prezzo e condizioni, ad operatori della Regione Valle d'Aosta, compresa la progettazione del complesso immobiliare.

1.11 Effettuare, nella Regione Valle d'Aosta, salvo contrarie disposizioni di legge, le eventuali operazioni di sdoganamento delle merci provenienti dall'estero.

1.12 Mettere a disposizione della Regione o di persona o società all'uopo incaricata ogni qualvolta esse lo richiedano, il libro dei soci ed a comunicare tempestivamente le variazioni che possono avvenire, sia nella proprietà del capitale sociale, sia nella composizione degli organi societari.

2.) La Regione si impegna a:

2.1 Versare la quota di partecipazione, nei limiti indicati al precedente 1.1, su presentazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale della società di dichiarazione attestante che la quota di capitale sottoscritto da privati è stata completamente versata.

2.2 Concedere mutui o prestiti obbligazionari per complessivi 10 miliardi al tasso di interesse determinato ai sensi dell'art. 11 della Convenzione stipulata tra la Regione e la FINAOSTA S.p.A. in data 20.6.1984 Rep. n. 6758, per gli investimenti FINAOSTA, erogabili a stato d'avanzamento, su presentazione di adeguata documentazione di spese quietanzate.

La documentazione dovrà riguardare spese effettivamente attinenti all'edificando stabilimento ivi incluse le spese per l'acquisto del terreno, quelle di progettazione, quelle di acquisto degli impianti, attrezzature ed ogni altro bene occorrente per l'esercizio della attività sociale.

Il finanziamento regionale è comunque ragguagliato al 75% delle spese di cui sopra. L'ammortamento dei finanziamenti è fissato in anni 15 più tre di preammortamento.

I finanziamenti sotto forma di mutuo saranno garantiti, limitatamente alla loro quota di partecipazione nella costituenda società, dai privati azionisti con fidejussioni bancarie oppure con altre garanzie, reali, ritenute congrue, per la durata di 3 anni, rinnovabile annualmente, fino alla chiusura del primo esercizio evidenziante un risultato economico positivo.

2.3 Assicurare, nei limiti delle disposizioni in vigore, il finanziamento di spese da sostenere per la formazione e la riqualificazione del personale dipendente.

2.4 Conferire, per la propria quota di partecipazione e nei limiti del valore stabilito dal punto 1.1, un terreno di proprietà sito in Comune di Gressan e censito al Foglio 4, nn. 36 - 37 - 179 - 327 - 328, il cui valore sarà stabilito dal perito nominato dal tribunale di Aosta ai sensi dell'art. 2343 C. C.

3.) Con l'entrata in funzione del nuovo stabilimento la Regione porterà in liquidazione la Centrale Laitière d'Aoste S.p.A. e le relative attrezzature a parità di condizioni dovranno essere cedute o conferite alla società.

4.) Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della società.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.

PERRIN (U.V.): La loi n° 12 de cette année donnait la possibilité à l'Administration régionale de constituer une société pour la transformation du lait sur le territoire de Gressan ou d'y entrer, dans le cas où cette société serait déjà constituée.

La convention sur laquelle nous comptons va définir les rapports entre l'Administration régionale et la nouvelle société dont les sociétaires privés seront la PROTECAL et la GENIFIN, avec un pourcentage sur le 51% de capital privé, respectivement de 60 et 40%.

Je crois qu'il n'y a guère besoin d'illustrer la convention, puisque cela avait déjà été fait lors de la présentation de la loi.

Cette convention donne la possibilité à l'Administration d'entrer avec un capital de 49% sur le total de 3 milliards et, donc, avec un capital social de 1 milliard 475 millions. Sur cette partie de capital l'Administration régionale donnera le terrain, qui a été évalué, par l'expert que le tribunal a nommé, à 75.000 lires le mètre carré, et donc à un prix extrêmement élevé par rapport à la valeur du terrain en ce même endroit.

On connaît les produits qui seront traités par la nouvelle centrale et le nombre des employés, qui sera de 35 au bout de trois ans. La distribution se fera par du personnel de la société ou par des locaux qui exerceront l'activité de distribution même.

Par rapport à ce que j'avais illustré les mois derniers, après une rencontre avec l'assemblée du personnel, puis avec les organisations syndicales, nous avons mieux voulu spécifier le point 1.6 de la convention aux fins d'une meilleure garantie du personnel. En effet, le passage du personnel actuel de la Centrale laitière d'Aoste à la nouvelle société s'effectuera "tramite passaggio aziendale", ce qui signifie que ce personnel ne sera pas licencié, qu'il gardera son niveau actuel et sa rétribution actuelle.

Lors de la réunion de la Commission compétente, les forces de l'opposition avaient demandé des éclaircissements - qui leur ont été donnés - et quelques petites modifications, dont une de la part du Parti communiste, au point 1.1, où il y a la question de la composition du conseil d'administration: le Parti communiste demande qu'un membre soit nommé par l'opposition, et la majorité est d'accord d'accueillir cette proposition. Les Partis communiste et socialiste demandent par ailleurs au point 1.5, où il y a la question d'une commission technique - et je spécifique "technique" et non politique - et où la Junte aura le droit de nommer 3 membres: sur requête de l'opposition, nous sommes d'accord que l'un d'eux soit désigné par l'opposition.

Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire après le long débat qui s'est tenu maintes fois en Commission et au Conseil sur cette convention.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.

MILLET (P.C.I.): Faccio, in pratica, una dichiarazione di voto, perché in sede di Commissione l'Assessore ha affermato di aver accolto alcune richieste, mentre ad altre ha fornito solo dei chiarimenti, come quando, chiarendo i termini "tramite trapasso aziendale", al punto 1.6 della convenzione, ha precisato che sono stati inseriti per dare maggiore garanzia del personale; noi, però, avremmo preferito che questo concetto fosse scritto più chiaramente.

Alla base di questa convenzione resta comunque valido il giudizio che abbiamo già espresso al momento dell'approvazione della legge: noi riteniamo poco opportuno costituire una società per azioni a maggioranza privata, perché preferiamo che si costituisca una società per azioni, modificando, eventualmente, l'attuale S.p.A., ma la cui maggioranza, anche se privata, dovrebbe garantire, alla somma del capitale regionale e di quello in possesso dei privati valdostani, di raggiungere almeno il 51 per cento del capitale sociale.

Adesso, invece, il 51 per cento è in mano a dei finanzieri non valdostani - e questo è il nostro maggiore appunto - che dispongono di aziende il cui principale scopo è quello di costruire o installare macchinari. Il nostro effettivo interesse per questo 51 per cento, che governerà indirettamente la società per azioni, è limitato solo alla fase dell'avviamento. Noi, però, abbiamo molti dubbi su quello che potrà accadere in futuro, dopo che si sarà costruito lo stabilimento industriale, nonostante l'impegno...

Agli imprenditori valdostani è lasciata la possibilità di partecipare all'azionariato, ma non si chiarisce che debbano essere dello stesso settore di attività, si parla solo di imprenditori in senso generico.

Nella convenzione, tra l'altro, si prevede che 20 unità lavorative possano anche non essere assunte. Vi ricordo che, al momento in cui fu presentato questo disegno di legge, si presumeva che l'azienda, tra il settore della produzione e quello della distribuzione, avrebbe potuto occupare, complessivamente, 55 dipendenti. Allora noi facemmo notare che sarebbe stato del tutto inutile e forse anche molto oneroso (si ipotizzava l'assunzione di 20 persone) predisporre una rete di distribuzione, specie per il latte a lunga conservazione e per gli yogurt, perché in Italia ed in Europa esistevano già reti di distribuzione molto funzionali.

Questa iniziativa, quindi, non riuscirà a creare più di 50 posti di lavoro e si limiterà a sistemare gli attuali dipendenti della Centrale del latte, con l'aggiunta di qualche altra unità lavorativa. Così viene meno, almeno in parte, uno degli obiettivi di questa iniziativa. Specificando già nella convenzione che la distribuzione può essere data in appalto, si prefigura l'eventualità che possano effettivamente non essere assunti gli operatori addetti al settore della distribuzione e così tutta la Centrale del latte occuperà, al massimo, 35 persone e non più 55.

Noi voteremo contro questa deliberalizione, perché riteniamo che non risponda in modo idoneo alle esigenze che negli anni '60 avevano fatto sorgere la Centrale del latte: garantire alla popolazione della Valle d'Aosta un tipo di latte pastorizzato e ai produttori un prezzo remunerativo. Nonostante la presenza di un'apposita commissione, dubitiamo seriamente che tutti gli attuali conferitori portino il loro latte, sempre e solo, a questa centrale. Riteniamo, invece, che il latte che sarà conferito alla Centrale si ridurrà sempre più e che una parte di esso andrà a finire presso alcuni caseifici.

Questa iniziativa si configura come una vera e propria operazione industriale, però fa venir meno il ruolo della Centrale del latte e lo spirito che l'aveva fatta sorgere. Muore così un'esperienza che, nonostante tutti i suoi difetti, dal punto di vista sociale ha svolto un ruolo non certo indifferente.

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti proposti dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin.

EMENDAMENTI

- Dopo le parole "...(due Consiglieri,.." del punto 1.1 della Convenzione, aggiungere le parole:

"...di cui uno designato dalla minoranza,...".

- Dopo le parole "...di cui tre nominati dalla Regione,..." del punto 1.5 della Convenzione, aggiungere le parole:

dei quali uno designato dalla minoranza,...".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione gli emendamenti testé letti.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 24

Votanti: 23

Favorevoli: 23

Astenuti: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura della deliberazione nel testo emendato.

IL CONSIGLIO

- richiamatala legge regionale 19 febbraio 1988, n. 12;

DELIBERA

di approvare, nel testo allegato, la convenzione da stipularsi con le Società PRO.TE.CAL Trading s.r.l. di Rozzano (Milano) e GENIFIN S.p.A. di Milano, per la gestione della S.p.A. "Centrale Laitière Vallée d'Aoste", con sede in Gressan, e avente per scopo la lavorazione del latte, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CONVENZIONE

per l'insediamento ed il finanziamento di attività produttiva in Comune di Gressan, avente per oggetto la produzione e la commercializzazione di prodotti lattiero-caseari.

TRA

la REGIONE AUTONOMA VALLE DI AOSTA, codice fiscale 80002270074, in persona del Presidente della Giunta Regionale, dott. Augusto ROLLANDIN, in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n., in data, controllata dalla Commissione di Coordinamento il con il n.

E

le Società

S.p.A., codice fiscale n.

con sede in

capitale sociale L.

rappresentate dai Signori

a ciò autorizzati

premesso che:

- Le Società S.p.A., in seguito denominate società, sono interessate ad iniziare nella Regione Valle d'Aosta una attività concernente la produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, nonché altri prodotti dell'agricoltura;

- la Regione Valle d'Aosta, in seguito denominata Regione, è interessata alla predetta attività, anche al fine di procedere ad una riorganizzazione della produzione della Centrale Laitière de Aoste S.p.A., con ridefinizione dell'assetto dell'azionariato della Società medesima;

si conviene quanto segue

1.) Le società si impegnano a:

1.1 costituire con la Regione una Società per Azioni, denominata "Centrale Laitière Vallée d'Aoste S.p.A.", con capitale sociale fino a L. 3.000.000.000= e con sede sociale, amministrativa e fiscale in Valle d'Aosta, Comune di Gressan, avente per scopo la produzione e la commercializzazione di prodotti lattiero-caseari ed in particolare la lavorazione del latte, panna e yogurt.

Alla Regione è riservata una partecipazione azionaria del 49% del capitale sociale; detta quota può essere ridotta fino al 30%, entro un anno dalla legale costituzione, in una o più volte, sia in sede di costituzione che in seguito, qualora imprenditori valdostani singoli o associati partecipino o rilevino - nel limite massimo del 19%, al capitale della costituenda società.

Ai sensi dell'art. 2458 del C.C., al la Regione deve essere garantita una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale proporzionale alla quota di capitale posseduta (due Consiglieri, di cui uno designato dalla minoranza, se il Consiglio è composto da 5 membri; un Sindaco effettivo e uno Supplente).

La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale è riservata alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

1.2 Fare acquistare alla costituenda Società Centrale Laitière Vallée d'Aoste S.p.A. tutto il latte fresco conferito dagli agricoltori valdostani al prezzo pattuito da una commissione mista costituita pariteticamente da:

- Regione

- Produttori Valdostani di latte

- Centrale Laitière Vallée d'Aoste S.p.A.

1.3 Costruire, possibilmente entro il 31 marzo 1989, uno stabilimento industriale nel Comune di Gressan idoneo alle esigenze produttive aziendali, completo di impianti per la produzione di latte fresco ed a lunga conservazione (UHT), panna e yogurt, per un investimento complessivo di circa 13 miliardi.

1.4 Garantire l'assunzione delle seguenti maestranze:

- nel primo anno di attività: 27 Unità

- nel secondo anno di attività: + 4 Unità

- nel terzo anno di attività: + 4 Unità

Qualora la società non dia in appalto a terzi la distribuzione del prodotto finito, la società procederà alle seguenti ulteriori assunzioni, anche mediante rapporto di lavoro autonomo (ENASARCO)

- nel primo anno di attività: 12 Unità

- nel secondo anno di attività: + 4 Unità

- nel terzo anno di attività: + 4 Unità

1.5 Affidare ad una Commissione di cinque membri, di cui tre nominati dalla Regione (dei quali uno designato dalla minoranza), l'incarico di definire la progettazione del complesso immobiliare e la determinazione dei criteri per la scelta degli impianti di produzione ed i nominativi dei relativi fornitori da interpellare.

1.6. Assumere, nell'osservanza delle norme di collocamento, esclusivamente mano d'opera residente in Valle d'Aosta, con assoluta precedenza per il personale già dipendente dalla Società Centrale Laitière d'Aoste S.p.A., il quale subentrerà nella nuova Società tramite trapasso aziendale.

Sono escluse dal limite di cui sopra unità aventi specifici requisiti di professionalità ed esperienza tecnica nel settore.

1.7 Curare la formazione del personale mediante corsi teorici ed esercitazioni pratiche, anche eventualmente con affiancamento sui posti di lavoro o tirocinio parzialmente improduttivo.

1.8 Comunicare all'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, entro 10 giorni dalla assunzione o licenziamento di lavoratori, il nominativo degli stessi e, alla fine di ogni esercizio, inviare una sintetica relazione contenente lo stato dell'occupazione, degli investimenti, nonché la situazione economia e finanziaria della società.

1.9 Far sì che l'insediamento di cui trattasi non dia luogo ad emissione di polveri, fumi, esalazioni nocive o, comunque fastidiose per gli abitanti della zona o dannose per le colture agricole e, in generale, ad evitare qualsiasi attività inquinante.

1.10 Rivolgersi, per tutte le necessità di produzione di beni o prestazioni di servizi, a parità di prezzo e condizioni, ad operatori della Regione Valle d'Aosta, compresa la progettazione del complesso immobiliare.

1.11 Effettuare, nella Regione Valle d'Aosta, salvo contrarie disposizioni di legge, le eventuali operazioni di sdoganamento delle merci provenienti dall'estero.

1.12 Mettere a disposizione della Regione o di persona o società all'uopo incaricata ogni qualvolta esse lo richiedano, il libro dei soci ed a comunicare tempestivamente le variazioni che possono avvenire, sia nella proprietà del capitale sociale, sia nella composizione degli organi societari.

2.) La Regione si impegna a:

2.1 Versare la quota di partecipazione, nei limiti indicati al precedente 1.1, su presentazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale della società di dichiarazione attestante che la quota di capitale sottoscritto da privati è stata completamente versata.

2.2 Concedere mutui o prestiti obbligazionari per complessivi 10 miliardi al tasso di interesse determinato ai sensi dell'art. 11 della Convenzione stipulata tra la Regione e la FINAOSTA S.p.A. in data 20.6.1984 Rep. n. 6758, per gli investimenti FINAOSTA, erogabili a stato d'avanzamento, su presentazione di adeguata documentazione di spese quietanzate.

La documentazione dovrà riguardare spese effettivamente attinenti all'edificando stabilimento ivi incluse le spese per l'acquisto del terreno, quelle di progettazione, quelle di acquisto degli impianti, attrezzature ed ogni altro bene occorrente per l'esercizio della attività sociale.

Il finanziamento regionale è comunque ragguagliato al 75% delle spese di cui sopra. L'ammortamento dei finanziamenti è fissato in anni 15 più tre di preammortamento.

I finanziamenti sotto forma di mutuo saranno garantiti, limitatamente alla loro quota di partecipazione nella costituenda società, dai privati azionisti con fidejussioni bancarie oppure con altre garanzie, reali, ritenute congrue, per la durata di 3 anni, rinnovabile annualmente, fino alla chiusura del primo esercizio evidenziante un risultato economico positivo.

2.3 Assicurare, nei limiti delle disposizioni in vigore, il finanziamento di spese da sostenere per la formazione e la riqualificazione del personale dipendente.

2.4 Conferire, per la propria quota di partecipazione e nei limiti del valore stabilito dal punto 1.1, un terreno di proprietà sito in Comune di Gressan e censito al Foglio 4, nn. 36-37-179-327-328, il cui valore sarà stabilito dal perito nominato dal tribunale di Aosta ai sensi dell'ant. 2343 C.C..

3.) Con l'entrata in funzione del nuovo stabilimento la Regione porterà in liquidazione la Centrale Laitière d'Aoste S.p.A. e le relative attrezzature a parità di condizioni dovranno essere cedute o conferite alla società.

4.) Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della società.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la deliberazione emendata testé letta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 24

Votanti: 23

Favorevoli: 19

Contrari: 4

Astenuti: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva