Oggetto del Consiglio n. 3613 del 23 marzo 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3613/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "AUMENTO DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1° GIUGNO 1984, N. 17, CONCERNENTE GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI".
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 concernente interventi assistenziali a favore di minori, è autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di lire 900.000.000;
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà:
- quanto a lire 325.000.000 sul capitolo 41900;
- quanta a lire 350.000.000 sul capitolo 41950;
- quanto a lire 225.000.000 sul capitolo 41905;
del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.
2. Alla copertura della maggiore spesa di lire 900.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50.000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali-spese correnti"
Lire 900.000.000
Variazioni in aumento
Capitolo 41900 Spese per l'assistenza ai minori" Legge regionale 1° giugno 1984, n. 17, artt. 8 e 9.
Lire 325.000.000
Capitolo 41905 "Contributi per l'assistenza ai minori e per le provvidenze già erogate dagli Enti soppressi" Legge regionale 1° giugno 1984,n. 17, artt. 8 e 11
Lire 225.000.000
Capitolo 4.1950 "Contributi per l'assistenza ai minori presso colonie estive, marine e montane" Legge regionale 1° giugno 1984, n. 17, art. 10
Lire 350.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, se avete ancora un attimo di pazienza, la Presidenza propone di procedere alla trattazione dell'oggetto n. 30 e di sospendere poi i lavori, in modo da riuscire a terminare, con tutta probabilità, entro questa sera.
Se il Consiglio è d'accordo, si passa, quindi, alla trattazione dell'oggetto n. 30.
