Oggetto del Consiglio n. 3585 del 14 marzo 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3585/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "RIFINANZIAMENTO DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984, N. 30 E 12 DICEMBRE 1986, N. 62, RECANTI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA IN CORRISPONDENZA DI AUTORIZZAZIONI A CONTRARRE MUTUI PASSIVI".
PRESIDENTE: La Presidenza sottolinea che la legge avrebbe dovuto essere discussa prima, comunque ha la precedenza su ogni altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Baldassarre, per mozione d'ordine, ne ha facoltà.
BALDASSARRE (P.S.D.I.): Vorrei chiedere alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio, siccome ho un impegno urgente e visto che sono ormai stati capovolti i termini della discussione, se è possibile discutere adesso l'ordine del giorno che è stato presentato stamattina su Montalto.
PRESIDENTE: La Presidenza ritiene, in base agli atti, che forse l'ordine del giorno può portare ad una discussione un po' più lunga, mentre essendoci pareri favorevoli unanimi sulla legge non dovrebbe esserci discussione.
BALDASSARRE (P.S.D.I.): Se la discussione della legge non richiede tempi lunghi, non ci sono problemi.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Perrin, ne ha facoltà.
PERRIN (U.V.): Pour permettre à M. Baldassarre de s'en aller le plus tôt possible je serai extrêmement bref, d'autant plus que la première et la troisième Commission ont déjà examiné cette loi et ont donné à l'unanimité un avis favorable avec les amendements qui ont été présentés.
Nous avons la possibilité d'avoir à travers l'état un financement pour abattre les taux d'intérêt pour des emprunts dans le secteur des améliorations foncières; nous profitons en cette occasion de l'argent qui nous vient de l'état pour donner application à la loi n° 752, la loi organique de l'état en matière d'agriculture.
PRESIDENTE: Si j'ai bien compris, l'Assesseur accepte les amendements prévus par la Commission.
Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, per un importo complessivo di L. 35 miliardi alle migliori condizioni di mercato con uno o più esercenti il credito agrario da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, destinati alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario con le finalità di cui al 2° comma dell'articolo 3 della legge 3 novembre 1986, n. 752 relativa all'attuazione di interventi programmati in agricoltura.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
1. Per la realizzazione delle opere finanziate ai sensi del precedente articolo 1 saranno seguite le modalità previste dal titolo II e dall'art. 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata con legge regionale 12 novembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura.
2. Le somme assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi del comma 2° dell'art. 3 della legge 3 novembre 1986, n. 752 saranno iscritte nel bilancio della Regione a titolo di recupero.
PRESIDENTE: All'art. 2 vi è un emendamento proposto dalla I^ e III^ Commissione, che recita:
Il secondo comma dell'art. 2 è soppresso.
Lo pongo in votazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 nel testo così emendato:
Art. 2
1. Per la realizzazione delle opere finanziate ai sensi del precedente articolo 1 saranno seguite le modalità previste dal titolo II e dall'art. 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata con legge regionale 12 novembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
1. L'importo complessivo di L. 35 miliardi previsto per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario di cui alla presente legge sarà così ripartito:
a) per gli interventi riconducibili all'art. 6 ed ai commi 1, 2 e 3 dello art. 7 ed agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30
L. 25 miliardi
b) per gli interventi riconducibili all'art. 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30
L. 10 miliardi.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge graveranno sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988:
- quanto a L. 25 miliardi per l'anno 1988 sul capitolo 32220;
- quanto a L. 10 miliardi per l'anno 1988 sul capitolo 35712;
2. Le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui autorizzati dal precedente art. 1, previste in annue L. 5.139.000.000 a decorrere dal 1988 per la durata dei relativi piani di ammortamento, graveranno sui capitoli n. 50650 e n. 50700 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante iscrizione del costante previsto aumento delle entrate derivanti dalla legge 26 novembre 1981, n. 690 così evidenziate: - imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 3, lett. a) (cap. 1200) per L. 1.139.000.000;
- imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 3, lett. a) (cap. 1300) per L. 2.000.000.000;
- imposta di fabbricazione della birra di cui all'art. 4, lett. a) (cap. 1400) per L. 2.000.000.000.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
Art. 5
(Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni: Parte entrata in aumento
cap. 1200 "Quote fisse di ripartizione delle imposte erariali di cui all'art. 2 lett. A), B), C) della legge 26 novembre 1981, n. 690"
L. 1.139.000.000
cap. 1300 "Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali di cui agli artt. 2, lett. D) e 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690"
L. 2.000.000.000
cap. 1400 "Quote fisse di ripartizione delle imposte erariali di cui al 1° comma lett. A), B), C), D) e al 2° comma dell'art. 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690"
L. 2.000.000.000
cap. 11150 "Contrazione di mutui per spese di investimento"
L. 35.000.000.000
Totale in aumento L. 40.139.000.00
Parte Spesa in aumento
cap. 32220 "Contributi nel settore del miglioramento fondiario"
01 Alpeggi e fabbricati rurali
02 Viabilità rurale
03 Irrigazione
04 Messa a coltura e miglioramento terreni agrari
05 Produzioni agricole locali pregiate
06 Acquedotti rurali
07 Energia da fonti rinnovabili
08 Elettrificazione rurale
L. 29.5.1982, n. 308 ART. 12, N. 1
- L.R. 6.7.1984, n. 30 TIT. II
- L.R. n.
L. 25.000.000.000
cap. 35712 "Spese per interventi diretti alla realizzazione di impianti e strutture finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura"
- L.R. 6.7.1984, n. 30 ART. 20
- L.R. n.
L. 10.000.000.000
cap. 50650 "Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre"
L. 4.200.000.000
cap. 50700 "Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre"
L. 939.000.000
Totale in aumento L. 40.139.000.000
Per effetto delle variazioni apportate con la presente legge il conto della competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 pareggia nella somma complessiva di L. 1.365.639.000.000.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
Art. 6
(Variazioni dal bilancio pluriennale)
Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1988/1990 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
Parte Entrata
Titoli I: Entrate derivanti da Tributi propri della Regione dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione.
Categoria 2°: Compartecipazione di tributi erariali
anno 1989:L. 5.139.000.000
anno 1990 L. 5.139.000.000
TOTALE L. 10.278.000.000
Parte Spesa
Settore 3. Oneri non ripartibili
Programma 3.2. Altri oneri non ripartibili
anno 1989 L. 5.139.000.000
anno 1990 L. 5.139.000.000
TOTALE L. 10.278.000.000
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Dopo l'art. 6 viene inserito l'art. 7, che riguarda l'urgenza, di cui do lettura:
Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 28
Votanti 28
Favorevoli 27
Contrari 1
Il Consiglio approva
