Oggetto del Consiglio n. 3569 del 14 marzo 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3569/VIII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA L.R. CONCERNENTE: "DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONA LE DIRETTIVO ED AMMINISTRATIVO ADDETTO AI CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.): Au moment où on avait présenté ce projet de loi, on avait mis en évidence qu'il s'agissait d'un projet de loi concernant des personnes qui avaient travaillé pendant des années pour l'école hôtelière. Le projet de loi a été repoussé puisqu'il ne prévoit pas un examen préalable pour déterminer l'aptitude des deux figures professionnelles; par conséquent on a pourvu à modifier en partie le projet de loi dans cette direction.
Pour le restant le projet de loi est le même; les motivations je les avais déjà exposées lors de l'avant-dernier Conseil régional, donc ce serait inutile de les illustrer davantage.
Si dà atto che alle ore 12,34 assume la Presidenza il Presidente BONDAZ.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): Credo che il Presidente della Giunta possa ammettere in Consiglio che i suggerimenti dati dall'opposizione al momento dell'approvazione in prima lettura di questo disegno di legge erano profondamente fondati. Avevamo espresso, sia noi come Nuova Sinistra che il Partito Comunista, dei dubbi sulla legittimità di queste procedure; il fatto che il Presidente della Commissione di Coordinamento abbia giustappunto evidenziato i punti segnalati, ci sembra, al di là dei problemi che questo tipo di intervento può suscitare, una affermazione di correttezza che la Sinistra vuole sempre portare nei lavori del Consiglio.
Rimane da parte nostra comunque il giudizio negativo su questo tipo di procedimenti, per cui non voteremo nemmeno questa volta la legge.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA (P.C.I.): La modifica apportata al disegno di legge è relativa soltanto al tipo di inquadramento con cui vengono sostanzialmente inquadrate nei ruoli regionali due delle diverse persone che svolgevano in precedenza questa attività.
Già la volta scorsa avevamo richiesto che si tenesse conto anche delle altre persone, e ancora non è compreso nel disegno di legge qualcosa relativo a questo problema, per cui ci asteniamo sul disegno di legge.
PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Articolo 1
(Istituzione di posti)
1. Al fine di assicurare continuità all'attività di addestramento professionale alberghiero ed in attesa della istituzione del nuovo centro di formazione professionale turistico-alberghiera, è istituito, nell'ambito della Segreteria Generale, un ruolo speciale ad esaurimento comprendente:
a) n. 1 posto di direttore dei corsi di addestramento professionale alberghiero (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale amministrativo);
b) n. 1 posto di segretario-economo dei corsi di addestramento professionale alberghiero (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale amministrativo).
2. Ai titolari dei posti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono attribuite, con riferimento alla gestione delle attività di addestramento professionale alberghiero, le funzioni indicate rispettivamente ai commi terzo e quarto dell'art. 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 22
Favorevoli 22
Astenuti 7 (Aloisi, Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2
(Inquadramento del personale)
1. Nei posti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1, sono inquadrati rispettivamente il direttore responsabile con funzioni amministrative e l'addetto agli uffici con mansioni di coordinamento tecnico-didattico del centro di formazione professionale a carattere alberghiero di Aosta, a domanda degli interessati da presentarsi al Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'inquadramento del personale indicato al comma precedente è disposto con deliberazione della Giunta regionale previo esame dei titoli di servizio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 22
Favorevoli 22
Astenuti 7 (Aloisi, Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Articolo 3
(Anzianità di carriera e applicazione del trattamento giuridico ed economico)
1. Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, al personale di cui all'articolo 2 si applicano le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora la retribuzione in godimento sia superiore al trattamento economico corrispondente al nuovo inquadramento, al personale è riconosciuta l'attribuzione dello stipendio immediatamente superiore a quello in godimento.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 22
Favorevoli 22
Astenuti 7 (Aloisi, Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Articolo 4
(Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza)
1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).
2. Agli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale di cui alla presente legge è effettuata dalla data di inquadramento nei ruoli regionali.
3. È data facoltà al personale di optare per il mantenimento della posizione assicurativa nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.
L'opzione deve essere esercitata nel termine di 180 giorni dalla notificazione delle deliberazione di inquadramento.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 22
Favorevoli 22
Astenuti 7 (Aloisi, Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
Articolo 5
(Norme finanziarie)
1. Per l'applicazione della presente legge è approvata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 100.000.000 che graverà sui capitoli dei futuri bilanci corrispondenti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1987, nel modo seguente:
Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi e altri assegni fissi" per annue L. 62.000.000
Cap. 20910 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - contributi diversi a carico dell'ente su stipendi e altri assegni fissi" per annue L. 29.000.000
Cap. 20950 "Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione" per annue L. 7.000.000
Cap. 20951 "Contributi diversi a carico dell'ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione" per annue L. 2.000.000
2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante utilizzo per lire 200.000.000, delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale per gli anni 1987/1989.
3. A decorrere dall'anno 1989 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione del bilancio.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 5 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 22
Favorevoli 22
Astenuti 7 (Aloisi, Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
Articolo 6
(Dichiarazione di urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 6 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 22
Favorevoli 22
Astenuti 7 (Aloisi, Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 23
Favorevoli 23
Astenuti 7 (Aloisi, Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: I lavori sono sospesi, riprenderanno alle ore 16.00.
La seduta è tolta.
La seduta termina alle ore 12,43.
