Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3539 del 25 febbraio 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3539/VIII - REIEZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: "PROVVIDENZE PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DEGLI ARTIGIANI".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.

MILLET (P.C.I.): Noi chiediamo che il Consiglio si pronunci su questa proposta di legge, che è stata presentata da più di un anno, discussa in Commissione e rinviata diverse volte, e siamo ancora in attesa del parere della Commissione regionale sull'artigianato, la quale non si è ancora pronunciata in merito.

La Commissione regionale ha dimostrato di non voler proporre qualcosa di alternativo e di diverso, nonostante che, da parte nostra, ci fosse la disponibilità a ritirare la presente proposta di legge.

La legge da noi proposta ha lo scopo di offrire delle provvidenze per favorire l'attività promozionale delle associazioni regionali degli artigiani. Nell'attuale momento di crisi dell'industria, il settore artigianale ha esteso la propria attività, incrementando il numero delle ditte e degli addetti, dimostrando di poter sopperire, almeno in parte, al calo di occupazione che si continua a registrare nella grande industria.

Noi riteniamo che, per raggiungere questo obiettivo, le associazioni di categoria debbano avere, come avviene nel settore della cooperazione, un contributo regionale che le aiuti ad estendere le loro attività ed a promuovere presso gli artigiani l'importanza della cooperazione e dell'associazionismo.

Il primo comma dell'articolo 1 indica i beneficiari delle provvidenze previste dalla proposta di legge. Si tratta di tutte le associazioni regionali degli artigiani che aderiscono alle Confederazioni nazionali più rappresentative e di quelle locali che abbiano almeno un eletto nella Commissione regionale dell'artigianato. In questo modo le provvidenze non vengono distribuite a pioggia, ma secondo fini ed obiettivi ben precisi.

Il secondo comma dell'articolo 1 elenca le attività per le quali sono previsti i contributi della legge: pubblicazioni periodiche, attività promozionali, convegni, seminari, spese per l'elezione dei rappresentanti delle associazioni nella Commissione regionale dell'artigianato.

L'articolo 2 fissa le quantità dei contributi che, sostanzialmente, si attestano tra il 50 ed il 75 per cento delle spese ammesse, ma si prevede anche un tetto massimo.

Anche se la Commissione regionale per l'artigianato, nel punto 2. della lettera indirizzata alla Presidenza della Giunta, sostiene che "le attività menzionate nell'articolo 1 comma II sono alquanto generiche, pertanto le finalità della presente legge sono poco chiare", a me pare, invece, che non le si vogliano approvare, perché non è vero che non siano chiare. Probabilmente, la Commissione regionale per l'artigianato, che è il massimo organo degli artigiani, non ha voluto dare un contributo positivo e si è limitata ad esprimere un parere negativo. Siamo preoccupati del fatto che l'attuale Commissione non voglia favorire alcuna innovazione. Ciò è negativo, perché questa proposta di legge potrebbe dare alle categorie artigianali la possibilità di svolgere una notevole attività promozionale. Il contributo, infatti, è finalizzato a questo obiettivo, anche perché non si possono dare contributi a coloro che non fanno nulla.

Per queste ragioni noi chiediamo al Consiglio di esprimere un voto favorevole su questa proposta di legge e vorremmo sapere dalla Giunta se sia disponibile o meno ad affrontare questo problema, anche perché la Commissione, pur avendo avuto a disposizione tutto il tempo necessario per proporre qualcosa di alternativo, non l'ha fatto, restando inadempiente.

Di fronte all'assenza di proposte da parte della maggioranza, noi chiediamo che si voti la nostra legge, la cui normativa esiste già in altre regioni e quindi non è una novità in senso assoluto. È una legge che può dare i suoi frutti, anche perché è interesse del settore artigianale disporre di associazioni efficienti. La Regione dia, quindi, ad esse un contributo come quello che, ad esempio, viene dato al settore della cooperazione.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.): La maggioranza si asterrà dal votare questa proposta di legge, non certo perché non condivida alcune sue finalità, quanto piuttosto perché - al di là del giudizio della Commissione, in merito al quale farò ai proponenti una contro-proposta - essa si può prestare ad un uso non del tutto corretto.

La Valle d'Aosta è una tra le poche regioni d'Italia che hanno già una propria Commissione regionale, eletta secondo nuovi criteri, che si qualifica come un piccolo parlamento del mondo artigianale. Occorre evitare possibili duplicazioni e triplicazioni di iniziative nel settore, mentre è opportuno coordinare l'azione e l'attività delle varie associazioni. Condivido alcune esigenze in funzione di stimolo innovativo per l'attività complessiva delle associazioni, proprio per evitare che queste ultime tendano a cristallizzare l'esistente. Questa proposta di legge, tuttavia, che non ha certo avuto una accoglienza entusiastica da parte della Commissione regionale per l'artigianato, nella situazione attuale presenta appunto il rischio di porre le condizioni per favorire la triplicazione di iniziative di carattere analogo.

La Regione, finora, prima di proporre iniziative di vario genere, ha sempre sentito il parere di tutte le associazioni di categoria e quindi ha fatto un'azione di stimolo nei loro confronti in funzione di un certo coordinamento e di una limitazione della conflittualità tra le diverse associazioni.

L'astensione della maggioranza, quindi, ha il significato di soprassedere ad ogni decisione e di invitare ufficialmente, specie se sarà unanime il parere del Consiglio regionale, la stessa Commissione ad avanzare una proposta che tenga fermi gli obiettivi che questa legge vuole perseguire, ma che eviti possibili triplicazioni di associazioni o di iniziative. Questa è la motivazione dell'astensione della maggioranza.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.

MILLET (P.C.I.): Vorrei capire un po' meglio che cosa propone l'Assessore, anche perché questa proposta di legge è già stata rinviata diverse volte. Ci propone forse di ritirarla con l'impegno...

(...INTERRUZIONE dell'Assessore LANIVI...)

MILLET (P.C.I.): Voglio solo capire se l'Assessore ci invita a soprassedere nuovamente...

(...INTERRUZIONE dell'Assessore LANIVI...)

MILLET (P.C.I.): Noi aderiamo a questa richiesta ed anzi, come ho già detto, l'auspichiamo. Ritenendo che le leggi, in ogni caso, non possano restare ferme nei cassetti e che c'è la nostra dichiarata disponibilità a predisporre ed a votare una nuova legge, chiediamo che ci sia, comunque, un pronunciamento del Consiglio sulla nostra proposta di legge. Ovviamente, non è che dopo il voto del Consiglio noi, quasi per dispetto, non saremo più disponibili; questo no! Diciamo che la nostra proposta è utile per il settore e riteniamo che il Consiglio si debba pronunciare. Ci dispiacerà se non sarà accolta, ma rimarrà fermo, comunque, il nostro impegno ad offrire il nostro contributo, che si concretizza con questa proposta di legge.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

ARTICOLO 1

1. Allo scopo di favorire le attività promozionali ed istituzionali delle Associazioni regionali degli artigiani, aderenti alle Confederazioni nazionali artigiane più rappresentative o che abbiano almeno un eletto nella Commissione regionale dell'artigianato, di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, la Regione Valle d'Aosta concede contributi nelle misure previste all'art. 2 della presente legge.

2. I contributi regionali sono concessi per le seguenti attività:

a) pubblicazioni periodiche o monografiche concernenti l'attività promozionale ed istituzionale delle associazioni regionali degli artigiani;

b) attività promozionali relative agli insediamenti delle imprese artigiane, al loro aggiornamento tecnologico, alla razionalizzazione ed all'aumento della produzione, alla commercializzazione dei prodotti, allo sviluppo dello associazionismo;

c) convegni e seminari attinenti alle finalità istituzionali degli organismi predetti; nonché studi e ricerche indirizzati alle finalità di cui al precedente punto b);

d) spese sostenute nella campagna per l'elezione dei rappresentanti delle associazioni nella Commissione regionale dell'artigianato, di cui alla legge 20 maggio 1986, n. 24.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Astenuti: 16 (Bondaz, Borbey, Chabod, Faval, Lanièce, Lanivi, Maquignaz, Martin, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone e Voyat)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Signori Consiglieri, il Regolamento prescrive che, quando il primo articolo di una proposta di legge non viene approvato, deve intendersi come non approvata tutta la proposta di legge e, pertanto, la proposta di legge n. 378, presentata dal Gruppo Comunista, è respinta.

IL CONSIGLIO prende atto

PRESIDENTE: Do lettura dei rimanenti articoli della proposta di legge.

ARTICOLO 2

1. I contributi regionali a favore di ciascuna associazione sono concessi nelle seguenti misure:

a) per pubblicazioni periodiche o monografiche, nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un importo massimo del contributo pari a lire 20 milioni per anno;

b) per attività promozionali, nella misura del 75% delle spese riconosciute ammissibili, fino ad un importo massimo del contributo pari a lire 50 milioni per anno;

c) per convegni e seminari, studi e ricerche, nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un importo massimo del contributo pari a lire 50 milioni per anno;

d) per spese sostenute nella campagna elettorale per l'elezione dei rappresentanti delle associazioni nella Commissione Regionale dello artigianato, nella misura del 50% delle spese riconosciute ammissibili, fino ad un importo massimo del contributo pari a lire 10 milioni.

ARTICOLO 3

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere inoltrate all'Assessorato all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti della Regione Valle d'Aosta, entro il 31 dicembre di ogni anno, e debbono essere corredate di un programma dettagliato delle attività da svolgere nell'anno successivo, con l'indicazione dei costi previsti per la realizzazione dell'iniziativa.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentita la competente Commissione consiliare.

3. L'erogazione dei contributi verrà effettuata con successivi provvedimenti della Giunta regionale, su presentazione di idonea documentazione di spesa.

4. In sede di prima applicazione della presente legge i contributi sono riconosciuti anche per l'anno in cui la legge viene pubblicata, previa presentazione delle domande entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

ARTICOLO 4

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 250 milioni, graverà sul capitolo 36650 (di nuova istituzione) "Provvidenze per favorire l'attività promozionale delle associazioni regionali degli artigiani" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

- per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 250 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987, relativo a "Interventi straordinari per lo sviluppo ed ammodernamento del sistema economico e produttivo", che conseguentemente risulta ridotto a lire 750 milioni;

- per gli anni 1988 e 1989 mediante impiego per lire 500 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.10 "Interventi promozionali per l'artigianato" del bilancio pluriennale 1987/1989;

- per gli anni successivi mediante apposita previsione nelle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

ARTICOLO 5

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in aumento

Cap. 36650 (di nuova istituzione) "Provvidenze per favorire l'attività promozionale delle associazioni regionali degli artigiani".

Lire 250.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento"

Lire 250.000.000