Oggetto del Consiglio n. 3482 del 3 febbraio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3482/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE IN VALLE D'AOSTA E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Lanièce; ne ha facoltà.
LANIECE (D.C.): Il disegno di legge modifica solo alcune quote dell'intervento previsto dalla legge regionale 8 ottobre 1973 n. 33 ed è accompagnato dall'unanime parere favorevole della 3a Commissione consiliare permanente. Non credo che ci sia altro da aggiungere.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.
MILLET (P.C.I.): È vero che la 3a Commissione ha espresso un parere favorevole all'unanimità. Nel corso dei suoi lavori, tuttavia, noi avevamo presentato un emendamento che non è stato accolto e che, pertanto, ripresentiamo qui in Consiglio.
Siamo d'accordo sul contenuto del provvedimento ma, nella convinzione che tutto il settore turistico ed in particolare quello alberghiero debbano avere una certa rilevanza per il nostro futuro, riteniamo di dover presentare un emendamento che ponga sullo stesso piano gli alberghi ed i monasteri, visto e considerato che, nello scorso Consiglio, è stata approvata una legge che impegna la Regione a pagare il 75% degli interessi sul mutuo per la costruzione del monastero di Quart.
Proponiamo, pertanto, che nella quarta riga del 1° comma dell'articolo 1, la percentuale del "40%" sia sostituita con la percentuale del "25%".
PRESIDENTE: Passiamo ora all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Art. 1
1. Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito con legge regionale 7 agosto 1986, n. 43, è così sostituito:
"I mutui, della durata massima di anni 20, vengono concessi al tasso annuo di interesse pari al 40% dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, arrotondato al mezzo punto inferiore, e nelle seguenti proporzioni:
a1) per i casi di cui alla lettera a), b), e c) del precedente comma:
- fino ad un massimo del 80% del la spesa ammessa, per i primi 500 milioni di spesa;
- fino ad un massimo del 60% del la spesa ammessa oltre i primi 500 milioni e fino a 2 miliardi;
- fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa eccedente i due miliardi, e con un limite di spesa totale ammissibile di tre miliardi;
b1) per i casi di cui alla lettera
d) del precedente comma:
- fino ad un massimo del 70% della spesa risultante all'atto d'acquisto dell'immobile, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo cinquecento milioni;
c1) per i casi di cui alla lettera
e) del precedente comma:
- fino ad un massimo del 80% del la spesa ammessa, per i primi 250 milioni di spesa;
- fino ad un massimo del 50% del la spesa ammessa eccedente i 250 milioni, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo;
d1) per i casi di cui alla lettera
f) del precedente comma:
- fino ad un massimo del 40% del la spesa ammessa, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo;
e1) per i casi di cui alla lettera
g) del precedente comma:
- fino ad un massimo del 50% del la spesa risultante dall'atto d'acquisto degli immobili e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo".
PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 1, proposto dal Consigliere Millet.
EMENDAMENTO
- Al disegno di legge n. 483, sostituire alla quarta riga del 1° comma dell'art. 1: "...40%..." con
"...25%...".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 7
Favorevoli: 7
Astenuti: 18 (Beneforti, Bondaz, Borbey, Chabod, De Grandis, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Perrin, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin e Voyat)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, nel suo testo originale.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 4 (Cout, Mafrica, Millet e Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 20
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Signori Consiglieri, i lavori sono sospesi e riprenderanno alle ore 16,00.
La seduta è tolta
La seduta termina alle ore 13,01.
