Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3442 del 28 gennaio 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3442/VIII - PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONCERNENTE: MODIFICHE ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 4: STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.

SANDRI - (N.S.): Questa proposta di revisione dello Statuto n. 1 ripete quasi integralmente una proposta di legge costituzionale già votata dal Consiglio regionale nel 1983, se non vado errato, su proposta del Consigliere Riccarand, che modifica leggermente lo Statuto per quanto riguarda il numero di persone che devono firmare una proposta di legge di iniziativa popolare, oppure un referendum, facendo scendere a 1500 le firme necessarie per una proposta di legge e a 3000 per quanto riguarda i referendum.

Ho ripreso semplicemente il testo della volta scorsa; la legge costituzionale è molto complessa dal punto di vista della normativa della Valle d'Aosta per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze per i tempi elettorali; questa proposta di revisione dello Statuto si fa forte di una particolarità che hanno solo la Regione Valle d'Aosta e la Regione Sardegna.

In base all'art. 50, 4° comma, del nostro Statuto è possibile modificare in alcuni temi, in particolare quello referendario e quello della iniziativa popolare, lo Statuto con una legge di tipo ordinario. Questo parere è stato anche verificato con degli esperti dal punto di vista giuridico e ci sembra che questa proposta di revisione, come proposta di legge ordinaria, possa avere un iter più rapido che non una legge di tipo costituzionale. Pertanto la ripropongo anche perchè la proposta di legge costituzionale presentata dal Consigliere Riccarand è ovviamente decaduta con la fine della legislatura nel giugno dello scorso anno.

PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1

L'articolo 28 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 è così modificato:

"L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge da parte di almeno 1.500 elettori".

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 1 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2

Il primo comma dell'articolo 30 della legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 4 è così modificato:

"È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano almeno tremila elettori, oppure un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione".

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 2 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità