Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3438 del 27 gennaio 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3438/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLO ALPINO AI FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Lanièce, ne ha facoltà.

LANIECE - (D.C.): La legge 2 aprile 1968, n. 518, liberalizzava l'uso delle aree di atterraggio ed il successivo decreto ministeriale del 27.12.1971, ne fissava le relative norme di attuazione.

Con la L.R. n. 33 del 21.7.1986 si limitava la possibilità di sorvolo, atterraggio e decollo sul territorio della Valle d'Aosta per fini di tutela ambientale.

L'applicazione della legge regionale sopra citata ha presentato alcune difficoltà di applicazione e controllo, legate principalmente alla scelta delle aviosuperfici e delle convenzioni.

Il disegno di legge prevede alcune sostanziali modificazioni alla L.R. n. 33, in particolare:

a) i punti di atterraggio vengono inseriti nel disegno di legge, la individuazione e la delimitazione di detti comprensori vengono effettuate con l'allegato a) del presente disegno di legge;

b) vengono consentite le attività didattico-sportive e di allenamento dei piloti di Aeroclub, considerate compatibili con la tutela dell'ambiente naturale;

c) ai fini di un controllo più sistematico, i decolli sono consentiti per gli elicotteri unicamente dalle aviosuperfici di base dei rispettivi comprensori e per gli aerei unicamente dall'aeroporto di Saint-Christophe;

d) le aviosuperfici di base e di recupero sono autorizzate dai Comuni competenti per territorio;

e) le convenzioni vengono stipulate dai Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono il servizio di eliski.

Presento alcuni emendamenti. All'art. 2 del disegno di legge in oggetto sono apportate le seguenti variazioni:

3° comma: dopo la parola soggetti sostituire le parole "autorizzati a svolgere l'attività di volo" con "che offrono al pubblico il servizio di eliski";

4° comma: dopo la parola attività sostituire le parole "lavoro aereo" con la parola "eliski";

5° comma: dopo la parola anche di sostituire le parole "diverse Società" con le parole "diversi soggetti";

6° comma: dopo la parola soggetto togliere le parole "autorizzato a svolgere attività di volo aereo".

Dopo l'art. 5 del disegno di legge in oggetto è aggiunto il seguente articolo: "Art. 5 bis) Norma Transitoria - 1. Sino al 15 maggio 1988 per l'esercizio dell'attività di trasporto sciatori con aeromobili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. 21 luglio 1986, n. 33".

È inoltre aggiunto all'allegato A al disegno di legge regionale in oggetto la seguente tabella: Comprensorio n. 7 di Doues comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a) Colle Champillon, Crouse de Bleintes

b) Chaz de Champillon, Pichenoille.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale.

Annuncio che il Consigliere Sandri ha già presentato una serie di emendamenti che saranno fotocopiati e distribuiti perchè i Consiglieri ne prendano visione.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Torrione, ne ha facoltà.

TORRIONE - (P.S.I.): Formulo una proposta. Per evitare che nel corso della discussione generale ci si addentri anche eventualmente nella illustrazione di emendamenti, proporrei una sospensione immediata della seduta per vedere quali sono gli emendamenti che si possono accettare o meno, dopo di che ritorniamo in aula e la discussione avviene su un testo più o meno concordato. In effetti il numero degli emendamenti presentati dall'Assessore è notevole, quelli presentati dal Consigliere Sandri mi sembrano altrettanto degni di considerazione, e ce ne sono poi del Partito comunista, per cui sarebbe bene andarli ad esaminare nel dettaglio per evitare di perdersi in una discussione che poi non produce i frutti sperati.

PRESIDENTE: Comunico che anche il Consigliere Tonino a nome del Gruppo comunista ha presentato degli emendamenti che stanno per essere fotocopiati e distribuiti.

Se ci sono altri Consiglieri, in relazione alla proposta del Consigliere Torrione, che hanno degli emendamenti, sono invitati a presentarli alla Presidenza affinchè possano essere confrontati con gli altri.

Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Lanièce, ne ha facoltà.

LANIECE - (D.C.): Sono d'accordo per la sospensione.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,30 alle ore 19,51 e che, alla ripresa dei lavori, riassume la Presidenza il Presidente Bondaz.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.

SANDRI - (N.S.): Ho già fatto presente in questo Consiglio le grandi difficoltà, le preoccupazioni per questo disegno di legge da parte di Nuova Sinistra, che ha presentato alcuni emendamenti che tendono a sottolineare sostanzialmente alcuni aspetti deleteri della pratica dello sci così come è oggi vista in Valle d'Aosta. In particolare l'aver voluto togliere dal progetto di legge le oasi di protezione come aree tutelate credo che sia stato un errore, perchè in questa maniera si è consentito di aprire all'eliski una larga parte della Val Ferret che meritava sicuramente maggiore tutela.

Il secondo emendamento, al comma 4° dell'art. 1, vuole limitare le possibili autorizzazioni del Presidente della Giunta anche alle manifestazioni locali di interesse turistico o promozionale, in quanto tale dizione a noi pare troppo generica.

Il problema poi dell'orario della agibilità dell'eliski ci sembra che sia stato reso troppo largo per arrivare fino alle 2 del pomeriggio o fino all'una, quando c'è l'ora legale, anche con problemi per la sicurezza dei soggetti che vogliono praticare questo tipo di attività.

Tralascio il problema dei giorni festivi e dei giorni prefestivi, in cui ci sono chiaramente delle alterazioni, delle influenze molto negative sulla pratica dello sci alpinismo; spero che l'emendamento del partito comunista dia delle indicazioni comuni per identificare eventuali giorni di divieto, recependo le esigenze degli sci-alpinisti di poter praticare con calma il loro sport. A questo proposito vorrei sottolineare ai colleghi un fatto estremamente negativo che ci apprestiamo a votare, cioè che autorizzando - e in questo senso avevo presentato un emendamento - anche il comprensorio di Courmayeur così come è stato identificato, faremo un grosso sgarbo a tutti coloro che praticano lo sci di fondo in Val Ferret. Infatti l'aver concesso delle ampie e numerose vie di discesa all'eliski in Val Ferret, prendendo tutta la sinistra orografica, credo sia un fatto abbastanza negativo; lo è perchè il rimbombo degli elicotteri che salgono la Testa Bernarda o il Mont Dolent riecheggia in tutta la Valle e disturba una delle mete elettive per la pratica dello sci.

Nello stesso senso vanno gli emendamenti che avevo presentato per limitare il periodo di agibilità dell'eliski a dopo le feste di Natale, quindi a partire dal 10 gennaio e non più dal primo, e per quanto riguarda la data di scadenza della pratica dell'eliski, per evitare delle sovrapposizioni con la pratica più diffusa dello sci-alpinismo che predilige la primavera, quindi dal 15 marzo in poi.

Voglio sottolineare invece una mancanza della legge per quanto riguarda i mezzi che dovrebbero essere forniti al corpo forestale valdostano per verificare la corretta applicazione di questa legge. In questo senso avevo proposto che il corpo forestale fosse autorizzato a salire sull'elicottero, ma sembra che al corpo forestale sia concesso soltanto di andare a piedi o in camionetta.

Per quanto riguarda i comprensori, sul n. 1 già ho detto; su quello di Ollomont vorrei far presente che è un comprensorio che non è stato utilizzato durante la campagna del 1987 e che sarebbe opportuno sottrarre, proprio perchè si è verificato che non ci sono le capacità organizzative o forse le condizioni turistiche per l'affermazione di questo comprensorio.

Per quanto riguarda Valtournenche e in parte Courmayeur, come già detto, ritengo che sia importante sottolineare come qui si sia voluto mischiare due tipi di eliski: l'eliski settimanale, quello della settimana bianca, che può essere, anche se non ne condividiamo l'impatto ambientale, un fatto economico abbastanza positivo per piccole stazioni come Doues o Valgrisenche, in cui altre attività turistiche per riempire gli alberghi non ce ne sono; molto meno comprensibile è dare il "placet" a queste attività in comprensori come Valtournenche o Courmayeur in cui il turista già viene per altri motivi, in cui l'eliski non comporta un aumento delle presenze turistiche alberghiere significativo, in cui l'eliski rimane soltanto una pratica domenicale che arricchisce forse qualche maestro di sci, qualche guida alpina, e forse ancora le società di elicotteri. Per cui avrei gradito che questi emendamenti fossero stati più presi in considerazione, soprattutto perchè queste grandi stazioni turistiche rischiano di togliere alle piccole anche la pratica dell'eliski, nel senso che se il turista che va a Courmayeur avesse la possibilità soltanto di andare a fare dell'eliski a Valgrisenche, andrebbe magari in questa piccola località dell'Alta Valle, mentre avendo l'eliski a Courmayeur stesso non farà nemmeno questo, quindi portando di nuovo a far piovere sul bagnato.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Faccio due brevi considerazioni.

La prima: nell'approvare la passata legge che regolamentava l'uso dell'elicottero in montagna, avevamo espresso delle perplessità sul metodo di individuazione dei punti di atterraggio e di decollo, affidato non ad una visione generale del territorio generale, ma alle richieste ed al caso. Ci sembra che questa nuova impostazione della legge preveda un metodo migliore che è quello della individuazione dei comprensori e, all'interno di questi, della ricerca poi affidata ai Comuni dell'organizzazione vera e propria dell'attività. Quindi si dà in mano ai Comuni uno strumento per regolamentare seriamente ed anche in modo flessibile l'attività di eliski. Pertanto questo è un passo in avanti a nostro avviso positivo, perchè - lo vogliamo dire come atteggiamento di tipo generale - non abbiamo preclusione di principio nei confronti di questa attività che, come altri hanno già detto, ha una validità di tipo economico per alcune zone poco sviluppate, mentre anche per alcune zone che già sono sviluppate turisticamente rappresenta una diversificazione dell'offerta turistica che può avere il suo significato.

Il problema serio che abbiamo di fronte è quello di conciliare questa attività con le esigenze di tutela dell'ambiente, di tranquillità dell'ambiente montano da un lato, e dall'altro di armonizzazione di queste attività con le altre di tipo turistico tradizionali: lo sci di fondo, lo sci di discesa, lo sci alpinismo. Questa è la preoccupazione di fondo che deve muovere e che deve preoccuparci nel momento in cui definiamo la normativa.

Oggi affidiamo un compito di grande rilievo ai contenuti delle convenzioni e a quello che io definisco il buon senso dei Comuni nella regolamentazione dell'attività con le singole società.

La II^ Commissione permanente ha avuto modo di avere un incontro a Valgrisenche con la locale amministrazione comunale, ed è stato un incontro proficuo, utile; lì quella amministrazione ha dimostrato che nella applicazione pratica del rapporto fra società e Comune si erano individuate alcune normative di un certo interesse. Queste potranno essere, a mio avviso, generalizzate; se così sarà l'attività di eliski potrà essere seriamente regolamentata. Il rischio che abbiamo di fronte resta quello, nel caso di un uso dissennato dei comprensori così come sono stati delimitati, di una proliferazione a danno dell'ambiente e della stessa immagine turistica delle nostre località.

Queste sono le considerazioni di carattere generale. La riunione che prima abbiamo avuto e che ha consentito di valutare alcuni emendamenti migliorativi ci ha in parte soddisfatto: nel complesso il provvedimento è dignitoso, quindi noi lo approveremo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Torrione, ne ha facoltà.

TORRIONE - (P.S.I.): Vorrei annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo a questo provvedimento, in parte per le motivazioni che ha espresso testè il Consigliere Tonino, in parte perchè con questo nuovo disegno di legge si sono eliminate quelle norme che avevano dato adito ad interpretazioni dubbie nella precedente legge e che avevano indubbiamente creato delle situazioni difficili. Alludo soprattutto al discorso delle convenzioni che aveva portato a creare delle discrepanze fra le diverse società che esercitavano il volo ed al discorso dei comprensori e delle cosiddette aviosuperfici. Mi sembra che l'esperienza negativa che avevamo fatto con il precedente disegno di legge sia servita a far riconsiderare l'intera materia in maniera più organica, eliminando quei momenti di dubbio e di contrasto che erano contenuti nella normativa stessa.

Per quanto riguarda i due aspetti fondamentali, come dicevo poc'anzi, quello delle convenzioni e quello della determinazione dei comprensori su cui sarà possibile praticare l'eliski, si è fatto un notevole passo avanti. Le convenzioni saranno approvate dalla Giunta previo parere delle Commissioni, secondo un emendamento che è stato testè concordato in sede di Capigruppo. Il fatto che stavolta non si sia più demandato ad una Commissione la determinazione dei comprensori o delle aviosuperfici, ma che sia stabilito direttamente nella legge, costituisce un elemento di certezza che eviterà tutti quei fraintendimenti che avevamo potuto constatare nell'applicazione della vecchia legge.

Credo che questo provvedimento sia senz'altro migliorativo rispetto al precedente, quindi trova il nostro consenso e il nostro voto favorevole. Penso però che una parte importante secondo la nuova impostazione la dovranno giocare i Comuni, in quanto spetterà a loro un altro momento importantissimo che è quello dell'appalto dell'intero servizio. Il fatto che la Regione non si sia impadronita di questo passo importante dell'applicazione della legge è un dato di fatto positivo sotto certi aspetti, è un dato che carica di ulteriore responsabilità gli stessi Comuni, per i quali la materia dell'eliski sarà anche la misura di una considerazione diversa dell'aspetto turistico e dell'aspetto anche promozionale del loro territorio in generale.

Ci sentiamo di approvare questo provvedimento e ringraziamo i colleghi e la Giunta stessa che ha approvato alcuni emendamenti che noi riteniamo sostanziali ai fini di una corretta e successiva applicazione della legge.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Lanièce, ne ha facoltà.

LANIECE - (D.C.): Molto brevemente solo per confermare gli emendamenti che vengono accolti.

Viene accolto il 2° emendamento presentato da Nuova Sinistra, quindi all'art. l, 4° comma, vengono tolte le parole "o per manifestazione locale di interesse turistico o promozionale".

All'art. 2, oltre agli altri emendamenti che avevo già presentato durante la illustrazione della legge, viene aggiunto al 3° comma dell'art. 2, al termine, "previo parere delle competenti Commissioni consiliari".

All'art. 3, dopo il punto d) del 2° comma, viene aggiunto il punto e), secondo l'emendamento presentato dal P.C.I. che viene accolto.

PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1

1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi e delle riserve di caccia ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo di velivoli a motore. Nello stesso ambito è parimenti vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a mt. 500 dal suolo.

2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1500 s.l.m., con l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma 1 e delle aviosuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione.

3. Il divieto non si applica ai servizi di trasporto di cose: anche per tali servizi è peraltro prescritta la preventiva segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali competenti per territorio.

4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Giunta regionale per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilità, o per manifestazioni locali di interesse turistico o promozionale.

5. La stessa disciplina non si applica altresì per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti dell'Aeroclub Valle d'Aosta, fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte dell'Aeroclub stesso è soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.

PRESIDENTE: All'art. 1 vi è una serie di emendamenti presentati dal Consigliere Sandri.

Do lettura dell'emendamento al ° comma:

Dopo le parole "dei parchi" sono aggiunte le parole "delle oasi di protezione".

Lo pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 1

Favorevoli: 1

Astenuti: 29 (Bajocco, Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, Chabod, Cout, De Grandis, Dolchi, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Martin, Millet, Pascale, Perrin, Pollicini, Rolando, Ricco, Rollandin, Stévenin, Tamone, Tonino, Torrione e

Voyat)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: All'art. 1, 4° comma, vi è l'emendamento del Consigliere Sandri, di cui do lettura:

All'art. 1, comma 4°, sono abolite le parole "o per manifestazioni locali di interesse turistico o promozionale".

Lo pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.

SANDRI - (N.S.): Per rendere più rapida la discussione, ritiro gli altri emendamenti che ho presentato.

PRESIDENTE: La Presidenza ringrazia il Consigliere Sandri. Pongo in votazione l'art. 1 nel testo emendato così emendato:

ART. 1

1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi e delle riserve di caccia ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo di velivoli a motore. Nello stesso ambito è parimenti vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a mt. 500 dal suolo.

2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1500 s.l.m., con l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma 1 e delle aviosuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione.

3. Il divieto non si applica ai servizi di trasporto di cose: anche per tali servizi è peraltro prescritta la preventiva segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali competenti per territorio.

4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Giunta regionale per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilità.

5. La stessa disciplina non si applica altresì per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti dell'Aeroclub Valle d'Aosta, fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte dell'Aeroclub stesso è soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2

1. Nelle zone non interessate dal divieto generale di cui al primo comma dell'articolo 1, sono autorizzabili attività di volo con atterraggi e decolli nell'ambito dei comprensori individuati e descritti nell'allegato A della presente legge.

2. L'atterraggio in quota è consentito solo con partenza dalle rispettive aviosuperfici di base e di recupero autorizzate dai Comuni competenti per territorio; per quanto concerne i velivoli ad ala fissa la partenza deve avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente dall'aeroporto "Corrado Gex" di Saint-Christophe.

3. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni competenti per territorio con i soggetti autorizzati a svolgere l'attività di volo, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali e approvata dalla Giunta regionale.

4. Per ragioni di sicurezza ogni Comune autorizza un solo soggetto a svolgere attività di lavoro aereo, individuandolo con le procedure previste dalle leggi vigenti per l'affidamento di forniture di servizi da parte degli enti pubblici.

5. Qualora un Comune disponga di aviosuperficie idonea o di più aviosuperfici nell'ambito dei comprensori di cui all'allegato A della presente legge, di modo che le attività di volo ad esse dirette possano svolgersi senza interferenze di rotta, il Comune stesso potrà autorizzare l'operatività di più elicotteri anche di diverse società.

6. Comuni limitrofi che fanno capo ad una medesima area di atterraggio adottano convenzioni con un unico soggetto autorizzato a svolgere attività di volo aereo o, in alternativa, adottano, concordemente, opportune misure affinchè detta area non possa essere fruita contemporaneamente da più soggetti, fatta salva la deroga di cui al punto precedente. Delle modalità di utilizzo di queste aree dovranno informarsi le stazioni forestali competenti per territorio.

PRESIDENTE: All'art. 2 vi sono gli emendamenti presentati dall'Assessore e dal Consigliere Tonino.

Do lettura dell'emendamento del Consigliere Tonino:

Aggiungere il seguente comma: "7. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono deliberati dai Consigli comunali competenti dopo aver acquisito il parere delle Associazioni delle Guide Alpine, dei Maestri di sci e della competente sezione del Club Alpino Italiano.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Tenuto conto della discussione avvenuta in Commissione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti proposti dall'Assessore Lanièce:

Al 3° comma dell'art. 2, dopo la parola soggetti sostituire le parole "autorizzati a svolgere l'attività di volo" con "che offrono al pubblico il servizio di eliski,";

4° comma: dopo la parola attività sostituire le parole "lavoro aereo" con la parola "eliski";

5° comma: dopo la parola anche di sostituire le parole "diverse Società" con le parole "diversi soggetti";

6° comma: dopo la parola soggetto togliere le parole "autorizzato a svolgere attività di volo aereo".

Li pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuto: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

ART. 2

1. Nelle zone non interessate dal divieto generale di cui al primo comma dell'articolo 1, sono autorizzabili attività di volo con atterraggi e decolli nell'ambito dei comprensori individuati e descritti nell'allegato A della presente legge.

2. L'atterraggio in quota è consentito solo con partenza dalle rispettive aviosuperfici di base e di recupero autorizzate dai Comuni competenti per territorio; per quanto concerne i velivoli ad ala fissa la partenza deve avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente dall'aeroporto "Corrado Gex" di Saint-Christophe.

3. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali e approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle, Commissioni consiliari competenti.

4. Per ragioni di sicurezza ogni Comune autorizza un solo soggetto a svolgere attività di eliski, individuandolo con le procedure previste dalle leggi vigenti per l'affidamento di forniture di servizi da parte degli enti pubblici.

5. Qualora un Comune disponga di aviosuperficie idonea o di più aviosuperfici nell'ambito dei comprensori di cui all'allegato A della presente legge, di modo che le attività di volo ad esse dirette possano svolgersi senza interferenze di rotta, il Comune stesso potrà autorizzare l'operatività di più elicotteri anche di diversi soggetti.

6. Comuni limitrofi che fanno capo ad una medesima area di atterraggio adottano convenzioni con un unico soggetto o, in alternativa, adottano, concordemente, opportune misure affinchè detta area non possa essere fruita contemporaneamente da più soggetti, fatta salva la deroga di cui al punto precedente. Delle modalità di utilizzo di queste aree dovranno informarsi le stazioni forestali competenti per territorio.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3

1. L'attività di lavoro aereo avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.

2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:

a) il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività;

b) gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l'Unione Valdostana guide;

c) i modi per assicurare l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazione;

d) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

3. L'attività di trasporto sciatori potrà svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Nei periodi di applicazione dell'ora legale l'attività stessa potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

4. L'identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, viene effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.

5. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili, per le attività di volo di cui all'art. 2 comma primo, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 maggio; l'agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.

6. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 2 comma terzo è condizione perchè possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri.

PRESIDENTE: All'art. 3 vi è l'emendamento del Consigliere Tonino, di cui do lettura:

Dopo il 2° comma aggiungere la seguente lettera e):"e) gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei periodi di maggior frequenza dell'attività di sci-alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini".

Lo pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3 nel suo testo così emendato:

ART. 3

1. L'attività di lavoro aereo avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.

2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:

a) il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione l'attività;

b) gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l'Unione Valdostana guide;

c) i modi per assicurare l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazione;

d) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

e) gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei periodi di maggior frequenza dell'attività di sci-alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini.

3. L'attività di trasporto sciatori potrà svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Nei periodi di applicazione dell'ora legale l'attività stessa potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

4. L'identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, viene effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.

5. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili, per le attività di volo di cui all'art. 2 comma primo, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 maggio; l'agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.

6. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 2 comma terzo è condizione perchè possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4

1. Sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge il Corpo forestale valdostano, gli organi di polizia locale e i corpi di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 4 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuto: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- da lire 6.000.000 a lire 12.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, o per chiunque offra il servizio di trasporto di sciatori con velivoli senza aver stipulato la convenzione di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge;

- da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per l'inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione sopra citata;

- da lire 500.000 a lire 1.000.000 per la violazione dell'obbligo di segnalazione di cui al terzo comma dell'articolo 1.

2. In caso di recidiva specifica le sanzioni amministrative sono raddoppiate; inoltre, dopo due infrazioni dei divieti sopra riportati, il soggetto esercente l'attività di lavoro aereo responsabile delle violazioni viene sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di trasporto disciplinata dalla presente legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. È abrogata la legge regionale 21 luglio 1986, n. 33, e vengono conseguentemente dichiarati decaduti gli atti adottati e le convenzioni stipulate in forza di essa.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 5 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuto: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Vi è un emendamento dell'Assessore Lanièce per cui dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente art. 5/bis, di cui do lettura:

ART. 5 bis)

(Norma transitoria)

1. Sino al 15 maggio 1988 per l'esercizio dell'attività di trasporto sciatori con aeromobili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. 21 luglio 1986, n. 33".

Le pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuto: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 6 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuto: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Vi è un emendamento dell'Assessore Lanièce all'allegato A, con il quale viene aggiunta la seguente tabella:

Comprensorio n. 7 di Doues

comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a) Colle Champillon, Crouse de Bleintes

b) Chaz de Champillon, Pichenoille.

Pongo in votazione l'allegato A con l'emendamento suddetto:

Allegato A (...omissis...)

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuto: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.

SANDRI - (N.S.): Malgrado l'attenzione data dalla maggioranza alle proposte della minoranza, il voto di Nuova Sinistra, visto come si è configurata la legge, non potrà essere che contrario.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 27

Contrari: 2

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: I lavori sono sospesi, riprenderanno domani mattina alle ore 9,30.

La seduta è tolta.

La seduta ha termine alle ore 20,17.