Oggetto del Consiglio n. 3435 del 27 gennaio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3435/VIII - PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 623 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE LA IMMISSIONE AL CONSUMO IN VALLE D'AOSTA DI DETERMINATI CONTINGENTI ANNUI DI GENERI E MERCI IN ESENZIONE FISCALE.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Lanivi, ne ha facoltà.
LANIVI - (A.D.P.): Si tratta di una modesta modifica al regolamento per la immissione al consumo di contingenti di generi e merci in esenzione fiscale. In questo caso l'assegnazione dello zucchero, che nella proposta attualmente in vigore prevede quali soggetti aventi diritto all'assegnazione, la popolazione, i turisti villeggianti e le industrie.
La proposta avanzata e che viene sottoposta all'attenzione di questo Consiglio contiene, in aggiunta alle imprese industriali, quelle artigiane che utilizzano lo zucchero nel processo produttivo. Questa è la variazione proposta; si tratta di una legge con un articolo unico che la Commissione ha unanimemente approvato.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.
SANDRI - (N.S.): Non ho particolari obiezioni sul provvedimento che voteremo come Gruppo di Nuova Sinistra, però vorrei far presente all'Assessore un problema di natura giuridica.
La legge del '49 e tutte le successive modificazioni hanno ben chiara la dizione che le merci in esenzione vengono concesse alla popolazione locale per il fabbisogno locale. Così come per esempio sulla birra, sugli alcolici, su tutta un'altra serie di prodotti viene immessa da parte delle industrie locali la dicitura "Per il consumo in Valle d'Aosta", dovrebbe essere fatto un procedimento similare per i prodotti di tipo dolciario, quantomeno per quelli di tipo industriale, se non anche per quelli di tipo artigianale, per evitare di incorrere in possibili inadempienze rispetto alla legge.
Invito l'Assessore a verificare la possibilità, senza particolari costi aggiuntivi, di mettere questa dicitura.
Faccio infine la considerazione che spero che il prezzo delle bignole diminuisca progressivamente sul mercato valdostano.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo unico della legge in oggetto:
ART. 1
1. La lettera c) del n. 1 dell'articolo 15 del regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale nella adunanza del 20 dicembre 1972, recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale, è così sostituita: "c) alle imprese industriali ed artigiane che utilizzano lo zucchero nel processo produttivo".
2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo testè letto che viene votato mediante scrutinio segreto trattandosi di un regolamento con articolo unico:
VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva