Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3377 del 23 dicembre 1987 - Resoconto

OGGETTO N. 3377/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21 MAGGIO 1985, N. 35, SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE, E 15 LUGLIO 1982, N. 32, SULLA DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ROLLANDIN (U.V.): Au moment de la présentation de la Conférence des transports avait déjà été annoncée l'exigence de modifier la liste des personnes qui travaillent dans ce secteur, ainsi que les raisons qui étaient à la base de ce choix.

La relation représent et donne un aperçu des différentes compétences qui ont été prédisposées de la part des bureaux de l'Assessorat et surtout des exigences qui sont dues au travail qui est accru dans ces dernières années; tout particulièrement je crois que dans le secteur des transports, à travers les modifications qui ont été apportées par la loi nationale et les compétences aux divers niveaux, nous reviennent toute une série de compétences qui doivent être exercées jusqu'au fond.

A présent on a dû faire recours au personnel extraordinaire pour éviter des retards surtout vis-à-vis des différentes sociétés de transport. La situation est connue de la plupart des Conseillers, que je remercie pour avoir accepté de discuter dans ce Conseil ce projet de loi, dont j'avais souligné l'urgence.

Cette proposition donne sans doute comme résultat une amélioration générale du service et donne surtout la possibilité de prévoir d'ici quelque temps du personnel qualifié qui puisse suivre ce service, qui a fonctionné jusqu'à présent dans des conditions très difficiles; donc c'était impossible de continuer de cette façon.

On a amélioré la gestion de la Funivia Buisson-Chamois, là où il a été prévu d'augmenter le personnel en considération des réglementations qui sont imposées par les lois nationales. On n'a pas encore prévu la gestion du problème Aosta-Pila et surtout de la question Pila-Cogne pour ce qui est du petit chemin de fer: on ne peut pas la faire aujourd'hui car on devre l'insérer dans un discours unique de liaison entre Aosta et Cogne, sauf la partie inférieure de Pila qui est liée au contraire à la gestion de la station d'hiver de Pila même.

Il n'y a pas besoin d'ajouter grand-chose à ce que dit la relation, à l'égard de la nécessité d'avoir du personnel technique qualifié dans ce secteur. Il s'agit d'un secteur très important qui doit être suivi et c'est pour ces raisons qu'on présente ce projet de loi.

Il y a aussi deux amendements présentés par les Commissions à l'article 2, pour lesquels on a déjà exprimé avis favorable.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Torrione, ne ha facoltà.

TORRIONE (P.S.I.): Nell'annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo, devo dire che con questo disegno di legge si pone fine ad una situazione di un servizio che in effetti era gravato da incombenze sproporzionate rispetto alla entità del personale; in questa ottica abbiamo anche accettato l'iscrizione d'urgenza.

Ritengo però - e mi permetto di suggerirlo al Presidente della Giunta - che non ad una revisione totale dell'organico dell'Amministrazione regionale si debba andare - e mi rendo conto che anche questo mio discorso ha una validità relativa avviandoci ormai ad una scadenza elettorale -; faccio se non altro una petizione di principio, perchè il prossimo Consiglio regionale riveda in senso dinamico la pianta organica del personale, che, nonostante sia stata approvata due anni fa, si rivela già per certi versi insufficiente e inadeguata.

Non sono assolutamente favorevole ad una revisione complessiva dell'organico: l'organico, per quello che ci riguarda, lo intendiamo in senso dinamico e non in senso statico, quindi, anche se per approssimazioni successive si arriva a formulare una pianta organica che sia la più consona a quelle che sono le effettive esigenze dei servizi e del personale, siamo d'accordo.

Per quanto riguarda l'Assessorato all'industria, commercio, artigianato e trasporti, forse esce da una sorta di ghettizzazione in cui è stato collocato per almeno un trentennio, perchè, seppure con competenze forse non quante gliene sono state trasferite, aveva pur sempre una sua validità sul piano della proiezione esterna; resta poi il fatto che è stato sempre considerato un Assessorato di secondaria importanza.

Questa è una realtà che ci è pesata addosso nel momento in cui la crisi industriale ci è poi piombata sulla testa e forse l'Amministrazione regionale non aveva gli strumenti idonei per far fronte alla gravità della situazione. Ne abbiamo discusso con l'Assessore in Commissione; credo sia un atto dovuto, questo, perchè tende a riequilibrare una situazione che era insostenibile.

Ripeto che il Presidente della Giunta e gli uffici competenti dovrebbero porre mano, se non in questa legislatura almeno nella prossima, ad altre modificazioni per rendere più funzionale a macchina burocratica dell'Amministrazione regionale, che riteniamo sia uno strumento indispensabile per rendere efficace lo strumento dell'autonomia: senza una macchina burocratica agile, veloce e soprattutto preparata, è difficile impostare dei programmi e soprattutto realizzarli.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.): In effetti, sarebbe perlomeno utile arrivare ad un testo unico integrato relativo alla pianta organica del personale di questa Regione, perchè la successione delle leggi relative alla pianta organica ha creato una specie di mostro di difficile visione e comprensione; quindi, auspichiamo che si metta mano anche ad un lavoro di questo tipo perchè si arrivi ad un testo che riassuma tutte quelle modifiche che ci sono state fino ad oggi, renda coerente il tutto e renda anche più facile future modifiche che dovessero intervenire in questo campo.

Perciò che riguarda il servizio, siamo stati favorevoli alla iscrizione d'urgenza, perchè fino ad oggi non ci è sembrato che si fosse in grado, come organico, di far fronte ai compiti che spettavano al settore trasporti. In questo senso abbiamo rivolto delle critiche anche al modo in cui è stata organizzata la Conferenza trasporti, perchè avremmo preferito che venisse coinvolto, nella fase istruttoria, il Consiglio regionale e che non si giungesse ad uno schema di piano presentato il giorno dell'inizio del dibattito che non avesse visto una presenza delle Commissioni del Consiglio regionale.

Ci auguriamo comunque che con una riorganizzazione del settore sia possibile avere un maggiore collegamento, anche tra servizi e Consiglio regionale, in modo da affrontare questi problemi che insieme ad altri sono oggi tra i più importanti nella vita dei cittadini.

PRESIDENTE: È chiusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ROLLANDIN (U.V.): Je ne peux que partager ce que viennent de dire MM. Torrione et Mafrica; sans doute il y a l'exigence d'avoir un cadre général de l'Administration régionale représentant la façon dont elle est organisée. En effet, lorsque des compétences, soit au niveau d'État qu'au niveau d'Administration régionale, se superposent, une vision dynamique s'impose.

On peut donc accepter l'invitation de prévoir un cadre général qui puisse être plus compréhensible à propos de la gestion de l'Administration publique.

PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo l:

CAPO I

Ordinamento dei servizi regionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35.

Articolo 1

(Servizi ed uffici)

1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è così sostituito:

"Articolo 25

1. L'Assessorato dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dei Trasporti è articolato in tre servizi denominati:

- Servizio del commercio, zona franca e contingentamento;

- Servizio dell'Industria, artigianato ed energia;

- Servizio della comunicazione e trasporti".

2. L'elenco dei servizi e degli uffici dell'Assessorato dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dei Trasporti, di cui all'allegato B della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato B della presente legge.

3. Dopo il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è aggiunto il seguente secondo comma: "2. Il precedente alinea "g) trasporti" è così modificato: "g) comunicazione e trasporti (in collegamento con il Presidente della Giunta regionale) ".

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 1 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2

(Attribuzioni e compiti)

1. Gli articoli 37, 38 e 39 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificati dall'art. 27 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, sono così ulteriormente modificati:

"Art. 37 - 1. Al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento sono attribuiti i seguenti compiti:

- espletamento delle attività di competenza delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e degli Uffici provinciali dell'Industria, Commercio e Artigianato non indicate al successivo articolo 38;

- studio, programmazione e controllo di risultato delle attività regionali concernenti il commercio;

- espletamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative regionali concernenti il commercio, la cooperazione, l'applicazione delle norme statutarie per l'attuazione della zona franca e la gestione dei contingentamenti di prodotti e di merci in esenzione fiscale e doganale ".

"Art. 38 - 1. Al Servizio dell'industria, artigianato e energia sono attribuiti i seguenti compiti:

- studi, rilevazioni ed elaborazioni statistiche finalizzati alla comprensione dell'evoluzione economica e occupazione della Regione;

- programmazione e controllo di risultato delle attività regionali concernenti il lavoro e la formazione professionale degli addetti alle attività economiche di competenza dell'Assessorato, lo sviluppo delle attività industriali e artigiane, la razionale utilizzazione delle fonti energetiche ed il contenimento dei consumi energetici;

- espletamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative regionali nelle materie;

- del lavoro e della formazione professionale degli addetti alle attività economiche di competenza dell'assessorato;

- dell'industria;

- dell'artigianato;

- dell'energia;

- espletamento delle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali e artigianato concernenti i brevetti per invenzioni industriali, i modelli industriali ed i marchi di impresa".

"Art. 39 - 1. Al Servizio della comunicazione e trasporti sono attribuiti i seguenti compiti:

- espletamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i trasporti, il traffico, la circolazione stradale, i noleggi, taxi e servizi da piazza, linee ferroviarie in concessione o secondarie e non più integrate nella rete primaria nazionale FS, i sistemi di comunicazione nell'ambito delle competenze regionali;

- gestione delle funivie Buisson-Chamois;

- partecipazione, ai fini della regolarità dei servizi, al controllo della sicurezza degli impianti a fune, degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali;

- attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo regionale degli autotrasportatori di merci;

- l'esercizio delle funzioni delegate disciplinate dal Codice della Strada:

- vigilanza e autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore;

- iniziative di competenza regionale in materia di comunicazione e adempimenti per l'attuazione di piani, programmi e direttive statali e comunitarie nella stessa materia;

- elaborazione e applicazione del Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione (concernente i vari modi di trasporto e i vari mezzi, vie, strumenti, modalità della comunicazione e tecnologie connesse), in armonia con gli obiettivi dei piani nazionali dei trasporti e dei vari sistemi di comunicazione, nonché delle loro articolazioni settoriali;

- applicazione delle leggi sulla disciplina dei trasporti e veicoli eccezionali;

- adempimenti concernenti il sistema di tariffe per trasporti merci e le infrastrutture del trasporto merci;

- adempimenti di competenza regionale in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto (DPR 11 luglio 1980, n. 753); vigilanza, sindacato; prevenzione e accertamento di infrazioni in materia di trasporti e di circolazione stradale; personale giurato;

- adempimenti concernenti l'applicazione del Fondo Nazionale Trasporti per l'esercizio e per gli investimenti, e i provvedimenti connessi con le esenzioni ed agevolazioni tariffarie previste dalle leggi;

2. Il Servizio della comunicazione e trasporti dipende direttamente dal Presidente della Giunta regionale per i compiti, di cui al comma precedente, che rientrano nelle competenze del Prefetto o che hanno carattere di preminente interdisciplinarietà e interconnessione".

2. Gli articoli 40 e 40 bis delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

3. La determinazione nel dettaglio dei compiti e la loro distribuzione fra gli uffici è effettuata con deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE: All'articolo 2 vi sono due emendamenti, proposti dalle Commissioni l^ e 3^, di cui do lettura:

- all'articolo 2, 1° comma, nella parte che modifica l'articolo 37 della legge regionale 28.7.56, n. 3, già modificato dall'articolo 27 della legge regionale 21.5.85. n. 35, al 3° alinea dopo le parole "... concernenti il commercio", sono soppresse le parole: "la cooperazione".

- all'articolo 2, 1° comma, nella parte che modifica l'articolo 38 della legge regionale 28.7.56, n. 3, già modificato dall'articolo 27 della legge regionale 21.5.85, n. 35, dopo il 7° alinea "dell'energia", è inserito il seguente alinea: "- della cooperazione;".

Li pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

(Attribuzioni e compiti)

1. Gli articoli 37, 38 e 39 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificati dall'art. 27 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, sono così ulteriormente modificati:

"Art. 37 - 1. Al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento sono attribuiti i seguenti compiti:

- espletamento delle attività di competenza delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e degli Uffici provinciali dell'Industria, Commercio e Artigianato non indicate al successivo articolo 38;

- studio, programmazione e controllo di risultato delle attività regionali concernenti il commercio;

- espletamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative regionali concernenti il commercio, l'applicazione delle norme statutarie per l'attuazione della zona franca e la gestione dei contingentamenti di prodotti e di merci in esenzione fiscale e doganale".

"Art. 38 - 1. Al Servizio dell'industria, artigianato e energia sono attribuiti i seguenti compiti:

- studi, rilevazioni ed elaborazioni statistiche finalizzati alla comprensione dell'evoluzione economica e occupazione della Regione;

- programmazione e controllo di risultato delle attività regionali concernenti il lavoro e la formazione professionale degli addetti alle attività economiche di competenza dell'Assessorato, lo sviluppo delle attività industriali e artigiane, la razionale utilizzazione delle fonti energetiche ed il contenimento dei consumi energetici;

- espletamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative regionali nelle materie;

- del lavoro e della formazione professionale degli addetti alle attività economiche di competenza dell'assessorato;

- dell'industria

- dell'artigianato;

- dell'energia;

- della cooperazione;

- espletamento delle attività delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali e artigianato concernenti i brevetti per invenzioni industriali, i modelli industriali ed i marchi di impresa".

"Art. 39 - 1. Al Servizio della comunicazione e trasporti sono attribuiti i seguenti compiti:

- espletamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i trasporti, il traffico, la circolazione stradale, i noleggi, taxi e servizi da piazza, linee ferroviarie in concessione o secondarie e non più integrate nella rete primaria nazionale FS, i sistemi di comunicazione nell'ambito delle competenze regionali;

- gestione delle funivie Buisson-Chamois;

- partecipazione, ai fini della regolarità dei servizi, al controllo della sicurezza degli impianti a fune, degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali;

- attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo regionale degli autotrasportatori di merci;

- l'esercizio delle funzioni delegate disciplinate dal Codice della Strada:

- vigilanza e autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore;

- iniziative di competenza regionale in materia di comunicazione e adempimenti per l'attuazione di piani, programmi e direttive statali e comunitarie nella stessa materia;

- elaborazione e applicazione del Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione (concernente i vari modi di trasporto e i vari mezzi, vie, strumenti, modalità della comunicazione e tecnologie connesse), in armonia con gli obiettivi dei piani nazionali dei trasporti e dei vari sistemi di comunicazione, nonché delle loro articolazioni settoriali;

- applicazione delle leggi sulla disciplina dei trasporti e veicoli eccezionali;

- adempimenti concernenti il sistema di tariffe per trasporto merci e le infrastrutture del trasporto merci;

- adempimenti di competenza regionale in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto (DPR 11 luglio 1980, n. 753); vigilanza, sindacato; prevenzione e accertamento di infrazioni in materia di trasporti e di circolazione stradale; personale giurato;

- adempimenti concernenti l'applicazione del Fondo Nazionale Trasporti per l'esercizio e per gli investimenti, e i provvedimenti connessi con le esenzioni ed agevolazioni tariffarie previste dalle leggi;

2. Il Servizio della comunicazione e trasporti dipende direttamente dal Presidente della Giunta regionale per i compiti, di cui al comma precedente, che rientrano nelle competenze del Prefetto o che hanno carattere di preminente interdisciplinarietà e interconnessione".

2. Gli articoli 40 e 40 bis delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

3. La determinazione nel dettaglio dei compiti e la loro distribuzione fra gli uffici è effettuata con deliberazione della Giunta regionale.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3

(Istituzione e trasferimento di posti)

1. Sono istituiti nel servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti i seguenti nuovi posti:

a) n. 1 posto di Dirigente del Servizio della comunicazione e trasporti (qualifica dirigenziale - ruolo del personale amministrativo);

b) n. 1 posto di Ingegnere (qualifica vicedirigenziale ruolo del personale tecnico);

c) n. 1 posto di Istruttore tecnico (8° livello - ruolo del personale tecnico);

d) n. 1 posto di Istruttore contabile (8° livello - ruolo del personale di ragioneria);

e) n. 2 posti di Segretario (7° livello ruolo del personale amministrativo);

f) n. 2 posti di Ragioniere (7° livello ruolo del personale di ragioneria);

g) n. 2 posti di Geometra (7° livello - ruolo del personale tecnico);

h) n. 2 posti di Coadiutore (5° livello - ruolo del personale amministrativo);

i) n. 1 posto di Vice capo servizio tecnico (5° livello - ruolo del personale tecnico);

l) n. 2 posti di manovratore (4° livello ruolo del personale tecnico);

m) n. 1 posto di Fattorino-Cassiere (3° livello - ruolo del personale operaio).

2. Sono trasferiti dal Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti al Servizio della comunicazione e trasporti, istituito con la presente legge, i seguenti posti:

a) n. 1 posto di Primo segretario capo servizio (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale amministrativo);

b) n. 1 posto di Istruttore amministrativo (ottavo livello - ruolo del personale amministrativo);

c) n. 1 posto di Segretario (settimo livello - ruolo del personale amministrativo);

d) n. 1 posto di Capo servizio tecnico (settimo livello - ruolo del personale tecnico);

e) n. 3 posti di Coadiutore (quinto livello - ruolo del personale amministrativo);

f) n. 2 posti di Vice Capo servizio tecnico (quinto livello - ruolo del personale tecnico);

g) n. 7 posti di Manovratore (quarto livello - ruolo del personale tecnico;

h) n. 7 posti di Fattorino-Cassiere (terzo livello - ruolo del personale operaio).

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 3 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4

(Pianta organica e ruoli)

1. La pianta organica dei posti e del personale dell'Assessorato all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti di cui all'allegato A alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è sostituita dalla pianta organica riportata nell'allegato A alla presente legge.

2. I ruoli del personale regionale relativi al personale amministrativo delle qualifiche dirigenziali e della terza e seconda fascia funzionale, al personale tecnico delle qualifiche vicedirigenziali, della terza, della seconda e della prima fascia funzionale, al personale di ragioneria della terza fascia funzionale, al personale operaio della prima fascia funzionale, di cui all'allegato C alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti con i ruoli di cui all'allegato C alla presente legge.

3. Il personale regionale di ruolo, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Servizio Trasporti dell'Assessorato dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti è inquadrato d'ufficio nei corrispondenti posti vacanti della pianta organica del Servizio della comunicazione e trasporti, istituito con la presente legge, e conserva, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata nel posto di provenienza.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 4 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5

(Titoli di accesso)

1. I titoli di studio ed i requisiti prescritti per ricoprire i seguenti posti sono:

a) Dirigente del Servizio della comunicazione e trasporti:

- diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio;

b) Ingegnere presso il Servizio della comunicazione e trasporti:

- diploma di laurea in ingegneria integrato da certificato di idoneità previsto dall'art. 90 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

2. Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è modificato come segue:

- al punto 3): la qualifica di. "Dirigente del Servizio del commercio, zona franca, contingentamento e trasporti" è sostituita con quella di "Dirigente del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento" e dopo il punto d) è aggiunto il seguente punto: "e) trasporti e comunicazione".

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 5 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:

CAPO II

(Sanzioni amministrative. Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32)

Articolo 6

1. La lettera n) del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, è così sostituita:

"n) da un rappresentante designato dall'Associazione Valdostana Impianti a fune ";

2. Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 sono aggiunte le seguenti parole:

"t) da un rappresentante del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Programmazione Organizzazione e Coordinamento".

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 6 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7

1. Al punto 5) del primo comma dell'articolo 78 della legge regionale 15 luglio 1982 sono aggiunte le seguenti parole:

"gli utenti di seggiovie, funivie, sciovie, che accedono agli impianti a fune o vengono trovati in corso di viaggio o all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o di altro valido titolo di viaggio sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 80.000= a L. 240.000=; ogni violazione delle disposizioni dell'art. 62, sesto comma, da parte degli utenti degli impianti a fune è punita con la sanzione amministrativa da lire 150.000= a lire 450.000=.

2. Al punto 7) del primo comma dell'art. 78 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 sono aggiunte le seguenti parole:

"Se le trasgressioni avvengono su impianti a fune (sciovie, seggiovie, funivie, ecc.) si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000= a lire 150.000=.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 7 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:

CAPO III

(Disposizioni transitorie e finali)

Articolo 8

(Incarichi)

1. In sede di prima applicazione e fino all'espletamento del relativo concorso per il posto istituito con la presente legge, l'incarico della reggenza sul posto di Dirigente del Servizio della comunicazione e trasporti può essere conferito con provvedimento della Giunta regionale anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 12.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 8 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9:

Articolo 9

(Norme finanziarie)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dallo anno 1988, la spesa annua di Lire 450.000.000, che graverà sui capitoli dei futuri bilanci corrispondenti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1987, nel modo seguente:

Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi ed altri assegni fissi" per annue L. 258.000.000

Cap. 20910 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi" per annue L. 82.000.000

Cap. 20950 "Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione" per annue L. 3.000.000

Cap. 20951 "Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione" per annue L. 1.000.000

Cap. 21000 "Indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione" per annue L. 6.000.000

Cap. 21001 "Contributi diversi a carico dell'Ente su indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione" per annue L. 2.000.000

Cap. 38060 "Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois - Stipendi e altri assegni fissi" per annue L. 71.000.000

Cap. 38061 "Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi" per annue L. 23.000.000

Cap. 38065 "Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois" per annue L. 3.000.000

Cap. 38066 "Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois" per annue L. 1.000.000

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede, per l'anno 1988 e 1989, mediante utilizzo per Lire 900.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale per gli anni 1987/1989.

3. A decorrere dall'anno 1989, gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione del bilancio.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 9 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Allegato A (... omissis ...)

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'allegato A:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Allegato B (... omissis ...)

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'allegato B:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Allegato C (... omissis ...)

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'allegato C:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 27

Votanti 27

Favorevoli 24

Contrari 3

Il Consiglio approva