Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3372 del 23 dicembre 1987 - Resoconto

OGGETTO N. 3372/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE NONCHÈ AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME DI SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI OPERATORI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Voyat, ne ha facoltà.

VOYAT (U.V.): Il decreto ministeriale del 30 gennaio 1982 dice che per i concorsi inerenti all'USL e sulla base della 761 i partecipanti alle commissioni devono avere un compenso; lo stesso decreto prevede che, fintanto che non ci sarà una direttiva in campo ministeriale valevole per tutte le regioni, ogni regione si deve dare una normativa. La Regione Valle d'Aosta aveva già fatto questo nel 1975 e aveva previsto circa 150.000 lire per ogni componente.

Troviamo delle enormi difficoltà a riunire le commissioni concorsuali per l'USL, in quanto il compenso è molto basso; pertanto, avremmo previsto per le commissioni inerenti ai concorsi per l'USL dei rimborsi più alti a seconda anche dell'importanza: dove sono previsti primari e professori universitari, un compenso di 500.000 lire e compensi inferiori dove ci sono concorsi a livello inferiore. Dobbiamo anche dire che con le 500.000 lire siamo più o meno nella media, in quanto molte regioni, avendo attraversato le stesse difficoltà che abbiamo noi, hanno aumentato questi compensi a circa 900.000 lire.

PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1

1. Fino alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti e ai segretari delle commissioni e sotto commissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta è dovuto un compenso lordo da determinarsi entro i limiti massimi sottoindicati sulla base di criteri oggettivi definiti dalla Giunta regionale:

- concorsi a posti di posizione funzionale apicale: L. 500.000=

- concorsi a posti di posizione funzionale ai quali si accede con diploma di laurea, ivi compresi quelli di cui alla tabella H (ruolo sanitario) dell'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: L. 400.000=.

- concorsi a posti di posizione funzionale ai quali si accede con diploma di scuola secondaria di secondo grado o con titolo professionale specifico: L. 350.000=

- concorsi a posti di posizione funzionale ai quali si accede con diploma di scuola secondaria di primo grado: L. 300.000=.

2. In relazione al numero dei candidati presenti alla prova preliminare di lingua francese ed alle giornate di effettivo lavoro delle Commissioni, compensi di cui al precedente comma possono essere integrati con un assegno non superiore al limite massimo del compenso.

3. Ai componenti ed ai segretari di altre commissioni, regolarmente istituite, è dovuto, per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori della commissione, un compenso lordo di lire 30.000=.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 1 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2

1. A decorrere dall'anno scolastico 1987/1988, ai componenti ed ai segretari delle commissioni d'esame di ammissione, di promozione alla classe superiore e di diploma o di abilitazione per le scuole e corsi di formazione professionale e di riqualificazione del personale è dovuto un compenso lordo di lire 300.000 per sessione d'esame.

2. Il compenso, di cui al precedente comma, è integrato nella misura di lire 2.000 lorde per ogni candidato, oltre i venti, presenti alla sessione d'esame e comunque fino ad un massimo di lire 100.000=.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 2 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3

Articolo 3

1. Ai componenti, nonchè ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì, se e in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 3 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4

Articolo 4

1. La nomina di funzionari e dipendenti regionali quali componenti o segretari di commissioni di concorso è disposta dalla Giunta regionale tenuto conto delle disposizioni concorsuali vigenti e della posizione funzionale a concorso, nonché assicurando la rotazione avuto riguardo alle specifiche attribuzioni della qualifica o del livello rivestiti.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 4 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5

Articolo 5

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, fanno carico alla quota del Fondo sanitario nazionale prevista nel capitolo 39400 di parte corrente nel bilancio regionale per l'esercizio 39400 di parte corrente nel bilancio regionale per l'esercizio 1987 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 5 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6

1. L'articolo 6 della Legge regionale 19 febbraio 1975 n. 2 è abrogato.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 6 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 7 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 23

Votanti 23

Favorevoli 22

Contrari 1

Il Consiglio approva