Oggetto del Consiglio n. 3330 del 4 dicembre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3330/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "FINANZIAMENTI DI SPESA NEI DIVERSI SETTORI REGIONALI DI INTERVENTO E MODIFICAZIONI ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1988 E DEL PLURIENNALE 1988/1990 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ESERCIZI 1988/1990)".
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FINANZA LOCALE)
Art. 1
1. La "spesa di riferimento" e le "altre entrate" correnti di tutti i Comuni, consolidate su base regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, sono previste per l'anno 1988 rispettivamente in 96.832 e in 88.265 milioni di Lire.
2. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari correnti di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, è determinato, per l'esercizio finanziario 1988, in Lire 17.000 milioni (Cap. 22700).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
1. I trasferimenti finanziari alle Comunità Montane di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13 e 10 giugno 1983, n. 47 sono determinati, per l'esercizio finanziario 1988, in complessive Lire 3.560 milioni in relazione alla nuova normativa in fase di perfezionamento Cap. 22710 per Lire 1.600 milioni - Cap. 22712 (di nuova istituzione) per Lire 1.060 milioni e Cap. 22715 per Lire 900 milioni).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Art. 3
1. I contributi da concedere ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34, sono fissati nell'ambito di una spesa complessiva di Lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1988 (Cap. 22760).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
Art. 4
1. Per gli interventi atti a favorire l'accesso al Credito della Cassa Depositi e Prestiti da parte degli Enti Locali di cui alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77, è autorizzata la spesa di Lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988 (Cap. 22795).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
Art. 5
1. Le quote di competenza degli esercizi 1988 e 1989 del programma triennale 1987/1989 del Fondo Regionale Investimenti Occupazione, come rideterminate dalla legge regionale 6 maggio 1987, n. 35 in complessive Lire 30.627 milioni, sono stabilite ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, come modificato dall'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1 rispettivamente in 24.227 e in 6.400 milioni di Lire (Cap. 22890).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE DI RISANAMENTO E DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE)
Art. 6
1. Per la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque, di cui alla legge regionale 6 agosto 1985, n. 61, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa complessiva di Lire 10.000 milioni (Cap. 22730 per Lire 5.000 milioni e Cap. 29800 per Lire 5.000 milioni).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.
Art. 7
1. L'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni, recata dall'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 recante norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi, è elevata, per l'esercizio finanziario 1988, limitatamente alle contribuzioni in conto capitale, di Lire 2.900 milioni (Cap. 22850).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA)
Art. 8
1. Il fondo regionale di rotazione di cui al Capo I - Provvidenze per la sistemazione di centri abitati - della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1988, per Lire 2.000 milioni (Cap. 25350).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9.
Art. 9
1. Il fondo regionale di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1988, per Lire 7.000 milioni (Cap. 25355).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10.
(DISPOSIZIONI PER EVENTI CALAMITOSI)
Art. 10
1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, primo e secondo comma, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, concernente gli interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 300 milioni così ripartita:
Cap. 27110 - Lire 150 milioni
Cap. 27120 - Lire 150 milioni
2. La dotazione del Fondo di Solidarietà regionale di cui all'articolo 28, comma secondo della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, è determinata, per l'esercizio finanziario 1988, in Lire 2.000 milioni (Cap. 50790).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, FORESTAZIONE E DIFESA DEI BOSCHI)
Art. 11
1. Per la conservazione dell'ambiente agricolo montano di cui al titolo terzo della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 930 milioni (Cap. 28210).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12.
Art. 12
1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, concernente iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, ammontante a complessive Lire 1.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1988, è ripartita come segue:
Cap. 22835 - Lire 100 milioni
Cap. 29420 - Lire 400 milioni
Cap. 29425 - Lire 500 milioni
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13.
Art. 13
1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi, è determinata, per l'esercizio finanziario 1988, in complessive Lire 2.500 milioni così suddivisa:
Cap. 22740 - Lire 400 milioni
Cap. 28900 - Lire 1.800 milioni
Cap. 28910 - Lire 300 milioni
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14:
Art. 14
1. Per le indennità di affitto al Corpo Forestale Regionale non fruente di alloggia in caserma, di cui alla legge regionale 5 novembre 1981, n. 64, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 50 milioni (Cap. 29130).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15:
(DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA E ZOOTECNIA)
Art. 15
1. Le autorizzazioni di spesa per i seguenti interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e dal regolamento CEE n. 1944 del 30 giugno 1981, sono determinate, per l'esercizio finanziario 1988, in complessive Lire 28.770 milioni:
a) contributi in c/interessi su prestiti di conduzione e di anticipazione nel settore agricolo per Lire 600 milioni (Cap. 31010);
b) rimborso contributi agricoli unificati per Line 100 milioni (Cap. 31205);
c) mezzi tecnici per Lire 1.500 milioni (Cap. 32110);
d) opere di miglioramento fondiario per Lire 22.500 milioni (Cap. 32220 per Lire 10.000 milioni e Cap. 32230 per Lire 12.500 milioni);
e) incremento delle colture e dei prodotti tipici per Line 170 milioni (Cap. 32650);
f) zootecnia per complessive Lire 3.700 milioni (Cap. 33840 per Lire 350 milioni, Cap. 33870 per Lire 1.050 milioni e Cap. 33880 per Line 2.300 milioni);
g) contributi per danni causati da eventi calamitosi per Lire 200 milioni (Cap. 35300).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 16.
Art. 16
1. Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 relativa alla sviluppo del riordino fondiario, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Line 70 milioni (Cap. 31210).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 17:
Art. 17
1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 600 milioni (Cap. 31405).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 18:
Art. 18
1. Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 18 novembre 1985, n. 71, concernente contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Line 50 milioni (Cap. 32600).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 18, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 19:
Art. 19
1. Per le attività sperimentali, dimostrative e divulgative effettuate dal Servizio di assistenza tecnico-economico-sociale per l'agricoltura (S.A.T.E.S.) di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 1.800 milioni (Cap. 33450 per Lire 100 milioni e Cap. 33455 per Lire 1.700 milioni).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 19, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 20.
Art. 20
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, concernente l'applicazione del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, la spesa per l'esercizio finanziario 1988 è determinata in complessive Lire 2.820 milioni così suddivisa:
Cap. 34905 - Lire 200 milioni
Cap. 34910 - Lire 200 milioni
Cap. 34920 - Lire 70 milioni
Cap. 34925 - Lire 50 milioni
Cap. 34940 - Lire 200 milioni
Cap. 34945 - Lire 2.100 milioni
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 20, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 21.
(DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI COOPERAZIONE)
Art. 21
1. Per gli interventi nel settore della cooperazione in agricoltura previsti dagli articoli 19, 20 e 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 8.300 milioni così suddivisa:
Cap. 35712 - Lire 5.500 milioni
Cap. 35713 - Lire 2.800 milioni
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 21, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 22.
Art. 22
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 400 milioni recata dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la promozione di forme associative fra operatori turistici, è elevata, per l'esercizio finanziario 1988, di Lire 100 milioni (Cap. 35730).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 22, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 23.
Art. 23
1. Per gli interventi a favore della cooperazione di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa complessiva di Lire 500 milioni così ripartita:
a) quanto a Lire 320 milioni per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 (Cap. 35737);
b) quanta a Lire 180 milioni per gli interventi di cui all'articolo 7 (Cap. 35740).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 23, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 24.
(DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI INDUSTRIA)
Art. 24
1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali di cui alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 2.000 milioni (Cap. 36000).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 24, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 25.
Art. 25
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, concernente interventi atti a favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la maggiore spesa di Lire 500 milioni (cap. 36470).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 25, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 26.
(DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ARTIGIANATO)
Art. 26
1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani di cui alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 750 milioni (Cap. 36670).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 26, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 27.
Art. 27
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 2.000 milioni recata dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 50, concernente azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano, è ripartita per l'esercizio finanziario 1988, nel modo seguente:
Cap. 36710 - Lire 750 milioni
Cap. 36715 - Lire 1.100 milioni
Cap. 36720 - Lire 50 milioni
Cap. 36725 - Lire 100 milioni
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 27, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 28.
Art. 28
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 20 milioni recata dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, concernente la nuova disciplina dell'artigianato, è elevata, per l'esercizio finanziario 1988, di Lire 10 milioni (Cap. 36755).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 28, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 29.
(DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI COMMERCIO)
Art. 29
1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti di cui alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 1.000 milioni (Cap. 36900).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 29, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 30.
Art. 30
1. Il fondo regionale di rotazione per il commercio di cui alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni, è rifinanziato, per l'esercizio 1988, per Lire 2.000 milioni (Cap. 36950).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 30, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 31.
(DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TURISMO)
Art. 31
1. In attesa dell'istituzione delle aziende di promozione turistica previste dalla legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, sono rifinanziati, per l'esercizio finanziario 1988, gli interventi a favore delle Aziende di soggiorno per complessive Lire 2.500 milioni (Cap. 37200).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 31, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 32.
Art. 32
1. Ai sensi dell'articolo 3 punto 2 della legge regionale 15 aprile 1987, n. 33 concernente contributi all'A.S.I.V.A. per l'attività inerente alla formazione professionale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la maggior spesa di Lire 5 milioni (Cap. 37430).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 32, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 33.
Art. 33
1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, concernente disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa complessiva di Lire 320 milioni così suddivisa:
Cap. 37450 - Lire 120 milioni
Cap. 37455 - Lire 200 milioni
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 33, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 34.
Art. 34
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 1.000 milioni recata dalla legge regionale 6 agosto 1986, n. 38 come modificata dall'articolo 31 della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1, concernente la costruzione dell'impianto funiviario Chardonney-Laris in Comune di Champorcher, è elevata, per l'esercizio finanziario 1988, di Lire 300 milioni (Cap. 37502).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 34, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 35.
Art. 35
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma terzo, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente la realizzazione di impianti di innevamento artificiale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 2.000 milioni (Cap. 37504).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 35, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 36
Art. 36
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente interventi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo, la spesa per l'esercizio finanziario 1988 è determinata in complessive Lire 600 milioni, così suddivisa:
Cap. 37506 - Lire 250 milioni
Cap. 37507 - Lire 250 milioni
Cap. 37508 - Lire 50 milioni
Cap. 37509 - Lire 50 milioni
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 36, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 37.
Art. 37
1. La spesa per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive è determinata, per l'esercizio finanziario 1988, ai sensi dell'articolo 9, comma secondo della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, in Lire 8.600 milioni (Cap. 22845 per Lire 1.600 milioni e Cap. 37575 per Lire 7.000 milioni).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 37, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 38.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ALBERGHIERE)
Art. 38
1. Per la concessione di contributi da concedere al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori di cui alla legge regionale 1° giugno 1984, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 345 milioni (Cap. 37850).
PRESIDENTE, Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 38, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 39.
Art. 39
1. Il fondo regionale di rotazione di cui al Capo II - Alberghi - Provvidenze per il turismo - della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1988, per Lire 5.000 milioni (Cap. 37900).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 39, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Serti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 40.
Art. 40
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 dicembre 1985, n. 81, concernente la realizzazione di un immobile da adibire a sede di Scuola Alberghiera Regionale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, l'iscrizione della somma di Lire 1.200 milioni derivante da slittamenti dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge stessa. (Cap. 37905).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 40, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 41.
(DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TRASPORTI)
Art. 41
1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 64, concernente le provvidenze in favore dei portatori di handicap e delle persone anziane fruenti dei servizi di trasporto pubblico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 100 milioni (Cap. 38025).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 41, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 42.
Art. 42
1. Per il ripristino del collegamento funi viario Aosta-Pila e del relativo collegamento funiviario urbano della frazione Pila in Comune di Gnessan, di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 84, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, l'ulteriore spesa di complessive Lire 7.000 milioni (Cap. 38093).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 42, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 43.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ENERGETICHE)
Art. 43
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 aprile 1987, n. 34, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa complessiva di Lire 1.665 milioni così ripartita:
a) quanto a Lire 300 milioni per gli interventi di cui all'articolo 16 (Cap. 38225);
b) quanto a Lire 1.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 15 (Cap. 38268);
c) quanto a Lire 200 milioni per gli interventi di cui all'articolo 18 (Cap. 38270);
d) quanto a Lire 165 milioni per gli interventi di cui all'articolo 16 comma primo (Cap. 38272 di nuova istituzione).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 43, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 44.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA)
Art. 44
1. Per le prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive di cui alla legge regionale 23 novembre 1984, n. 62, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 2.000 milioni (Cap. 39410).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 44, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 45.
Art. 45
1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 85, concernente la realizzazione di presidi polidistrettuali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 250 milioni (Cap. 40250).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 45, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 46.
Art. 46
1. Per gli interventi di ripristino e valorizzazione delle Terme di Pré-Saint-Didier previsti dalla legge regionale 29 giugno 1987, n. 50, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, l'ulteriore spesa di Lire 1.000 milioni (Cap. 40460).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 46, testé etto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 47.
Art. 47
1. Per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 1.000 milioni (Cap. 40550).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 47, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 48.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA
SOCIO-ASSISTENZIALE)
Art. 48
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 50 milioni recata dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, concernente l'assistenza ai nefropatici, è ridotta, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, di Lire 35 milioni (Cap. 40900).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 48, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 49.
Art. 49
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 495 milioni recata dalla legge regionale 9 novembre 1974, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze a favore degli inabili è ridotta, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, di Lire 395 milioni (Cap. 41200).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 49, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 50.
Art. 50
1. Per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, concernente interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili ed handicappate, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 4.900 milioni (Cap. 22832 per Lire 1.400 milioni e Cap. 42560 per Lire 3.500 milioni).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 50, testé etto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 51.
Art. 51
1. Per la gestione del "Centro Valdostano di Soggiorno di Sanremo" di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 81, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 481 milioni (Cap. 42600 per Lire 420 milioni, Cap. 42605 per Lire 45 milioni, Cap. 42606 per Lire 14,5 milioni, Cap. 42620 per Lire 1 milione e Cap. 42621 per Lire 0,5 milioni).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 51, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 52.
(DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE)
Art. 52
1. Per il funzionamento e l'attività degli organi collegiali scolastici di cui alla legge regionale 30 luglio 1985, n. 54, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la maggiore spesa di Lire 150 milioni (Cap. 43600).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 52, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 53.
Art. 53
1. Per l'applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36, concernente l'istituzione del Convitto regionale Gervasone, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la maggior spesa di Lire 55 milioni (Cap. 43870).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 53, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 54.
Art. 54
1. Per favorire il diritto allo studio e l'aggiornamento professionale culturale del personale direttivo e docente, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 751 milioni (Cap. 44200 per Lire 509 milioni e Cap. 44700 per Lire 242 milioni).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 54, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 55.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ATTIVITÀ CULTURALI E SCIENTIFICHE)
Art. 55
1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 4.370 milioni destinata:
a) quanto a Lire 945 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (Cap. 46100);
b) quanto a Lire 110 milioni per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (Cap. 46150);
c) quanto a Lire 650 milioni per l'acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (Cap. 46200);
d) quanto a Lire 565 milioni per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (Cap. 46250);
e) quanto a Lire 2.100 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (Cap. 46350 per Lire 650 milioni, Cap. 46355 - di nuova istituzione - per Lire 250 milioni e Cap. 46360 per Lire 1.200 milioni).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 55, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 56.
Art. 56
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 100 milioni recata dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, concernente l'attività delle bande musicali e l'attuazione di corsi di orientamento musicale, è elevata, per l'esercizio finanziario 1988, di Lire 30 milioni (Cap. 46270).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 56, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 57.
Art. 57
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, concernente l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, l'autorizzazione di spesa è determinata, per l'esercizio finanziario 1988, in Lire 500 milioni (Cap. 46420).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 57, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 58.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MUSEI - BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI)
Art. 58
1. Per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94 per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la maggiore spesa di Lire 500 milioni (Cap. 46900).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 58, testé etto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 59.
Art. 59
1. Per il funzionamento del Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint Pierre di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la maggior spesa di Lire 20 milioni (Cap. 47210).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 59, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 60.
Art. 60
1. L'autorizzazione di spesa, recata dall'articolo 9 comma secondo della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni, è sospesa per l'esercizio finanziario 1988 (Cap. 47505).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 60, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 61.
Art. 61
1. Le autorizzazioni di spesa di complessive Lire 107 milioni recate dagli articoli 3 - comma ottavo - e 10 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni, concernente Interventi a favore dello sport, sono sospese a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 (Cap. 47550 e Cap. 47600).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 61, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 62.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE)
Art. 62
1. Ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 14.000 milioni per interventi nel settore della formazione professionale così suddivisa:
Cap. 49000 - Lire 5.000 milioni
Cap. 49010 - Lire 9.000 milioni
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 62, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 63.
Art. 63
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10, concernente la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio-assistenziali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 100 milioni (Cap. 49025).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 63, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 64.
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art. 64
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 3.000 milioni, recata dalle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44 e 1° aprile 1987, n. 20, concernenti la concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno, a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, è ridotta, per l'esercizio finanziario 1988, di Lire 1.800 milioni (Cap. 23400).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 64, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 65.
Art. 65
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 5 milioni recata dalla legge regionale 20 giugno 1978, n. 38, relativa al funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Valle d'Aosta, è elevata, per l'esercizio finanziario 1988, di Lire 20 milioni (Cap. 23800).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 65, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 66.
Art. 66
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 47, concernente gli oneri di convenzione Regione/Rai per la gestione degli impianti attivati in Valle d'Aosta per la ricezione dei programmi provenienti dall'area culturale francese e tedesca, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 1.500 milioni (Cap. 23935).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 66, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 67.
Art. 67
1. Per iniziative nel settore della protezione civile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 70, la spesa di Lire 165 milioni (Cap. 23944).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 67, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 68.
Art. 68
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 200 milioni recata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 38, concernente l'istituzione del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco volontari, è sospesa per l'esercizio finanziario 1988 (Cap. 24000).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 68, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 69.
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
Art. 69
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive Lire 189.973 milioni nel triennio 1988/1990, la Regione fa fronte con le riserve evidenziate nel bilancio pluriennale 1988/1990, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella "allegato A".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 69, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 70.
(DICHIARAZIONE DI URGENZA)
Art. 70
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 70, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura della "TABELLA A".
"TABELLA A"
(...omissis...)
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la "TABELLA A", testé letta.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 20
Contrari: 11
Astenuti: 1 (Berti)
Il Consiglio approva
