Oggetto del Consiglio n. 3286 del 26 novembre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3286/VIII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE: "MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1986, N. 4, MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 1986, N. 25, RECANTI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E A FAVORE DEI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI" - (Disegno di legge n. 447)
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.
LANIVI - (A.D.P.): Il presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato, non vistato, al nuovo esame del Consiglio regionale la legge che il Consiglio stesso aveva approvato in data 21 ottobre 1987 e che concerneva alcune modificazioni alla legge n. 4. Le modificazioni erano fondamentalmente tre: una riguardava l'estensione degli interventi economici a favore delle aziende per l'assunzione di una nuova categoria di lavoratori, quelli in cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione; la seconda era la proroga della validità di questi finanziamenti previsti dalla legge n. 4, in scadenza al 31 dicembre 1987 e al 31 dicembre 1988; la terza era la validità dell'estensione degli interventi a favore delle aziende che avessero assunto lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione, dal momento di entrata in vigore della legge n. 4.
Riproponiamo al Consiglio regionale la legge con una modifica sostanziale, accettando quindi l'eccezione del presidente della Commissione di Coordinamento, concernente la retroattività. Quindi manteniamo ferma la estensione delle provvidenze a favore delle aziende che assumono lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione, ferma la proroga della validità della legge al 31 ottobre 1988; prevediamo la modifica, con l'abrogazione quindi del 2° comma dell'art. 1, che stabiliva il principio della retroattività di questa estensione a partire dalla entrata in vigore della legge n. 4.
PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Baldassarre, ne ha facoltà.
BALDASSARRE - (P.S.D.I.): Dichiaro il voto favorevole a questo provvedimento di legge; in questo caso non si tratta di riapprovazione, perchè la Giunta ha riconosciuto il ruolo del presidente della commissione di coordinamento, applicando quanto il presidente ha rilevato, ed ha riportato in consiglio regionale la legge modificata secondo le indicazioni della commissione di coordinamento. Per ben due volte abbiamo affrontato in questo consiglio il problema importante del ruolo svolto dal presidente della commissione di coordinamento; devo dare atto della bravura del presidente della giunta che è riuscito in maniera precisa ad esprimere la propria opinione. Tuttavia, per quanto riguarda le altre forze politiche della maggioranza: il partito liberale non partecipa mai a questi dibattiti; la democrazia cristiana non interviene, ha scelto il silenzio più assoluto, preoccupata forse sempre più di incollarsi a quelle due poltroncine che poi sono "teleguidate" dal presidente Rollandin; il partito repubblicano, di cui ha detto un giornalista, che qualche volta si accorge di essere in Consiglio, non ha preso la parola.
Questa non vuole essere una provocazione nei confronti di nessuno, però ritengo che su un argomento di questo genere è mortificante che le forze politiche anche di maggioranza - perchè ha detto bene il Consigliere Mafrica: non è questione di maggioranza o di minoranza di fronte ad un problema così importante - scelgano la via del silenzio.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Avevamo votato a favore di questo provvedimento la volta scorsa e voteremo a favore anche oggi, perchè riteniamo che sia utile estendere ai lavoratori in cassa integrazione a rotazione la possibilità di usufruire dei benefici della legge n. 4.
Per quanto riguarda il dibattito precedente, non riteniamo conclusive le osservazioni che ha fatto il presidente della Giunta e crediamo che ci sarà ancora occasione di riprendere questo dibattito nella Conferenza dei Capigruppo, prima, e all'interno del Consiglio, poi.
PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa alla votazione dell'articolato. Do lettura dell'art. l:
ART. 1
(Finanziamenti alle imprese)
1. I finanziamenti di cui all'articolo della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, come modificato con legge regionale 11 giugno 1986, n. 25, recanti interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, si applicano anche alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione.
2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al primo comma è autorizzata a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4.
PRESIDENTE: All'articolo 1 vi è un emendamento soppressivo del 2° comma, che recita:
2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al primo comma è autorizzata a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4.
Lo pongo in votazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1 nel testo così modificato:
ART. 1
(Finanziamenti alle imprese)
1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, come modificato con legge regionale 11 giugno 1986, n. 25, recanti interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, si applicano anche alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
ART. 2
(Validità dei progetti)
1. La validità dei progetti per ottenere i finanziamenti di cui ai titoli I, II e III della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è prorogata al 31 dicembre 1988.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
ART. 3
(Norma finanziaria)
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per l'anno 1987 e di L. 3.000.000.000 per l'anno 1988.
2. Gli oneri previsti nel comma precedente graveranno per il 1987 sul capitolo 36475 del bilancio di previsione stesso e per il 1988 sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione medesimo corrispondenti ai capitoli 22704, 35602, 36475, 36477 e 36705 del bilancio di previsione per l'anno 1987, nel modo seguente:
per Lire 1.000.000.000 al cap. 22 704
per Lire 400.000.000 al cap. 35602
per Lire 1.000.000.000 al cap. 36475
per Lire 200.000.000 al cap. 36477
per Lire 400.000.000 al cap. 36705
3. Alla copertura degli oneri indicati nei commi precedenti si provvede:
- per il 1987, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa già iscritta nel cap. 36475 del bilancio di previsione stesso;
- per il 1988, mediante utilizzo per Lire 3.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.3.02. "Sanità - Strutture sanitarie" del bilancio pluriennale 1987/1989.
PRESIDENTE: L'art. 3 viene sostituito da un nuovo articolo, di cui do lettura:
ART. 3
(Norma finanziaria)
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 per l'anno 1988.
2. Gli oneri previsti nel comma precedente graveranno sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1988 corrispondenti ai capitoli 22704, 35602, 36475, 36477 e 36705 del bilancio di previsione per l'anno 1987, nel modo seguente:
per Lire 1.000.000.000 al cap. 22704
per Lire 400.000.000 al cap. 35602
per Lire 1.000.000.000 al cap. 36475
per Lire 200.000.000 al cap. 36477
per Lire 400.000.000 al cap. 36705
3.Alla copertura degli oneri indicati nei commi precedenti si provvede, mediante utilizzo per Lire 3.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.3.02. "Sanità - Strutture sanitarie" del bilancio pluriennale 1987/1989.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
ART. 4
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità
