Oggetto del Consiglio n. 3220 del 12 novembre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3220/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1986, N. 51 E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1987/89 (FRIO)".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.): La loi porte les améliorations qui ont été présentées suite aux accords avec les communes et compte tenu des difficultés pour présenter une série de programmes susceptibles d'être mis sur pied en temps utile et, partant, examinés par l'assessorat compétent et le groupe d'évaluation, prévu spécialement par la loi relative au fonds régional d'investissement et emploi. Il a entre autres été prévu que l'Administration régionale, au moyen des fonds - ici il s'agit de 60 milliards qui s'ajoutent aux fonds déjà prévus - paie également les frais inhérents aux projets présentés et acceptés par l'Administration régionale même.
L'article 3 prévoit la possibilité pour l'Assessorat de l'urbanisme de faire participer des entreprises spécialisées, mais d'engager de préférence une main-d'oeuvre locale, à raison de 40% au moins.
Pour le reste, il ne s'agit que de modifications qui avaient déjà été formulées par le Conseil; il n'y a donc rien à ajouter.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): Nel corso dell'approvazione dell'ultimo fondo regionale investimenti e occupazione, la Giunta si era impegnata a verificare la possibilità di finanziare con tale fondo anche delle opere per il ripristino ambientale, che, però, per motivi contingenti, sarebbero state oggetto di un successivo provvedimento.
Ora ci troviamo di fronte a modifiche ed integrazioni alla legge FRIO, che ne prevedono un notevole ampliamento, specie delle reti fognarie, ma non si parla affatto di situazioni di ripristino ambientale.
Vorremmo sapere, pertanto, se dobbiamo attendere ancora un'ulteriore legge di finanziamento oppure se sia possibile, ad esempio, inserire, già oggi, tra le opere finanziabili, la realizzazione di parchi o di oasi comunali, di percorsi attrezzati floro-faunistici, di recupero di zone particolarmente degradate ed altre cose di questo genere.
Noi sappiamo che tutto ciò può contribuire a creare possibilità occupazionali. L'utilizzazione dei fondi FRIO, per la realizzazione di parchi o di oasi comunali, in attesa di quella legge che la Giunta continua a tenere nel cassetto, avrebbe il vantaggio di offrire un maggiore sviluppo turistico e degli sbocchi occupazionali; nel caso, invece, del recupero di zone o territori abbandonati o condannati al degrado, offrirebbe il vantaggio di contribuire al riassetto del territorio.
Prima di esprimere il nostro parere su questa legge, vorremmo sapere dalla Giunta se essa possa essere utilizzata o meno per l'esecuzione delle opere alle quali ho fatto cenno.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (P.C.I.): Con la modifica che rende possibile l'intervento di imprese in economia diretta per i lavori di recupero edilizio, forse, si rischia di fare un passo indietro. Uno degli scopi della legge, infatti, era anche quello di favorire direttamente l'occupazione e la formazione, per cui, se le imprese non riusciranno ad organizzare queste squadre, io credo che utilizzeranno il personale del quale già dispongono, rendendo così impossibile l'avvio al lavoro di giovani che potrebbero imparare ed acquisire, in quel settore, una certa preparazione professionale.
Vorrei sentire, pertanto, l'opinione del Presidente della Giunta su questo aspetto particolare del problema.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.): Le problème de l'intervention prévu par cette loi a déjà ajouté un chapitre très important (il traite déjà des égouts).
Ce qui est dit dans le rapport: "Gli interventi realizzati ed avviati in applicazione della legge indicata, sono attualmente limitati a due progetti di disinquinamento elaborati nel 1986 onde ottenere il finanziamento sul FRIO. Essi sono in grado di soddisfare più del 70% della domanda della Valle". À ce propos je dois dire que la dernière loi de l'État prévoit des financements spécifiques et pour les égouts et pour les ordures.
Pour le restant, M. Sandri, il n'a pas été prévu de donner à cette loi la possibilité de financer les interventions, d'une part puisqu'il existe déjà une loi pour les interventions dans les différents secteurs ou zones nécessitant par exemple un réaménagement ou susceptibles d'être données à la commune, c'est-à-dire pour la collectivité.
En ce qui concerne les parcs et zones protégées, je dois souligner que la Junte a l'intention de présenter un projet de loi le plus tôt possible, afin qu'il y ait la possibilité de discuter au Conseil des opérations réelles à effectuer. Voilà pourquoi il n'a pas été prévu d'intervention particulière d'autant qu'une intervention de ce genre dépasse les intérêts communaux.
Pour ce qui est des interventions prévues à l'article 3, dans les cas où pour des raisons contingentes l'Assessorat compétent rencontre des difficultés d'intervention, dont le manque de techniciens capables de suivre les travaux, je partage les dires de M. Mafrica, car la formation comptait sur les buts de la loi; néanmoins, un barème a été prévu: le fait qu'il y ait la possibilité de faire intervenir "personale non qualificato in misura inferiore al 40%".
Il faut, bien entendu, prévoir du personnel qualifié et si l'on avait la possibilité d'opérer une gestion directe, le champ d'action aurait été plus grand que par l'intervention en question.
Notre choix, ainsi dicté par la nécessité, n'exclut pas la possibilité d'agir différemment à l'avenir. Dans un ou deux ans il faut compter sur une intervention différente de l'assessorat.
PRESIDENTE: Passiamo ora all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
TITOLO I
(modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51)
Articolo 1
1 - Il primo comma, lettera c), articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è così modificato:
"c) costruzione o adeguamento di strade, acquedotti, reti fognarie interne, collettori fognanti, impianti di depurazione, cimiteri, edifici scolastici di rilevante interesse locale nonché case municipali".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 25
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1 - Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, è sostituito dal seguente:
"1 - Le richieste di intervento, di cui all'articolo 1, terzo comma, debbono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre dell'anno immediatamente precedente l'inizio del triennio di programma".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1 - Il settimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è sostituito dal seguente:
"7 - I Servizi regionali indicati al primo comma del presente articolo posso no avvalersi di ditte specializzate:
a) per la realizzazione della segnaletica dei sentieri di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16;
b) per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), nel qual caso le ditte interessate devono concordare con la Regione le quantità di personale da impiegare nelle unità operative, impegnandosi ad assumere per i fini di cui al quarto comma, lettera b), personale non qualificato in misura non inferiore al 40% di quello qualificato".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
1 - Dopo l'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è inserito il seguente articolo:
"Articolo 4 bis (oneri progettuali)
1 - Per i soli interventi inclusi nel programma approvato ai sensi del precedente articolo 4, la Giunta regionale provvede a erogare ai soggetti di cui al terzo comma del precedente articolo 1 un contributo finanziario, per gli oneri progettuali relativi agli interventi medesimi, da determinarsi applicando alla spesa programmata per la realizzazione dei singoli interventi le percentuali indicate nella tabella allegata che fa parte integrante della presente legge".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
TITOLO II
(programma integrativo di interventi FRIO)
Articolo 5
1 - È autorizzato, per gli esercizi dal 1988 al 1990, lo stanziamento di lire 60 miliardi di cui lire 22 miliardi per l'anno 1988, lire 24 miliardi per l'anno 1989 e lire 14 miliardi per l'anno 1990, per il finanziamento di un programma integrativo del programma triennale 1987/1989, già approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1987, n. 35. Gli oneri graveranno sul capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1988 e successivi corrispondenti al capitolo 22890 del bilancio di previsione per l'anno 1987.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6
1 - Il programma integrativo di cui all'articolo 5 è deliberato, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, sulla base delle richieste di intervento pervenute alla Regione in applicazione dell'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1 e non incluse nel programma triennale 1987/1989 per carenza di disponibilità finanziarie.
2 - Ai fini della formazione del programma di cui al primo comma sono riconsiderate, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, anche le richieste di intervento già presentate ed escluse dal programma triennale 1987/1989 per:
a) inosservanza del termine prescritto dall'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1;
b) non rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51;
c) carenze progettuali di non rilevante importanza.
3 - Le richieste di cui al secondo comma, già escluse per i motivi indicati alle lettere b) e c) del comma medesimo, sono riconsiderate soltanto se i soggetti richiedenti provvedono, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a produrre la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti formali previsti dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e l'eliminazione delle carenze progettuali accertate dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 3 della stessa legge.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.
TITOLO III
(norme transitorie e finanziarie)
Articolo 7
1 - Per il completamento o la realizzazione delle opere relative a progetti concernenti la costruzione di collettori fognanti e impianti di depurazione per i quali sono stati chiesti alla Regione, alla data del 31 marzo 1988, il finanziamento o la realizzazione ai sensi della legge regionale 6 agosto 1985, n. 61, si applicano le procedure previste dalla legge medesima.
2 - La determinazione delle autorizzazioni di spesa per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo è demandata alla legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8
1 - Per l'applicazione dell'articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2000 milioni per l'anno 1987, relativamente ai contributi da liquidarsi per i progetti inclusi nei programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, e la spesa di lire 2400 milioni per l'anno 1988 relativamente ai contributi da liquidarsi per i progetti che saranno inclusi nel programma integrativo di cui all'articolo 5.
2 - I relativi oneri graveranno sul capitolo di nuova istituzione n. 22892 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
3 - Alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge per gli anni successivi al 1988 si provvede con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9
1 - Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 5 della presente legge si provvede per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo per complessive lire 46 miliardi delle risorse disponibile relative al programma 3.2 (altri oneri non ripartibili) del bilancio pluriennale 1987-1989. Per l'esercizio 1990 all'iscrizione degli oneri si provvederà con la legge di approvazione del relativo bilancio di previsione.
2 - Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 8 della presente legge si provvede:
- per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 2000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sui seguenti accantonamenti previsti nell'allegato 8 del bilancio di previsione per l'anno stesso: per lire 500 milioni alla voce "Interventi per la costruzione della sede di uffici finanziari dello Stato", che è così completamente utilizzata; per lire 500 milioni alla voce "Interventi per opere edilizie nei centri storici", che è così completamente utilizzata; per lire 200 milioni alla voce "Interventi straordinari per lo sviluppo ed ammodernamento del sistema economico e produttivo", che è così completamente utilizzata; per lire 600 milioni alla voce "Esperimento pilota per la realizzazione di centrale idroelettrica", per la quale resta disponibile la minor somma di lire 10.600.000; per lire 200 milioni alla voce "Attuazione di un piano straordinario di edilizia ospedaliera", per la quale resta disponibile la minor somma di lire 800.000.000;
- per l'anno 1988 mediante utilizzo per lire 2400 milioni delle risorse disponibili iscritte nel programma 3.2 "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1987/1989.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10
1 - Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (spese di investimento)
£ 2.000.000.000
Variazione in aumento
2.1. Interventi a carattere generale
2.1.1. Finanza locale
Codificazione: 2.1.2.3.2.3.1 1.33.02
Cap. 22892 (di nuova istituzione) "Contributi agli enti locali a copertura degli oneri progettuali relativi a opere finanziate tramite il Fondo Regionale Investimenti Occupazione
- L.R.
£ 2.000.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11.
TITOLO IV
(dichiarazione di urgenza)
Articolo 11
1 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura della tabella allegata alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51.
TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1986, N. 51
Valori percentuali da applicare per la determinazione dei contributi
finanziari per gli oneri progettuali (articolo 4 bis)
TIPOLOGIE DI OPERE
IMPORTI OPERE
(milioni di Lit.)
Sentieri Recupero Strade Acquedotti Edifici
fabbricati fognature
fino a 500 0, 7 1, 08 4, 63 3, 84 5,35
da 501 a 1000 0,6 0,96 4,00 3,24 4,49
da 1001 a 2000 0,52 0,84 3,41 2,81 3,90
da 2001 a 3000 0,46 0,72 3,01 2,53 3,52
da 3001 a 4000 0,43 0,66 2,98 2,38 3,31
oltre 4000 0,40 0,60 2,76 2,16 3,00
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la tabella, testé letta.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): Io mi asterrò dal votare questa legge, perché, nonostante le rinnovate assicurazioni del Presidente della Giunta, la legge sui parchi è sempre annunciata, ma non è mai presentata.
Con l'astensione intendo anche sotto lineare il significato che avrebbe l'inserimento in questo progetto del legge il recupero ambientale e la predisposizione di parchi ed oasi protette comunali, perché ritengo doveroso evidenziare l'importante legame che esiste tra l'occupazione ed il recupero ambientale. Noi sottolineamo spesso questo fattore, che, a nostro parere, merita di essere sviluppato ed il non ritrovarlo nella stesura della presente legge ci dispiace molto.
Anche se è di difficile attuazione, specie all'inizio, credo che sia comunque uno dei sentieri da percorrere, anche perché ci consentirebbe di risolvere, contemporaneamente, due gravi problemi.
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Si passa ora all'esame dell'oggetto 49 ter, iscritto all'ordine del giorno in via d'urgenza e relativo alla DELTACOGNE.
