Oggetto del Consiglio n. 279 del 30 novembre 1974 - Verbale
OGGETTO N. 279/74 - Istituzione di una borsa di studio alla memoria del partigiano Emile Lexert.- Norme per l'assegnazione. - Approvazione e finanziamento di spesa.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Istituzione di una borsa di studio alla memoria del partigiano Emile Lexert. - Norme per l'assegnazione.- Approvazione e finanziamento di spesa", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 novembre 1974:
Per onorare la memoria del partigiano Emile Lexert è stata proposta l'istituzione, da parte della Regione Valle d'Aosta, di una borsa di studio da assegnare, a decorrere dall'anno accademico 1974/1975, ad un giovane cittadino cileno, profugo in Italia per motivi politici, il quale intenda intraprendere gli studi universitari.
L'ammontare annuo della borsa di studio di cui si tratta è stato previsto in Lire 1.600.000, tenuto conto della particolare situazione in cui necessariamente devono trovarsi i candidati che intendano concorrere per l'assegnazione della borsa di studio medesima.
Unitamente alla proposta di istituzione della borsa di studio sono state anche predisposte le relative norme di assegnazione sulle quali ha espresso parere favorevole la Commissione consiliare per la Pubblica Istruzione.
In relazione a quanto sopra, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di approvare l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 1974/1975, di una borsa di studio universitaria intitolata alla memoria del partigiano Emile Lexert, da assegnare ad un giovane cittadino Cileno, profugo in Italia per motivi politici, che intenda intraprendere gli studi universitari;
2°) di stabilire nell'importo annuo di Lire 1.600.000 (unmilioneseicentomila) l'ammontare della borsa di studio di cui sopra, dando atto che la relativa spesa graverà sul capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974 e per gli anni successivi ("Spese per la concessione delle borse ed assegni di studio"), che presenta la necessaria disponibilità;
3°) di stabilire che per l'assegnazione della borsa di studio di cui si tratta si applichino le sottoriportate norme:
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DEL PARTIGIANO EMIER LEXERT
Art. 1
Per onorare la memoria del partigiano Emile Lexert è istituita a decorrere dall'anno accademico 1974/1975, una borsa di studio di Lire 1.600.000 da assegnare, secondo le norme previste negli articoli seguenti, ad un giovane cittadino cileno, profugo in Italia per motivi politici, che intenda intraprendere gli studi universitari.
Art. 2
Possono concorrere all'assegnazione della borsa i cittadini cileni che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano profughi per motivi politici;
b) abbiano il permesso di soggiorno in Italia;
c) intendano intraprendere gli studi universitari.
Art. 3
Gli aspiranti devono presentare domanda, in carta libera, all'Assessore alla Pubblica Istruzione per il tramite dell'Associazione "Cile Democratico" entro il 30 agosto di ogni anno, unitamente ai seguenti documenti:
1. certificato di nascita;
2. certificato rilasciato dall'Associazione "Cile Democratico" comprovante lo stato di "profugo" per motivi politici;
3. permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane;
4. titolo di studio e dichiarazione rilasciata dall'Università presso la quale lo studente intende iscriversi, attestanti la sussistenza dei requisiti per l'immatricolazione;
5. dichiarazione di non godere di altre borse, sussidi o benefici analoghi.
Art. 4
Alla designazione del vincitore provvede una Commissione, nominata dalla Giunta regionale e così composta:
- l'Assessore alla Pubblica istruzione - Presidente
- tre Consiglieri regionali - membri effettivi;
- uno studente, nato o residente in Valle, designato dal Comitato Universitario Valdostano - membro effettivo;
- il rappresentante valdostano dell'associazione "Cile Democratico" - membro effettivo;
- un impiegato della carriera direttiva dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione - membro effettivo, il quale svolge anche le funzioni di Segretario.
"La Commissione nella sua prima adunanza fissa i criteri per l'assegnazione del punteggio e, quindi, nella stessa od in successiva adunanza, attribuisce il punteggio ad ogni concorrente in base agli stessi criteri".
Art. 5
La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 2 è fatta secondo il merito. A parità di merito sarà data precedenza allo studente giù giovane.
Art. 6
Qualora la borsa non possa essere assegnata per mancanza di concorrenti in possesso dei requisiti richiesti o per qualsiasi altra causa, la somma corrispondente sarà conservata e assegnata l'anno successivo come borsa straordinaria.
Art. 7
La borsa non può essere assegnata ad un concorrente che già fruisce di altre borse di studio o di benefici analoghi; qualora questo si verifichi ed il candidato non dichiari di optare per la borsa di cui al presente regolamento, la borsa stessa dovrà essere revocata ed assegnata ad altro studente.
Art. 8
Il vincitore conserverà il diritto alla borsa sino al termine degli studi universitari, purchè sostenga e superi annualmente tutti gli esami previsti dal piano di studi della Facoltà intrapresa.
In caso contrario perderà il diritto alla borsa che sarà nuovamente messa a concorso.
Art. 9
La borsa di studio sarà assegnata con deliberazione della Giunta regionale e sarà liquidata in due rate: la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di maggio.
I mandati di pagamento saranno emessi a favore del beneficiario.
Art. 10
Per ottenere la riconferma della borsa, lo studente dovrà presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, idonea documentazione attestante di avere sostenuto tutti gli_ esami previsti dal piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà dell'Università di appartenenza. Nel corso del primo anno accademico l'erogazione della borsa di studio sarà fatta previa presentazione di idoneo certificato comprovante la frequenza del corso universitario da parte del beneficiario.
Intervengono i Consiglieri VIGLINO, BONDAZ e CHINCHERE'.
IL CONSIGLIO
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue);
DELIBERA
1°) di approvare l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 1974/1975, di una borsa di studio universitaria intitolata alla memoria del partigiano Emile Lexert, da assegnare ad un giovane cittadino cileno, profugo in Italia per motivi politici, che intenda intraprendere gli studi universitari;
2°) di stabilire nell'importo annuo di Lire 1.600.000 (unmilioneseicentomila) l'ammontare della borsa di studio di cui sopra, dando atto che la relativa spesa graverà sul capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974 e per gli anni successivi ("Spese per la concessione delle borse ed assegni di studio"), che presenta la necessaria disponibilità;
3°) di stabilire che per l'assegnazione della borsa di studio di cui si tratta si applichino le sottoriportate norme:
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DEL PARTIGIANO EMILE LEXERT
Art. 1
Per onorare la memoria del partigiano Emile Lexert è istituita a decorrere dall'anno accademico 1974/1975, una borsa di studio di Lire 1,600.000 da assegnare, secondo le norme previste negli articoli seguenti, ad un giovane cittadino cileno, profugo in Italia per motivi politici, che intenda intraprendere gli studi universitari.
Art. 2
Possono concorrere all'assegnazione della borsa i cittadini cileni che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano profughi per motivi politici;
b) abbiano il permesso di soggiorno in Italia;
c) intendano intraprendere gli studi universitari.
Art. 3
Gli aspiranti devono presentare domanda, in carta libera, all'Assessore alla Pubblica Istruzione per il tramite dell'Associazione "Cile Democratico" entro il 30 agosto di ogni anno, unitamente ai seguenti documenti:
1 - certificato di nascita;
2 - certificato rilasciato dall'Associazione "Cile Democratico" comprovante lo stato di "profugo" per motivi politici;
3 - permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità Italiane;
4 - titolo di studio e dichiarazione rilasciata dall'Università presso la quale lo studente intende iscriversi, attestanti la sussistenza dei requisiti per l'immatricolazione;
5 - dichiarazione di non godere di altre borse, sussidi o benefici analoghi.
Art. 4
Alla designazione del vincitore provvede una Commissione, nominata dalla Giunta regionale e così composta:
- l'Assessore alla Pubblica Istruzione - Presidente;
- tre Consiglieri regionali - membri effettivi;
- uno studente, nato o residente in Valle, designato dal Comitato Universitario Valdostano - membro effettivo;
- il rappresentante valdostano dell'associazione "Cile Democratico" - membro effettivo;
- impiegato della carriera direttiva dell'Assessorato della Pubblica Istruzione - membro effettivo, il quale svolge anche le funzioni di Segretario.
"La Commissione nella sua prima adunanza fissa i criteri per l'assegnazione del punteggio e, quindi, nella stessa od in successiva adunanza, attribuisce il punteggio ad ogni concorrente in base agli stessi criteri".
Art. 5
La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 2 è fatta secondo il merito. A parità di merito sarà data precedenza allo studente più giovane.
Art. 6
Qualora la borsa non possa essere assegnata per mancanza di concorrenti in possesso dei requisiti richiesti o per qualsiasi altra causa, la somma corrispondente sarà con servata e assegnata l'anno successivo come borsa straordinaria.
Art. 7
La borsa non può essere assegnata ad un concorrente che già fruisce di altre borse di studio o di benefici analoghi; qualora questo si verifichi ed il candidato non dichiari di optare per la borsa di cui al presente regolamento, la borsa stessa dovrà essere revocata ed assegnata ad altro studente.
Art. 8
Il vincitore conserverà il diritto alla borsa sino al termine degli studi universitari, purché sostenga e superi annualmente tutti gli esami previsti dal piano di studi della Facoltà intrapresa.
In caso contrario perderà il diritto alla borsa che sarà nuovamente messa a concorso.
Art. 9
La borsa di studio sarà assegnata con deliberazione della Giunta regionale e sarà liquidata in due rate: la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di maggio.
I mandati di pagamento saranno emessi a favore del beneficiario.
Art. 10
Per ottenere la riconferma della borsa, lo studente dovrà presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, idonea documentazione attestante di avere sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà dell'Università di appartenenza. Nel corso del primo anno accademico l'erogazione della borsa di studio sarà fatta previa presentazione di idoneo certificato comprovante la frequenza del corso universitario da parte del beneficiario.
Art. 11
In sede di prima applicazione del presente provvedimento, le domande di cui all'art. 3 devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di con corso.
