Oggetto del Consiglio n. 267 del 29 ottobre 1974 - Verbale

OGGETTO N. 267/74 - Reiezione del disegno di legge regionale concernente: "Istituzione di un servizio di medicina preventiva del lavoro".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione di un servizio di medicina preventiva del lavoro", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 ottobre 1974:

È noto come a seguito dello sviluppo economico si verifichi uno spostamento del quadro nosologico dalle malattie che vedono la loro principale causa in fattori naturali a quelle che invece derivano più propriamente da fattori umani e ambientali. Quanto più profonde ed estese sono le modifiche apportate dall'uomo all'elemento naturale, tanto più la patologia tende a mutare. Mentre nel primo caso sono le malattie infettive a prevalere - malattie aventi per lo più manifestazioni acute - il secondo è caratterizzato da una maggiore diffusione delle malattie degenerative dei disturbi nervosi e psicosomatici, delle menomazioni derivanti da cause traumatiche, tossiche eccetera. Si può ben dire quindi che l'elemento artificiale - cioè creato dall'uomo - è dotato di una pruda specifica nocività e genera una patologia delle manifestazioni tipiche.

Queste considerazioni, valide in genere per l'intero territorio nazionale, tengono anche nei confronti della nostra regione. Anzi in Valle d'Aosta la presenza di attività produttive particolarmente nocive rende il problema della tutela della salute nei luoghi di lavoro di massima urgenza. Non si dimentichi infatti che malattie professionali specifiche, quali la silicosi e l'asbestosi, trovano terreno particolarmente fertile in alcune delle nostre fabbriche. La frequenza di tali malattie in Valle d'Aosta infatti è tra le più elevate tra le regioni italiane.

Questa la prima ragione per cui si è ritenuto opportuno istituire un servizio di medicina preventiva del lavoro.

Accanto a questa ragione ne esiste una seconda. È noto come da anni la coscienza sanitaria dei lavoratori abbia subito una notevole evoluzione, evoluzione che vede nel rifiuto della monetizzazione dello sfruttamento, e quindi nel privilegio attribuito alla prevenzione rispetto al risarcimento, il proprio punto di forza.

Ancora è noto come lo Statuto dei diritti dei lavoratori abbia voluto attribuire ai lavoratori stessi la facoltà piena di promuovere le misure idonee alla tutela della loro salute (art. 9). Infine, è purtroppo noto come di tale diritto i lavoratori non abbiano saputo finora beneficiare per l'assenza di strutture e servizi capaci di intervenire nei frequenti casi di bisogno, casi che i lavoratori stessi vanno identificando.

Il disegno di legge che si presenta vuole proprio, da un lato dare una prima risposta alle istanze dei sindacati, che riflettono la misura della coscienza sanitaria dei lavoratori, e dall'altro rendere possibile l'esercizio del diritto previsto dallo Statuto dei lavoratori.

Il servizio di medicina preventiva del lavoro viene inserito organicamente nel quadro istituzionale posto in essere con la legge sul riordino delle attività di medicina preventiva e sociale. La natura della materia e le precise istanze dei sindacati - istanze che trovano la nostra piena adesione - hanno tuttavia suggerito di costituire una apposita Commissione, che pur essendo strettamente collegata con il Comitato regionale per la medicina preventiva e sociale, sia composta prevalentemente da rappresentanti dei sindacati.

Del servizio di medicina del lavoro per ora si prevede solo un secondo livello.

E questo, sia perché si è voluto dare una tempestiva risposta alle esigenze dei lavoratori mediante la sperimentazione di un primo nucleo di strutture specializzate, sia perché si ritiene; che l'istituzione delle strutture periferiche sia di competenza delle realtà locali decentrate, realtà che vedono il proprio luogo di espressione nelle Comunità montane. Del resto assai diversi sono i livelli di attività economica esistenti nelle singole Comunità, ed in esse non si è ancora realizzata una concreta sperimentazione a cui attingere per delineare delle strutture operative in questo campo.

Infine si è ritenuto opportuno dotare il servizio di un nucleo di personale dipendente limitato, sopperendo alle esigenze dello stesso anche mediante convenzioni da. stipularsi; di volta in volta con enti già in possesso delle attrezzature idonee o anche con singoli specialisti della materia.

Gli obiettivi del disegno di legge in breve esposti, emergono dall'articolato che si passa ora ad illustrare puntualmente. L'articolo 1, oltre ad istituite il servizio di medicina preventiva del lavoro stabilisce che esso debba essere svolto a norma della legge regionale sul riordino delle attività di medicina preventiva e sociale.

Con l'articolo 2 si stabilisce il fine programmatico del servizio, fine che viene identificato nella promozione e nel mantenimento del più alto livello di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori di tutte le professioni.

L'articolo 3 disciplina l'attività del servizio, tenendo conto delle esigenze specifiche proprie di una attività prevenzionistica nei luoghi di lavoro e degli strumenti tecnici indispensabili perché l'attività di prevenzione possa spiegare appieno la propria efficacia.

L'esigenza di mettere a disposizione del servizio, oltre alle strutture ed al personale della regione, quelle di enti e personale esterni particolarmente preparati, trova riconoscimento nell'articolo 4 che prevede la possibilità di ricorrere ad apposite convenzioni.

L'articolo 5 si propone di garantire l'efficacia del servizio.

L'articolo 6 disciplina la composizione ed i compiti della Commissione regionale per la tutela Sanitaria nei luoghi di lavoro. Essa risulta composta da 5 membri del Comitato regionale per la medicina preventiva e sociale - in particolare dall'Assessore alla sanità e assistenza sociale che funge da presidente, dall'esperto e dai 4 rappresentanti dei sindacati che già fanno parte del Comitato -- e questo rappresenta l'aggancio organico con il complesso delle attività di medicina preventiva e sociale. Inoltre, della Commissione sono chiamati a fare parte altri 4 membri in rappresentanza dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Non si esclude infine la possibilità. di chiamare a far parte della Commissione rappresentanti di organizzazioni o enti che, in base alla natura dello specifico problema trattato, presentano particolare interesse o competenze. I compiti specifici della Commissione sono elencati nelle lettere dalla a) alla d) dello stesso articolo 6.

L'articolo 7 prevede il fabbisogno di personale de1 servizio distinto per competenze. Si fa notare che non tutto il personale elencato viene previsto nella tabella organica allegata alla legge in quanto si è ritenuto più opportuno intrattenere con il medico del lavoro un rapporto di consulenza.

L'articolo 8 attribuisce valore di legge alla tabella della pianta organica che forma oggetto dell'allegato a).

L'articolo 9 garantisce la compatibilità della presente legge con la riforma sanitaria.

L'articolo 10 prevede le modalità della copertura finanziaria del servizio.

Infine l'articolo 11 disciplina, secondo le modalità consuetudinarie, l'entrata in vigore del provvedimento.

(SEGUE disegno di legge) (...Omissis...)

Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO.

Intervengono i Consiglieri CAVERI, PARISI, che dichiara di astenersi dal voto, MONAMI, favorevole, JORRIOZ, favorevole, VIGLINO, RAMERA, ANDRIONE, l'Assessore BENZO, i Consiglieri BORDON, CHANU e SIGGIA.

Replica l'Assessore BENZO.

Prende la parola il Consigliere RAMERA, che ai sensi dell'articolo 51 chiede il rinvio in Commissione del disegno di legge.

Intervengono l'Assessore BENZO, contrario al rinvio, i Consiglieri FOSSON, favorevole, RAMERA, favorevole, CHANU, il Presidente della Giunta DUJANY, contrario.

Il Presidente DOLCHI dopo aver messo ai voti la richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, e dichiarato il voto negativo alla proposta da parte del Consiglio, invita il Consiglio a votare il disegno di legge.

Sugli articoli intervengono i Consiglieri RAMERA, PARISI, l'Assessore BENZO, i Consiglieri CAVERI e MONAMI.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i dodici articoli del disegno di legge regionale in esame e il relativo allegato A sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;

- Voti favorevoli: quindici;

- Voti contrari: diciannove.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio non ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione di un servizio di medicina preventiva del lavoro".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 63)

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Disegno di legge n. 63

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N. : ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È istituito in Valle d'Aosta un Servizio di medicina preventiva del lavoro, svolto a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Il Servizio si propone di promuovere e mantenere il più alto livello di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori di tutte le professioni, operando per prevenire le possibili cause di rischio e di danno alla salute derivanti dalle condizioni di lavoro, attraverso un graduale e compiuto sistema di medicina preventiva che operi sulla base di interventi programmati e mirati a livello dei gruppi omogenei di lavorazione e dei singoli componenti di tali gruppi.

Art. 3

Il Servizio provvede:

a) alla predisposizione ed al costante aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato,

per ogni attività produttiva, a livello di gruppi omogenei di lavorazione e che comprenda i procedimenti tecnologici adottati o in corso di progettazione nelle singole lavorazioni, le sostanze usate, le cause di possibile danno e gli effetti sulla salute dei lavoratori connessi all'ambiente di lavoro;

b) alla rilevazione dei dati ambientali secondo i criteri e le modalità indicate dalla Commissione regionale di cui all'art. 6;

c) alla raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalle "Commissioni Ambienti" nonché di tutti i dati riguardanti la salute dei lavoratori in possesso degli enti, istituti e servizi operanti nel settore previdenziale e sanitario;

d) alla consulenza a favore dei lavoratori, delle aziende e degli enti che la richiedono;

e) a contribuire alla compilazione ed agli aggiornamenti dei registri dei dati ambientali e dei registri dei dati bio-statistici in dotazione ai singoli gruppi omogenei di lavorazione, nonché dei libretti di rischio e sanitari in dotazione ai singoli lavoratori. I dati contenuti nei registri di gruppo come quelli individuali verranno raccolti, classificati ed utilizzati ai fini di programmazione degli interventi.

Art. 4

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 3, il Servizio di medicina preventiva del lavoro si avvale dei servizi tecnici dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale e degli Enti tutelati dalla Regione, nonché, a seconda delle esigenze specifiche, delle strutture tecniche di cui dispongono gli Istituti e gli Enti pubblici e di personale specializzato.

Con gli stessi, su proposta della Commissione regionale di cui all'art. 6, previa deliberazione della Giunta regionale, possono essere stipulate apposite convenzioni.

Art. 5

Il Servizio regionale di medicina preventiva del lavoro deve essere provvisto dell'attrezzatura ritenuta necessaria ad assicurarne il buon funzionamento e l'espletamento dei compiti previsti.

Art. 6

Con decreto del Presidente della Giunta sarà istituito presso l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale una Commissione Regionale per la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro così costituita:

a) dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale che la presiede;

b) da un esperto dell'Ufficio della programmazione regionale, designato dalla Giunta regionale;

c) da 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della Regione, designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;

d) da 4 membri in rappresentanza dei lavoratori, designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative.

Potranno essere altresì chiamati a far parte della Commissione suddetta i rappresentanti degli Organi od Enti interessati all'igiene e medicina del lavoro.

Detta Commissione:

a) prende in esame fatti e problemi riguardanti la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro;

b) esamina i programmi e le richieste di intervento avanzate dalle strutture sindacali dei lavoratori ed indica i provvedimenti che ritiene opportuni alla loro attuazione;

c) indica i criteri e le procedure relativi a tutte le attività del servizio;

d) propone le convenzioni di cui all'art. 4.

Art. 7

Al funzionamento del Servizio si provvede mediante il seguente personale, assunto in ruolo o impiegato con le modalità di cui all'art. 4 della presente legge:

1) un sanitario, con specializzazione in medicina del lavoro, quale incaricato;

2) un'assistente sociale;

3) un'assistente sanitaria visitatrice;

4) un perito industriale, con specifica competenza dei problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) un coadiutore.

L'incarico di cui al n. 1 del precedente comma non potrà essere assegnato a medici, ospedalieri o a medici ai quali siano stati assegnati in precedenza altri incarichi presso Enti o Istituti pubblici.

Art. 8

È approvata, a tal uopo, la tabella organica, annessa alla presente legge quale allegato A, dei posti di ruolo del personale addetto al Servizio. Al predetto personale sono estese, per quanto applicabili, le norme di legge in vigore sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente della Regione, previste dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 9

Gli organi di gestione e l'organico del personale previsti dalla presente legge all'atto dell'entrata in vigore della legge quadro di riforma sanitaria nazionale, saranno inseriti nel Servizio Sanitario della Regione.

Art. 10

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire 90.000.000, graverà sui capitoli 693, 712 e 762, che vengono istituiti nella Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo della somma di lire 55.000.000 dal Capitolo 206 e della somma di lite 35.000.000 dal Capitolo 271 della Parte SPESA del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo I - Sezione III - Categoria II

Capitolo 693 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio di medicina preventiva del lavoro"

L. 30.000.000

Categoria IV

Capitolo 712 "Spese di gestione (convenzioni, manutenzione ordinaria, riscaldamento, illuminazione, acqua, spese di ufficio ed altre spese generali) per il Servizio di medicina preventiva del lavoro"

L. 25.000.000

Titolo II - Sezione III - Categoria II

Capitolo 762 "Spese di investimento (arredamento, sistemazione locali ed acquisto attrezzature tecnico-sanitarie) per il Servizio di medicina preventiva del lavoro"

L. 35.000.000

TOTALE

L. 90.000.000

Variazione in diminuzione:

Titolo I - Sezione VI - Categoria IX

Capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento"

L. 55.000.000

Titolo II - Sezione VI - Categoria VI

Capitolo 271 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento"

L. 35.000.000

TOTALE

L. 90.000.000

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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ALLEGATO A ALLA LEGGE REGIONALE N. IN DATA

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI E DEI POSTI DI RUOLO DEL SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO

GRUPPO REGIONALE

QUALIFICHE

n. Posti

SVILUPPO DEL RUOLO APERTO

Stipendi annui lordi

N. anni

B

Assistente Sociale

1

3.800.000

dopo 16 anni

3.330.000

" 12 anni

2.830.000

" 8 anni

2.450.000

" 4 anni

2.120.000

iniziale

B

Assistente Sanitaria Visitatrice

1

3.800.000

dopo 24 anni

3.330.000

" 20 anni

2.830.000

" 16 anni

2.450.000

" 12 anni

2.120.000

" 8 anni

1.830.000

" 4 anni

1.580.000

iniziale

B

Perito industriale

1

3.800.000

dopo 20 anni

3.330.000

" 16 anni

2.830.000

" 12 anni

2.450.000

" 8 anni

2.120.000

" 4 anni

1.830.000

iniziale

C

Coadiutore

1

2.790.000

dopo 20 anni

2.420.000

" 16 anni

2.050.000

" 12 anni

1.770.000

" 8 anni.

1.530.000

" 4 anni

1.300.000

iniziale